Il bosco non è una catasta di legna, prima lo capiscono tutti quanti (ministri compresi) e meglio è

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha recentemente scritto al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e alla Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova (firmataria del recente decreto ministeriale 7 ottobre 2020dal sapore ottocentesco, che disciplina la trasformazione di superfici boscate in terreni agricoli) per contestare con forza l’operato della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena che ha fermato progetti di radicale taglio boschivo in assenza di autorizzazione paesaggistica sul Monte Amiata.

Al Consiglio dell’Ordine la legge non piace, perché impedisce di far svolazzare motoseghe in lungo e in largo senza controlli sul valore ambientale e paesaggistico del bosco.

In realtà, il bosco tutelato con vincolo paesaggistico di tipo provvedimentale (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., in base a provvedimenti statali o regionali di individuazione) prevede il necessario parere da parte dei competenti organi del Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo per ogni intervento proposto, a differenza di quanto previsto per i boschi e le foreste sottoposti a vincolo ex lege ai sensi dell’articolo 142, comma 1°, lettera g, dello stesso decreto legislativo n. 42/ 2004 e s.m.i., già legge 8 agosto 1985, n. 431.

Foresta demaniale Marganai, area dei primi interventi di taglio (loc. Caraviu e su Isteri, Comune di Domusnovas)

Conforta l’interpretazione anche il disposto del D.P.R. n. 31/2017, “nel cui allegato A (di cui all’art. 2, comma 1 – Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), non a caso e significativamente, sono bene distinti e graduati, nelle voci A.19 e A.20, rispettivamente, gli interventi sottratti all’autorizzazione paesaggistica ‘nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del codice’ e quelli sottratti all’autorizzazione paesaggistica ‘nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera c) del Codice’”.  

In proposito, non è possibile “riferire anche ai boschi vincolati con apposito provvedimento la voce A.20, che è invece testualmente riferita solo ai boschi e alle foreste vincolati ex lege.”.

Il parere Cons. Stato, Sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233 si è pronunciato in tal senso per l’accoglimento parziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da alcune associazioni ambientaliste (Italia Nostra, L.A.C., WWF) avverso il piano di prevenzione antincendio (AIB) per le pinete costiere nei Comuni di Grosseto e di Castiglion della Pescaia, la Pineta del Tombolo (deliberazioni Giunta regionale n. 355 del 18 marzo 2019, n. 456 dell’1 aprile 2019, n. 564 del 23 aprile 2019).

Sovicille, Fattoria La Cerbaia – Molli, taglio boschivo, mezzi meccanici (dic. 2019 – genn. 2020)

E’ stata, così, consolidata la linea interpretativa che ritiene necessaria l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in aree boscate determinati da finalità non strettamente di gestione naturalistica, così come indicato dalla giurisprudenza in materia (vds.  Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 962 ; Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2011, n. 35308Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 20138Cass. pen., Sez. III, 25 gennaio 2007 n. 2864Cass. pen., Sez. III, 11 giugno 2004, n. 35689) e da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo con lo specifico parere dell’Ufficio legislativo dell’8 settembre 2016.

Il parere della competente Soprintendenza è finalizzato alla conservazione del valore ambientale/paesaggistico del bosco e della foresta, proprio perché bosco e foresta non sono banali cataste di legna, magari come a qualcuno piacerebbe, come probabilmente nei casi, per esempio, dei tagli boschivi nella Foresta demaniale del Marganai, purtroppo difesi dalla santa prescrizione, e dei tagli boschivi nella riserva naturale del Farma, di cui si occuperà il Tribunale di Grosseto.

L’illustrissimo Consiglio se ne faccia una ragione…

Gruppo d’intervento Giuridico onlus

Monticiano, fascia spondale del Torrente Farma, taglio boschivo (giugno 2019)

dal sito web del Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, 30 ottobre 2020

La gestione forestale è rispettosa del paesaggio.

Il CONAF manifesta la sua contrarietà all’intervento della Soprintendenza nella gestione forestale e lo fa con una lettera indirizzata al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, e alla Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.

Qualche giorno fa, infatti, interpretando una sentenza del Consiglio di Stato, la Soprintendenza di Siena, Arezzo e Grosseto ha espresso un parere che ha bloccato vari progetti di interventi selvicolturali sul monte Amiata.

Tale parere rischia di creare un grave precedente metodologico, innescando un percorso decisionale che viola la pianificazione territoriale già approvata e rischiando di avviare processi evolutivi del bosco che porterebbero, in tempi brevi, alla perdita del paesaggio rurale tradizionale dell’area.” – dichiara Sabrina Diamanti, Presidente CONAF – “Chiediamo un confronto con il Ministro Franceschini perché è profondamente sbagliato contrapporre gli interventi selvicolturali e la tutela paesaggistica.

Lo afferma la stessa Corte Costituzionale (sentenza 14/1996), dicendo che il taglio colturale è parte integrante della preservazione nel tempo di boschi e foreste e sottolineando come la gestione forestale e quella paesaggistica concorrono allo stesso fine.

In Italia abbiamo migliaia di professionisti qualificati che redigono piani di gestione e progettano interventi in bosco, adattandoli alla specificità del caso, valutando le singole piante, considerando la stabilità del terreno, il rispetto delle catene ecologiche, la fattibilità complessiva dell’intervento.

Auspichiamo un maggior confronto tra enti e professionisti, soprattutto laddove le competenze professionali non sono presenti negli uffici preposti a dare pareri vincolanti.”

Il paesaggio non è statico, bensì dinamico ed è soggetto a cambiamenti nel breve e nel lungo periodo legati all’uso del suolo da parte dell’uomo.

Ecco che la gestione selvicolturale è una storica componente della gestione del paesaggio italiano.”

– affermano Marco Bonavia e Renato Ferretti, consiglieri nazionali CONAF –“In questo ultimo secolo, la copertura forestale nazionale è quasi triplicata e il paesaggio tradizionale, che prima aveva una forte integrazione e sovrapposizione tra bosco, zone agricole e zone aperte pascolive, è gradualmente evoluto a bosco e presenta una copertura che non era mai stata raggiunta da secoli.

È dunque evidente che la conservazione del paesaggio nel contesto italiano non solo è compatibile, ma necessita della continuazione delle attività agricole e forestali tradizionali. Infatti, è l’abbandono colturale a comportare la rapida perdita del paesaggio tradizionale, oltre ad aumentare il rischio di incendi e a favorire fenomeni di dissesto idrogeologico.

Rio Vitoschio, taglio impattante su bosco invecchiato (oltre 30 anni) in area di grande pregio naturalistico

Le conseguenze di questo parere sono già drammaticamente evidenti. Molte imprese boschive professionali si trovano nella tragica condizione di dove chiudere le proprie attività, in quanto l’economia forestale locale è strettamente legata alla gestione a ceduo e ai suoi prodotti (paleria e legna da ardere).” – dichiara Marta Buffoni, Presidente della federazione toscana degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali – “Si accentueranno, inoltre, i fenomeni di marginalizzazione, abbandono e spopolamento che il Piano Paesaggistico regionale vuole contrastare.

Le aziende agricole toscane che acquistano paleria di castagno saranno costrette a utilizzare materiali diversi, magari non rinnovabili (paleria in cemento o acciaio), o a ricercare paleria di castagno di provenienza extraregionale o addirittura extranazionale”.

Il parere della Soprintendenza

Il parere della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo, entrando nel merito della forma di gestione selvicolturale del bosco, ritiene “non auspicabile che si voglia continuare nel governo a ceduo” e considera più opportuno il ceduo composto in quanto “tale sistema selvicolturale meglio risponde ad esigenze estetiche, poiché attenua la discontinuità delle chiome, grazie al più elevato numero di matricine rilasciate e alle loro maggiori dimensioni, e si avvicina probabilmente di più al sistema selvicolturale storico di gran parte dei boschi della Toscana, prima della loro massiccia conversione a ceduo iniziata a partire dalle seconda metà del XIX Secolo”.

Estratto dalla sentenza 14/1996 della Corte costituzionale

La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro complessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione forestale che di quella paesaggistica generale.

In vista di questo obiettivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, prevede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a sovrapporsi e ad iterare il contenuto della prima.

La finalità generale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamente a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 1 novembre 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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