Rimangono inderogabili i “criteri minimi” indicati per l’occupazione del suolo pubblico di Roma, anche se poi sintetizzati in una tabella esemplificativa

 

Con deliberazione n. 87 del 21/22 maggio 2020 la Giunta Capitolina ha permesso che a partire dal successivo 25 maggio 2020 si potesse procedere all’immediata occupazione di suolo pubblico di marciapiedi, vie e piazze di Roma contestualmente alla presentazione della domanda di concessione, ma alla condizione tassativa di una autocertificazione che asseverasse la sussistenza e il rispetto di 33 “criteri minimi” che sono stati concordati con la Soprintendenza Statale, il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina e che sono stati fissati con Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/354  del 22 maggio 2020.

Sono stai ritenuti “INDEROGABILI” 21 dei 33 “criteri minimi” definiti a seguito del parere del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  (P.L.R.C.): sono stati ritenuti altresì “INDEROGABILI”  i 5 criteri  definiti a seguito del parere della Sovrintendenza Statale e della Sovrintendenza Capitolina.

Ma ad appena 2 settimane di distanza dalla entrata in vigere dei suddetti 33 “criteri minimi” sul sito del Comune il 4 giugno 2020 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/364 del 4 giugno 2020 con un Allegato A) che riduce a 9 i criteri tecnici minimi. (https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS589903).

Con la suddetta Determinazione il Direttore di Direzione Tonino Egiddi ha deciso di modificare parzialmente la sua precedente Determinazione rep. QH/354  del 22 maggio 2020 con cui aveva dettato i 33 “criteri minimi”.

A motivazione di questa sua decisione ha portato anzitutto “la necessità di limitare la rappresentazione dei  criteri esclusivamente a quelli inderogabili al fine di agevolare la lettura del documento di sintesi dei medesimi, senza riportare anche quelli derogabili, né la declinazione in differenti casistiche di quelli inderogabili”.

Ha anche precisato che “è intervenuta la nota prot. QG716711 del 28.05.2020 (QH/21445) con la quale il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha chiarito quali tra i criteri di competenza siano da ritenere inderogabili in sede di rilascio della concessione, rispetto a quelli indicati nell’Allegato 1) sopra citato”, che conteneva l’elenco degli iniziali 33 criteri.

Con nota prot. n. 33 del 9 giugno 2020 VAS ha fatto presente che l’ulteriore semplificazione dei criteri non sembra affatto rispettare tanto la sicurezza sanitaria quanto il patrimonio artistico e culturale di Roma ed ha chiesto di esercitare il potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione e di provvedere e far provvedere al ripristino dei 33 “criteri tecnici minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati“ con l’immediato annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/364 del 4 giugno 2020.

Con nota prot. QH/2020 00 23503 del 12 giugno 2020, trasmessa anche ai Direttori di tutti i Municipi, il dott. Tonino Egiddi ha confermato che “i criteri minimi originariamente indicati nell’Allegato 1) della Determinazione Dirigenziale n. 354 del 22.05.2020 e poi sintetizzati nella tabella esemplificativa di cui all’Allegato A) della Determinazione Dirigenziale n. 364 del  4.06.2020 sono inderogabili”.

Il Direttore di Direzione Tonino Egiddi richiama una nota di indirizzo della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) prot. n. 41/VSG/sd.

Ne riporta il seguente passaggio:

Riguardo al controllo delle occupazioni di suolo pubblico,

il 2° comma dell’art. 264 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 detta le seguenti prescrizioni:

 

La nota del dott. Egiddi si chiude nel seguente modo. “il Comando Generale di P.L.R.C. …. ha altresì ribadito che i criteri minimi essenziali che costituiscono i presupposti per la concedibilità dell’OSP sono autocertificati dall’interessato e se, del caso, sottoposti a controlli (che possono pervenire sia dall’Amministrazione che dai privati cittadini ovvero d’iniziativa) da parte della stessa P.L.R.C. che adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori, provvedendo ad inviare rapporto informativo al Municipio territorialmente competente”.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

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