Il ricorso del Governo per conflitto di attribuzione è stato provocato dalla indebita pubblicazione del PTPR in violazione dell’accordo con il MIBACT sottoscritto il 18 dicembre 2019

 

Su questo stesso sito il 14 aprile 2020 è stato pubblicato un articolo a mia firma dal titolo “La doppia azione messa in atto dal MIBACT prima e dal Governo poi contro il PTPR così come approvato dal Consiglio Regionale del Lazio”.

Davo notizia da un lato della nota prot. 4211-P del 3 febbraio 2020 con cui  la responsabile della Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, arch. Federica Galloni, aveva trasmesso un testo normativo denominato02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT”,  precisando che documento assicurava «il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto a suo tempo condotto – in attuazione del protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2013 e rappresentato nel verbale di condivisione del 16 dicembre 2015 […] – sui contenuti e le norme del PTPR» e che la sua approvazione «costituisce il presupposto necessario per la stipula dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo e la Regione Lazio ai sensi degli articoli 156, comma 3, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/204».

Con tale articolo facevo sapere che “con deliberazione n. 50 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale del Lazio ha quindi dovuto adottare una proposta di deliberazione consiliare, che ha assunto il n. 42 del 17 febbraio e che è stata sottoposta  alla approvazione del Consiglio Regionale” e che con tale atto sarebbero state approvate le Norme volute dal MIBACT e le Tavole adeguate ad esse.

Dall’altro lato con lo stesso articolo davo notizia della delibera del 6 aprile 2020 con cui il Consiglio dei Ministri aveva deciso di presentare ricorso per conflitto di attribuzione in relazione alla delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2 agosto 2019 di approvazione del PTPR.

Riguardo alle possibili motivazioni di quel ricorso, a quel momento sconosciute, nell’articolo riportavo che “a fronte della inerzia della Regione Lazio nell’approvazione del testo delle Norme del PTPR così come imposto dal MIBACT e della ipotesi che il Consiglio Regionale non accetti passivamente di rimangiarsi tutte le norme stravolte che ora gli si prescrive di annullare, il Governo deve aver ritenuto opportuno lasciarsi comunque una riserva, avvalendosi nei tempi previsti dalla legge n. 87/1953 della possibilità di opporsi alla delibera di approvazione del PTPR, impugnandola con un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione.” (vedi http://www.vasroma.it/la-doppia-azione-messa-in-atto-dal-mibact-prima-e-dal-governo-poi-contro-il-ptpr-cosi-come-approvato-dal-consiglio-regionale-del-lazio/)

A seguito della documentazione di cui sono stato nel frattempo portato a conoscenza, sempre su questo stesso sito il 27 aprile 2020 è stato pubblicato un altro mio articolo dal titolo: “L’accordo sul PTPR raggiunto con il MIBACT e sottoscritto il 18 dicembre 2019 che i vertici della Regione Lazio hanno tenuto fin qui nascosto”, con cui ho dato notizia dell’accordo raggiunto e sottoscritto il 18 dicembre 2019 tra MIBACT e Regione Lazio a conclusione di ben 9 sedute che si sono svolte nell’arco di tre mesi e che hanno portato a condividere il testo  normativo denominato “02.01 – Norme PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MiBACT” e l’adeguamento delle Tavole.

Al riguardo riportavo la seguente considerazione: “Si tratta di un atto endoprocedimentale, che boccia quasi in toto il PTPR così come approvato il 2 agosto del 2019 e di cui non poteva non essere venuto a conoscenza quanto meno l’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani (se non lo stesso Presidente della Giunta Regionale Nicola Zingaretti) che non sembrano però avere minimamente ravvisato nelle conclusioni a cui ha portato il lavoro del tavolo congiunto l’opportunità di esercitare il potere di autotutela, facendo immediatamente approvare dalla Giunta una proposta di deliberazione del Consiglio Regionale con cui procedere all’annullamento della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 per oggettivi vizi di legittimità, per sostituirla con una nuova delibera di approvazione del PTPR con le Norme e le Tavole condivise nel documento sottoscritto il 18 dicembre 2019.

Oltre a non ravvisare questa necessità, il Presidente Zingaretti e l’Assessore Valeriani non hanno ritenuto di rendere pubblico il contenuto del “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” sottoscritto il 18 dicembre 2019.

Dopo aver riportato la notizia della nota della Galloni prot. 4211-P del 3 febbraio 2020, facevo  la seguente considerazione: “Dal momento che fino a quel momento il PTPR così come approvato con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 non era stato ancora pubblicato, bisognava comunque sospenderne la sua pubblicazione sul B.U.R.L. per consentire alla Giunta Regionale di adottare immediatamente una proposta di delibera da sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale, che sostituisse quanto meno le Norme e le Tavole allegate di cui sono stai riconosciuti ormai tutti i vizi di legittimità.

Alla Giunta Regionale sono occorsi  9 giorni per adottare con deliberazione n. 50 del 13 febbraio una proposta di deliberazione consiliare, che ha assunto il n. 42 del 17 febbraio e che è stata sottoposta  alla approvazione del Consiglio Regionale, previo esame della X Commissione Urbanistica.

