La Regione Toscana stralcia le cave nella zona di protezione speciale (ZPS) delle Alpi Apuane a Vagli di Sotto

 

La Regione Toscana – Direzione Urbanistica e politiche abitative – Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio ha in tempi brevi risposto (nota prot. n. 207287 del 15 giugno 2020) all’istanza di accesso civico, informazione ambientale e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (3 giugno 2020) alle amministrazioni pubbliche competenti riguardo la salvaguardia della zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015) dall’attività di cava nel territorio comunale di Vagli di Sotto (LU), dove l’Amministrazione comunale ha recentemente dato avvio alle procedure di varianti ai Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (P.A.B.E.) di ColubraiaCarcaraiaMonte MacinaMonte Pallerina (deliberazioni Consiglio comunale nn. 13 del 10 febbraio 2020, 7 del 19 febbraio 2020, 19, 20, 21 e 22 del 6 aprile 2020).

Il Servizio Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana, “a seguito della comunicazione del Comune di Vaglio Sotto di pubblicazione sul BURT dell’adozione dei pertinenti Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi (PABE)”, ha provveduto a convocare le prescritte conferenze di servizi (art. 114 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i.)[1]: l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, in seguito alle rispettive procedure di valutazione di incidenza ambientale, ha trasmesso il proprio parere (note prot. n. 431835 del 14 settembre 2018 e n. 373949 del 26 novembre 2018) in base al quale “per tutti e 5 i bacini estrattivi in questione, è stato previsto lo stralcio delle aree estrattive all’interno delle ZPS previste dai PABE adottati, con l’introduzione dell’art.24 nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), di seguito riportato: Art 24. Aree stralciate dal presente PABE a seguito della Pronuncia di Valutazione di Incidenza dell’ente Parco delle Apuane.

A seguito della pronuncia di valutazione di incidenza n. 7,8,9,10,11 del 26/03/2019 dell’ente Parco delle Apuane queste aree, ricadenti in zona ZPS, vengono stralciate dal presente PABE.

Qualora l’Ente Parco delle Apuane dovesse esprimere un parere favorevole per l’escavazione in galleria in queste zone, la loro attuazione sarà eventualmente oggetto del prossimo PABE o sua variante. Allo stato attuale si applicano le norme di cui al punto 6.1. (6.1 – AREE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALLA TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE)”.

Attualmente, quindi, “non risultano previsioni di aree estrattive in aree ZPS, in quanto stralciate, rispetto ai PABE adottati”.

In seguito alle procedure di variante dei P.A.B.E. recentemente avviate, il Servizio regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio ha comunicato (nota prot. n. 156180 del 29 aprile 2020) al Comune di Vagli di Sotto che la procedura da seguire sarà analoga e in sede di conferenza di servizi saranno ribadite le necessarie misure di tutela della Z.P.S.

Bisogna ricordare, infatti, che i piani attuativi dei bacini estrattivi (P.A.B.E.) sono gli strumenti di pianificazione delle attività estrattive in attuazione del Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico e della legge regionale Toscana n. 65/2014 sul governo del territorio.

Da un lato gran parte delle Alpi Apuane rientra – oltre che nel parco naturale regionale delle Alpi Apuane – nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015), dove in linea di massima non possono essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse.[2]

D’altro canto, “l’art.17 della Disciplina di Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT/PPR), Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, al punto 12. recita che ‘Le nuove attività estrattive, la riattivazione di cave dismesse, gli ampliamenti e le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti non devono incidere con SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali e regionali. L’incidenza è espressa ai sensi dell’art. 6, comma 3 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, e delle linee guida indicate in Allegato G del regolamento di attuazione D.P.R. 357/97 e successive modifiche apportate dal D.P.R. 120/2003.”

Gli intendimenti espressi dal Servizio Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana costituisconouna buona garanzia – insieme alla necessaria costante vigilanza – per la corretta applicazione della disciplina per la salvaguardia della Z.P.S. delle Alpi Apuane.

C’è un ulteriore importantissima verifica che dev’essere portata a termine, quella relativa alla difesa del demanio civico di Vagli di Sotto.

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (leggi n. 168/2017n. 1766/1927 e s.m.i.regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.legge regionale Toscana n. 27/2014) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza)[3].

diritti di uso civico sono inalienabiliindivisibiliinusucapibili ed imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i., 5 della legge regionale Toscana n. 27/2014), sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). 

Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i., 10 della legge regionale Toscana n. 27/2014).

In Toscana i terreni a uso civico sono presenti in tutte le Province, in 59 territori comunali, in particolare nell’area delle Alpi Apuane.

La sentenza Commissario Usi civici Roma n. 32 dell’11 giugno 2019 ha dichiarato la sussistenza dei diritti di uso civico di parecchi ettari nei territori comunali di Vagli di Sotto e di Stazzema (LU), disponendo la restituzione – a cura della Regione Toscana – agli enti esponenziali (A.S.B.U.C.) dei cittadini dei due centri apuani.

Inoltre, visto che “i terreni gravati da uso civico sono inalienabili, indivisibili ed inusucapibili e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3 della legge 168 del 2017) talché deve dichiararsi la nullità di qualsiasi altro atto di disposizione che abbia avuto per oggetto i predetti fondi”.

In parole semplici, i terreni vanno restituiti al demanio civico di Vagli di Sotto e di Stazzema, qualsiasi eventuale atto di disposizione è radicalmente nullo e, naturalmente, deve cessare qualsiasi attività estrattiva che vi sia stata eventualmente avviata.

In proposito, nel prossimo futuro l’associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico onlus effettuerà un’istanza di accesso civico e informazioni ambientali per verificare l’avvenuto rispetto della sentenza commissariale.

Legalità e tutela ambientale per le Alpi Apuane: possono e devono essere salvaguardate, per la difesa dell’ambiente e della stessa identità delle collettività locali.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

[1] Secondo le “Schede dell’allegato 5 del PIT/PPR, i Bacini Estrattivi di pertinenza del Comune di Vagli Sotto sono:

– Bacino Carcaraia (per la parte territorialmente competente del Comune di Vagli di Sotto) relativo alla Scheda del PIT/PPR n.3 – Bacino Carcaraia – Bacino Acqua Bianca ;

– Bacino Colubraia relativo alla Scheda del PIT/PPR n.7 – Bacino Colubraia e Bacino Monte Pallerina;

– Bacino Monte Pallerina relativo alla Scheda del PIT/PPR n.7 – Bacino Colubraia e Bacino Monte Pallerina;

– Bacino Monte Macina (per la parte territorialmente competente del Comune di Vagli di Sotto)  relativo alla Scheda del PIT/PPR n.8 – Bacino Piastreta Sella e Bacino Monte Macina

–  Bacino Fontana Baisa  relativo alla Scheda del PIT/PPR n.16 – Bacino Fontana Baisa”.

[2] Per le zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica come parte della Rete Natura 2000 sussiste il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione” di 18 mesi (art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, che detta criteri minimi di salvaguardia delle Z.P.S.).

[3] vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993.  Vds.. anche  Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 18 giugno 2020 sul sito online del gruppo d’Intervento Giuridico)

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