La Camera dei Deputati ha approvato il “decreto rilancio” senza modificare sostanzialmente l’art. 181 sulle occupazioni di suolo pubblico a sostegno delle imprese di pubblico esercizio

 

Il 19 maggio 2020 è entrato in vigore il Decreto-Legge “Rilancio n. 34, che all’art. 181 dette le seguenti misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater,deldecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga aldecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, qualidehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 deldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, letterae-bis), deldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, unfondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dalcomma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato. 

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.

Il dossier del 7 luglio 2020 di documentazione del Servizio Studi del Senato illustra i singoli commi dell’art. 181.

Chiarisce quali sono le tipologie di esercizio indicate al comma 1, a favore delle quali vanno le misure di sostegno.

Chiarisce quali sono le “autorizzazioni” relative alle opere amovibili da cui sono esentate fino al 31 ottobre 2020, indicate al comma 3.

Chiarisce che la posa in opera delle strutture amovibili rientra tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione di avvio dei lavori al Municipio competente, ma la sua temporaneità vale fino al 31 ottobre 2020.

A due giorni di distanza della entrata in vigore del decreto “Rilancio”, nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2020 la Giunta Capitolina ha approvato la deliberazione n. 87 con cui in applicazione del suddetto art. 181 ha consentito ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di effettuare, in via eccezionale e fino al 31 ottobre 2020, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Dal 25 maggio 2020, data della sua entrata in vigore, la delibera consente l’occupazione immediata del suolo pubblico contestualmente alla domanda di rilascio della concessione, ma nel rispetto di 33 criteri minimi prescritti d’intesa con la Polizia Locale di Roma Capitale, la Soprintendenza Capitolina e la Soprintendenza Speciale di Roma Belle Arti, Archeologia e Paesaggio.

Nelle premesse della deliberazione n. 87 del 21/22 maggio 2020 è precisato che nella stessa notte tra il 21 ed il 22 maggio 2020 “la Giunta ha con propria decisione già deliberato di proporre all’Assemblea Capitolina uno schema di provvedimento avente ad oggetto “Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020“.

Nel suo dispositivo si dispone che le Linee Guida della deliberazione n. 87/2020 devono considerarsi decadute al 31.10.2020 ed in ogni caso all’atto dell’intervenuta approvazione della disciplina di cui in premessa da parte dell’Assemblea Capitolina.

La proposta di deliberazione consiliare della Giunta Capitolina n. 108/2020 è stata approvata dalla Assemblea Capitolina il 6 luglio 2020, dopo tre sedute, apportandovi una serie di emendamenti stravolgenti in deroga non consentita dell’art. 181 per quanto riguarda in particolare la durata delle occupazioni temporanee di suolo pubblico, portata al 31 ottobre del 2021, le tipologie di esercizio (estese anche ai centri sportivi all’interno del perimetro di concessione, alle attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione ai non alloggiati e alle librerie in cui la vendita di libri è prevalente) e le esenzioni dalle “autorizzazioni” delle Soprintendenze.

La maggioranza degli emendamenti in deroga sono stati presentati per la maggioranza dal Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia, che per motivarli ha rilasciato la seguente dichiarazione pubblicata sulla cronaca di Roma del Corriere della Sera del 7 luglio 2020: «Il contentino di Franceschini non serve a nulla».

Sapendo che gli emendamenti in deroga da lui presentati ed approvati dall’Assemblea Capitolina sono a rischio, per legittimarli a posteriori Andrea Coia si è affidato a delle possibili modifiche nello stesso senso dell’art. 181 del decreto legge “Rilancio” in sede di approvazione definitiva.

 

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 è stato assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro in sede Referente il 20 maggio 2020. 

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le ore 16 di giovedì 4 giugno 2020: sono state presentate 7.583 proposte emendative al decreto-legge.

 

All’art. 181 sono state presentate complessivamente le seguenti 34 proposte emendative.

 

A proporre l’estensione delle tipologie di esercizio anche alle “imprese turistico ricettive” sono stati gli emendamenti n. 181.20 degli On.li del Movimento 5 Stelle Faro MarialuisaManzo TeresaGrimaldi NicolaIorio Marianna, n. 181.28 degli On.li di Fratelli d’Italia Zucconi RiccardoAcquaroli FrancescoCaiata SalvatorePrisco Emanuele   e n. 181.38 degli On.li del Gruppo Misto Benigni Stefano, Gagliardi Manuela, Pedrazzini Claudio, Silli Giorgio, Sorte Alessandro.

L’emendamento Faro 181.20 è stato poi ritirato dai presentatori: nella seduta della V Commissione Bilancio del 2 luglio 2020 la Commissione ha respinto gli identici emendamenti Zucconi (Fratelli d’Italia) n. 181.28 e Benigni (Gruppo Misto) n. 181.38.

L’emendamento n. 181.31 dell’On.le di Liberi e Uguali (LEU) Stefano Fassina proponeva di estendere l’occupazione anche alle attività di commercio ambulante su area pubblica.

L’emendamento è stato poi riformulato.