Nell’articolo ho messo in risalto che lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 13 febbraio 2020 è stata pubblicata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 di approvazione del PTPR, entrato così in vigore con tutte le sue Norme e le sue Tavole viziate di legittimità, arrivando alla seguente conclusione: “In tutto il lasso di tempo che occorrerà per approvare e pubblicare le Norme del PTPR volute dal MIBACT, nelle fasce di rispetto inedificate degli ulteriori 50 metri che sono state cancellate dalla maggioranza del Consiglio Regionale e che vengono per lo più destinate a “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, in cui è consentita l’edificabilità delle aree ancora libere, è presumibile che vengano presentati progetti edilizi di trasformazione del territorio che non potranno essere rigettati, dal momento che su tali aree non sussiste più il vincolo paesaggistico con la prescrizione di inedificabilità.

Nell’articolo sono arrivato a fare la seguente anticipazione “Non è escluso quindi che il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale sia stato provocato proprio dalla indebita pubblicazione del PTPR approvato il 2 agosto 2019.(vedi http://www.vasroma.it/laccordo-sul-ptpr-raggiunto-con-il-mibact-e-sottoscritto-il-18-dicembre-2019-che-i-vertici-della-regione-lazio-hanno-tenuto-fin-qui-nascosto/).

Sul supplemento n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 54 del 28 aprile 2020 è stato pubblicato il Ricorso 17 aprile 2010Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti n. 2-2020. Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Lazio e Consiglio regionale del Lazio”.

Riporta in 32 pagine il testo del ricorso, facendo conoscere le motivazioni che lo hanno determinato e che sono proprio quelle che ho anticipato nel mio 2° articolo, vale a dire che il ricorso del Governo per conflitto di attribuzione è stato provocato proprio dalla indebita pubblicazione del PTPR in violazione dell’accordo con il MIBACT sottoscritto il 18 dicembre 2019, come attestano inequivocabilmente i seguenti stralci del ricorso.

Viene anzitutto premesso l’obbligo inderogabile della copianificazione congiunta del PTPR.

 Viene quindi evidenziato che il Consiglio Regionale si è approvato unilateralmente un “proprio” PTPR.

 Vengono spiegate le ragioni per cui non spettava al Consiglio Regionale l’assunzione della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019.

Viene precisato che il conflitto di attribuzione si traduce anche in una lesione diretta dei beni paesaggistici tutelati

Vengono quindi illustrate 20 fra le più significative Norme del PTPR che sono state modificate unilateralmente.

 Viene fatto sapere delle 9 sedute che il 18 dicembre 2019 hanno portato a sottoscrivere un accordo.

Viene quindi fatto sapere che il ricorso è stato provocato proprio della indebita pubblicazione del PTPR approvato il 2 agosto 2019.

Viene evidenziata la lesione dell’interesse costituzionale.

 

 Viene conseguentemente rilevata la violazione anche del principio di leale collaborazione

Si ribadisce la soluzione concordata il 18 dicembre 2019, per il tramite della proposta di deliberazione n. 42 del 13 febbraio 2020.

Vengono precisate le ragioni per cui si chiede l’annullamento, previa sospensiva della deliberazione  n. 5 del 2 agosto 2019, portando a conoscenza di una direttiva emanata dalla Regione Lazio il 20 febbraio 2020, a distanza cioè da una settimana dalla pubblicazione del PTPR, con cui si precisa che la disciplina applicabile per tutte le “istanze” (leggasi anche e soprattutto progetti edilizi) presentate dopo il 13 febbraio 2020 è costituita unicamente dalle previsioni del PTPR approvato.

 

Per tutte le suddette ragioni il ricorso si chiude con la seguente richiesta.


La pubblicazione del ricorso ha fatto finalmente luce su una verità che è stata fatta conoscere a pezzetti, prima con la lettera del 3 febbraio 2020 dell’arch. Galloni, che sembrava essere stata imposta alla Regione Lazio, quando invece ribadiva il documento di condivisione sottoscritto il 18 dicembre 2019 che si è scoperto solo dopo, poi con il ricorso per conflitto di attribuzione che sembrava aver dato l’’impressione di una doppia azione contro il PTPR, quando alla fine si è scoperto che è stato invece provocato proprio dalla indebita (per non  dire “provocatoria”) pubblicazione del PTPR.

A questo punto di fronte al “GRAVISSIMO ED IRREPARABILE DANNO” che può arrecare l’esecutività della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 e che lo stesso Governo ritiene che sia divenuta possibile dal 13 febbraio 2010, vale a dire dalla sua pubblicazione, si pone il legittimo interrogativo di come si possano interrompere i suoi effetti in via d’urgenza, per evitare l’irreparabilità del danno derivante dalle parti di territorio che verrebbero irreversibilmente compromesse ed alterate per causa della applicazione delle norme illecite del PTPR, come ad esempio la cancellata fascia di rispetto di 50 metri dei centri storici.   

