VAS chiede a MIBACT e Regione di concordare delle definitive prescrizioni di tutela del centro storico di Roma da far approvare come emendamento alla proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 17 febbraio 2020

 

Vincolo paesaggistico del centro storico di Roma

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In applicazione dell’art. 5 della Costituzione il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle Regioni italiane è stato realizzato concretamente attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, che riguardo ai “Beni ambientalial 1° comma dell’art. 82 ha disposto che «sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni».

Il successivo 2° comma ha precisato che la delega consente fra l’altro anche «l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali dalle regioni.»

In forza di tale delega, la Giunta Regionale del Lazio ha imposto diversi vincoli paesaggistici, tra cui ad esempio quello del Parco di Veio (deliberazione n. 338 del 31 gennaio 1989).

I vincoli paesaggistici imposti nel Lazio con Decreto Ministeriale o con deliberazione della Giunta Regionale costituiscono soltanto delle “dichiarazioni di notevole interesse pubblico” a tutela di una porzione del paesaggio, di cui individuano la perimetrazione, obbligando al preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per ogni progetto di trasformazione ricadente all’interno del perimetro dell’area vincolata: la cosiddetta loro “vestizione” consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici (ex actu) da vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall’indicazione di obiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell’intervento sottoposto ad autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati dal decreto.

Ai sensi del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.»

Il successivo comma 5 dispone che «sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione [o il Comune se a ciò espressamente delegato ai sensi del successico comma 6, ndr.], dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge».

All’atto della redazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), che era iniziata assieme al MIBACT sulla base di un “Accordo di collaborazione” sottoscritto il 9 febbraio 1999, era stato nel frattempo emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” poi modificato con il D.Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006, che ha modificato la lettera c) del 1° comma dell’art. 134 introducendo i beni “tipizzati”, confermandone contestualmente la pianificazione alla lettera i) del 1° comma del successivo art. 146, ai sensi del quale i) «l’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: ….

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione».

La Giunta Regionale del Lazio si è così avvalsa sia della delega conferita dall’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 che della possibilità consentita dagli art. 134 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per imporre contestualmente alla adozione del PTPR (avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata con la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007) una serie di vincoli paesaggistici relativi ai cosiddetti “beni tipizzati” relativi a tutti i centri storici dei 377 Comuni del Lazio.

Il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma come “bene tipizzato” è quindi stato imposto “con provvedimento dell’amministrazione competente” che è costituito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con cui è stato adottato lo stesso P.T.P.R.: è entrato in vigore con la pubblicazione del PTPR sul B.U.R. della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2008.

La sua perimetrazione è stata fatta coincidere con il vincolo imposto nel corso della 14° Sessione del Consiglio Esecutivo, sessione primaverile dal 15 al 23 maggio 1980, dell’UNESCO che ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (“World Heritage List”) il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e S. Paolo fuori le Mura, includendo nel 1990 anche le Mura di Urbano VIII – Gianicolensi.

La “vestizione” del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma avrebbe dovuto consistere nella sua trasformazione da vincolo “nudo”, ovvero meramente perimetrale, in vincolo corredato di destinazione a specifico “ambito di paesaggio” disciplinato dalla rispettiva normativa di tutela.

Nella Tavola 24_374_A del PTPR il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma viene conseguentemente destinato a “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”, disciplinato dall’art. 43 delle Norme, che così come adottato nel 2007 stabiliva al comma 10 che «per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria».

Ma il successivo comma 15 dell’originario art. 43 disponeva testualmente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano …. alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio UNESCO (Roma – centro storico, Tivoli – Villa d’Este e Villa Adriana, Necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri), per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche e integrazioni».

La norma rimanda la disciplina del centro storico di Roma ad uno strumento che può avere solo un valore di indirizzo e non può assumere nessuna valenza prescrittiva: per giunta il «Piano di gestione del sito Unesco centro storico di Roma, proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura» è stato adottato ben 8 anni dopo attraverso una delibera del 2016 dell’allora commissario straordinario Francesco Paolo Tronca.

