ABROGAZIONE DEL TUFF – ex Testo Unico Forestale

 

E’ stato lanciato il Comitato Referendario per l’Abrogazione del TUFF (già Testo Unico Forestale), Decreto legislativo, 03/04/2018 n° 34 che secondo autorevoli esperti non dovrebbe sussistere come Legge dello Stato italiano perché differisce da disposizioni legislative, sia di diritto Costituzionale interno sia a livello di Convenzioni Internazionali in materia ambientale a cui il nostro Paese ha aderito. 

Invece di stimolare la piantumazione massiccia e la riforestazione come unico mezzo di riduzione della C02 e quindi dell’effetto serra il TUFF dà il via libera al taglio dei boschi spontanei (definiti:incolti) su tutto il territorio nazionale ma poiché gli alberi assorbono la CO2 proteggendoci dalle conseguenze devastanti del global warming (riscaldamento globale), tagliare questi “assorbitori” di CO2 (che ci rimetterebbero 80 anni a ricrescere con la stessa estensione fogliare) equivale condannare a morte le future generazioni, che verranno travolte dagli effetti devastanti (scioglimento dei poli) provocati dall’effetto serra.

Tutto ciò in violazione dei Principi per lo sviluppo Sostenibile N. 13, Riduzione del Riscaldamento Globale e dei suoi impatti e del Principio 15 -Tutela della Vita sulla Terra, promossi il 25 Settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e in palese violazione della la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) che sancisce l’impegno a stabilizzare la concentrazione atmosferica di C02. 

Il Testo Unico forestale può provocare danni gravissimi a boschi e foreste considerati in una visione e una logica industriale-produttivistica; non come ecosistemi da tutelare per la loro biodiversità e presidi idrogeologici, bensì solo come un capitale che deve produrre legno, contro ogni eco-logica che li considera invece ecosistemi naturali che si auto-governano contravvenendo quindi alla Conevenzione sulla Diversità Biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 (ratificata dallo Stato Italiano con Legge 14 febbraio 1994 n.124) e a cui anche l’Unione europea partecipa ai sensi della decisione del Consiglio 93/626/CEE e richiede,la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all’articolo 2 della convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. per arrestare la perdita di biodiversità. 

Nel TUFF non sono più considerati “boschi” e sono messi sullo stesso piano quelli che si stanno spontaneamente rinaturalizzando, le fustaie non diradate negli ultimi 15 anni e quelli di neoformazione spontanea, classificandoli tutti “terreni abbandonati o incolti”.

Ciò apre la strada all’abbattimento di quasi il 40% dell’intera superficie forestale italiana con danni incalcolabili al paesaggio e al turismo italiano contravvenendo alla Costituzione della Repubblica Italiana art. 9 comma secondo: La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.

Incompatibile é la disposizione con cui il TUFF consente il taglio “a raso” per motivi di interesse pubblico, in pieno contrasto con la tutela dell’ambiente, definita (Corte Costituzionale n. 145/2013) “interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto”, e quella delle foreste “bene giuridico di valore primario e assoluto” (Corte Cost.le n. 105/2008).

Il TUFF contravviene alla Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, firmata in Berna il 19 settembre 1979, entrata in vigore il 1 giugno 1982 e ratificata dall’Italia con la legge n. 503 del 5 agosto 1981 in cui L’Italia si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire la conservazione degli habitat della flora e fauna e a promuovere politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali.
Incompatibile anche il principio del TUFF con cui le foreste demaniali possono essere affidate in gestione a soggetti privati, anche qui in contrasto con il principio del primario interesse pubblico sancito dalla Corte Costituzionale.

Il TUFF si rivela inoltre lesivo per la qualità dell’aria autorizzando il taglio dei boschi spontanei, fonte di ossigeno e riduttori di CO2 Atmosferica e ledendo il diritto alla salute dei cittadini sancito dalla Dichiarazione di Stoccolma, (Principio 1) che stabilisce una connessione diretta fra diritti umani e protezione dell’ambiente e quindi il diritto per i cittadini a vivere ad un ambiente sano. 

La Qualità dell’aria di un paesaggio disboscato peggiorerebbe in netto contrasto con la tutela della salute pubblica e soprattutto della qualità dell’aria, che secondo l’ OMS rappresenta la prima causa di mortalità in Europa.

Questo soprattutto a sfavore della tutela della salute dell’infanzia e quindi in violazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York, 20 Novembre, 1989) in cui si lega indissolubilmente il diritto alla salute dell’infanzia e la prevenzione dei rischi legati all’inquinamento ambientale. 

Nel TUFF non è prevista la protezione dalle utilizzazioni boschive nelle aree di dissesto idrogeologico, come avviene invece da quasi un secolo.

Contravvenendo alle disposizioni della Pubblica Sicurezza ed esponendo ai rigori della Convenzione Per la Responsabilità Civile per Danni Causati da Attività Dannose all’Ambiente (Convenzione di Lugano del 26 Giugno 1993) che lascia un periodo di trent’anni per accertare e chiedere i danni subiti per attività lesive all’ambiente;

Il silenzio e l’elusione dell’opinione pubblica sul Testo Unico, che appare sconosciuto ai più, contravviene alla Convenzione di Aarhus sull’Accesso all’Informazione Pubblica ed Accesso alla Giustizia in Affari Ambientali (25 Giugno, 1998), in cui si sottolinea l’obbligo per gli Stati ed il diritto dei cittadini di essere pienamente informati e partecipare al processo decisionale in materia ambientale, nonché di avere accesso alla Giustizia in materia di ambiente. 

Il TUFF aprirebbe la porta agli speculatori, violando le linee guida per la corretto rapporto impresa-ambiente e impresa-popolazione, a cui si sono legate le imprese, obbligandosi al loro rispetto. 

Fra i dieci principi del Global Compact dell’ONU al capitolo ambiente leggiamo :

Principio N. 7 -Il Business deve supportare un approccio precauzionale alle sfide ambientali

Principio N. 8 – deve prendere iniziative per promuovere un più grande responsabilità ambientale

Principio N.9 – deve incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ambientali amichevoli.

Per questo il TUFF deve essere immediatamente abrogato e sostituito da un NUOVO TESTO UNICO in materia Forestale che privilegi la gestione conservativa delle risorse Nazionali e la salute di cittadini ( oltre 20.000 morti precoci all’anno per polveri sottili emesse dalle biomasse forestali che il succitato decreto verrebbe ad incentivare).

 

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