I progetti devono essere considerati unitariamente e cumulativamente ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica

 

Sentenza di rilevante interesse recentemente emanata dai Giudici amministrativi piemontesi in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

La sentenza T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210, infatti, consolida l’importante principio giurisprudenziale secondo il quale il progetto deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo le opere già esistenti, al fine di valutare l’impatto complessivo sull’ambiente e sulle relative componenti.

Principio da ritenersi valido per tutte le procedure di valutazione degli impatti sull’ambiente (V.I.A.V.A.S.V.Inc.A.).

Nella fattispecie concreta “deve pertanto trovare applicazione … un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione ‘parcellizzata’ di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione”.

Si tratta di giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07;  Cons. Stato,  Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427Trib. Sup. Acquepubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263) e sarebbe bene che diventasse anche prassi costante per le Amministrazioni pubbliche preposte ai procedimenti di valutazione degli impatti sull’ambiente.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

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dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 aprile 2020

TAR Piemonte, Sez. II, n. 210 del 23 marzo 2020
Ambiente in genere. VAS e valutazione unitaria delle opere.

Per valutare se occorra o meno la VAS di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione

00210/2020 REG.PROV.COLL.

00871/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 871 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giovanni Ruffini, Ernesto Montanaro ed Elio Moglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale, presso lo studio dei quali, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92, sono elettivamente domiciliati;

contro

Comune di Chieri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Dal Piaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino, 12;

nei confronti

Dario Corvetto e Lorenzo Corvetto, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 51 del 09.04.2014 avente ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo di variante parziale n. 29 al P.R.G.C. vigente;

nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 18 del 29.01.2014 avente ad oggetto l’adozione del progetto preliminare di variante parziale n. 29 al P.R.G.C. vigente, nonché del verbale di riunione dell’organo tecnico comunale del 09.01.2014 che ha escluso la Variante n. 29 dall’assoggettabilità a V.A.S. preordinati (in particolare dell’Allegato B al progetto definitivo contenente le controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare), consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per ogni consequenziale statuizione;

nonché, con i motivi aggiunti presentati in data il 16.10.2019, per l’annullamento,

dei seguenti atti allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 51 del 09/04/2014, già impugnata col ricorso introduttivo ed avente ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo variante parziale n. 29 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 5 L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni”:

– l’allegato A) ad oggetto “verifica di conformità della variante rispetto all’art. 17 della L.R. 56/1977 E S.M.I.”,

– le N.T.A. al P.R.G.C. del Comune di Chieri nella parte in cui disciplina gli interventi di compensazione ambientale ammettendo la monetizzazione, la relazione illustrativa alla variante parziale n. 29,

nonché per l’annullamento

dei seguenti atti del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. concluso con il Verbale di riunione dell’Organo Tecnico Comunale del 09/01/2014, già impugnato col ricorso introduttivo e che ha escluso la variante parziale n. 29 dall’assoggettabilità a V.A.S.:

– il documento tecnico preliminare fase di scoping della variante parziale n. 29 al P.R.G.C. di Chieri,

– il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale n. 29 al P.R.G.C. di Chieri,

– il verbale della riunione dell’Organo Tecnico Comunale del 16/12/2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Chieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I sig.ri Giovanni Ruffini, Ernesto Montanaro e Elio Moglia hanno impugnato la deliberazione n. 51 del 9.4.2014 con cui il Consiglio Comunale di Chieri ha approvato la variante parziale n. 29 al p.r.g., ex art. 17, c. 5, l. reg. n. 56/1977, la deliberazione n. 18 del 29.1.2014 di adozione della variante e il verbale del 9.1.2014 con cui l’organo tecnico del Comune ha escluso la variante dalla verifica di assoggettabilità a VAS.

2. In particolare, i ricorrenti hanno contestato questi atti nella parte in cui hanno inserito, tra le aree edificabili, l’ambito Strada Roaschia 2 – Crr 16, con l’attribuzione di una capacità edificatoria di 823 mc, di cui 566 derivanti dalla capacità edificatoria residua del p.r.g. e 266 già presenti all’interno del lotto originato dalla zonizzazione dell’area Cr19 limitrofa, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione degli artt. 3 bis, l. reg. n. 56/1977 e dell’art. 6, d.lgs. n. 152/2006 per mancata sottoposizione del progetto di variante alla procedura di VAS; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà, illogicità, perplessità e sviamento;

II. violazione dell’art. 3, l. reg. n. 56/1977, degli artt. 2 e ss. delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, dell’art. 17, c. 4 delle n.t.a. al piano territoriale di coordinamento provinciale; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà, illogicità, perplessità e sviamento;

III. violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; ingiustizia grave e manifesta; contraddittorietà, illogicità, perplessità e sviamento.

3. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato i seguenti atti:

– l’allegato A) ad oggetto “verifica di conformità della variante rispetto all’art. 17 della L.R. 56/1977 E S.M.I.”;

– le N.T.A. al P.R.G.C. del Comune di Chieri nella parte in cui disciplina gli interventi di compensazione ambientale ammettendo la monetizzazione;

– la relazione illustrativa alla variante parziale n. 29;

– il documento tecnico preliminare fase di scoping della variante parziale n. 29 al P.R.G.C. di Chieri;

– il documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante parziale n. 29 al P.R.G.C. di Chieri;

– il verbale della riunione dell’Organo Tecnico Comunale del 16/12/2013.

4. Queste le censure dedotte:

IV. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 bis e 17 L.R. 05/12/1977 n. 56, degli artt. 4 e segg. e artt. 11 e segg. D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, nonché delle disposizioni sulla VAS di cui alla DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990), contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta, sviamento;

V. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e segg. L.R. 05/12/1977 n. 56 e s.m.i., degli artt. 4 e ss. e 11 e ss. del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’art. 20 delle N.T.A. al Piano Territoriale Regionale, nonché dell’art. 17, comma 4, delle N.T.A. al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2). Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione dell’art. 3 L. 241/1990 n. 241); contraddittorietà ed illogicità grave e manifesta; sviamento.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Chieri, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di interesse e legittimazione dei ricorrenti e la tardività dei motivi aggiunti.

6. All’udienza del 4 marzo 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. In replica all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, i ricorrenti hanno chiarito di agire in qualità di proprietari di terreni posti in posizione retrostante rispetto ai terreni oggetto della variante, hanno depositato in giudizio documentazione fotografica da cui si evince la posizione dei fabbricati di loro proprietà e quella dei fabbricati la cui edificazione è stata assentita con i provvedimenti impugnati ed hanno dedotto un pregiudizio economico e personale, per la perdita di luce e panorama derivante dalle nuove edificazioni e per le criticità ambientali, legate al consumo di suolo e al rischio idrogeologico incidenti sui lotti confinanti (doc. 3; doc. da 14 a 19 dei ricorrenti).

8. Il Collegio ritiene che queste allegazioni siano sufficienti a dimostrare la legittimazione e l’interesse al ricorso in capo ai ricorrenti, così come richiesto dalla prevalente giurisprudenza (cfr., fra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 15/12/2017, n. 5908).

La documentazione depositata in giudizio è, invero, idonea a fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei ricorrenti, derivante dalla minor godibilità e dalla diminuzione del valore di mercato dei beni di loro proprietà e dal rischio di una concreta compromissione del diritto all’ambiente che deriverebbe loro dall’edificazione sui terreni antistanti.

9. L’eccezione formulata dall’amministrazione resistente non merita, quindi, accoglimento.

10. Con il primo motivo viene dedotto che:

– il progetto di variante avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che devono essere sottoposti a VAS i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale qualora producano impatti significativi sull’ambiente: l’intervento sull’area Roaschia 2 produrrebbe rilevanti conseguenze ambientali e paesaggistiche, come rilevato dalla Provincia di Torino e dall’Arpa Piemonte nel corso dell’istruttoria. La decisione dell’organo tecnico comunale di escludere il progetto dalla valutazione ambientale strategica – seppur con il suggerimento di prescrizioni finalizzate alla mitigazione e compensazione degli effetti della variante sull’ambiente – sarebbe priva di motivazione in ordine alle ragioni che consentirebbero di superare le criticità rilevate dai due enti;

– l’amministrazione comunale avrebbe aggirato le norme e i principi che regolano la VAS mediante una parcellizzazione degli interventi che porterebbe a una perdita della visione d’insieme dell’impatto ambientale derivante dal complesso delle modifiche urbanistiche che l’amministrazione comunale intende attuare;

– la variante sarebbe inoltre illegittima nella parte in cui prevede che la compensazione ambientale per l’area Roaschia 2 Crr 16 potrà avvenire mediante monetizzazione sostitutiva della realizzazione diretta.