In questo frattempo con nota della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19/06/2009, avente per oggetto “Richiesta di chiarimenti in merito ai beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati da PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri. In particolare per il centro storico di Romaè stato espresso il seguente parere: «Premesso che per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) quali “insediamenti urbani storici e territori contermini” si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV art. 43 delle norme del PTPR e che nel medesimo articolo sono elencati gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, per il suddetto centro storico di Roma, se pure individuato nella tavola B 24 del PTPR quale “insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” in base al comma 15 dell’art. 43 delle norme del PTPR, le disposizioni dello stesso art. non si applicano alle parti di territorio ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco, quale è appunto il centro storico di Roma, per i quali è prevista la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione di cui alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

Pertanto, per tale ambito, nelle porzioni di territorio individuate nelle tavole B come insediamenti urbani storici ma non interessate da altri beni di cui all’art. 134 del codice NON È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA».

Ai sensi del 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR, così come adottato nel 2007, «l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR e nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato.»

Il comma 6 dell’art. 43 delle Norme ribadisce che «con riferimento alle previsioni degli strumenti urbanistici generali all’interno della perimetrazione dell’insediamento urbano storico sono sottoposte all’autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001:

d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione;

e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi pertinenziali inferiori al 20%;

….

f) interventi di ristrutturazione urbanistica».

Il successivo comma 10 precisa che «per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria».

Ne deriva che sul piano delle procedure dal 14 febbraio 2008 (data di pubblicazione del PTPR) per ogni progetto di trasformazione edilizia ricadente nel centro storico di Roma si è reso comunque necessario il preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesistica” nel pieno rispetto della suddetta disposizione, così come dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 che è relativo a tutte le zone soggette in generale a vincolo paesaggistico.

Il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” consiste in un verifica di conformità del progetto di trasformazione del territorio con le misure di disciplina e di tutela dettate dall’art. 43 delle Norme del PTPR che rimandano però a quelle dettate dal Piano di gestione del centro storico di Roma: in assenza di prescrizioni di tutela il rilascio della “autorizzazione paesistica” diventa del tutto discrezionale sia in capo alla Soprintendenza competente per territorio sia in capo alla Regione o al Comune subdelegato che deve rilasciare la “autorizzazione paesistica”.

NE DERIVA AD OGNI MODO CHE IL RILASCIO DELLA “AUTORIZZAZIONE PAESISTICA” È COMUNQUE OBBLIGATORIO, PUR IN ASSENZA DELLE MISURE DI DISCIPLINA E DI TUTELA, ED IN UN SUCCESSIVO EVENTUALE RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE SENZA LA PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLA “AUTORIZZAZIONE PAESISTICA” SI POTREBBERO RAVVISARE SUL PIANO CIVILE DEGLI OGGETTIVI VIZI DI LEGITTIMITÀ E SUL PIANO PENALE GLI ESTREMI DEL REATO DI OMISSIONI DI ATTI DOVUTI D’UFFICIO.

Ciò nonostante dalla adozione del PTPR fino ad oggi, anche in forza della nota della Regione Lazio prot. n. 94875 del 19/06/2009 non sono state richieste né tanto meno rilasciate le dovute autorizzazioni paesaggistiche su tutti i progetti edilizi presentati in tutti questi anni.

Dopo l’adozione del PTPR, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il vigente PRG di Roma, che nell’intera città storica riconosce il valore di oltre 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico censiti dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore Generale di Roma.

Ai fini della approvazione dei progetti ricadenti all’interno del centro storico è stata dettata la seguente disposizione al comma 12 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG. «12.Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE [Ristrutturazione Edilizia], DR [Demolizione e Ricostruzione], AMP [Ampliamento], NE [Nuova Edificazione], sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo.»

Il comma 19 del medesimo art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma ha disposto testualmente:

«19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS [Manutenzione Straordinaria] e RC [Restauro e Risanamento Conservativo], nonché agli interventi da abilitare tramite DIA [Denuncia di Inizio Attività], ai sensi del comma 21.»

