Smantellamento del PTPR del Lazio per punti: possibilità di ricostruire anche con variazione di sagoma gli edifici dei centri storici devastati dal terremoto

 

Il centro storico di Amatrice colpito dal terremoto del 24 maggio 2016

La novità forse più importante del PTPR del Lazio, che lo distingue da tutti i piani territoriali paesistici delle altre Regioni, è stata quella di imporre contestualmente alla sua adozione una serie di vincoli paesaggistici che hanno riguardato i cosiddetti “beni tipizzati”, consentiti a quell’epoca dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” così come modificato dal D.Lgs. n. 57 del 24 marzo 2006.

Come “immobili ed aree tipizzati” il PTPR ha individuato e disciplinato al Capo IV delle sue Norme i seguenti vincoli.

Della suddetta serie di nuovi vincoli paesaggistici assume una particolare rilevanza quello che ha riguardato gli “insediamenti urbani storici e territori contermini” per una fascia di rispetto di 150 metri (ad eccezione del centro storico di Roma).

Fra i centri storici vincolati c’è anche quello del Comune di Amatrice, di cui viene riportata la perimetrazione nelle Tavole B.

Tavola 5 – Foglio 357

Nelle Tavole A ogni centro storico è stato destinato a “Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri” che è stato disciplinato dall’art. 43 delle Norme.

Tavola 5 – Foglio 357

La sussistenza di questo particolare vincolo obbliga sul piano delle procedure alla preventiva ed obbligatoria acquisizione della “autorizzazione paesaggistica” su qualunque progetto di trasformazione riguardante aree del centro storico.

Ai sensi della lettera e.1) del comma 6 sono soggetti al rilascio della autorizzazione paesaggistica le «nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi  pertinenziali  inferiori al 20%;»

Ai sensi del successivo comma 10 dell’art. 43 nei centri storici dei 378 Comuni del Lazio (escluso quello di Roma) «per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria».

La suddette disposizioni sono state confermate nel 2015 in sede di controdeduzioni tra Regione e MIBACT.

Il Centro Italia è stato poi interessato dai terremoti che hanno avuto inizio il 20 agosto del 2016 e che si sono ripetuti a gennaio del 2017, portando alla distruzione dei centri storici di diversi Comuni, tra cui soprattutto quello di Amatrice.

Con la legge regionale n. 12 del 18 dicembre 2018 sono state approvate anche “Ulteriori disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.”

Il Capo V ha dettato delle “disposizioni urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi”.

L’art. 12 ha riguardato gli “Interventi di ristrutturazione edilizia negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti”, per i quali ha dettato la seguente disciplina:

«1. La ristrutturazione edilizia e il ripristino di edifici crollati o demoliti a destinazione residenziale, privi di interesse storico-culturale, può avvenire previa verifica della insussistenza di condizioni di rischio geologiche ed idrauliche, anche mediante demolizione e ricostruzione con le modalità di cui ai successivi commi. 

2. Nel caso di interventi di cui al comma 1 su edifici crollati o demoliti che non presentano contiguità strutturale con edifici adiacenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime fino al 50 per cento di quella dell’edificio oggetto dell’intervento, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di un piano dell’intero edificio. 

3. Nel caso di singoli interventi di cui al comma 1 su edifici appartenenti a tessuti edificati continui e in contiguità strutturale almeno con uno degli edifici adiacenti, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, è consentito l’ampliamento dell’area di sedime, anche in aree adiacenti con diversa destinazione d’uso, fino al 50 per cento del sedime dell’edificio, e nel rispetto dell’allineamento lungo strada esistente, mantenendo la stessa superficie lorda mediante la riduzione di uno o al massimo due piani dell’intero edificio, per raggiungere la minore altezza di uno degli edifici adiacenti, comunque non inferiore a 6 metri, ai fini di migliorare l’interazione tra le strutture per innalzare la capacità di resistenza sismica dell’isolato. 

4. Le trasformazioni edilizie di cui al presente articolo sono ammesse nel rispetto dei diritti dei terzi e della normativa urbanistica e paesaggistica.

5. In occasione degli interventi di ristrutturazione e compatibilmente con le norme vigenti, sono ammessi gli ampliamenti di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7(Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio) e successive modifiche.

6. Per gli edifici a destinazione non residenziale presenti negli insediamenti oggetto del presente articolo valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente articolo e sono ammessi gli ampliamenti di cui alla l.r. 7/2017.»

