Dal 21 febbraio 2020 è iniziato il procedimento di istituzione e di rettifica di una serie di ulteriori beni paesaggistici della Regione Lazio

 

In epoca fascista è stata approvata la legge n. 1497 del 21 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”,  che è rimasta in vigore fino al 1999 quando è stata abrogata dal 1° comma dell’articolo 166 del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”.

Ai sensi dell’art. 1 «sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.»

Il suddetto articolo è stato integralmente recepito all’art. 139 del D.Lgs. n. 490/1999.

Gli articoli successivi della legge n. 1497/1939 hanno dettato le forme e di modi per l’imposizione dei suddetti vincoli paesaggistici: apposite Commissioni Provinciali provvedono a compilare gli elenchi delle bellezze naturali da sottoporre a vincolo paesaggistico, che vengono pubblicati all’albo di tutti i Comuni interessati della Provincia per tre mesi (art. 2), nel corso dei quali chiunque può presentare osservazioni che vengono esaminate dal Ministro all’epoca competente (Ministro per l’Educazione Nazionale che aveva anche la responsabilità delle “Antichità e Belle Arti”), che può introdurre le modificazioni che ritenga opportune ed approvare l’elenco (art. 3), facendolo pubblicare poi sulla Gazzetta Ufficiale.

Le suddette disposizioni sono state recepite nel D.Lgs. n. 490/1999 agli artt. 140, 141 e 142, estendendo la pubblicazione degli elenchi anche al Bollettino Ufficiale della Regione competente per territorio.

La grande valenza della legge 1497/939 è costituita dall’introduzione non solo del principio vincolistico di tutela per determinate bellezze naturali, ma anche della pianificazione paesistica come strumento attuativo della tutela sul territorio, ritenuta però facoltativa.

Dopo l’avvento della Repubblica Italiana (2 giugno 1946), come sopra detto, la legge n. 1497/1939 è rimasta in vigore per altri 53 anni nel corso dei quali sono stati imposti diversi vincoli paesaggistici dapprima ad opera di vari Ministri della Pubblica Istruzione, che dal 29 maggio 1944 con il Governo Badoglio sono subentrati ai Ministri per l’Educazione Nazionale, e poi dai diversi Ministri  per i Beni Culturali ed Ambientali che dal 14 dicembre 1974 con il Governo Moro hanno sostituito i Ministri della Pubblica Istruzione.

Fra i vincoli paesaggistici imposti dai Ministri per l’Educazione Nazionale ai sensi della legge n. 1497/1939 si citano a titolo di esempio il Decreto Ministeriale emanato il 18 gennaio 1955, con cui è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il Colle Aventino di Roma ed il Decreto Ministeriale emanato il 10 gennaio 1956 con cui sono state sottoposte a vincolo paesaggistico la zona delle mura aureliane tra la via Latina, Viale Metronio e via Druso.

Mura aureliane

In applicazione dell’art. 5 della Costituzione il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle Regioni italiane è stato realizzato concretamente attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, che riguardo ai “Beni ambientalial 1° comma dell’art. 82 ha disposto che «sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni».

Il successivo 2° comma ha precisato che la delega consente fra l’altro anche «l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali dalle regioni.»

In forza di tale delega, la Giunta Regionale del Lazio ha imposto diversi vincoli paesaggistici, tra cui ad esempio quello del Parco di Veio (deliberazione n. 338 del 31 gennaio 1989).

I vincoli paesaggistici imposti nel Lazio con Decreto Ministeriale o con deliberazione della Giunta Regionale costituiscono soltanto delle “dichiarazioni di notevole interesse pubblico” a tutela di una porzione del paesaggio, di cui individuano la perimetrazione, obbligando al preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per ogni progetto di trasformazione ricadente all’interno del perimetro dell’area vincolata: la cosiddetta loro “vestizione” consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici (ex actu) da vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall’indicazione di obiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell’intervento sottoposto ad autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati dal decreto.