Il successivo comma 20 ha fatto la seguente precisazione:

«20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in vigore del presente PRG.

Con la formalizzazione di apposita intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immobili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la qualità degli interventi”.»

Per la definizione delle modalità di collaborazione relative al parere consultivo (quindi non vincolante) con nota del Dipartimento IX del Comune di Roma prot. QI/57701 dell’8 settembre 2009 è stato stipulato uno specifico Protocollo d’Intesa, sottoscritto per conto del Ministero dalla allora Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma arch. Federica Galloni.

Alla lettera C) sono stati stipulati i procedimenti riguardanti i “progetti relativi ad immobili NON VINCOLATI ai sensi del D.L. n. 42/2004 ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”, con l’indicazione dei casi in cui bisogna acquisire obbligatoriamente anche il parere consultivo della Soprintendenza statale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma.

È quanto meno singolare che il Protocollo d’Intesa ignori del tutto il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma imposto nel 2007 con la delibera della Giunta Regionale di adozione del PTPR e consideri conseguentemente “NON VINCOLATI” gli immobili che vi ricadono dentro: è ancor più singolare che a non riconoscere l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico sia stata anche la Regione Lazio che l’ha imposto.

Nel frattempo un anno dopo l’adozione del PTPR è stata apportata al “Codice” una modifica con il D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, che ha reso obbligatoria attraverso il meccanismo dell’intesa/accordo l’elaborazione congiunta anche del PTPR per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Per rispettare l’obbligo di co-pianificazione la collaborazione tra Regione e MIBACT, che era nel frattempo proseguita anche dopo l’adozione del PTPR, si è concretizzata formalmente l’11 dicembre 2013 con la sottoscrizione di un “Protocollo d’Intesa” e del relativo disciplinare, con cui è stato preso atto del piano già adottato, pubblicato e fatto oggetto di oltre 22.000 osservazioni rispetto alle quali è stato preso l’impegno di valutare congiuntamente le rispettive controdeduzioni, condivise alla fine con un verbale sottoscritto il 16 dicembre 2015.

In sede di controdeduzioni congiunte il comma 15 dell’art. 43 è diventato il comma 17 dal seguente testo: «17. Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma.

L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità.»

In modo contradditorio rispetto agli altri insediamenti parimenti iscritti nella liste del Patrimonio Unesco (Tivoli-Villa d’Este, Villa Adriana e Necropoli di Tarquinia e Cerveteri) si applica pienamente la disciplina dell’art. 43, che non si applica invece per il centro storico di Roma fino a quando Regione e Ministero non avranno individuato specifiche prescrizioni di tutela.

L’altro aspetto ancor più contradditorio è che la definizione di specifiche prescrizioni di tutela del centro storico di Roma potevano se non dovevano essere individuate da tempo e che il loro rimando mette a nudo l’anomalia di una norma che è ancora di là da venire, perché non imposta contestualmente alla approvazione definitiva del PTPR.

Si è arrivati così al 1 agosto 2019: la seduta del Consiglio Regionale della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»

Il subemendamento D/10 ha sostituito il comma 17 dell’art. 43 così come controdedotto nel 2015 con il seguente testo:

«Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma. All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).»

Si fa anzitutto presente che attualmente non esiste più la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, dal momento che ad essa dovrebbe essere subentrata la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma che è un organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che non va confusa con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, cui spetta la gestione dei beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà del comune di Roma.

Si mette in risalto in secondo luogo che da un lato la inapplicabilità al centro storico di Roma delle disposizioni dell’art. 43 delle Norme del PTPR ed il riferimento dall’altro lato al Protocollo d’Intesa del 2009 attesta la pervicace ostinazione della Regione a non voler riconoscere l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma da lei stessa imposto nel 2007.

Ad un mese e mezzo di distanza dalla approvazione del PTPR, con nota prot. n. 25547 del 18 settembre 2019 il MIBACT ha evidenziato una serie di criticità del PTPR così come approvato.

