Secondo certe interpretazioni strumentali delle novità introdotte dalla legge di bilancio la riforma dei cartelloni pubblicitari di Roma dovrebbe ripartire da zero

 

Il Presidente della IX Commissione Consiliare Permanente Commercio Andrea Coia ha promosso per il 17 gennaio 2020 una audizione che per oggetto aveva un “Aggiornamento in merito ai Piani di localizzazione dei mezzi e degli impianti Pubblicitari (PiaLMIP).

Ha convocato a parteciparvi l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro Carlo  Cafarotti, il Direttore del Dipartimento allo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura Pierluigi Ciutti, il Direttore Generale Gianfranco Giampaoletti, il Segretario Generale Pietro Paolo Mileti.

Come lasciato capire poi da una intervista rilasciata al quotidiano “Caffè di Roma” il successivo 23 gennaio 2020, la finalità della suddetta audizione è stata mirata ad arrivare alla seguente conclusione, che ha fatto dare all’articolo il seguente significativo titolo: “Piano cartelloni: è tutto da rifare”.

Come si evince dal verbale di quella audizione, non è venuto nessuno di tutti i suddetti convocati, nelle veci dei quali si sono però presentati Diego Porta (Vice Direttore Generale), Elia Trevisonno (Dipartimento Sviluppo Economico) e Roberto Ventura (Segretariato Generale).

Su delega dell’Assessore Cafarotti ha partecipato alla riunione il dott. Francesco Paciello, che è stato al centro dell’intera audizione, dal  momento che ha dato tutte le informazioni e fornito risposte puntuali a tutte le domande che gli sono state rivolte.

Nel resoconto che ne ha fatto l’avv. Giuseppe Scavuzzo, che ha partecipato alla seduta del 17 gennaio 2020 e che il successivo 20 gennaio ha comunicato a tutti i membri dell’ I.R.P.A. (Imprese Romane Associate), il dott. Paciello ha fornito un esaustivo quadro della situazione “in  particolare alla luce della recente approvazione dell’ultima Legge Finanziaria, che ha profondamente mutato la situazione in essere,  non solo per quanto riguarda gli importi dovuti a titolo di C.I.P., ma soprattutto per l’obbligo di dotarsi di nuovi Regolamenti e quindi adottare nuovi Piani, in linea con i Regolamenti”: ha fatto presente “l’obbligo di dotarsi di nuovi Regolamenti entro il 31/12/2020 e conseguente ridisegnare i piani di localizzazione sulla base dei nuovi Regolamenti che si andranno ad approvare”.

Vediamo allora di fare un po’ di chiarezza rispetto soprattutto a tutti coloro che come l’avv. Scavuzzo pensano non solo che si debba bloccare la riforma dei cartelloni, ma che addirittura il Comune di Roma debba dotarsi di un nuovo Regolamento di Pubblicità e conseguentemente di adottare di nuovo piani già approvati come il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) prima ed i Piani di Localizzazione poi.

Come risulta dal verbale della seduta della Commissione Commercio, il dotto Paciello “spiega che in materia vige una normativa statale di riferimento che si applica a tutti i Comuni che poi dettagliano con proprio regolamento; quello del Comune di Roma è quello approvato nel 2014 che prevede un Piano Regolatore (ovvero la mappa della città, escluse alcune aree per gli impianti pubblicitari) da cui vengono approvati dei documenti nel 2017 che sono i Piani di Localizzazione (ovvero la suddivisione in varie zone indicanti quanti e quali impianti pubblicitari possono sussistere e che vengono assegnati tramite bandi).

LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI PER INDIRE I BANDI DI GARANel suo resoconto l’avv. Scavuzzo non  fa sapere che il dott. Paciello “riferisce che nel 2019 con una Deliberazione di Giunta viene rivista questa impostazione sia nella forma che nel contenuto, che non è stata però approvata dall’Assemblea Capitolina. A settembre 2019 l’Assessore competente con una direttiva invita l’allora dirigente protempore di proseguire con il modello normativo precedente e chiede di verificare se in sede di predisposizione dei bandi sia possibile apportare delle integrazioni.

Riteniamo che chi ha verbalizzato abbia mal interpretato e riportato quanto detto al riguardo dal dott. Paciello, dal momento che anche al sottoscritto a gennaio del 2019 l’Assessore Cafarotti in persona ha voluto anticipare la sua controriforma dei cartelloni, che avrebbe portato ad eliminare il servizio di bike sharing finanziato dalla pubblicità ed circuiti ed a fare bandi di gara per ogni Municipio.

