L’Assemblea Capitolina ha stravolto il dispositivo della proposta di deliberazione della Giunta Capitolina sulla disciplina transitoria di sostegno alle imprese

 

Alle ore 18,50 del 6 luglio 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato con 20 voti favorevoli e 5 voti contrari la “Proposta n. 108/2020. Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”, dopo averla sottoposta a ben 14 emendamenti, 9 dei quali presentati dal Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia.

Dal momento che gli emendamenti hanno riguardato il dispositivo della proposta della Giunta Capitolina n. 108/2020 è opportuno riportarne di seguito il testo originario, per far capire subito dopo in che misura sia stato profondamente modificato.

 L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

 di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020, la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), come di seguito formulata:

 1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico OSP già  autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall’art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.

2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.

3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l’occupazione da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento in materia di OSP.

4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non assoggettata all’imposta di bollo.

5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.

6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell’occupazione, quest’ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale, nonché nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 14 della presente disciplina.

8. La concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell’occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.

9. La mancata rimozione dell’occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento.

10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l’occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l’ampliamento ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.

11. L’applicazione dei Piani di cui all’art. 4 bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020.

12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all’esercizio e/o confinante con l’area gi autorizzata, comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell’esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25  venticinque  dal fronte dell’esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari. 

13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati.

14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d’intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina, individua i criteri tecnici minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al presente articolo.

di promuovere la definizione di un ulteriore specifico accordo con gli Enti di Tutela volto ad estendere le semplificazioni di cui ai criteri minimi condivisi a tutta la durata di efficacia delle concessioni temporanee previste dal Regolamento;

di dare atto che, con separato provvedimento e previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, potr essere disposta l’estensione dell’esenzione di cui al comma 1 dell’art. 181 del D.L. 34/2020 fino al 31.12.2020;

di disporre che nessun provvedimento emesso in applicazione della presente Deliberazione potrà costituire titolo per vantare in futuro nei confronti dell’Amministrazione capitolina un diritto o un vantaggio acquisito né valere quale criterio da utilizzare per la predisposizione o revisione dei Piani di cui all’art. 4 is – comma 4 del Regolamento.

di disporre che la misura di sostegno prevista all’art. 181 comma 1 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 possa essere estesa con separato atto anche alle librerie, previa verifica delle necessarie coperture finanziarie;

di autorizzare la Giunta a recepire ed applicare le eventuali modifiche alla disciplina dell’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020 che dovessero intervenire in sede di conversione del provvedimento medesimo.

Riportiamo di seguito il testo del dispositivo della delibera così come modificato con i emendamenti che stando alle dirette streaming sembrano essere stati approvati dall’Assemblea Capitolina nelle sedute del 3 e del 6 luglio 2020.

In grassetto di colore rosso sono riportati i testi degli emendamenti ed in grassetto di colore nero fra parentesi quadre i consiglieri che li hanno presentati.

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020, la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), come di seguito formulata:

 1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per i quali è consentita la consumazione_ al tavolo e l’attività di somministrazione è prevalente, i centri sportivi all’interno del perimetro di concessione, le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati e le librerie in cui la vendita di libri è prevalente [emendamento Andrea Coia n. 7] possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pub lico OSP già autorizzata o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 50% all’interno del sito Unesco e dell’8°% nel resto della città della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi dedicati alla somministrazione o della percentuale dedicata alla somministrazione per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati, per le librerie e per i centri sportivi [emendamento Andrea Coia n. 8]

 2. La domanda è presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000.

3. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l’occupazione da considerarsi abusiva ed è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento in materia di OSP.

 4. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto del codice della strada e della distanza di 5 metri dai monumenti [emendamento Andrea Coia n. 9] di cui al successivo punto 14, è corredata da planimetria e non assoggettata all’imposta di bollo.

 5. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 30 (trenta) giorni. [emendamento Svetlana Celli n. 19]

 6. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell’occupazione, quest’ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

 7. Il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale , salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020 e nel rispetto della distanza di 5 metri dai monumenti [emendamento Andrea Coia n. 10]; le concessioni di cui alla presente disciplina transitoria non potranno essere autorizzate o, laddove concesse, saranno sospese, su aree in cui sono previste manifestazioni di pubblico interesse, per il tempo necessario allo svolgimento delle stesse [emendamento Eleonora Guadagno n. 44]

8. La concessione ha durata temporanea fino al termine inderogabile del 31/10/2021 a condizione che venga presentata entro il 31/12/2020 [emendamento Andrea Coia n. 12], nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell’occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.

 9. La mancata rimozione dell’occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui all’art. 14 del Regolamento.

10. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l’occupazione alla scadenza della concessione [emendamento Andrea Coia n. 13] costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l’ampliamento ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.

