La riduzione del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma scoperta e fatta oggetto di osservazione da parte della associazione Carteinregola

 

Nel corso della 14° Sessione del Consiglio Esecutivo, sessione primaverile dal 15 al 23 maggio 1980, l’UNESCO ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (“World Heritage List”) il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e S. Paolo fuori le Mura, includendo nel 1990 anche le Mura di Urbano VIII – Gianicolensi.

Prima di allora su diverse parti del territorio del Centro Storico erano stati imposti i seguenti 5 vincoli ai sensi della legge n. 1497 del 6 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”.

  • Zona di via MarguttaDecreto Ministeriale emanato il 18 ottobre 1953. Vincolo poi rettificato con successivo D.M. del 9 novembre 1953.
  • Colle AventinoDecreto Ministeriale emanato il 18 gennaio 1955.
  • Mura Aureliane – zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 10 gennaio 1956.
  • Zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 5 giugno 1971, in estensione del vincolo del 10.1.1956.
  • Due zone del Gianicolo verso S. PietroDecreto Ministeriale emanato il 1 giugno 1963.

Con deliberazione n.  556 del 25 luglio 2007, poi integrata con  la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007), la Giunta Regionale ha adottato Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), imponendo contestualmente una serie di vincoli paesaggistici relativi ai cosiddetti “beni tipizzati” relativi a tutti i centri storici dei 377 Comuni del Lazio.

Il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma come “bene tipizzato” è quindi stato imposto “con provvedimento dell’amministrazione competente” che è costituito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con cui è stato adottato lo stesso P.T.P.R.

Estratto della Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 il Consiglio Regionale ha approvato il PTPR confermando  l’estensione del vincolo del centro storico di Roma.

Il punto 7) del dispositivo della suddetta deliberazione dava mandato alla Giunta regionale, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, ad adottare, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 23 della l.r. 24/1998, gli atti necessari all’individuazione delle integrazioni:

………

b) dei seguenti beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B):

beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente a “insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto” (art. 43 delle norme PTPR), “borghi dell’architettura rurale e beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto” (art. 44 delle norme PTPR) e “beni testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogei e relativa fascia di rispetto” (art. 47 delle norme PTPR);”.

Con deliberazione n. 49 del 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha approvato la suddetta variante di integrazione del PTPR, che assieme ai suoi 6 allegati è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 20 febbraio 2020 affissa presso l’albo pretorio dei Comuni e delle Province del Lazio per tre mesi.

L’integrazione dei beni paesaggistici comporta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, per gli interventi indicati nelle norme del PTPR approvato che ricadono nei medesimi beni paesaggistici, l’applicazione delle disposizioni di tutela del PTPR medesimo e l’assoggettamento all’autorizzazione paesaggistica.

L’Allegato n. 3 è relativo alla “rettifica degli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”.

La “rettifica” ha riguardato anche il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma di cui è stata operata una riduzione.

Come si può vedere sono due le porzioni ridotte rispetto alla adozione del 2007.

Ad essere stralciate sono state le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città.

È stata eliminata anche una rilevante porzione del centro storico di Roma.

(Elaborazione della associazione “Carteinregola”)

La porzione di territorio scucita rimane ricompresa all’interno delle seguenti vie, procedendo da nord-est: Viale Aventino, via di S. Gregorio, via Celio Vibenna, via Claudia, via della Navicella, Piazzale Metronio, viale  Metronio, via delle Mura Latine, Viale di Porta Ardeatina, viale Giotto, via Leon Battista Alberti, via Aventina.

(Elaborazione della associazione “Carteinregola”)

Durante il periodo di affissione chiunque vi abbia avuto interesse ha potuto presentare osservazioni limitatamente alle integrazioni e alla rettifica dei beni paesaggistici direttamente al comune territorialmente competente.

In data 12 maggio 2020 l’associazione “Carteinregola” ha presentato le seguenti osservazioni.

