Dobbiamo difendere il centro storico della Città Eterna!

 

Sembra incredibile, eppure è così: il centro storico di Roma, pur tutelato con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e pur riconosciuto quale patrimonio dell’umanità da parte dell’U.N.E.S.C.O., tuttora non beneficia di specifiche prescrizioni di tutela e salvaguardia.

Nemmeno in occasione dell’approvazione del piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) del Lazio, oggi comunque oggetto di contenzioso fra Stato e Regione, sono state disposte le necessarie prescrizioni di salvaguardia.

Recentemente il T.A.R. Lazio – con la sentenza Sez. II Quater, 29 maggio 2020, n. 5757 – ha esplicitamente ribadito la necessità di puntuali norme di salvaguardia all’interno di un vero e proprio piano di gestione.

Insieme a numerose Associazioni e Comitati, abbiamo chiesto al Ministro per i Beni e Attività Culturali e il Turismo Franceschini e al Presidente della Regione Lazio Zingaretti di rimediare, una buona volta.

La Città Eterna merita questo e altro.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

Associazioni e Comitati  chiedono con forza a Franceschini e Zingaretti  la definizione condivisa delle prescrizioni di tutela del vincolo del centro storico di Roma.

Da 12 anni il centro storico di Roma, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO fin dal 1980, è stato sottoposto a vincolo paesaggistico senza però che, tanto il MIBACT quanto la Regione, d’intesa con il Comune di Roma, abbiano voluto dettare in tutto questo arco di tempo delle specifiche prescrizioni di tutela.

Il MIBACT in  particolare ha rimandato per ben tre volte la tutela del vincolo del centro storico di Roma: lo ha fatto nel 2007 all’atto della adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), lo ha ribadito nel 2015 in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTPR.

Lo ha ora riconfermato a febbraio di quest’anno quando ha preteso che la Regione sostituisse le  norme approvate dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 5 del 2 agosto 2019 con quelle condivise con gli uffici in un documento sottoscritto il 19 dicembre 2019: la Giunta Regionale ne ha dovuto fare oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 17 febbraio 2020, che deve ancora essere messa all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Regionale.

Per il vincolo del centro storico di Roma secondo il MIBACT «l’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità

Il MIBACT rimanda a chissà quando la definizione di specifiche prescrizioni di tutela del vincolo del Centro storico di Roma, in contrasto con quanto ha sancito al riguardo la sentenza del TAR del Lazio n. 5757 del 29 maggio 2020, secondo cui «Risulta pertanto inammissibile che la Regione, che dovrebbe con il proprio PTPR prevedere un elevato grado di tutela di tali beni, ritenuti di interesse “assolutamente eccezionale” dal Ministero che ne ha promosso l’inserimento nella lista UNESCO (e riconosciuti come tali dal Comitato Intergovernativo con la dichiarazione di “patrimonio dell’Umanità”), possa con una previsione come quella dell’art. 43 co. 15 lasciarli del tutto privi di protezione – in contrasto con gli impegni assunti dallo Stato Italiano in base alla Convenzione Unesco – procrastinandone e condizionandone la tutela al momento dell’adozione di un “piano di gestione” che ha oggetto e finalità diverse rispetto al piano paesistico nell’ordinamento interno».

In sede di approvazione della suddetta proposta della Giunta Regionale, che sarebbe inemendabile in considerazione anche del ricorso presentato dal Governo alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, può però essere presentato  a nome della Giunta un emendamento che vada a sostituire il testo dell’ennesimo rimando con la definizione, condivisa  a monte con il  MIBACT, delle definitive prescrizioni di tutela del vincolo del centro storico di Roma.

Le associazioni e comitati in calce chiedono quindi con forza a MIBACT e Regione Lazio di non lasciare ancora senza prescrizioni di tutela il vincolo del centro storico di Roma: lo fanno con una lettera aperta trasmessa al ministro Dario Franceschini ed al governatore Nicola Zingaretti, che si allega, con cui chiedono di estendere la tutela anche alla città storica di Roma, così come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale, dai tessuti di origine medievale (T1) ai tessuti di espansione novecentesca (T8).