Ma come fatto sapere dallo stesso dott. Pacfiello la controriforma  è rimasta a livello di proposta mai approvata con deliberazione della Giunta Capitolina e tanto meno dalla Assemblea  Capitolina.

Il dott. Paciello ha fatto anzi sapere della retromarcia a cui sembra essere stato costretto l’Assessore Cafarotti dal momento che ha dovuto emanare una Direttiva (sembra a settembre dell’anno scorso) con cui avrebbe poi dato mandato al dott. Francesco Paciello, quando a novembre del 2019 è subentrato al dott. Maurizio Salvi, di predisporre tutti gli atti che sono necessari per consentire di fare i bandi di gara per aggiudicare il diritto ad istallare gli impianti pubblicitari previsti in ognuno dei lotti relativi ai diversi circuiti (SPQR, bike sharing, cultura e spettacolo, impianti privati, ecc. ecc.) nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione.

Dal momento che ai soggetti che si aggiudicheranno i diversi bandi di gara il Comune dovrà garantire la effettiva istallabilità dei propri impianti pubblicitari nelle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione, fra gli atti necessari per chiudere la riforma dei cartelloni pubblicitari c’è anzitutto il rilascio preventivo ed obbligatorio dei nulla osta (in caso di vincolo archeologico o storico-monumentale) e dei pareri (in caso di vincoli paesaggistici, ai fini del rilascio delle rispettive autorizzazioni paesaggistiche da parte del Comune di Roma a ciò subdelegato) delle Soprintendenze competenti.

Il verbale della seduta della Commissione Commercio riporta a tal riguardo quanto dichiarato dal dott. Francesco Paciello: “precisa che i piani di localizzazione vigenti richiedono che i soggetti vincitori abbiano i pareri favorevoli delle Soprintendenze competenti per l’installazione degli impianti; quindi ad oggi, non essendo stati resi questi pareri, il contenuto del bando risulta incerto. Riferisce di aver convocato la Conferenza di Servizi con le Soprintendenze per il 31 gennaio p.v. per il rilascio dei pareri definitivi.

La Conferenza dei Servizi sembra essersi regolarmente tenuta, per ottenere il rilascio in blocco sia dei nulla osta che dei pareri, semplicemente riconfermando le posizioni già autorizzate a conclusione delle 5 Conferenze dei Servizi che si sono svolte sui Piani di Localizzazione soltanto adottati e che hanno portato ad abbassare di 2.550 unità il numero delle posizioni che da 75.000 circa sono diventate 62.000.

Si stanno ora aspettando le risposte tanto della Soprintendenza Capitolina che della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Roma.

Fra gli ulteriori atti necessari per chiudere la riforma dei cartelloni pubblicitari c’è la verifica della effettiva istallabilità degli impianti pubblicitari in ognuna delle 62.000 posizioni individuate dai Piani di Localizzazione, se le Soprintendenze non obbligassero ad ulteriori tagli

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI – Una conferma indiretta della volontà dell’Amministrazione Capitolina di voler arrivare ad indire i bandi di gara viene da un obbligo previsto dal Regolamento di Pubblicità che non è stato a tutt’oggi rispettato e che consiste nella emanazione da parte della Giunta Capitolina di norme tecniche degli impianti pubblicitari da mettere a bando di gara, prescritto dal 2° comma dell’art. 19 del Regolamento, che andavano emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Il verbale della seduta della Commissione Commercio fa sapere quanto ha detto che al riguardo il dott. Paciello: “Per la redazione dei bandi il Regolamento vigente richiede che una Deliberazione di Giunta preveda specifiche norme tecniche di attuazione che ad oggi esistono soltanto per gli impianti S.P.Q.R. Rappresenta di aver dato avvio all’iter per la redazione di questo documento di Giunta”.

Con deliberazione n. 25 del 20 ottobre 2010 la Giunta Capitolina aveva già definito i progetti-tipo.

degli impianti pubblicitari S.P.Q.R., ma solo limitatamente ad alcuni formati e tipologie: con deliberazione  n. 342 del 23 ottobre 2015 la Giunta Capitolina ha approvato l’elenco di tutti i progetti-tipo per impianti pubblicitari S.P.Q.R.

