Abusi edilizi: demolizioni più veloci dopo il Decreto Semplificazioni

 

Nell’attesa che un nuovo voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati confermi le ultime modifiche apportate dal Senato al disegno di legge di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) abbiamo già realizzato un’analisi dell’impatto che avrà sul DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Testo Unico Edilizia: la modifica all’art. 41 apportata dal Decreto Semplificazioni

Tra le varie semplificazioni alla disciplina prevista dal Testo Unico Edilizia, l’art. 10-bis (Semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive) del D.L. n. 76/2001, inserito ex novo dal Senato, sostituisce integralmente l’art. 41 (Demolizione di opere abusive) del DPR n. 380/2001, cambiando l’iter previsto per la demolizione delle opere abusive o meglio la competenza di chi deve provvedervi.

Abusi edilizi: cambia la competenza delle procedure di demolizione

Il nuovo comma 1 dell’art. 41 prevede, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’abuso, il trasferimento della competenza all’ufficio del Prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Rispetto alla legislazione vigente, la nuova norma prevede che, per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.

Il comma 2 stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto ‘tutte le informazioni’ relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

Demolizione opere abusive: il nuovo art. 41 del DPR n. 380/2001

Riportiamo di seguito il testo del nuovo art. 41 del DPR n. 380/2001, certi che sarà lo stesso che andrà in Gazzetta Ufficiale con la legge di conversione del Decreto Semplificazioni:

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 9 settembre 2020 sul sito online “lavori pubblici”)

 

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