11. Il Collegio ritiene che questi due ultimi profili siano fondati.

12. La decisione dell’amministrazione comunale di sostituire la fase di assoggettamento a VAS con la fase di verifica di assoggettabilità a VAS è stata motivata in ragione della riduzione degli interventi da inserire nel progetto di variante, così come risulta dal verbale del 7.10.2013 della riunione dell’organo tecnico comunale, istituito ai sensi del d.lgs. n. 152/2006.

Questa motivazione è stata riportata anche nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.1.2014 in cui si afferma che “nell’ambito della conferenza di organo tecnico tenutasi in data 7.10.2013, alla presenza dei soggetti con competenza ambientale convocati, a fronte di una rilevante riduzione degli interventi previsti in variante con particolare riferimento all’eliminazione di quelli potenzialmente più impattanti, si è condiviso il passaggio ad una fase di verifica di assoggettabilità a VAS finalizzata ad un’esclusione, come peraltro previsto per le varianti parziali ai sensi dell’art. 17, c. 8, l. reg. n. 56/1977”.

13. Nelle premesse di questo provvedimento, tuttavia, viene anche affermato che “è intenzione dell’amministrazione comunale attribuire, con ricorso a varianti parziali al p.r.g.c., la capacità edificatoria nella sua attuale disponibilità ad aree già edificate o a lotti interclusi e marginali agli abitati esistenti, nonché su fabbricati preesistenti, nel rispetto dei principi dettati dalla pianificazione territoriale sovraordinata vigente”.

14. In sede di osservazioni, i ricorrenti hanno sollevato l’obiezione secondo cui un tale operato porterebbe ad un aggiramento delle norme sulla VAS, poiché la decisione di provvedere a plurime varianti parziali porta a una perdita della visione d’insieme del loro complessivo impatto ambientale.

15. L’amministrazione ha controdedotto che “ogni variante deve necessariamente effettuare le opportune verifiche di VAS (d.lgs. n. 152/2006) le quali vengono esaminate sempre dagli stessi settori provinciali competenti e dall’ARPA Piemonte e risulterebbe pertanto inutile un tentativo di parcellizzazione degli interventi […] finalizzato ad eludere i limiti legislativi. Il documento di verifica di assoggettabilità a VAS è stato corredato da idonea cartografia atta a raffigurare il quadro complessivo degli interventi, nonché da specifici paragrafi introduttivi finalizzati ad illustrare l’intero percorso così come sopra descritto (dalla ricognizione della capacità edificatoria alla sua applicazione tramite varianti)”.

16. Dal canto suo, la difesa dell’amministrazione comunale ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato sostenendo che la distribuzione sul territorio dei vari interventi, sotto forma di limitate e circoscritte varianti parziali, riflette la volontà di minimizzare l’impronta ambientale, distribuendola sul territorio; sarebbe essa stessa la principale forma di mitigazione ambientale che l’amministrazione ha posto in essere.

17. Il Collegio ritiene che queste argomentazioni non siano condivisibili.

18. Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.1.2014, l’amministrazione ha dichiarato di volere approvare più varianti parziali allo strumento urbanistico comunale, al fine di attribuire “la capacità edificatoria nella sua attuale disponibilità ad aree già edificate o a lotti interclusi e marginali agli abitati esistenti, nonché su fabbricati preesistenti, nel rispetto dei principi dettati dalla pianificazione territoriale sovraordinata vigente”.

19. A fronte di un tale intento unitario, non poteva che essere unitaria anche la valutazione circa la necessità o meno di sottoporre le varianti, complessivamente considerate, a valutazione ambientale strategica: la valutazione delle conseguenze ambientali derivanti dalle varianti che l’amministrazione ha intenzione di approvare necessita invero di un’unica procedura con cui vengano valutati i complessivi effetti sull’ambiente.

La valutazione, prescritta dall’art. 6, d.lgs. n. 152/2006, circa l’utilizzo o meno di “piccole aree a livello locale” e della produzione o meno di “impatti significativi sull’ambiente” doveva, quindi, essere condotta prendendo in considerazione tutte le varianti che l’amministrazione voleva approvare e non solo la variante, singolarmente presa, pena, in caso contrario un aggiramento della norma.