Il 2° comma dell’art. 19 del Regolamento richiama il 3° comma dell’art. 4 (che riguarda le norme tecniche per l’istallazione degli impianti e la collocazione dei mezzi) ed il 3° comma dell’art. 12 (che riguarda invece la conformità dell’esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati alle caratteristiche estetiche e costruttive e ai materiali).

Si tratta in sostanza di dettare la disciplina in ordine:

– alla prescrizione “materiali non deteriorabili aventi caratteristiche di durevolezza e sicurezza”;

– alla prescrizione “acciaio inox anticorrosione“;

– alla “accuratezza dei dettagli ai fini della definizione univoca del prodotto“;

– al requisito della “durabilità“;

– al requisito del “rispetto delle norme di sicurezza“;

– alla “coerenza stilistica“;

– alla “omogenizzazione degli impianti di tipo privato e quelli di proprietà di Roma capitale“.

Le norme tecniche, una volta approvate dalla Giunta Capitolina, dovranno far parte del capitolato d’appalto che verrà dettato alla base dei bandi di gara, di cui dovrà essere redatto il testo che preciserà fra l’altro chi avrà diritto a partecipare.

Per l’occasione le norme tecniche  possono disciplinare anche  gli impianti a progettazione unitaria previsti dalle lettere C ) del 1° comma e delle lettere da A) a D) del 2° comma dell’art. 20 del vigente Regolamento,  che dovranno far parte dei lotti territoriali da mettere a gara.

Veniamo ora alle novità introdotte dalla legge n. 160 del 28 dicembre 2019 di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIOI commi da 816 ad 847 dell’art. 1 della legge n. 160 del 28 dicembre 2019 introducono modifiche sostanziali di tutto il settore della pubblicità e delle occupazioni di suolo pubblico che riguardano in pratica tre aspetti:

1 – un unico canone patrimoniale;

2 – l’abrogazione delle pubbliche affissioni;

3 – misure di repressione degli impianti pubblicitari abusivi.

Analizziamoli separatamente per verificare in che misura incidono sulla riforma dei cartelloni pubblicitari.

1 – UNICO CANONE DI PUBBLICITÀIl comma 816 detta la seguente disposizione:«A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  denominato  “canone”,  sostituisce:   – la   tassa   per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, – il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, – l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, – il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari– il canone di cui all’articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province.»

Il comma 847 abroga i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993 e gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997: sono tutti riferiti al canone.

Il comma 824 dispone che il canone è commisurato alla superficie, espressa in metri quadrati, dell’intero impianto e non più del solo manifesto pubblicitario: significa che le superfici dei futuri cartelloni pubblicitari dovranno rispettare le superfici massime consentite dalla lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del vigente Regolamento di Pubblicità, per cui i futuri manifesti pubblicitari avranno superfici espositive decurtate degli spessori delle cornici degli impianti.

Il comma 826 dispone che la tariffa standard annua (eventualmente modificabile) per Comuni al di sopra dei 500.000 abitanti sia di 70 euro all’anno (rispetto agli attuali 40 che applica il Comune di Roma), mentre il successivo comma 827 stabilisce che per gli stessi Comuni oltre i 500.000 abitanti la tariffa standard giornaliera (eventualmente modificabile) sia di 2 euro.

Il comma 832 stabilisce quali possono essere le riduzioni per le occupazioni  e  le diffusioni di messaggi pubblicitari, mentre il successivo comma 833 dispone quali siano i soggetti esenti dal canone.

1A. ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI STATALIPer quanto riguarda l’unico canone patrimoniale che secondo quanto riferito dal dott. Paciello assorbe IMU, OSP e canoni vari, si dovrà approvare dapprima una delibera interassessorile quanto meno tra l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro e l’Assessorato al Bilancio, che recepisca le prescrizioni dettate dalla legge di bilancio

1B. ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀIl comma 821 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019 dispone che il canone è disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da adottare dal consiglio comunale entro il 31 dicembre 2020.

Nel Regolamento di Pubblicità, così come approvato dall’Assemblea Ccapitolina con  deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014, debbono essere rivisti e per lo più abrogati gli articoli da 21 a 30 del  Capo V del vigente Regolamento di Pubblicità, dedicato proprio al “Canone a tariffa”, per sostituirli con i contenuti in sintesi della delibera assessorile, indicando quanto meno la tariffa standard annua di 70 € al giorno e quella standard giornaliera di 2 € al giorno, specificando le singole tariffe relative alle diverse tipologie di impianti elencati all’art. 4 del Regolamento.

