VAS chiede alla sindaca di Roma di far deliberare il divieto di aprire un fast food a fianco del Pantheon

 

Prot. n. 42/2019                                      Alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

Dott.ssa Daniela Porro

Alla Sindaca del Comune di Roma

Virginia Raggi

p.c. – Alla Presidente del Municipio I

Sabrina Alfonsi

Oggetto – Divieto di esercizio per attività di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza della Rotonda (centro storico di Roma)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010 il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, che al 1° comma dell’art. 11 non consente il trasferimento di sede di attività ubicate all’esterno degli Ambiti territoriali in cui è stata suddivisa la città di Roma, tra cui l’Ambito n. 1 – Zona Urbanistica 1a – Centro Storico che ricomprende anche Piazza della Rotonda: il successivo comma 2 precisa che il trasferimento di sede è consentito esclusivamente all’interno del medesimo Ambito, come ribadito successivamente dal 1° comma dell’art. 12 del “Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali ed artigianali nel territorio della Città Storica” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 17 aprile 2018.

Da quanto pubblicato dai media si apprende che la multinazionale McDonald’s l’anno scorso avrebbe pagato per una licenza, acquistata dal “bar gelateria e yogurteria” situato in Piazza della Rotonda n. 64, di mq. 34 per destinarne 19 alla somministrazione in esercizio di vicinato: in data 30 maggio 2019 è stata registrata al protocollo del Municipio I la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con cui  la “Mc Donald’s Development LLCC” ha chiesto il trasferimento della suddetta licenza dopo avere ottenuto in locazione un locale sul lato opposto della piazza nell’edificio all’angolo con la Salita de’ Crescenzi a ridosso del Pantheon.

L’edifico risulta essere stato sottoposto a vincolo storico-monumentale ai sensi dell’art. 21 della allora ancora vigente legge n. 1089 del 1 giugno 1939, il cui art. 21 al 1° comma dispone che il Ministero competente «ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro».

Il vincolo sarebbe stato imposto con D.M. dell’8 maggio 1950 e dovrebbe aver riguardato sicuramente il monumento del Pantheon, definendo un vincolo diretto relativo alla sua area di sedime ed un vincolo indiretto individuato con una fascia di rispetto proprio per evitarne il danneggiamento della prospettiva e della luce oltre che delle condizioni di ambiente e di decoro: a conferma di questa fascia di rispetto viene il riferimento espresso all’attuale 1° comma dell’art. 45 del D. Lgs.n. 4 del 22 febbraio 2014 e ss.mm.ii., con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, che riguarda proprio le “Prescrizioni di tutela indiretta” e che ha recepito integralmente il dettato del 1° comma dell’art. 21 della legge n. 1089/1939.

L’apertura di un fast food in tale edificio non garantisce di certo le condizioni di ambiente e di decoro che spettano alla fascia di rispetto di un monumento vincolato ai fini di una sua corretta fruizione.

L’edificio rientra inoltre nella parte della Città storica di Roma interna alle Mura Aureliane, corrispondente al Centro Storico dichiarato nel 1980 dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità

L’apertura di un fast food a fianco del Pantheon non rientra per certo fra «le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005», previste dall’art. 7-bis e disciplinate dall’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il 1° comma del suddetto articolo 52 dispone che «con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.»

Il successivo comma 1-bis stabilisce che «fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione. »

L’edificio concesso in locazione alla “Mc Donald’s Development LLCC” è stato occupato prima dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura, poi dalla Banca Antonveneta e da ultimo dalla Banca del Monte dei Paschi di Siena: la continuità del suddetto esercizio commerciale in un’area di valore culturale come quella del Pantheon ha dato all’edificio la configurazione di un locale storico tradizionale.

In base al combinato disposto del comma 1 e del comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. n. 2014 si chiede alla Sindaca del Comune di Roma di sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale, d’intesa con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, una proposta di deliberazione con cui si individua Piazza della Rotonda  come area pubblica nella quale vietare l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande in tutta la piazza o quanto meno all’interno della fascia di rispetto del vincolo storico-monumentale del Pantheon.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

 

 

Roma, 7 settembre 2019

 

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