Ristrutturazione edilizia pesante e leggera: Permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)?

 

In linea generale, come previsto all’art. 10 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, necessitano sempre di preventivo rilascio del permesso di costruire.

Tali interventi si distinguono da quelli di “risanamento conservativo“, in relazione ai quali non vi è la necessità del rilascio del permesso a costruire, i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, però, non necessitano sempre di permesso di costruire.

A chiarire questo concetto ci ha pensato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10 settembre 2019, n. 37464 con la quale ha richiamato i concetti di “ristrutturazione edilizia pesante“, che comporta la realizzazione di un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente ovvero caratterizzato da modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, la cui realizzazione necessita certamente del preventivo rilascio del permesso a costruire, e di “ristrutturazione edilizia leggera“, non avente le indicate caratteristiche, in relazione alla quale, anche laddove sia stata data alle opere edificande la errata definizione di mero risanamento conservativo, non vi è la necessità del permesso a costruire, essendo sufficiente la semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Nel caso oggetto del rimando in Cassazione, non vi è stata la semplice riconversione ad uso abitativo di spazi destinati a soffitte ma la destinazione ex novo di locali assolutamente impraticabili ad un uso del tutto autonomo rispetto a quello preesistente.

Tali opere, avendo comportato, almeno in parte, una sostanziale modificazione funzionale dell’immobile interessato, rientrerebbero nell’ambito della “ristrutturazione edilizia pesante” e come tale necessitante, per la sua esecuzione, dell’apposito permesso a costruire.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 13 settembre 2019 sul sito online “Lavori Pubblici”)

 

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