Il “suggerimento” non dovuto sul PTPR della Direttiva ai Comuni della Regione Lazio, che ha provocato il ricorso del Governo alla Corte Costituzionale

 

Arch. Manuela Manetti Responsabile della Direzione Regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica

Come dovrebbe essere ormai noto, con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) modificandone le Norme adottate nel 2007.

La pubblicazione del nuovo Piano era stata però subordinata al raggiungimento di un accordo con il MIBACT, che ha comportato la costituzione di un tavolo congiunto: al termine di 9 incontri che si sono susseguiti per 3 mesi nella sede dell’Assessorato all’Urbanistica, il 18 dicembre 2019 è stato sottoscritto dai due enti un “documento di condivisione” relativo alle Norme ed alle tavole del PTPR approvato di cui il Ministero aveva chiesto la modifica.

E su sollecitazione del MIBACT, il 13 febbraio 2020 la Giunta Regionale ha approvato una Proposta di Deliberazione Consiliare (n. 42 del successivo 17 febbraio), in base alla quale la pubblicazione  del PTPR approvato il 2 agosto 2019 avrebbe dovuto essere   posticipata alla definitiva  approvazione da parte del Consiglio Regionale, per recepire la sostituzione  delle Norme Tecniche di Attuazione approvate  ad agosto con quelle concordate a dicembre 2019, e il relativo adeguamento  alle stesse di tutte le Tavole del PTPR.

Invece la Regione ha  unilateralmente pubblicato sul B.U.R.L. del 13 febbraio 2020  la  deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 con le Norme e le Tavole bocciate dal “documento di condivisione” ed una settimana dopo ha emanato la seguente Direttiva a tutti i Comuni del Lazio (se delegati al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del 6° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004) ed agli uffici della stessa Regione Lazio competenti al medesimo rilascio: ha per oggetto la efficacia del PTPR a seguito della sua indebita pubblicazione sul BUR n. 13 del 13.02.2020 e riguarda i procedimenti relativi  al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i progetti edilizi che ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Dal momento che la legge non ammette ignoranza, nemmeno delle procedure da rispettare in caso di progetti di trasformazione del territorio in aree vincolate, non c’era tutto questo estremo bisogno di emanare una Direttiva al riguardo per “stabilire per quali procedimenti continui a trovare applicazione il combinato disposto dei PTP e del PTPR come adottato e quando invece deve applicarsi il PTPR approvato e pubblicato sul BUR n. 13/2020” e far sapere che per tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica protocollate entro la data del 13 febbraio 2020, le disposizioni applicabili ai fini della definizione e conclusione dei relativi procedimenti saranno quelle contenute nei PTP e nel PTPR nella versione adottata”, mentre “per le istanze presentate dal 14 febbraio in poi la disciplina applicabile sarà costituita unicamente dalle previsioni del PTPR approvato e pubblicato sul BUR n. 13/2020, ai sensi delle quali le pratiche andranno dunque istruite e concluse.

Si tratta, ripeto, di una Direttiva che non aveva uno stretto bisogno di essere emanata, ma che tutto sommato si può considerare normale nell’ordine delle cose.

Quel che non è invece affatto normale è l’utilizzo della Direttiva per dare il seguente “suggerimento” non dovuto: “Coloro che, a fronte della eventuale differente disciplina paesaggistica contenuta nel PTPR come approvato, intendessero optare per l’applicazione di quest’ultima, hanno l’onere di ritirare l’istanza già avanzata, al fine di presentarne una nuova, cui consegue il rinnovo del relativo procedimento con l’integrale ripristino dei termini previsti per legge.  

Di tale richiesta di ritiro deve essere tempestivamente data notizia da parte dell’amministrazione procedente (Regione o Comune in regime di delega) alla Soprintendenza qualora, nel caso di procedimento ai sensi art. 146 d.lgs. 42/2004 o d.P.R. 31/2017, sia già stata trasmessa ad essa la proposta di provvedimento”.