Il punto 8) del dispositivo della delibera di approvazione del PTPR dava «mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, di porre in essere gli atti necessari al raggiungimento della stipula dell’Accordo di cui all’articolo 143, comma 2, del Codice»: in attuazione di tale mandato la Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica della Regione Lazio ha avviato un tavolo congiunto con la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT.

Le sedute del tavolo congiunto si sono tenute presso la sede della Regione Lazio di via del Giorgione n. 129 alla presenza dei funzionari rappresentanti delle due amministrazioni coinvolte.

Nell’arco di tre mesi si sono svolte ben 9 sedute, e precisamente nei giorni del 22 e 30 ottobre, 8, 21 e 28 novembre, 3, 6, 10 e 18 dicembre 2019, nel corso delle quali sono stati presi in esame i contenuti del PTPR nel suo complesso.

È stato sottoposto a vaglio l’intero corpo normativo del PTPR, costituito da 70 articoli, incluse le tabelle A), B) e C) relative alla disciplina di tutela e d’uso dei paesaggi, che sono annesse agli articoli da 22 a 33 (dal “Paesaggio Naturale” alle “Reti, Infrastrutture e Servizi”).

Per assicurare il rispetto sostanziale del lavoro istruttorio congiunto che c’è stato a suo tempo, a seguito del Protocollo d’Intesa dell’11 dicembre del 2013 e del verbale di condivisione sottoscritto il 16 dicembre 2015 soprattutto sulle controdeduzioni alle osservazioni al PTPR presentate alle Norme, sono state apportate tutta una serie di modifiche che la Direzione Generale del MIBACT ha ritenuto indispensabili ai fini della stipula di un Accordo.

Il 18 dicembre 2019, a conclusione dei lavori di tre mesi del tavolo congiunto, è stato sottoscritto un “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” dei contenuti del PTPR ai fini della stipula dell’accordo tra MIBACT e Regione Lazio: a sottoscriverlo sono stati per la Regione la responsabile della Direzione per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, arch. Manuela Manetti, ed il dirigente dell’Area Pianificazione Paesistica ed Area Vasta ing. Simone Patella, e per il MIBACT la responsabile della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, arch. Federica Galloni, ed il Dirigente del Servizio V – arch. Roberto Banchini.

Fra le diverse Norme del PTPR che sono state modificate c’é anche il comma 19 dell’art. 44 che ha assunto il seguente testo: «Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma.

L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità.

Nelle more della definizione di tali specifiche disposizioni, all’interno di tale perimetro, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).»

Di fronte alla inerzia della Regione Lazio, con nota prot. 4211-P del 3 febbraio 2020 (trasmessa via pec e registrata al protocollo della Regione n. 966211 del 4 febbraio 2020) la Direttrice Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT, arch. Federica Galloni, ha fatto presente alla Regione Lazio che «l’esame dei contenuti del PTPR ed in particolare delle Norme del PTPR come approvate dalla D.C.R. 5/2019, condotto dal tavolo congiunto … è stato concluso con la stesura di un testo normativo denominato “02.01 –Norme del PTPR – Testo proposto per l’accordo Regione/MIBACT».

L’allegato02.01 – Norme del PTPR” è quello condiviso e sottoscritto il 18 dicembre 2019: in allegato alla nota è stato trasmesso anche uno schema dell’Accordo.

L’arch. Federica Galloni ha in conclusione comunicato che «l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del testo normativo del PTPR allegato alla presente senza ulteriori modifiche e integrazioni, potrà consentire il superamento delle criticità evidenziate in precedenza da questo Ministero con nota prot. n. 25547 del 18/09/2019 ed assicurare, con la stipula del su richiamato Accordo …. , l’auspicata conclusione dell’iter di approvazione e pubblicizzazione del PTPR quale strumento di pianificazione condiviso».

L’assenza di una vera e propria disciplina di tutela del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma non esime comunque dall’obbligo del rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesistica” relativa a qualunque progetto di trasformazione edilizia per cui occorra il permesso di costruire: lo prescrivono in modo inequivoco il 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il 2° comma dell’art. 10 ed il 6° comma dell’art. 43 delle Norme del PTPR.