Con la delega della tutela paesaggistica alle regioni, avvenuta con il D.P.R. 616/77 le regioni, peraltro di recente istituzione, si trovarono in difficoltà a gestire la materia paesaggistica, tanto che in molti casi subdelegarono la competenza ai Comuni; questa prassi determinò il verificarsi di “abusi edilizi” in quelle zone che, pur di grande interesse paesaggistico, non erano state interessate dai vincoli previsti della legge 1497/39.

Inoltre, nonostante la legge 1497/39 lo prevedesse, erano stati pochissimi i piani paesistici ad essere redatti sul territorio nazionale.

Il 21 settembre 1984 il Ministero ha emanato il cosiddetto “Decreto Galasso” (dal nome dell’allora Ministro Repubblicano Giuseppe Galasso) , convertito successivamente nella legge n. 431 dell’8 agosto 1985, che istituì il vincolo di tutela su tutto il territorio nazionale avente particolari caratteristiche naturali e dispose inoltre «la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriale» per la gestione e valorizzazione degli ambiti tutelati ai sensi della legge 1497/39.

Successivamente, con il decreto 28 marzo 1985 veniva inibita qualsiasi attività in attesa della redazione ed adozione dei Piani Paesistici (art. 1 quinquies).

L’art. 1 della legge n. 431/1985 ha aggiunto all’articolo 82 del DPR n. 616/1977 ben 11 commi con cui ha sottoposto a vincolo automatico ai sensi della allora ancora vigente legge n. 1497/1939 i cosiddetti “beni diffusi”:

«a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi delle riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del presidente della repubblica 13 marzo 1976, n. 448 ;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone a, b e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 , e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dello articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.»

Il successivo art. 1-bis ha obbligato le Regioni alla redazione dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) con le cui norme è stata operata la materiale “vestizione” di tutte le aree vincolate del Lazio.

Alcuni dei principi fondamentali introdotti dalla legge 431/85, rappresentano ancora oggi i cardini dell’attività di tutela dei beni paesaggistici: le aree sottoposte a tutela si allargano notevolmente per effetto dell’individuazione dei vincoli “ope legis”.

Molti di questi beni, facendo parte del Demanio dello Stato, sono tutelati anche dal Codice Civile (cfr. artt. 822 e segg.).

Con il Testo Unico (D. Lgs 490 del 29.10.1999) è stata ricompresa in un unico strumento normativo la legislazione statale vigente sulla tutela, costituita da:

1. 1497/39 sulla tutela del paesaggio;

2. 1089/39 sulla tutela del patrimonio storico-artistico;

3. 431/85 c.d. “Galasso”.

Nel “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” sono stati sanciti nuovi principi che dispongono l’adeguamento degli strumenti urbanistici (PRG) agli strumenti dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) e la cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo il potere sostitutivo del Ministero per l’azione pianificatoria in caso di inerzia da parte della regione.

Il 1 ottobre 2000 a Firenze è stata siglata la Convenzione Europea del Paesaggio che sancisce in modo ancora più evidente l’importanza della tutela del paesaggio per il miglioramento della qualità della vita.

Il 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 ha introdotto l’obbligo di procedere entro il 14 febbraio del 1999 all’approvazione di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) «quale unico piano territoriale paesistico regionale» con l’obbligo di recepire tutti i PTP fin lì adottati o approvati.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 5814 del 3 novembre 1998 è stato approvato lo schema di un preliminare “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” tra Regione, MIBACT e l’Università di Roma Tre-DIPSA: in attuazione dell’accordo è stato poi istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 5586 del 23 novembre 1999 un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione del PTPR.

Il D.Lgs. 490/1999 è stato poi abrogato ai sensi dell’art. 184 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con Decreto Legislativo n. 22 del 22 febbraio 2004 ed entrato in vigore dal successivo 1 maggio, che all’art. 134 individuava i seguenti “beni paesaggistici”:

«a)  gli immobili e le aree indicati all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141[procedimenti di imposizione di vincoli paesaggistici, ndr.];

b) le aree indicate all’articolo 142 [cosiddetti “beni diffusi”, ndr.];

c)  gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli  articoli 143 e 156».

