La “battaglia del grano” fuori epoca

 

Con decreto ministeriale del 7 ottobre 2020 (“criteri minimi nazionali per l’esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco”) la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Teresa Bellanova ha emanato un provvedimento dal sapore ottocentesco.

In applicazione del disastroso Testo unico in materia forestale (decreto legislativo n. 34/2018 e s.m.i.), detta le linee guida per esentare da misure compensativa i tagli boschivi finalizzati a creare aree agricole o pascolative.

Si tagliano boschi e macchia mediterranea per creare campi e pascoli, come cent’anni fa.

Questa sarebbe la politica ambientale green, che fa l’indegno paio con la pretesa dei tagli boschivi senza controllo in aree tutelate con specifico vincolo paesaggistico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., in base a provvedimenti statali o regionali di individuazione).

Senza vergogna e senza decenza, almeno fin quando non vedremo la ministra Bellanova e il presidente Conte trebbiare il grano nell’agro redento.

In tal caso, se non altro, potremmo farci un paio di sane risate.

Gruppo d’intervento Giuridico onlus

https://www.youtube.com/watch?v=w0UZz64CMbQ&feature=emb_logo

da Italialibera.online3 novembre 2020

Ci vogliono foreste urbane. Altro che nuove bonifiche.

Anziché piantare alberi per purificare l’aria da polveri sottili e smog, i ministri dell’Agricoltura e dei Beni culturali assumono provvedimenti “mussoliniani”: tagliare boschi per fare campi agricoli.

La “fame di terra” è però finita da un pezzo

Il corsivo  di VITTORIO EMILIANI

 Fra il ministero delle Politiche agricole e quello dei Beni culturali deve avere imperversato una tempesta di follia passatista.

Mentre gli scienziati e gli ambientalisti veri, nelle aree urbane e suburbane italiane più ammorbate da smog, polveri sottili, virus vari volitanti, propugnano la creazione, da subito, di vere e proprie “foreste urbane” (in tal senso un bel convegno, prima del Covid, a Mantova), i ministri Franceschini e Bellanova rispolverano un provvedimento che va in senso esattamente contrario. 

Lo fa notare con osservazioni competenti e taglienti il Gruppo di Intervento Giuridico.

La onlus ambientalista contesta un provvedimento per lo meno ottocentesco, per non dire “mussoliniano”, col quale si va a ripescare il taglio dei boschi per consentire nuove colture agrarie, nuove “bonifiche”.

Una politica che rimonta al pauperismo di fine ’800, con la legge Baccarini per esempio, e che ebbe allora una nobiltà ed una efficacia sociale molto importante.

Ma è un’epoca chiusa da decenni, come quella delle bonifiche delle “zone umide”, alcune delle quali – vedi la Valle della Falce nelle Valli di Comacchio – sono state opportunamente riallagate e lo stesso bisognerebbe avere il coraggio di fare per altre Valli perché la “fame di terra” è finita da un pezzo.  

Il provvedimento ministeriale va ovviamente contro il parere della Soprintendenza competente – scrive Stefano Deliperi per il Gruppo d’Intervento Giuridico – che è «finalizzato alla conservazione del valore ambientale/paesaggistico (aggiungerei oggi, con forza, “igienico-sanitario”, ndr) del bosco e della foresta, proprio perché bosco e foresta non sono banali cataste di legna come a qualcuno piacerebbe».

E come invece è avvenuto per gli abbattimenti nel Bosco Demaniale del Marganai nel Sulcis «difesi dalla santa prescrizione», e per i tagli boschivi nella riserva naturale del Farma «di cui si occuperà il Tribunale di Grosseto».

Ma dove vivono, cosa leggono, chi ascoltano questi decisivi ministri?

Qui bisogna riforestare gran parte della stessa Valpadana oggi “pelata” da fare senso, l’area più inquinata d’Europa in tutti i campi. 

Bonorva, Campeda, taglio boschivo

dal sito web istituzionale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 7 ottobre 2020

Firmato decreto linee guida per interventi compensativi foreste.  Bellanova: “Patrimonio forestale strategico. Fondamentale l’armonizzazione delle procedure”.

Interventi di trasformazione delle aree boschive: firmato dalla Ministra Teresa Bellanova il Decreto che adotta le Linee guida tese a definire i “criteri minimi nazionali per l’esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco”.

In una materia così delicata come quella che riguarda il patrimonio forestale del nostro Paese è necessaria la massima chiarezza della norma e l’armonizzazione delle procedure applicate nelle diverse Regioni”, afferma la Ministra Bellanova.

Il decreto firmato, in applicazione dell’articolo 8 del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, è un passaggio importante che definisce in maniera condivisa gli interventi che le Regioni possono esentare dall’obbligo di provvedere ad opere compensative, evitando comportamenti difformi con possibili effetti distorsivi a carico degli operatori che operano in diverse aree.

Completiamo così la procedura che aveva visto nella normativa di riferimento, il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, rafforzare gli strumenti di tutela delle foreste da cambiamenti permanenti dello stato dei luoghi, prevedendo per ogni procedimento di questo tipo non solo l’autorizzazione paesaggistica, già contemplata, ma anche la valutazione di assenza di danni e danni ambientali”.

Il decreto recepisce le indicazioni del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, ed ha ricevuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano lo scorso 10 settembre.

In linea con il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, le Linee guida danno la priorità alla salvaguardia del patrimonio forestale ed individuano un elenco ristretto di interventi esentabili.

Tra questi, di particolare importanza, è l’esenzione prevista per le trasformazioni richieste dagli imprenditori agricoli per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale, purché l’attività agricola sia condotta continuativamente per almeno 10 anni.

Analoga esenzione è prevista in caso di conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto e per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000.

Continuiamo a lavorare per lo sviluppo del settore forestale, a valorizzare e rafforzare la tutela, la resistenza e la resilienza delle nostre foreste, polmone verde di tutti gli ecosistemi, e delle diverse componenti delle filiere che lo caratterizzano”, prosegue la Ministra.

Che sottolinea: “La filiera bosco-legno è strategica per investire nell’economia circolare.

Un investimento importante considerato che un terzo del territorio nazionale è ricoperto da foreste e boschi, radicati soprattutto in collina ed in montagna: un patrimonio nazionale strategico, anche grazie alla biodiversità che la identifica.

Il nostro lavoro in questa direzione proseguirà con particolare impegno anche nell’ambito della definizione del PNRR con la Strategia nazionale per un sistema agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca e dell’acquacoltura inclusivo e sostenibile che contempla azioni strategiche mirate a prevenire il dissesto idrogeologico, rafforzare la resilienza dell’agroecosistema irriguo, attuare una gestione forestale sostenibile”.

Appenninoun pessimo esempio di taglio esteso di una Lecceta, su suoli sottili

NOTA TECNICA

Punto centrale della Linee Guida è l’elenco degli interventi che le Regioni possono esentare dalle opere compensative. 

L’indicazione è esaustiva e le Regioni possono esclusivamente prevedere condizioni maggiormente restrittive.
L’elenco include:

a) le trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, laddove ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, i Parchi nazionali, e le altre aree protette o di interesse naturalistico;
b) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio, a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

c) le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;

d) le trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale.

L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse.

Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) le trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;

f) le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attività di coltura castanicola.

L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l’attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse.

Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

g) le trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;

h) le trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 7 novembre 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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