In assenza di prescrizioni di tutela il rilascio della “autorizzazione paesistica” diventa del tutto discrezionale sia in capo alla Soprintendenza competente per territorio sia in capo alla Regione o al Comune di Roma subdelegato che deve rilasciare la “autorizzazione paesistica”.

Ne deriva che in caso di un successivo eventuale rilascio di permessi di costruire senza la preventiva acquisizione della “autorizzazione paesistica” si potrebbero ravvisare sul piano civile degli oggettivi vizi di legittimità e sul piano penale gli estremi addirittura del reato di omissioni di atti dovuti d’ufficio.

Ne deriva altresì che anche le eventuali “autorizzazioni paesistiche” rilasciate o negate solo sulla base di criteri discrezionali possono essere comunque impugnate dai soggetti interessati (ad esempio costruttori da una parte in caso di diniego o ambientalisti dall’altra in caso di rilascio).

Si tratta quindi di una situazione non più sostenibile, perché rischia di trascinare sia il MIBACT che la Regione Lazio in una marea di contenziosi, anche di carattere penale.

Di qui la necessità ormai urgente ed inderogabile di concordare la definizione di prescrizioni di tutela del centro storico di Roma che siano definitive, anche perché non è accettabile che la disciplina di tutela dettata dall’art. 44 delle Norme del PTPR valga per il centri storici di tutti i Comuni del Lazio, ma non per il centro storico del Comune di Roma: si tratta di una inaccettabile disparità di trattamento.

Il “documento di condivisione” sottoscritto il 18 dicembre 2019 ha portato la Giunta Regionale ad adottare la proposta di deliberazione n. 42 del 17 febbraio 2020 che a tre mesi ormai di distanza deve essere ancora messa all’ordine del giorno dei lavori della X Commissione Urbanistica, per acquisirne il “parere” di competenza, prima di essere sottoposta al voto da parte del Consiglio regionale.

In sede di approvazione della suddetta proposta a nome della Giunta può essere presentato un emendamento riguardante un testo condiviso a monte con il MIBACT che vada a sostituire il comma 19 dell’art. 44 delle Norme del PTPR.

Per l’occasione è opportuno estendere la tutela anche alla città storica di Roma, così come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale.

Si propone pertanto di eliminare l’intero comma 19 dell’art. 44 delle Norme del PTPR o di sostituirlo con il seguente testo:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma, nonché ai tessuti della città storica da T1 a T8 così come individuati dal vigente Piano Regolatore del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’ 11/12.02.2008.»

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Si coglie l’occasione per far presente che con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo dell’8 gennaio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020) è stato emanato il vincolo paesaggistico denominato «Dichiarazione di notevole interesse pubblico del “Complesso urbano, rappresentativo dell’idea di “Città Giardino”, nella città di Roma, lungo la direttrice di impianto di Corso Trieste” ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “«codice dei beni culturali e del paesaggio”».

Il suddetto vincolo paesaggistico va inserito d’ufficio nelle Tavole B del PTPR.

Il dispositivo del decreto stabilisce che «ai fini del coordinamento con il PTPR, il perimetro dell’ambito urbano di cui al presente provvedimento deve intendersi ascritto alla tipologia dei paesaggi di cui all’art. 29 delle norme del PTPR “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”».

Ma la disciplina d’uso indicata all’Allegato B del decreto precisa che «la citata disciplina di cui al presente provvedimento sostituisce pertanto, nell’area perimetrata, le corrispondenti norme del PTPR della Regione Lazio del quale costituisce, al contempo, parte integrante ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera b) del codice, e non suscettibile “di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione” del succitato PTPR.»

Al fine di mantenere un testo unico della disciplina di tutela, si propone pertanto di integrare l’art. 29 aggiungendo un comma 7-bis dal seguente testo:

«Alle aree delimitate dal perimetro dell’ambito urbano di cui al Decreto Ministeriale dell’8 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020) si applicano esclusivamente le prescrizioni d’uso dettate all’Allegato B del medesimo provvedimento».

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

responsabile del Circolo territoriale di Roma di VAS

 

 

Roma, 7 maggio 2020

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