20. Per queste ragioni non può quindi ritenersi sufficiente a sopperire ad un procedimento unitario il fatto che verifiche di VAS, effettuate per ogni singola variante, vengono esaminate dagli stessi settori provinciali competenti e dall’ARPA Piemonte e che il documento di verifica di assoggettabilità a VAS sia stato corredato da una cartografia che raffigura il quadro complessivo degli interventi.

21. Né può condividersi quanto affermato dalla difesa dell’amministrazione comunale e cioè che la distribuzione sul territorio dei vari interventi sotto forma di limitate e circoscritte varianti parziali riflette la volontà di minimizzare l’impronta ambientale, distribuendola sul territorio.

La previsione di una pluralità di interventi non importa necessariamente un minor impatto ambientale rispetto a un intervento urbanistico concentrato in un’unica area del territorio comunale, basti solo pensare all’incidenza sul consumo di suolo.

22. Deve pertanto trovare applicazione nel caso di specie, un principio analogo a quello che è stato in più occasioni affermato in materia di valutazione di impatto ambientale dalla giurisprudenza, secondo cui, per valutare se occorra o meno la VIA di un determinato intervento, è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progetto di ampliamento di un’opera già esistente, bensì alle dimensioni dell’opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l’opera finale nel suo complesso che, incidendo sull’ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di impatto ambientale, infatti, l’amministrazione non può effettuare una valutazione “parcellizzata” di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo invece tenere conto della loro reciproca interazione (Cons. Stato, sent. n. 36/2014; Tar Sardegna, sent. n. 882/2016; n. 91/2012 secondo cui “per valutare se occorra o meno la VIA è necessario effettuare una valutazione concreta e complessiva di tutte le previste opere edilizie, al fine di evitare che una artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere in radice l’accertamento degli effetti ultimi sull’ambiente di progetti che possono, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all’occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale”).

23. Sempre con lo stesso motivo viene, poi, dedotta l’illegittimità della variante poiché prevede che la compensazione ambientale per l’area Roaschia 2 Crr 16 potrà avvenire mediante monetizzazione sostitutiva della realizzazione diretta.

24. Con il ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno dedotto ulteriori argomentazioni a sostegno di questa censura affermando che il Comune avrebbe ammesso la monetizzazione in contrasto con quanto richiesto dall’ARPA e dalla Provincia di Torino, nei pareri resi in sede di procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, e non avrebbe nemmeno previsto la localizzazione alternativa nel territorio comunale delle aree di compensazione ambientale, qualificate dalle norme tecniche attuative quali “standard urbanistici aggiuntivi” rispetto a quelli previsti dall’art. 9 delle nta. Nell’allegato A) alla deliberazione n. 51/2014, in particolare alla tabella 3, in cui è indicato il conteggio delle aree a standard ex artt. 21 e 22, l. reg. n. 56/1977, non sarebbe, difatti, previsto alcun incremento quantitativo delle aree a standard destinate alla compensazione ambientale.

Ciò, ad avviso dei ricorrenti, porterebbe ad una violazione del vincolo di riequilibrio ambientale sul quale si basa la variante e il relativo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

25. Preliminarmente, con riferimento a questa censura, deve escludersi che sia fondata l’eccezione di tardività del ricorso per motivi aggiunti: in questa parte, invero, non è stato formulato un nuovo motivo di ricorso ma sono state unicamente integrate le argomentazioni a supporto della doglianza già proposta con il ricorso introduttivo.

26. La censura è fondata.

27. Nel corso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, l’ARPA e la Provincia di Torino, nei pareri resi rispettivamente il 3.12.2013 e il 5.12.2013, hanno affermato la necessità di opere di compensazione ambientale al fine di garantire la sostenibilità ambientale della variante.

28. Queste indicazioni sono state recepite dall’organo tecnico comunale il quale ha disposto che verranno dettate adeguate prescrizioni normative di mitigazione e compensazione: “in tal senso tutti gli interventi che comporteranno consumo di suolo libero dovranno cedere aree compensative come stabilito dal vigente regolamento comunale presso l’ambito o su aree comunali come individuate dal vigente piano regolatore” (verbale della riunione del 16.12.2013, doc. n. 9 dei ricorrenti).