Il richiamato art. 136 riguarda i seguenti “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” soggetti a vincolo paesaggistico:

«a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si distinguono per la loro non comune bellezza;

c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d)  le  bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei  punti  di  vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.»

La lettera h) del 2° comma dell’art. 143 del testo originario del D.Lgs. n. 42/2004, che è dedicato al Piano Paesaggistico, prevedeva che fra gli obiettivi di qualità del Piano ci fosse anche la «individuazione,  ai  sensi  dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli  articoli  136  e  142,  da  sottoporre  a  specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione

L’art. 139 ha dettato la procedura per l’imposizione di ogni vin colo paesaggistico nel seguente modo:

«1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.»

Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è stato poi modificato con il Decreto Legislativo n. 157 del 24 marzo 2006, che ha trasformato il testo della lettera c) dell’art. 134 facendolo diventare il seguente: «gli immobili e le aree TIPIZZATI, INDIVIDUATI E sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli  articoli 143 e 156».

Il D.Lgs. n. 157/2006 ha inoltre sostituito il testo dell’art. 143 disponendo al 1° comma che la elaborazione del Piano Paesaggistico sia sottoposta ad una serie di fasi, tra cui alla lettera i) la «TIPIZZAZIONE ED INDIVIDUAZIONE, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione».

La Giunta Regionale del Lazio si è avvalsa sia della delega conferita dall’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 che della possibilità consentita dalla lettera c) dell’art. 136 e dalla lettera i) dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificati dal D.Lgs. n. 157/2006) per imporre contestualmente alla adozione del PTPR (avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n.  556 del 25 luglio 2007, poi integrata con  la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007) una serie di vincoli paesaggistici relativi ai cosiddetti “beni tipizzati”:

Fra i suddetti vincoli vanno evidenziati quelli relativi a tutti i centri storici dei 377 Comuni del Lazio ed in particolare il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma come “bene tipizzato” che è quindi stato imposto “con provvedimento dell’amministrazione competente” costituito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con cui è stato adottato lo stesso PTPR.

Tutti i vincoli paesaggistici dei cosiddetti “beni tipizzati”, così come tutti gli altri tipi classici di vincoli, sono stati individuati e riportati nelle 42 Tavole B in cui è stato suddiviso l’intero territorio del Lazio.

Dopo l’adozione del PTPR il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” è stato nuovamente modificato con il Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008, che ha cancellato dalla lettera c) dell’art. 134 l’espressione “gli immobili e le aree tipizzati” per sostituirla con «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e».

Il D.Lgs. n. 63/2008 ha anche sostituito il testo dell’art. 143, sopprimendo quindi la lettera i) che parlava di “tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142”, per sostituirla con la lettera d) dal seguente testo: «d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1; ».

Benché non più chiamati “beni tipizzati”, nel PTPR sono rimasti con questa denominazione la serie di ulteriori vincoli paesaggistici che la Regine ha avito comunque il diritto di imporre.

L’art. 139, così come modificato dal D.Lgs. n. 63/2008, ha dettato la procedura per l’imposizione di ogni vin colo paesaggistico nel seguente modo:

«1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.

La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.

Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’articolo 146, comma 1.

Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione».

Al PTPR così come adottato sono state presentate oltre 22.000 osservazioni a cui hanno controdedotto congiuntamente la Regine Lazio ed il MIBACT con un verbale  sottoscritto in data 16 dicembre 2015, che ha reso definitivi anche tutti i vincoli paesaggistici dei “beni tipizzati” rimasti identici ed in quanto tali approvati dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019.