Anche la proposta emendativa n. 181.2 degli On.li della Lega Bellachioma Giuseppe ErcoleCattoi VanessaCestari EmanueleComaroli Silvana AndreinaFrassini RebeccaGaravaglia MassimoGava VanniaTomasi Maura prevedeva di consentire l’occupazione di suolo pubblico anche ai soggetti esercenti attività di commercio ambulante.

L’emendamento n. 181.23 degli On.li Di Forza Italia  Spena MariaSavino SandraMandelli AndreaOcchiuto RobertoPrestigiacomo StefaniaCannizzaro FrancescoD’Ettore Felice MaurizioD’Attis MauroRusso Paolo proponeva fra l’altro di occupare le aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica.

Nel corso della seduta della V Commissione Bilancio del 28 giugno 2020 l’On. Ylenja LUCASELLI (FDI) ha sottoscritto l’emendamento Spena 181.23, malgrado la contrarietà del Governo.

Il Presidente Giuseppe BUOMPANE (M5S) ha disposto l’accantonamento dell’emendamento Spena 181.23, nonché degli emendamenti n. 181.25 degli On.li di Fratelli d’Italia Trancassini PaoloLucaselli YlenjaRampelli Fabio e n. 181.10 dell’On. del Movimento 5 Stelle Francesco Berti, ritenuti di contenuto analogo.

Nella seduta della V Commissione Bilancio del 2 luglio 2020 la Commissione ha respinto l’emendamento n. 181.23.

Riguardo alla decisione sulla durata delle concessioni è stata demandata alle Regioni ed alle Province Autonome dall’emendamento n. 181.37 degli On.li del Partito Democratico Lacarra MarcoNardi MartinaBenamati GianlucaBonomo FrancescaManca GavinoZardini Diego

La proposta emendativa n. 181.3 degli on.li della Lega Binelli DiegoAndreuzza GiorgiaColla JariDara AndreaGalli DarioGuidesi GuidoPettazzi LinoPiastra CarloSaltamartini BarbaraCattoi Vanessa

prevedeva una durata estesa fino al 30 dicembre del 2020.

La proposta emendativa n. 181.26 degli on.li di Forza Italia Gelmini MariastellaMandelli AndreaPrestigiacomo StefaniaOcchiuto RobertoD’Attis MauroCannizzaro FrancescoPella RobertoRusso PaoloD’Ettore Felice Maurizio prevedeva una durata estesa anche all’anno 2021 che riguardava anche le imprese dello spettacolo viaggiante.

Una delle proposte emendative ha riguardato anche l’attività di pubblicità esterna: si tratta dell’emendamento n.  181.6 degli On.li del PD Mura RominaFiano EmanueleRotta AlessiaTopo RaffaelePastorino Luca

Nella seduta della V Commissione Bilancio del 3 luglio 2020 la Commissione il Presidente Claudio BORGHI  ha avvertito che la riformulazione dell’emendamento Fassina 181.31, proposta dai relatori, è stata accettata dai firmatari e che l’emendamento è stato sottoscritto dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, di Italia Viva e di Forza Italia della Commissione bilancio, nonché dai deputati Vittoria Baldino (M5S), Maurizio Lupi (Gruppo Misto) e Renate Gebhard (Gruppo Misto).

La nuova formulazione ha assorbito anche il contenuto dell’emendamento Spena 181.23.

La Commissione ha approvato l’emendamento Fassina 181.31, nel testo riformulato.

Alla fine sono state respinte tutte le proposte emendative, tranne le seguenti due.

 

Nella nuova formulazione sono stati approvati l’emendamento n. 181.17 dell’On. Del M5S Nicola Grimaldi e n. 181.37 presentato con lo stesso testo dagli On.li del PD Lacarra MarcoNardi MartinaBenamati GianlucaBonomo FrancescaManca GavinoZardini Diego.

 

Ne deriva in conclusione che gli emendamenti inseriti nel passaggio alla Camera rimarranno gli stessi con l’approvazione al Senato che deve avvenire entro il 18 luglio perché è quindi esclusa una terza lettura.

Il testo definitivo risulta pertanto il seguente.

 Articolo 181
(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater,del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [commercio al dettaglio : posteggi e itineranti ndr ], sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato »;

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione;

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  140 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’art. 265.

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Nel post pubblicato l’8 luglio 2020 sulla sua pagina facebook  il Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia ha auspicato un intervento del Governo che legittimasse i suoi emendamenti in deroga dell’art. 181.

Come si può ben vedere, le speranze che il consigliere Andrea Coia riponeva nel Governo sono state tutte disattese, perché il giorno dopo 9 luglio 2020 la Camera dei Deputati ha convertito in legge con voto di fiducia il decreto n. 34 del 19 maggio 2020 mantenendo le stesse tipologie di esercizio, la stessa scadenza al 31 ottobre 2020 e l’esenzione fino alla stessa data dai nulla osta della Soprintendenza Speciale di Roma Belle Arti, Archeologia e Paesaggio.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 è stato approvato dalla Camera dei Deputati con  278 voti favorevoli e 187 contrari.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

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