11. L’applicazione dei Piani di cui all’art. 4 bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al termine della scadenza delle concessioni di cui al punto 8. [emendamento Andrea Coia n. 14]

12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all’esercizio e/o confinante con l’area già autorizzata, comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell’esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 venticinque  dal fronte dell’esercizio, anche In sostituzione di posti auto tariffati e non [emendamento Enrico Stefano n. 38], a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari previo assenso scritto di tutti gli esercizi commerciali aventi diritto nel raggio di 25 metri dal fronte esercizio. [emendamento Andrea Coia n. 15] La possibilità di richiedere l’estensione delle occupazioni di suolo anche fino ad un distanza di m 25 non potrà essere applicata per le piazze di seguito elencate in cui dovrà rimanere vigente la prescrizione che i suddetti ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente in contiguità con le occupazioni già autorizzate e, se nuove, solo a filo fabbricato o a filo marciapiede.
Piazza del Popolo; Piazza di Spagna; Piazza Navona Piazza della Rotonda Piazza San Silvestro Piazza Farnese Piazza di Pietra Piazza S. Ignazio Piazza San Lorenzo in Lucina Piazza Borghese Piazza Madonna dei Monti Piazza Colonna Piazza del Parlamento Piazza della Cancelleria Piazza della Minerva Piazza delle Cinque Scale Piazza Capranica Largo di Torre Argentina Piazza della Quercia Terrazza del Pincio Piazza Mignanelli Piazza Benedetto Cairoli Piazza della Maddalena Piazza del Biscione Piazza delle Coppelle Piazza Madama Piazza Mattei Piazza Montecitorio [emendamento Eleonora Guadagno n. 29]

12 bis. In caso di necessità volta a favorire lo sviluppo di progetti In aree In cui sono presenti più attività commerciali che abbisognano di spazi, sarà possibile provvedere a edonalizzazioni temporanee e alla posa di tavoli anche non in prossimità dell’esercizio commerciale [emendamento Enrico Stefano n. 39]

13. La medesima facoltà di cui alla presente disciplina è prevista anche in favore delle strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati.

14. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d’intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolina si attengono nella definizione dei criteri al rispetto dél codice della strada ed alla distanza di 5 metri dai monumenti [emendamento Andrea Coia n. 16]

17 – Ogni occupazione di suolo pubblico posta in essere attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive verrà perseguita ai sensi degli artt. 633 e 639bis del CP e del TUE

Prevedere un monitoraggio trimestrale da parte della Sovrintendenza Capitolina sulle aree di sua competenza, finalizzato ad individuare eventuali correttivi alle disposizioni in base alle risultanze dell’applicazione della delibera da attuare in Giunta anche secondo gli indirizzi dell’Assemblea Capitolina [emendamento Eleonora Guadagno n. 31]

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Prima del voto finale è voluto intervenire l’Assessore Carlo Cafarotti per evidenziare che la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina aveva un equilibrio complessivo basta tre cardini: il 35% di superficie di occupazione di suolo pubblico, la durata fino al 31 dicembre 2020 ed i 33 criteri minimi: ha lamentato che sono stati alterati tutti e tre.

Nei giorni successivi si faranno degli approfondimenti sui contenuti dei suddetti 14 emendamenti.

Nell’immediato è opportuno riportare il “finale con brivido”,  come lo ha voluto definire il conigliere del PD Antongiulio Pelonzi.

Dopo i 13 emendamenti fino a quel momento approvati e le dichiarazioni di voto dei gruppi sul provvedimento complessivo da parte (nell’ordine) di Antongiulio Pelonzi per il PD, di Davide Bordoni per la Lega, di Andrea De Priamo per Fratelli d’Italia e di Andrea Coia per il Movimento 5 Stelle, c’è stata una sospensione di pochi minuti per effettuare delle verifiche: alle ore 18 dopo un confronto tra i capigruppo in aula Giulio Cesare la seduta è stata sospesa per consentire una Conferenza dei capigruppo.

Quando i lavori sono ripresi alle ore 18,25 il Presidente dell’Assemblea Capitolina ha spiegato che è stata accertata la ammissibilità dell’emendamento n. 44, presentato dalla consigliera Eleonora Guadagno (M5S), sulla cui recuperabilità hanno convenuto tutti e 4 i capigruppo presenti.

Il Segretario ha spiegato le ragioni per cui a suo giudizio tale emendamento fosse recuperabile ed ha però chiarito che l’eventuale sua approvazione avrebbe comportato l’obbligo di ripetere le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi.

L’emendamento è stato approvato con 14 voti favorevoli, 6 voti contrari e 3 astenuti.

Nel corso della ripetizione delle dichiarazioni di voto per gruppo Andrea De Priamo ha riconosciuto che quanto accaduto si aggiunge all’arco delle frecce di chi vuole contrastare la delibera.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

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