Ma l’operazione di controdeduzioni ha comportato anche una serie di modifiche sostanziali al Piano come adottato con DGR n. 556 e DGR 1025 del 2007, attraverso l’integrazione e la rettifica dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), non direttamente conseguenti all’accoglimento di osservazioni e opposizioni di enti, associazioni o privati, bensì discendenti da specifiche indagini e studi scientifici per l’integrazione ed il completamento della ricognizione dei beni paesaggistici avviati successivamente all’adozione del PTPR sia dalla Regione Lazio per il tramite di Lazio Innova spa (ex Sviluppo Lazio spa – Convenzione n° 15815 del 21/11/2012), sia dal MIBACT per il tramite delle Soprintendenze territorialmente competenti.

Le suddette integrazioni e rettifiche sono state esaminate e valutate in sede di Comitato tecnico congiunto istituito con il Protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 ed hanno riguardato in particolare sia i centri storici e i nuclei urbani minori, sia i borghi e beni dell’architettura rurale, perimetri e fasce di rispetto, sia i beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico.

Tutte le suddette proposte di vincoli paesaggistici avrebbero dovuto seguire la procedura sopra riportata dell’art. 139 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”: come si dirà più avanti tale procedura è stata messa in atto solo quest’anno, per cui non sono stati riportati prima nelle Tavole B anche tutti i suddetti vincoli paesaggistici.  

Dalla adozione del PTPR pubblicato sul BUR Lazio nel 2008 alla sua approvazione del 2019 sono trascorsi 11 anni, nel corso dei quali sono intervenuti ulteriori studi e conseguenti provvedimenti che hanno determinato la necessità di completare e integrare la ricognizione dei beni paesaggistici inerenti ai beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e alla relativa fascia di rispetto.

Sono pervenute nel frattempo alla struttura regionale competente anche un insieme di variazioni e precisazioni inerenti ai beni paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 in particolare i cosiddetti “beni diffusi” delle lettera b) coste laghi), c) corsi d’acqua, f) parchi e riserve naturali, nonché i beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1 lett. a).

Conseguentemente non sono stati riportati nelle Tavole B anche tutti i suddetti vincoli paesaggistici.

C’è da tener conto inoltre che successivamente all’invio del PTPR al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva, sono pervenute ulteriori richieste che hanno resa necessaria la precisazione e rettifica di beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs 42/2004.

C’è infine da tenere presente che sono intervenute due pronunce del TAR del Lazio, che hanno reso altresì necessarie ulteriori precisazioni e rettifiche, in particolare:

– l’Ordinanza 3165 del 30/05/2019 relativa alla richiesta di rettifica da parte di privati del perimetro dell’invaso denominato “Lago di San Giovanni” nel Comune di Tivoli;

– la sentenza 1301 del 30/01/2020, relativa alla richiesta di riconoscimento del privilegio di extraterritorialità a seguito dell’Accordo, ratificato tra Stato Italiano e Santa Sede con L. 680 del 13 Giugno 1952, ricadente nel Comune di Roma località Castel di Decima.

La suddetta sentenza del TAR  riguarda un’area della superficie di 117.68 ettari inclusa nel perimetro della Riserva Naturale di Decima Malafede, di proprietà dello Stato Pontificio sede di uno dei centri di servizio della Santa Sede per la Radio Vaticana: è stata destinata nel PRG dapprima a servizi privati e poi nel vigente PRG è stata ricompresa nel “Sistema ambientale e agricolo”, componente “Aree naturali protette nazionali e regionali” (art. 69 n.t.a.).

Conseguentemente il nuovo PRG sarebbe comunque illegittimo, nella parte che riguarda l’area della ricorrente, in quanto adottato e approvato in violazione della L. n. 680 del 13.06.52, che ha ratificato e dato esecuzione all’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti della Radio Vaticana.

Conseguentemente è stato tolto il vincolo paesaggistico “ope legis” gravante sulla proprietà della Santa sede che è stata quindi scucita dal perimetro della riserva naturale regionale di Decima Malafede.  