Associazione “Amici dell’Inviolata” onlusAssociazione “Aspettare stanca”Associazione Diritti dei pedoni di Roma e del Lazioassociazione “Gruppo d’Intervento Giuridico onlus”associazione “La Vigna”Associazione Residenti Campo Marzioassociazione “Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio”associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)Associazione “Viviamo Vitinia” OnlusCentro d’Iniziativa per la Legalità Democratica (CILD), Cittadinanzattiva LazioComitato “Abitanti Rione Monti”Comitato di Quartiere “Osteria del CuratoComitato Mura Latine APSComitato per il Progetto Urbano San Lorenzo e la Salvaguardia del TerritorioComitato Piazza CapreraComitato Salvaguardia GrottaperfettaComitato “Salviamo i Pini di  Corso Trieste”Comitato Salviamo Villa Paolina di MallinckrodtComitato Verde Ferratella ODVConsulta Ambiente e Territorio Sardegna

Al Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo On. Dario Franceschini   

al Presidente della Giunta Regionale del Lazio Nicola Zingaretti

Oggetto – Necessità di una definizione condivisa delle prescrizioni di tutela del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma

Le scriventi Associazioni territoriali che intervengono da anni in difesa dell’assetto vincolistico assegnato da vari enti (UNESCO, Ministero Beni e Attività culturali, Regione Lazio, Roma Capitale) alla città di Roma, rivolgono un appello urgente al MIBACT ed alla Regione Lazio, affinché definiscano, in modo condiviso e non più di rimando come accaduto fino ad oggi, le prescrizioni di tutela del vincolo apposto sul Centro storico romano.

Dal ginepraio burocratico in cui si sono andati ad impelagare codesti due enti, che non hanno trovato per anni una comune definizione della questione, è uscita sconfitta di fatto proprio la tutela malamente ricercata. Ecco una breve ricostruzione della vicenda.  

Dal 14 febbraio 2008 – data di pubblicazione sul BURL del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – risulta pienamente vigente il vincolo paesaggistico del Centro storico di Roma, imposto contestualmente alla adozione del PTPR, il cui comma 15 dell’art. 43 delle Norme rimandava la tutela alla redazione del Piano di gestione del sito UNESCO, che venne approvato 8 anni dopo dall’allora Commissario Straordinario di Roma Francesco Paolo Tronca, ma che può avere solo un valore di indirizzo e non può assumere quindi nessuna valenza prescrittiva.

In sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTPR, operate congiuntamente e condivise da MIBACT e Regione con il verbale del 16 dicembre 2015, il comma 15 dell’art. 43 è diventato il comma 17: si ribadiva che al Centro storico di Roma non si applicano le disposizioni dettate dal medesimo articolo 43 e rimandava «l’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero».

Ma con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019, è stato approvato il PTPR con delle Norme allegate diverse da quelle concordate con il MIBACT il 16 dicembre 2015: nel testo coordinato delle Norme, pubblicato sul BURL il 13 febbraio 2020, il comma 17 dell’art. 43 controdedotto è diventato ora il comma 19 dell’art. 44, che riconferma la inapplicabilità delle disposizioni dettate dal medesimo articolo 44, ma lo integra nel seguente modo: «All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)».

Ai sensi della lettera C) del suddetto Protocollo d’Intesa sono stati stipulati i procedimenti riguardanti i “progetti relativi ad immobili NON VINCOLATI ai sensi del DL n. 42/2004 ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità”, con l’indicazione dei casi in cui bisogna acquisire obbligatoriamente anche il parere consultivo (quindi non vincolante) della Soprintendenza statale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma.

Per tutti questi 12 anni nel Centro storico di Roma sono stati rilasciati illecitamente permessi di costruire senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione delle “autorizzazione paesaggistica”, ignorando che l’assenza di prescrizioni di tutela del vincolo sul piano delle procedure non esenta dall’obbligo del rilascio di questo provvedimento che ai sensi del 4° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 «costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire.»  