Per quanto riguarda il canone determinato in  base  alla  superficie complessiva del mezzo pubblicitario, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, modificando il 1° comma dell’art. 23.

Per quanto riguarda la tariffa standard annua e giornaliera, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, modificando il 1° comma dell’art. 24.

Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico o a uso privato, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, modificando il 1° comma dell’art. 26.

Per quanto riguarda le riduzioni, le ulteriori riduzioni e le esenzioni dal pagamento del canone, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, modificando l’art. 29.

Per quanto riguarda il pagamento ed il rimborso del canone, va adeguato in tal senso il Regolamento di Pubblicità, modificando l’art. 30.

1C. INCIDENZA SULLA RIFORMA DEI CARTELLONI IN ATTO Come si può ben vedere, non si tratta di approvare ex novo il Regolamento di Pubblicità del Comune di Roma, come qualcuno vorrebbe, ma di adeguarlo semplicemente alla suddetta nuova normativa, abrogando o comunque rivedendo solo il capo V che è relativo al “Canone a tariffa” e che non incide quindi minimamente sulla riforma dei cartelloni in atto, anche perché l’approvazione dell’adeguamento deve avvenire prima di indire i bandi di gara per consentire di inserire nei capitolati d’appalto le nuove tariffe unificate del Canone Iniziative Pubblicitarie (C.I.P.).

2. ABROGAZIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – Il comma 836 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019 dispone che “con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del  servizio  delle  pubbliche affissioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Va messo anzitutto in evidenza che gli impianti per pubbliche affissioni istallati sul territorio del Comune di Roma fino alla fine del prossimo anno, oltre quindi la fine del mandato della Sindaca Raggi che scadrà a giugno del 2021.  

2A. ADEGUAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀ Va abrogato l’intero capo III del Regolamento di Pubblicità (artt. da 13 a 17) che è dedicato proprio alle “Pubbliche Affissioni” (in sigla AAPP).

2B. INCIDENZA SULLA RIFORMA DEI CARTELLONI IN ATTO La soppressione degli impianti riservati alle Pubbliche Affissioni avrebbe una doppia incidenza sia riguardo al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) approvato con deliberazione della Assemblea Capitolina n. 49 del 39 luglio 2014 sia riguardo ai Piani di Localizzazione (PiaLMIP) approvati con deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017.

Riguardo al PRIP comporterebbe:

– l’obbligo di adeguare in tal senso le Norme Tecniche di Attuazione del PRIP che parlano di pubbliche affissioni (artt. 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 35 e scheda impianti di tipo 1.B cartello per PPAA) con nuova approvazione finale da parte dell’Assemblea Capitolina.

Riguardo al PiaLMIP comporterebbe:

– l’obbligo di adeguare in tal senso la deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 (con cui sono stati dettati gli indirizzi per la redazione dei Piani di Localizzazione che dovrebbero essere adeguati);

–  l’obbligo di adeguare in tal senso la deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 (di adozione dei Piani di Localizzazione, che dovrebbero essere adeguati);

– l’obbligo di adeguare in tal senso la deliberazione della Giunta Capitolina n. 243 del 13 novembre 2017 (di approvazione dei Piani di Localizzazione che dovrebbero essere a loro volta adeguati).

I Piani di Localizzazione così come approvati prevedono le posizioni di 2.734 impianti da destinare a pubbliche affissioni per una superficie espositiva complessiva di  10.558,8 mq., a cui si debbono aggiungere le posizioni di altri 360 impianti da destinare a servizi municipali per una superficie espositiva complessiva di  1.550,2 mq.: in totale le posizioni individuiate dai Piani di Localizzazione per gli impianti da destinare a Pubbliche Affissioni ammontano a 3.094  per una superficie espositiva complessiva totale di 12.109 mq.

I Piani di Localizzazione individuano una serie di circuiti per ognuno dei quali andranno fissati dei lotti territoriali da mettere a gara: è di tutta evidenza che l’abrogazione degli impianti per Pubbliche Affissioni comporta l’obbligo contestuale di abrogare il circuito “PPAA”.