Va messo in  evidenza che gli ampliamenti concessi fino al 50% delle aree di sedime appaiono in contrasto con le nuove costruzioni e gli ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi  pertinenziali  inferiori al 20%, consentiti nei centri storici dalle Norme del PTPR.

Con la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019 (cosiddetto “decreto Sblocca Cantieri”) sono state dettate a livello nazione anche “disposizioni urgenti  per l’accelerazione degli interventi di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

L’art. 3 del Capo I detta “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”, mentre al Capo III detta “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Nord e del Centro Italia negli anni  2012, 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola di Ischia nel 2017”.

Si è arrivati così al 1 agosto 2019: la seduta del Consiglio Regionale della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»  

Il subemendamento aggiunge alle Norme del PTPR adottate nel 2007 ed a quelle controdedotte nel 2015 il seguente art. 14 bis.

Come si può vedere, non c’è nessun riferimento ai centri storici colpiti dal terremoto ed al conseguente obbligo di acquisire il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per tutti i progetti di ricostruzione ricadenti all’interno del perimetro del loro vincolo (fascia di rispetto dei 150 metri compresa): si demanda per di più alla Giunta Regionale, su proposta del Comune interessato, l’individuazione delle porzioni di territorio (ricadenti quindi anche nei centri storici) all’interno delle quali consentire la ricostruzione di edifici legittimi e/o legittimati anche con variazione della sagoma.  

Della problematica legata a questo articolo aggiunto ex novo si è discusso negli interventi dei consiglieri regionali che ci sono stati nella notte del 2 agosto 2019 subito dopo la presentazione del subemendamento D10/1.

La consigliera Valentina Corrado (M5S) ha fatto il seguente intervento: « Non è finito, …, ma c’è anche un’altra introduzione, e l’Assessore – sarà forse per la stanchezza – si è dimenticato di dirci anche questo nell’illustrazione del provvedimento.

Precisamente si è dimenticato di dirci che viene inserito un articolo 14-bis, dove è previsto che, con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dei Comuni interessati, possono essere individuate porzioni del territorio all’interno delle quali, in deroga alle discipline, ovviamente, del PTPR, possono essere ricostruiti gli edifici, legittimi e/o legittimati, con variazione di sagoma. Assessore, per me che sono ignorante in materia, mi spiega perché si è resa necessaria questa modifica?»

Le ha replicato il consigliere Sergio Pirozzi (Pirozzi Presidente): «Io non credo che questa sia una legge delle marchette, anche perché, non me ne voglia la collega Corrado che stimo, quando bisogna raccontarla, bisogna raccontarla sempre tutta. 

Visto che si è fatto riferimento all’articolo 14-bis, non è nient’altro che le disposizioni speciali per i territori che sono stati colpiti da eventi calamitosi.

Per cui, delle due l’una: questo non è nessun tentativo di agevolare nessuno, tant’è che si reintroduce per la seconda volta in questo Consiglio regionale il criterio del 50 per cento più uno, per cui parliamo di questa calamità e mi auguro che non ce ne siano più, in futuro, dove si danno possibilità diverse rispetto agli altri 375 Comuni.

A me questa sembra una norma di buonsenso che ricalca quello che abbiamo fatto anche nella legge regionale 12 del 2018.

Siccome non è che ne ho solo la paternità io, ma questo è stato un dispositivo che è stato firmato da tutto quanto il centrodestra, con la condivisione anche di alcuni componenti del Movimento 5 Stelle e anche del PD, a me sembra che stiamo facendo una cosa buona e giusta, e non mi sembra che si stia dando un vantaggio a nessuno. 

Anche perché, io vi informo com’è la storia oggi.

Oggi se tu hai un edificio costruito e demolito per ricostruire oggi ti creano problemi perché ti chiedono l’autorizzazione paesaggistica.

Ma io dico: scusate, se c’è una casa, e c’era, devo richiedere l’autorizzazione paesaggistica?

Secondo me no.

C’è una serie di problematiche che solo chi vive quel territorio conosce. 

Chiudo dicendo che non si può essere di lotta e di governo.

Anche perché io dico che sul decreto sblocca-cantieri è stata introdotta una norma che dovrebbe mettere paura a tutti, e ve la racconto io in un minuto.