Una risposta certa e definitiva viene fornita dallo stesso ricorso, che individua nella  approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 13 febbraio 2020  e nella sua efficacia a seguito della sua pubblicazione la sostituzione delle  Norme del PTPR ormai in vigore e delle Tavole allegate.

Ma questo Consiglio Regionale non sembra ravvisare nessuna urgenza ed indifferibilità nella approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 13 febbraio 2020, benché sia stata trasmessa ormai più di 2 mesi fa alla Commissione Urbanistica,  e malgrado i solleciti già inoltrati (per ora solo da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle) al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini, nonostante l’accordo sottoscritto il 18 dicembre 2019 ed ora le conosciute motivazioni del ricorso per conflitto di attribuzione .

L’impressione che si ricava da questa inammissibile inerzia (oltre che dall’assordante silenzio dei vertici della Regione Lazio, dal Presidente Zingaretti all’Assessore Valeriani)  è che la maggioranza della Regione Lazio che il 2 agosto del 2019 ha voluto approvare un PTPR in questo modo, malgrado ora anche il ricorso alla Corte costituzionale, non sembra disposta a rimangiarsi tutte le norme illecite che ha deliberato l’anno scorso e per salvare la faccia, grazie anche alle difficoltà oggettive che incontra ora il Consiglio Regionale a riprendere la sua attività, ferma di fatto al 4 marzo 2020, non  trova di meglio che rimandare a chissà quando l’approvazione di un atto che comporterebbe non solo l’immediato ritiro del ricorso alla Corte Costituzionale, ma anche la stipula dell’Accordo così come proposto dal MIBACT e quindi la definitiva conclusione del contenzioso in atto.

In tal modo ogni giorno in più che passa, con un PTPR in vigore dal 13 febbraio 2020, può comportare ulteriori gravissimi ed irreparabili danni al territorio.

Il prosieguo di una situazione del genere lascia il sospetto che addirittura possa essere stata studiata a tavolino l’opportunità di non approvare un bel niente e quindi di rimandare tutto alla sentenza della Corte Costituzionale, contando sul fatto che ci vorrà più o meno un anno perché la Suprema Corte si pronunci solo sulla ammissibilità del ricorso per poi dover aspettare un altro perché si pronunci solo allora, annullando magari la delibera di approvazione del PTPR, che in tal modo continuerebbe però a produrre per tutto questo tempo i suoi danni sul territorio.

Per troncare sul nascere un possibile scenario del genere, nelle more della approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 13 febbraio 2020, è più che opportuno- per non dire necessario – che qualcuno inviti e diffidi l’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio Massimiliano Valeriani ad annullare la direttiva emanata con nota prot. n. 0153503 del 20 febbraio 2020, per sostituirla con una nuova direttiva trasmessa a tutti i Comuni del Lazio per comunicare loro, motivandone le ragioni, che è sospesa l’efficacia del PTPR pubblicato il 13 febbraio 2020 quanto meno fino alla approvazione della delibera che ne sostituisca le Norme e tutte le Tavole, se non  anche fino alla pronuncia della Corte Costituzionale, dichiarando valido il PTPR adottato nel 2007 ed i PTP approvati.

Mi voglio augurare che la “Politica” con  la “P” maiuscola si muova nell’immediato in tale senso: se non lo farà nei prossimi giorni, sarà VAS a farlo ufficialmente con un invito-diffida e la riserva di ricorrere nelle sedi ritenute più opportune (sia civili che penali) in caso di omissioni di atti dovuti d’ufficio, ravvisabili non solo in una eventuale mancata risposta, considerato che è un obbligo e quindi un atto dovuto anche e soprattutto l’esame ed il voto del Consiglio Regionale sulla proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 13 febbraio 2020.

Qualora non accadesse niente di tutto questo ed il PTPR continuasse ad essere tenuto in piedi grazie alla più generale inerzia da parte della Regione Lazio, VAS chiederebbe al Governo di impugnare immediatamente al TAR la deliberazione  n. 5 del 2 agosto 2019, avendone l’autorità, chiedendo la previa sospensione della sua efficacia.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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N.B. – Sulla rivista “Verde Ambiente “ n. 4 del luglio/ottobre del 2019 è stato pubblicato un mio articolo dal titolo “Approvazione del PTPR del Lazio con un generale allentamento delle tutele”.

 L’articolo è uscito prima ancora che si chiudessero le 9 sedute tra MIBACT e Regione che hanno portato al “documento di condivisione” che è stato sottoscritto il 18 dicembre 2019: il documento riconosce quasi tutti i “vizi di  metodo” contestati, che elencavo sinteticamente nell’articolo e che ho invece più estesamente illustrato nella memoria che ho allegato alla nota VAS prot. n. 12 del 24 febbraio 2020, trasmessa al Ministro Dario Franceschini ed a  tutti gli organi del MIBACT, prima ancora quindi che il Governo presentasse il ricorso per conflitto di attribuzione.

È pertanto con una certa soddisfazione, mista ad amarezza, che costato che anche il ricorso per ben due volte riconosce il generale allentamento delle tutele, traducendolo in un “generale abbassamento del livello di tutela”.   

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

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