Ma gli impianti per le pubbliche affissioni hanno tre possibili formati (100×140, 140×200 e 300×140) che sono identici tanto per il circuito degli impianti SPQR che per quello degli impianti privati.Le conseguenti scelte possibili della Amministrazione Capitolina sono le seguenti tre:

– abolire del tutto non solo il circuito PPAA, benché sopravviva fino al 31 dicembre del 2021, anche perché sono decennali le concessioni che verranno rilasciate a chi ai aggiudica le gare, ma anche le 3.094  posizioni individuate dai Piani di Localizzazione, rinunciando a 12.109 mq. di superficie espositiva e riducendo a 50.000 mq. circa l’intera superficie da mettere a gara;

– ridestinare tutte le posizioni del circuito PPAA  al circuito “SPQR” o al circuito “impianti privati”;

– ridestinare tutte le posizioni del circuito PPAA in parte (ad es. 50%) al circuito “SPQR” e in parte (ad es. rimanente 50%)  al circuito “impianti privati”.

In un caso come negli altri tanto per il PRIP quanto per i Piani di Localizzazione non c’è affatto bisogno di “ripartire da zero” o di riadottare ed approvare entrambi tali strumenti, perché si può rinunciare ai complessivi 3.094 impianti per pubbliche affissioni o ridestinarli in tutto o in parte ai circuiti “SPQR” o Impianti privati”, approvando dentro le modifiche del Regolamento di Pubblicità una norma che li sopprime facendo riferimento che sono automaticamente aboliti tanto nel PRP quanto nei Piani di Localizzazione, che quindi rimarrebbero pienamente validi e non bloccherebbero i procedimenti in atti propedeutici all’espletamento dei bandi di gara.

Quand’anche occorresse mettere mano comunque sia al PRIP che ai Piani di Localizzazione, specie se si ridestinano le posizioni degli impianti per PPAA, l’operazione consisterebbe semplicemente in una “presa d’atto” della abrogazione degli impianti per PPAA (disciplinata dal Regolamento di Pubblicità rivisto ed approvato) ed a tutti i conseguenti adeguamenti automatici, che non comportano nessuna lungaggine dei procedimenti.  

3. MISURE DI REPRESSIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI – Il comma 821 dell’art. 1 della legge di bilancio n. 160/2019 obbliga anche la Giunta Capitolina e l’Assemblea Capitolina ad adeguare alle nuove norme il Regolamento di Pubblicità, su proposta della Giunta Capitolina, in cui debbono essere indicati una serie di incombenze, che esponiamo di seguito in lettere secondo il testo ufficiale indicando in corrispondenza se c’è o no obbligo di adeguamento ed in caso affermativo quale possa essere, comprendendovi anche il comma 822.

Il canone è  disciplinato  dagli  enti,  con  regolamento  da adottare dal consiglio comunale o provinciale, … in  cui  devono essere indicati:

a) le procedure  per  il   rilascio   delle   concessioni   per l’occupazione   di   suolo   pubblico    e    delle  autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;

Applicazione – Sono state già disciplinate al capo II del Regolamento di Pubblicità.

b) l’individuazione delle tipologie  di  impianti  pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito  comunale,  nonché  il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia  o la relativa superficie;

Applicazione – Sono state già disciplinate all’art. 18 (quanto a divieti) ed all’art. 20 (quanto a tipologie di impianti autorizzabili). Quanto invece al numero massimo degli impianti autorizzabili le Norme del PRIP indicano (al paragrafo 3.3) il dimensionamento complessivo in 138.000 mq., che vanno convertiti in numero di impianti da inserire in sede di adeguamento del Regolamento di Pubblicità (all’art. 6).   

c) i criteri per la predisposizione del  piano  generale  degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i  comuni  superiori  ai 20.000 abitanti, ovvero  il  richiamo  al  piano  medesimo,  se  già adottato dal comune;

Applicazione – Sono stati già definiti: l’adeguamento consisterà nel precisare che il PRIP è stato approvato e messo in attuazione con i Piani di Localizzazione, parimenti approvati, per cui non deve assolutamente ripartire da zero.

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

Applicazione – Sono state già definite in particolare nei Piani di Localizzazione.

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

Applicazione – Sono state già definite nel Regolamento di Pubblicità: potrebbero essere meglio precisate le modalità di dichiarazione riguardo agli impianti speciali di mt. 1,20×1,80 e 2,40×3,20.

f) le ulteriori  esenzioni  o  riduzioni  rispetto   a   quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

Applicazione – Sono a discrezione dell’Amministrazione Capitolina e riguarderebbero gli articoli del capo V del Regolamento di Pubblicità.