QUEL CHE SORPRENDE FORTEMENTE È CHE LA DIRETTIVA È STATA TRASMESSA AGLI “UFFICI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE IN DELEGA” ED AGLI UFFICI REGIONALI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, MA PARLA DI “COLORO CHE .. INTENDESSERO OPTARE” PER LA “DISCIPLINA PAESAGGISTICA CONTENUTA NEL PTPR COME APPROVATO”, CHE NON SONO INVECE I DESTINATARI DELLA DIRETTIVA, PER CUI DOVREBBERO ESSERE GLI STESSI FUNZIONARI COMUNALI O REGIONALI AD “INFORMARE” I DIRETTI INTERESSATI.

Si sta “suggerendo” in pratica quello che potrebbe fare chiunque fosse interessato ad esempio ad ottenere un permesso di costruire per un progetto con maggiori cubature, sfruttando le Norme del PTPR approvate il 2 agosto 2019 e pubblicate indebitamente sul BUR del 13 febbraio 2020.

Dal momento che chi è esperto di costruzioni non ha bisogno che gli si suggerisca quello che sa benissimo di poter fare, la diffusione della Direttiva anche al di fuori degli Uffici tecnici comunali sembra essere rivolta pure a chi ingenuamente non fosse a conoscenza della avvenuta pubblicazione sul BUR della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 con cui il Consiglio Regionale ha approvato Norme che poi il MIBACT ha bocciato.

Rendiamo meglio l’idea con due esempi concreti.

Chi avesse presentato un progetto edilizio per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche entro la data del 13 febbraio 2020 avrebbe dovuto rispettare l’art. 14 delle Norme del PTPR così come adottato nel 2007 e realizzare questi interventi “in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche”.    

Qualcuno lo potrebbe “informare” però non solo che in sede di approvazione definitiva del PTPR il Consiglio Regionale del Lazio ha aggiunto un comma 3-bis, ma anche che – se se ne volesse servire – ha “l’onere di ritirare l’istanza già avanzata, al fine di presentarne una nuova, cui consegue il rinnovo del relativo procedimento con l’integrale ripristino dei termini previsti per legge.  

Il comma 3-bis dell’art. 14 così come approvato dal Consiglio Regionale ha il seguente testo.

Il Consiglio Regionale ha aggiunto anche un 5° comma dal seguente testo: “Sono comunque fate salve le ulteriori deroghe previste dalla legge regionale n. 24/1998”.

IL MIBACT HA BOCCIATO ENTRAMBI I COMMI, COME RISULTA ANCHE DAL “DOCUMENTO DI CONDIVISIONE” SOTTOSCRITTO IL 18 DICEMBRE 2019 .

Il “suggerimento” non dovuto può spingere a ritirare progetti di trasformazione edilizia presentati anche dopo il 13 febbraio 2020 da chi non fosse stato a conoscenza a quel momento della avvenuta pubblicazione del PTPR, per presentarne di nuovi sfruttando le Norme che invece il MIBACT ha bocciato.

Un 2° esempio tangibile riguarda la possibilità di ricostruire gli edifici legittimi distrutti dal terremoto sfruttando la disciplina della “rigenerazione urbana” che consente anche premi di cubatura, così come prevista dall’art. 15 (“Disposizioni speciali per i territori colpiti da eventi calamitosi, che in sede di approvazione il Consiglio Regionale del Lazio aveva aggiunto come  articolo come art. 14-bis (ora art. 15 come testo coordinato), con un 2° comma dal seguente testo.

Il MIBACT ha integrato il testo finale relativo alla ricostruzione anche con variazione di sagoma, aggiungendo la seguente precisazione: “, a parità di volume”, bocciando così la possibilità di un aumento delle cubature originarie.

È stato questo “suggerimento” non  dovuto a diventare la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto il Governo a presentare ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione chiedendo l’annullamento previa sospensione  della deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 indebitamente pubblicata sul BUR, con cui il Consiglio Regionale ha approvato il PTPR.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi   

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