A seguito della serie di criticità del PTPR così come approvato, evidenziate dal MIBACT il 18 settembre 2019, è stato avviato un tavolo congiunto che, dopo tre mesi di lavoro, il 18 dicembre 2019 è arrivato a sottoscrivere un “documento di condivisione”, in base al quale sono state riviste e modificate diverse Norme del PTPR, che la Giunta Regionale del Lazio ha fatto oggetto della proposta di nuova Deliberazione consiliare n. 42 del 17 febbraio 2020, che deve però ancora essere messa all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio Regionale.

Il comma  19 dell’art. 44 ha ora assunto il seguente testo: «Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito UNESCO – centro storico di Roma. L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità. Nelle more della definizione di tali specifiche disposizioni, all’interno di tale perimetro, il controllo degli interventi è comunque garantito dalla Soprintendenza competente, nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009)».

Dopo 12 anni, per la terza volta, il MIBACT rimanda a chissà quando la definizione di specifiche prescrizioni di tutela del vincolo del Centro storico di Roma, in contrasto con quanto ha sancito al riguardo la sentenza del TAR del Lazio n. 5757 del 29 maggio 2020, secondo cui «Risulta pertanto inammissibile che la Regione, che dovrebbe con il proprio PTPR prevedere un elevato grado di tutela di tali beni, ritenuti di interesse “assolutamente eccezionale” dal Ministero che ne ha promosso l’inserimento nella lista UNESCO (e riconosciuti come tali dal Comitato Intergovernativo con la dichiarazione di “patrimonio dell’Umanità”), possa con una previsione come quella dell’art. 43 co. 15 lasciarli del tutto privi di protezione – in contrasto con gli impegni assunti dallo Stato Italiano in base alla Convenzione Unesco – procrastinandone e condizionandone la tutela al momento dell’adozione di un “piano di gestione” che ha oggetto e finalità diverse rispetto al piano paesistico nell’ordinamento interno».

In sede di approvazione della proposta di Deliberazione consiliare n. 42 del 17 febbraio 2020, a nome della Giunta potrebbe essere presentato un emendamento riguardante un testo condiviso a monte con il  MIBACT, che vada a sostituire il comma 19 dell’art. 44 delle Norme del PTPR.  

Per l’occasione sarebbe quindi opportuno estendere la tutela anche alla Città storica di Roma, così come individuata dal vigente Piano Regolatore Generale. 

Le scriventi Associazioni territoriali chiedono con forza a Regione e MIBACT di concordare una definizione delle prescrizioni di tutela sia del Centro storico che della Città storica di Roma, da presentarsi come emendamento della Giunta all’approvazione del Consiglio Regionale, e propongono pertanto di eliminare l’intero comma 19 dell’art. 44 delle Norme del PTPR o di sostituirlo con il seguente testo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano all’insediamento urbano storico sito UNESCO Centro storico di Roma, nonché ai tessuti della città storica da T1 a T8, così come individuati dal vigente Piano Regolatore del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 dell’11-12 febbraio 2008».

Associazione “Amici dell’Inviolata” onlus

Associazione “Aspettare stanca”

Associazione Diritti dei pedoni di Roma e del Lazio

Associazione culturale quartiere Giuliano Dalmata GENTES 

Associazione “Gruppo d’Intervento Giuridico onlus”

Associazione “La Vigna”

Associazione Residenti Campo Marzio

Associazione “Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio”

Associazione “Verdi Ambiente e Società” (VAS)

Associazione “Viviamo Vitinia” Onlus

Centro d’Iniziativa per la Legalità Democratica (CILD) Cittadinanzattiva Lazio

Comitato “Abitanti Rione Monti”

Comitato di Quartiere “Osteria del Curato

Comitato Mura Latine APS

Comitato per il Progetto Urbano San Lorenzo e la Salvaguardia del Territorio

Comitato Piazza Caprera

Comitato Salvaguardia Grottaperfetta

Comitato “Salviamo i Pini di  Corso Trieste”

Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinckrodt

Comitato Verde Caffarella ODV

Consulta Ambiente e Territorio Sardegna

Roma, 5 giugno 2020   

(Articolo pubblicato con questo titolo l’8 giugno 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas