Il T.A.R. Sardegna sospende la caccia al Moriglione

 

Il T.A.R. Sardegna, con decreto presidenziale Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347, ha sospeso il calendario venatorio regionale sardo 2020-2021 (decreto assessoriale n. 7602/11 del 24 agosto 2020) nella parte in cui prevede la caccia al Moriglione (Aythya ferina) su ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e WWF Italia onlus.

Il calendario venatorio regionale sardo 2020-2021 prevede, infatti, dal 20 settembre al 31 gennaio 2021, nei giorni di giovedì e di domenica oltre ai festivi infrasettimanali numerose giornate di caccia nei confronti del Moriglione (Aythya ferina) con un carniere potenziale di 3 capi abbattibili nell’intera stagione di caccia per ognuno dei 35.987 cacciatori, con un assurdo carniere potenziale complessivo di ben 107.961 capi abbattibili, a fronte di un’assenza di dati sulla popolazione isolana e una specifica richiesta di sospensione della caccia da parte di Commissione europea e Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, richiamate dal parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Rinviata alla camera di consiglio collegiale del 7 ottobre 2020 la decisione sulla caccia alla Pavoncella (Vanellus vanellus) con un carniere potenziale di 5 capi abbattibili al giorno e ben 25 capi abbattibili nell’intera stagione di caccia per ognuno dei 35.987 cacciatori, con un altrettanto abnorme carniere potenziale complessivo di ben 899.675 capi abbattibili.   

Analoga è la situazione sul piano giuridico-ambientale, ma la stagione di caccia alla Pavoncella partirà dal 15 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021), quindi in tempo utile per scongiurarne l’apertura.

L’attuale pronuncia giudiziale, sebbene in via cautelare, si colloca in un ampio orientamento giurisprudenziale che da anni sta amputando i calendari venatori della Sardegna a causa dello smaccato favore della Regione autonoma della Sardegna per le posizioni filo-venatorie più retrive.[i]

Le associazioni ambientaliste Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GrIG), Lega per l’Abolizione della Caccia (L.A.C.) e WWF Italia onlus continuano, con serietà e determinazione, la loro difficile battaglia per la salvaguardia di un patrimonio faunistico collettivo che non può esser lasciato agli esclusivi interessi di una minoranza corporativa armata.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlusLega per l’Abolizione della CacciaWWF Italia onlus

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[1]      T.A.R. Sardegna, ordinanza collegiale Sez. I, 17 ottobre 2019, n. 262/2019decreto presidenziale Sez. I, 3 ottobre 2019, n. 247/2019, ; T.A.R. Sardegna, sentenza Sez. I, 30 gennaio 2019, n. 65 ,  Cons. Stato, ordinanza Sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4897 , Cons. Stato, decreto presidenziale Sez. III n. 4456 del 20 settembre 2018T.A.R. Sardegna, ordinanza Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275T.A.R. Sardegna, decreto presidenziale Sez. I, n. 260 dell’1 settembre 2018sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65 e ordinanza cautelare T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15 settembre 2017, n. 308/2017 .

00347/2020 REG.PROV.CAU.

00486/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2020, proposto da
Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG), WWF Italia, Lega per l’abolizione della caccia, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Sardegna, Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Caccia Pesca Ambiente della Sardegna, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

parziale, previa sospensione, del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 7602/11 del 24 agosto 2020, avente ad oggetto “Calendario venatorio 2020/2021”, pubblicato sul B.U.R.A.S. digitale, parti I e II, n.51 del 27 agosto 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che i ricorrenti hanno impugnato il calendario venatorio 2020/2021 nella parte in cui prevede l’apertura della caccia nei confronti:

– del Moriglione (Aythya ferina), a partire dal 20 settembre, con un carniere potenziale di 3 capi abbattibili nell’intera stagione;

– della Pavoncella (Vanellus vanellus), a partire dal 15 ottobre 2020, con un carniere potenziale di 5 capi abbattibili al giorno e 25 capi abbattibili nell’intera stagione di caccia;

Considerato che, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., possono essere disposte misure cautelari monocratiche, prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, solo in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

Considerato che è possibile disporre la trattazione collegiale della domanda cautelare nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020, previa abbreviazione dei termini processuali;

Considerato quindi che il grave danno prospettato assume rilievo solo per l’apertura della caccia nei confronti del Moriglione (Aythya ferina);

Considerato che, come affermato dai ricorrenti, il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (con nota del 28 maggio 2020), aveva chiesto la sospensione della caccia nei confronti del Moriglione (e della Pavoncella), specie protette, anche “al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione europea”;

Considerato che l’ISPRA, nel parere trasmesso il 30 luglio 2020, ha fatto espresso riferimento (a pagina 4) alla citata nota del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che le ragioni, esposte nel decreto impugnato, che hanno indotto la Regione a consentire comunque la caccia del Moriglione, devono essere approfondite in sede collegiale e che, nelle more, può determinarsi il grave danno lamentato.

P.Q.M.

Accoglie, ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., la richiesta di misure cautelari monocratiche, nei limiti indicati, e per l’effetto sospende il calendario venatorio 2020/2021 della Regione autonoma della Sardegna, nella parte in cui prevede l’apertura della caccia nei confronti del Moriglione (Aythya ferina), a partire dal 20 settembre 2020.

Fissa per la trattazione collegiale, previa abbreviazione dei termini processuali, la camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 21 settembre 2020.

  Il Presidente
  Dante D’Alessio

IL SEGRETARIO

pubblicato il 21/09/2020

(Articolo pubblicato con questo titolo il 22 settembre 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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