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi  pubblicitari realizzate abusivamente,  la  previsione  di  un’indennità  pari  al canone maggiorato fino al 50 per cento,  considerando  permanenti  le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari  realizzate  con impianti  o  manufatti  di  carattere  stabile  e   presumendo   come temporanee le occupazioni e la diffusione  di  messaggi  pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del  verbale  di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

Applicazione – Va modificato in tal senso il 1° comma dell’art. 31 del Regolamento di Pubblicità.

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme  restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e  5,  e  23  del  codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Applicazione – Va modificato in tal senso l’art. 31 del Regolamento di Pubblicità.

Comma 822 –  Gli enti procedono alla  rimozione  delle  occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone,  nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto  da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione  a carico  dei  soggetti  che  hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la  pubblicità  è stata effettuata.

Applicazione – Va modificato in tal senso il 6° comma dell’art. 31 del Regolamento che prevede solo come “possibile” e non obbligatoria” l’immediata copertura della pubblicità abusiva.

Come si può bene vedere, le novità introdotte dalla legge di bilancio sono state estese anche alle misure di repressione degli impianti abusivi per cui in futuro per ogni impianto pubblicitario istallato abusivamente ci sarà la dovuta sanzione prescritta dal comma 11 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 185/1992 (Codice della Strada) che va da un minimo di 431,00 € ad un massimo di 1.734,00 € oppure dal successivo comma 12 che prescrive una sanzione che da un minimo di 1.420,00 € ad un massimo di 14.196,00 €, alla quale si aggiungerà la ulteriore sanzione pari ad 1 volta e mezzo il canone, con in più l’obbligo di una immediata copertura della pubblicità illecita.

3.A – INCIDENZA SULLA RIFORMA DEI CARTELLONI IN ATTO – Nessuna, tranne la possibilità di inserire le misure di repressione nel capitolato d’appalto dei diversi bandi di gara, precedendo la rimozione materiale degli impianti pubblicitari abusivi da parte dei soggetti che si aggiudicheranno i bandi di gara

ULTERIORI POSSIBILI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICITÀ – Dovendo comunque provvedere a modificare il Regolamento di Pubblicità, per l’occasione sarebbe opportuno integrarlo dettando la disciplina che manca riguardo alla pellicolazione [lettera t) del 1° comma dell’art. 4] ed agli impianti digitali, su cui con un app può modificare la pubblicità anche l’inserzionista.

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Indico in conclusione gli atti che si debbono produrre per ottemperare alle prescrizioni impartite dalla legge di bilancio secondo la seguente presumibile tempistica:

– approvazione da parte della Giunta Capitolina delle Norme Tecniche degli impianti pubblicitari presumibilmente entro il prossimo mese di giugno;

– contestuale approvazione entro lo stesso presumibile termine della deliberazione interassessorile che stabilisce la tariffa unica;

–  licenziamento da parte della Giunta Capitolina della proposta di deliberazione da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Capitolina, con cui si adegua il Regolamento di Pubblicità non solo alle disposizioni della legge di bilancio, ma anche a  nuove modifiche ed integrazioni (specie su pellicolazioni ed impianti digitali), prevedendo anche gli adeguamenti automatici di PRIP e Piani di Localizzazione;

– acquisizione entro 30 giorni dei pareri espressi dai Municipi sulla proposta di deliberazione licenziata dalla Giunta Capitolina;

– controdeduzioni ai pareri espressi dai Municipi da parte della Giunta Capitolina e trasmissione di tutta la documentazione alla Assemblea Capitolina  per la definitiva approvazione, presumibilmente entro la prossima estate;

– approvazione dell’adeguamento del Regolamento di Pubblicità da parte della Assemblea Capitolina presumibilmente entro il prossimo autunno;

–   adeguamento automatico d’ufficio  delle Norme Tecniche del PRIP e del circuito AAPP dei Piani di Localizzazione;

–  indizione dei bandi di gara entro la fine di quest’anno.

Rimane solo da vedere a questo punto se c’è la volontà politica di portare a conclusione la riforma dei cartelloni pubblicitari prima della fine del mandato della Sindaca Raggi

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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