IL CONSIGLIO DI STATO INTERPRETA LA DURATA DELLA PREAPERTURA

 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Con delibera n. 767 del 9 luglio 2018 la Giunta regionale della Toscana approvava il calendario venatorio 2018/2019.

Con successiva delibera n. 963 del 27 agosto 2018 la Giunta stessa disponeva l’apertura anticipata della caccia. Le associazioni ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF ricorrevano al TAR che però negava la tutela cautelare. Le associazioni adivano allora il Consiglio di Stato che con ordinanza n. 6157 del 17 dicembre 2018 concedeva una parziale sospensione della parte che prevede un’anticipazione della chiusura di pari durata del numero delle giornate concesse nell’apertura anticipata (anziché dell’intero periodo tra inizio apertura anticipata ed inizio ordinario della stagione venatoria).

Con sentenza n. 420 pubblicata il 22 marzo 2019 il Consiglio di Stato accoglieva parzialmente il ricorso. La Federcaccia si appellava al Consiglio di Stato e le 5 associazioni sopra indicate si costituivano in giudizio.

Con sentenza n. 8669/2019 del 23 dicembre 2019 il Consiglio di Stato respingeva parzialmente il ricorso della Federcaccia. Secondo il Consiglio di Stato, la norma che l’apertura anticipata debba avvenire “nel rispetto dell’arco temporale massimo” va interpretata nel senso del periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria e non del numero di giornate di caccia in esso compreso.

 

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