Il dispositivo  della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 stabiliva fra l’altro:

«6) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, prima della pubblicazione del piano sul Bollettino ufficiale della Regione:

…. a stralciare dalla Tavola B i beni paesaggistici, di cui al successivo numero 7), lettera b), già riportati nell’elaborato 02.03, che saranno oggetto di perfezionamento della fase pubblicistica ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 24/1998;

7) di dare mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ad adottare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 23 della l.r. 24/1998, gli atti necessari all’individuazione delle integrazioni:

a) dei seguenti beni non riportati nell’elaborato 02.03 (Tavole B):

a. beni di cui all’articolo 142, lettera m), del Codice;

b. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai “beni puntuali e lineari, testimonianza dei caratteri identitari, archeologici, storici e relativa fascia di rispetto” (art. 45 delle norme PTPR) e ai nuclei urbani minori degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR);

b) dei seguenti beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B):

c. beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente a “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR), “borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto” (art. 44 delle norme PTPR) e “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 47 delle norme PTPR);

c) di ulteriori ed eventuali beni di cui all’articolo 142 del Codice non ricogniti alla data di approvazione del presente PTPR;».

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020 è stata adottata la variante di integrazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), inerente alla rettifica e all’ampliamento dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, contenuti negli elaborati del PTPR approvato con DCR n. 5 del 2 agosto 2019.

Ma il mandato di cui al punto 6) del  dispositivo della delibera di approvazione del PTPR non è stato rispettato, perché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020 è stata pubblicata prima la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 di approvazione del PTGPRF, mentre la deliberazione n. 49/2020 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020 e affissa presso l’albo pretorio dei Comuni e delle Province del Lazio per tre mesi.

Ne deriva che nelle settimana che è intercorsa gli ulteriori vin coli paesaggistici non sono scattati, per cui sulle aree non ancora tutelate potrebbero essere stati presentati  progetti di trasformazione edilizia di tipo speculativo.

La Variante di integrazione si compone dei seguenti elaborati:

  • Allegato 1 – beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettera b), all’integrazione e rettifica dei beni areali, puntuali e lineari di interesse archeologico;
  • Allegato 2 – beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), relativamente all’integrazione degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”;
  • Allegato 3 – beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), relativamente alla rettifica degli “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto;
  • Allegato 4 – beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), relativamente alla rettifica dei “borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto;
  • Allegato 5 – beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), relativamente alla rettifica dei “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto;
  • Allegato 6 – richieste di precisazione e rettifica, relativamente alle ulteriori istanze pervenute, 1) corsi di acqua pubblica, articolo 142 comma 1 lettera c) sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 36 delle norme PTPR: S.Andrea al Garigliano, Vallemaio – “rio San Pancrazio”; Castro dei Volsci  -“Fosso del Frasso”; Alatri – “fosso Cavariccio”, “fosso di val Lucera”; Genzano, Velletri – “fosso dei Prefetti”; Roma – “fosso delle Grotte”; 2) coste lacuali, articolo 142 comma 1 lettera b) sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 35 delle norme PTPR: Tivoli “lago di San Giovanni”; Fara in Sabina – “Lago di Baccelli”; Civitavecchia – “Bacino del Fosso del Prete”; 3) Parchi e Riserve naturali articolo 142 comma 1 lettera f) sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 38 delle norme PTPR: Roma – “Monumento Naturale Lago ex Snia Viscosa”; Roma, località Castel di Decima, individuazione area con privilegio di extraterritorialità; 4) Beni Dichiarativi, articolo 134, comma 1, lettera a) sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 8 delle norme PTPR: Fara in Sabina – DGR “Valle del Tevere”,

 (Vedi http://www.vasroma.it/variante-di-integrazione-al-ptpr-pubblicazione/)

Ai sensi del 3° comma dell’art. 5 delle Norme del PTPR una volta che tutti i suddetti vincoli paesaggistici saranno stati fatti oggetto di osservazioni, a cui verranno fatte le dovute controdeduzioni, verranno inseriti d’ufficio nelle tavole B del PTPR, facendo diventare cogenti le  norme dei rispettivi ambiti di paesaggio a cui sono state destinate le aree tutelate. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

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