Prima c’era il divieto di vendere le abitazioni, almeno per due anni non potevi vendere la tua abitazione frutto di un contributo pubblico, perché oggi lo Stato riconosce il 100 per cento dell’indennizzo, e quei soldi non vanno ai proprietari.

Oggi è stato levato il vincolo di due anni, per cui che succede?

Che in quelle aree, se troviamo dei potentati che riciclano dei soldi, vanno a comprare le case sulla carta e stravolgono un territorio.

Questa è stata una norma approvata dal Governo dello “sblocca cantieri”.

Io non lo so chi l’ha fatta, ma questa è una norma che sicuramente fa a cazzotti con la retorica che spesse volte io sento in quest’Aula. 

Allora, delle due l’una.

Io ritengo che l’articolo 14-bis sia una cosa che fa onore a questo Consiglio, che dà una risposta ai territori che hanno avuto la distruzione.

Se la politica non è in grado di prendersi queste responsabilità, non è politica.

E se in questo articolato abbiamo dato una mano a chi opera nel settore della ristorazione, nel settore produttivo, io non penso che stiamo facendo una cosa malsana.

È chiaro che è malsana quando oggi facciamo delle cose ex novo che stravolgono. 

Io penso che tutti noi abbiamo a cuore l’ambiente e la salvaguardia dei territori.

Se riusciamo a fare in questo articolato il giusto equilibrio, io penso che abbiamo fatto una cosa straordinaria. 

Pertanto, almeno sull’articolo 14-bis che non mi si venga a dire che si sta a fare una cosa per favorire qualcuno, perché noi l’abbiamo fatto nella legge n. 12 del 2018.

Io invito l’amica Corrado a vedersi lo “sblocca cantieri”.

Oggi i territori che hanno avuto la distruzione sono forse in mano – io mi auguro di no, comunque ho allertato la DIA – del riciclaggio dei soldi.

Ecco, questo è il problema nel silenzio di tutti e l’ho denunciato solo io. 

Su questo, secondo me, noi dovremmo fare le battaglie, perché si possono fare anche dei provvedimenti della propria parte politica che sono sbagliati e si contestano.

Questa sarebbe l’elevazione della politica

Grazie.» 

La consigliera Valentina Corrado si è sentita costretta a fare la seguente precisazione: «Colgo l’occasione, visto che ho un po’ di tempo, per dire una cosa rispetto alle affermazioni del collega Pirozzi, per il tramite della sua Presidenza.

Io peso bene le parole.

Quando io parlo, non le dico a caso.

La parola “marchette” l’ho associata alle lettere del comma 3-bis dell’articolo 14.

Rispetto all’articolo 14-bis e rispetto all’articolo 15 ho fatto delle domande all’Assessore, chiedendo: perché sono previste queste determinate cose?

Perché si è resa necessaria questa previsione?

…. Non ho ben capito l’intervento del collega Pirozzi, anche perché è sembrata una sorta di excusatio, e come si sa excusatio non petita accusatio manifesta.»

Il consigliere Pirozzi si chiede perché deve richiedere l’autorizzazione paesaggistica: ignora che un edificio ricostruito ex novo in un centro storico vincolato deve comunque ottenere l’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune subdelegato a rilasciarla, previo parere della Soprintendenza competente per territorio, specie se ne è previsto un aumento delle volumetrie e soprattutto se ha una nuova sagoma che va ad impattare sul paesaggio urbano.  

In un articolo pubblicato l’11 agosto 2019 sul quotidiano “la Repubblica” l’Ing. Paolo Berdini, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, ha contesto «la possibilità di ricostruire fuori sagoma, cioè non in conformità con il disegno urbanistico originario, i centri storici colpiti dal terremoto

Riguardo ai borghi terremotati Berdini ha denunciato che «grazie all’articolo 14bis, il centro storico di Amatrice, disegnato nel 1500 da Cola dell’Amatrice, rischia di perdere la sua identità storico-urbanistica».

In termini di metodo l’aggiunta dell’art. 14 bis determina un problema.

Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.

Cosa dopo la fase pubblicistica?

La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.

A questo ci riferiamo.

Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»

Riguardo all’art. 14 bis così come approvato ex novo dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo così come aggiunto debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini.

In termini sia di metodo che di merito l’art. 14 bis non appare coordinato con l’art. 43 delle Norme del PTPR che tutela i centri storici, non consentendo fra l’altro gli aumenti delle volumetrie fuori sagoma che consente invece l’art. 12 della legge regionale n. 12/2018.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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