Considerato che l’ALLEGATO 3, diversamente dagli altri allegati, non contiene, nemmeno in forma
sintetica, alcuna motivazione relativa all’attività di “precisazione e rettifica” assunta con la DGR in
oggetto;
Considerato che, per quanto riguarda il Comune di Roma, la Giunta Regionale ha effettuato la
modifica della tavola B, del PTPR adottato, riducendo la perimetrazione del Centro storico di Roma,
stralciando d’ufficio un’ampia porzione interna alle mura Aureliane;
Considerato che il PTPR adottato contiene due elaborati delle Tavole B: la Tavola 24_374_B10 (in
scala 1:10.000) (pubblicata nel BUR n.6 del 14 febbraio 2008 S.O. n. 14) che perimetra, nel dettaglio
della scala 1: 10.000, i beni paesaggistici interni al Centro storico di Roma ivi inclusi i beni
paesaggistici ricadenti nel PTP 12/15 dell’Appia Antica, non presenti nella Tavola 24_374_B redatta,
come le altre, in scala 1: 25.000, e la Tavola 24_374_B, in scala 1:25.000, (pubblicata insieme alla
Tavola 24_374_B10 sul BUR n.6 del 14 febbraio 2008 S.O. n. 14) che contiene esclusivamente la
perimetrazione dei beni paesaggistici esterni al centro storico di Roma (vedi “Allegato A” alla
presente osservazione)
Considerato, come si evince dalla narrativa della Deliberazione in oggetto, che : “il mandato conferito
al punto 7) della DCR n. 5 del 2/08/2019 dall’Organo Consiliare alla Giunta per il tramite della
struttura regionale competente in materia di pianificazione paesistica, a porre in essere gli atti
necessari all’individuazione delle integrazioni e rettifiche dei beni non riportati nell’elaborato 02.03
“Tavole B”, dei beni oggetto di stralcio dall’elaborato 02.03 (Tavole B) e degli ulteriori ed eventuali
beni di cui all’articolo 142 del Codice non ricogniti alla data di approvazione del PTPR;”
Considerato che tale stralcio, oltre a disattendere espressamente il mandato del Consiglio Regionale
non ottemperando a quanto indicato, elimina una porzione rilevante del centro storico di Roma quale
bene paesaggistico disciplinato dall’articolo 44 del PTPR approvato, sottraendolo in tal modo alla
disciplina del PTPR, di cui si fa menzione all’ultimo comma, che in ogni caso interviene e prevale
sulle porzioni di territorio non sottoposte a bene paesaggistico ancorché ricadenti all’interno del PTP
12/15 Ambito “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” del Comune di Roma approvato
con deliberazione di Consiglio Regionale n.70 del 2010;
Ritenuta tale precisazione in contrasto con le indicazioni del Consiglio Regionale anche un evidente
abbassamento dei livelli di tutela del PTPR;
Ritenuto inoltre del tutto incomprensibile ed errato che la “precisazione e rettifica di beni
paesaggistici articolo 134, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 42/2004” come espressamente richiamato
nel frontespizio dell’ALLEGATO 3 e assunta con la DGR in oggetto, non sia individuata quale
stralcio della tavola B del PTPR, appunto dei Beni paesaggistici, bensì sia riportata come stralcio
della Tavola A del PTPR;
Tutto ciò premesso presenta le seguenti osservazioni relative alla variante in oggetto
OSSERVAZIONE N.1
nell’elaborato denominato ALLEGATO 3 precisazione e rettifica di beni paesaggistici articolo 134,
comma 1, lettera c) D.Lgs n. 42/2004 INSEDIAMENTI URBANI STORICI E RELATIVA FASCIA
DI RISPETTO aggiornamento elenco beni da sottoporre a tutela Articolo 44 delle norme del PTPR
– PAG 22 Comune di Roma – Si propone di eliminare la riduzione della porzione indicata
rispetto all’adozione del 2007, mantenendo quindi inalterata la tutela dell’intero centro
storico del Comune di Roma interno alle mura aureliane come perimetrato dal sito
UNESCO e previsto dal PTPR adottato come indicato dal Consiglio Regionale nella DCR
5/2019;
OSSERVAZIONE N.2
nell’elaborato denominato ALLEGATO 3 precisazione e rettifica di beni paesaggistici articolo
134, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 42/2004 INSEDIAMENTI URBANI STORICI E RELATIVA
FASCIA DI RISPETTO aggiornamento elenco beni da sottoporre a tutela Articolo 44 delle norme
del PTPR, – Si propone di inserire come area sottoposta a bene paesaggistico inerente gli
insediamenti storici di cui all’articolo 44 del PTPR, oltre alle aree interne alle mura del
centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e
Tav. B 24 nel PTPR adottato, anche l’ampliamento dell’insediamento urbano storico del
Comune di Roma, perimetrato nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7 rispettivamente art.
30 e 32 delle Norme tecniche del PRG del Comune di Roma, inerenti la Città storica che
individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino.
L’Associazione Carteinregola si riserva inoltre di inviare in seguito una nota aggiuntiva con ulteriori
documentazioni.”

Se da un lato è comprensibile lo stralcio delle proprietà della Città del Vaticano in quanto non si può sottoporre a vincolo paesaggistico un territorio di un altro Stato, dall’altro lato non è comprensibile e non è comunque assolutamente accettabile che venga cancellato il vincolo paesaggistico di una così importante porzione di territorio senza peraltro darne una benché minima motivazione né nel testo della deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 13 febbraio 2020 né nell’Allegato 3.

Della parte di territorio che la Regione Lazio non vorrebbe più riconoscere come “bene tipizzato” rimane comunque salva la zona tra la via Latina, Viale Metronio, via Druso che con Decreto Ministeriale del 10 gennaio del 1956 (Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_025),è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, poi esteso con Decreto Ministeriale emanato il 5 giugno 1971 Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_092).

 Per quanto riguarda la rimanente parte di territorio ci cui è stato voluto cancellare il vincolo, la Regione deve spiegare e più che bene bene perché, dopo la bellezza di 12 anni che è rimasto pienamente in vigore il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, ha sentito ora il bisogno di  scucirlo senza darne nemmeno conto.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

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