29. La relazione alla variante, nell’illustrare le modifiche normative con essa introdotte al p.r.g., ha previsto interventi di compensazione ambientale, pari alla somma delle superfici coperte, accessi viabilità e parcheggi relativi al nuovo intervento edilizio; “le aree di compensazione dovranno essere previste in piena terra sistemate a prato e piantumate con essenze arboree ed arbustive autoctone in modo da costituire una formazione boscata […]”.

Le aree di compensazione “considerate aggiuntive rispetto agli standard di cui all’art. 9 delle nta, possono essere individuate all’interno dell’ambito o in aree limitrofe o ancora previste su aree di proprietà comunale all’uopo individuate”.

È stato, altresì, previsto che “la compensazione potrà essere realizzata direttamente a carico del proponente in aggiunta agli oneri di urbanizzazione o eventualmente monetizzata secondo le tariffe in vigore relative alla compensazione ambientale”.

30. La legittimità di quest’ultima previsione, che consente il ricorso alla monetizzazione, è stata contestata dai ricorrenti nel corso del procedimento che ha portato all’approvazione della variante.

31. In sede di controdeduzione all’osservazione dei ricorrenti, l’amministrazione comunale ha affermato che “si permette inoltre la realizzazione diretta a carico del proponente o la sua eventuale monetizzazione che verrà impegnata dall’amministrazione per la realizzazione delle compensazioni senza eludere di fatto l’obiettivo finale relativo alla realizzazione dell’opera ambientale così come individuata dall’organo tecnico comunale la quale può riequilibrare il bilancio ambientale del Comune a prescindere dalla sua specifica collocazione in un punto determinato e non necessariamente prossimo all’ambito di intervento.

In ogni caso la possibilità di monetizzazione non riguarda gli interventi di mitigazione ambientale (cortina verde lungo il lato ovest del lotto) i quali, al contrario, devono essere obbligatoriamente realizzati in loco e sono finalizzati in particolare ad attenuare gli impatti percettivi da/verso il territorio agricolo circostante, rispondendo quindi alle esigenze esternate dalla Provincia di Torino e dall’ARPA Piemonte […]”.

32. Ad avviso del Collegio questo operato non può ritenersi legittimo.

33. La previsione della facoltà di monetizzazione in luogo della cessione di aree compensative, da destinare a parco, finisce, effettivamente, con l’aggirare le condizioni in forza delle quali è stato deciso di sostituire la fase di assoggettamento a VAS con la fase di verifica di assoggettabilità a VAS e che hanno consentito di ritenere garantita la sostenibilità ambientale della variante.

34. Invero, quanto affermato dall’amministrazione comunale in sede di controdeduzione alle osservazioni – circa l’impiego, da parte del Comune delle somme derivanti dalla monetizzazione degli interventi di compensazione ambientale per la realizzazione delle compensazioni senza eludere di fatto l’obiettivo finale relativo alla realizzazione dell’opera ambientale così come individuata dall’organo tecnico comunale – non figura in alcuna disposizione della variante. In mancanza di ciò, esso costituisce una mera manifestazione di intenti priva di alcuna cogenza e pertanto inidonea a preservare la legittimità del provvedimento impugnato.

35. Né rileva che non sia consentita la monetizzazione per gli interventi di mitigazione ambientale (la cortina verde lungo il lato ovest del lotto), poiché ciò che è contestata è la monetizzazione degli interventi di compensazione ambientale.

36. Inoltre, nulla è stato obiettato, da parte della difesa dell’amministrazione comunale, alle affermazioni dei ricorrenti secondo cui nella variante non è stato previsto alcun incremento delle aree a standard destinate alla compensazione ambientale, in misura corrispondente a quelle imposte all’area strada Roaschia 2, necessario in considerazione della previsione che consente di reperire le aree di compensazione ambientale su aree pubbliche individuate a tale scopo.

37. La mancata individuazione di tali aree da parte della variante impugnata costituisce un fatto non contestato che, come tale, può essere posto a fondamento della decisione, così come previsto dall’art. 64, c. 2, cod.proc.amm.

38. La censura è dunque fondata. Il primo profilo dedotto con il primo motivo può essere assorbito, così come le altre censure dedotte.

39. Per le ragioni esposte, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione. Per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

40. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale di Chieri n. 51 del 09.04.2014 e gli atti presupposti impugnati.

Condanna il Comune di Chieri al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Silvia Cattaneo Carlo Testori
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO

depositata in Segreteria il 23 marzo 2020

(Articolo pubblicato con questo titolo il 30 aprile 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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