Statuto e regolamento

STATUTO

Approvato dall’Assemblea dei Soci svoltasi il 1 giugno 2013 a Sorrento e modificato relativamente all’articolo 8 comma 7 e comma 10 dall’Assemblea dei soci tenutasi sempre a Sorrento il 31 maggio 2014. Ulteriormente modificato all’articolo 2 con l’aggiunta di un 4° comma ed integrato agli articoli 6  ed 8 comma 7 dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Roma il 10 giugno 2017. Adeguato alla riforma del terzo settore dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a Roma l’8 febbraio 2020.

Art. 1 – Denominazione e Sede

In base agli artt. 36 e segg. del Codice Civile nonché agli artt. 10 e segg. del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è costituita una associazione di promozione sociale (APS) denominata “Verdi, Ambiente e Società – APS organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è Ente del terso settore.
L’Associazione nella denominazione ed in ogni segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico è accompagnata dalla locuzione “associazione di promozione sociale – organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero dall’acronimo APS ONLUS.
Alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) avviene l’integrazione automatica della denominazione sociale includente l’acronimo ETS: di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
La sede temporanea dell’Associazione è stabilita in Roma, attualmente in Corso Vittorio Emanuele II, 154.
L’associazione è stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale con Decreto del Ministro dell’Ambiente 29 marzo 1994 ed è dotata della conseguente legittimazione ad agire in giudizio a tutela dei beni naturalistici, paesistici, architettonici e culturali.

Art. 2 – Oggetto

L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro e non ha oggetto l’esercizio di attività commerciale.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, lettera c) del D.Lgs. n. 460 /97, l’associazione non potrà mai, comunque, svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus, previste nella lettera a) del predetto art. 10, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.
In particolare l’associazione si qualifica come Ente del Terzo Settore (ETS) per l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.
Ispira la sua azione ai principi democratici della Costituzione Italiana, della quale sostiene il valore supremo e insostituibile in ogni sua parte e opera in osservanza del principio di sussidiarietà.
Nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione e del conseguente pieno rispetto dell’equilibrio di genere, almeno un terzo delle cariche direttive della associazione deve essere riservato al genere meno rappresentato.


Art. 3 – Finalità e scopi

L’Associazione opera con l’esclusivo intento del perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, volto alla tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a), punto 8) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e dei beni storico-culturali, tassativamente nell’ambito della previsione dell’art. 10, comma 1, lett. a), punto 7) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché allo svolgimento delle attività ad esse direttamente connesse, con l’espresso divieto di svolgere sia l’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sia qualsivoglia altra attività diversa da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’associazione persegue anche finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.
In tale ottica la sua azione è indirizzata per il conseguimento dei seguenti scopi:
1. promuove e favorisce le iniziative volte a garantire gli equilibri ecologici; promuove e favorisce le iniziative volte a prevenire ed a contrastare ogni genere e specie di inquinamento dell’ambiente e di alterazione degli ecosistemi; promuove e favorisce iniziative volte alla tutela della biodiversità e dei diritti delle altre specie viventi;
2. promuove e favorisce le iniziative che, nel rispetto dei valori e dei diritti umani civili e sociali e nella salvaguardia del patrimonio naturale e storico-culturale, consentano l’equo impiego delle risorse disponibili, per il superamento degli squilibri economici-sociali, delle sacche di sottosviluppo e delle contraddizioni esistenti tra uomo, natura ed ambiente;
3. promuove e favorisce la cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista;
4. promuove e favorisce le iniziative volte alla tutela della salute, intesa come bene individuale e collettivo;
5. promuove e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico, paesistico, architettonico, monumentale, storico e culturale del paese, delle sue Regioni, delle sue autonomie e realtà locali e del suo mare;
6. promuove e favorisce iniziative volte al superamento delle disparità sociali, alla promozione dei diritti civili ed al superamento delle disparità di trattamento esistenti per ragioni razziali, religiose e di sesso, causate dalla violazione dei principi della cultura ambientalista e solidale;
7. promuove e favorisce iniziative volte al perseguimento di un modello di sviluppo durevole;
8. promuove e favorisce iniziative volte alla diffusione dell’educazione ambientale e di una cultura coerentemente ambientalista;
9. promuove tutte quelle iniziative di orientamento e formazione al lavoro che, nell’ambito delle anzidette finalità, mirano al superamento delle disparità sociali ed economiche.
La maggior parte delle suddette promozioni rientra tra le finalità fin qui perseguite dall’associazione, in maniera da risultare in armonia con la natura dell’ Ente del Terzo Settore (ETS)


Art. 4 – Attività di interesse generale

In particolare, l’Associazione assume le seguenti iniziative in Italia e all’estero:
1. elabora e realizza progetti-obiettivi su tematiche attinenti alle finalità e agli scopi statutari;
2. organizza e sostiene manifestazioni culturali e scientifiche;
3. predispone ed attua programmi e progetti di recupero ambientale;
4. promuove ed organizza campagne di opinione e di denuncia volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
5. svolge attività di formazione, riqualificazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell’associazione, orientandosi inoltre al mondo della scuola con iniziative volte anche all’accrescimento del grado di consapevolezza sugli argomenti e le metodologie di educazione ambientale degli insegnanti dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei capi di istituto;
6. sviluppa la collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni di volontariato e le ONLUS impegnate nel perseguimenti dei medesimi scopi dell’Associazione e prevede anche la possibilità di consorziarsi con essi;
7. promuove la costituzione di altre Associazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero la partecipazione come socio, al fine di sostenere il conseguimento degli scopi dell’Associazione medesima;
8. collabora con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali, per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione medesima;
9. promuove e favorisce le iniziative volte a garantire un assetto del territorio coordinato e compatibile con i valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali, storici, artistici e culturali e con la tutela della salute;
10. organizza gruppi di lavoro per produrre, raccogliere, diffondere strumenti di informazione editoriale, audiovisivi o quanto altro possibile, attraverso l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di comunicazione analogica e digitale;
11. promuove e favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla determinazione delle scelte riguardanti il territorio e le sue risorse;
12. promuove e favorisce iniziative di educazione ambientale, anche in collegamento con le Istituzioni formative e di Istruzione, sia pubbliche sia private;
13. promuove azioni tese al superamento delle disparità sociali ed economiche, e di ogni altra forma di discriminazione derivante dalle violazioni dei principi della cultura ecologista;
14. promuove le iniziative editoriali e si avvale di tutti i mezzi di comunicazione;
15. promuove e realizza, in qualsiasi area del pianeta, progetti finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo durevole che diano attuazione al raggiungimento della sicurezza alimentare, della difesa della biodiversità, alla difesa ed al pieno utilizzo delle risorse naturali, al miglioramento della qualità della vita e a tutte quelle azioni condivise e sottoscritte negli accordi internazionali sull’ambiente;
16. svolge attività di orientamento al lavoro, formazione professionale, qualificazione e riqualificazione sulle tematiche esplicate dallo Statuto, anche attraverso la promozione o la gestione diretta di parchi, riserve e beni culturali in genere;
17. promuove attività volte alla tutela dei beni ambientali, paesistici e culturali mediante l’introduzione di un servizio di GEV Guardie Ecologiche Volontarie. Tale attività è normata da apposito regolamento;
18. promuove e favorisce la tutela del patrimonio faunistico, animalistico e forestale.
Inoltre l’Associazione svolge in Italia e all’estero le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in particolare:
1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
6. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
8. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
9. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
10. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle presenti attività di interesse generale;
11. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.


Art. 4 A – Attività diverse
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione può esercitare attività diverse strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei modi seguenti:
1. elabora e realizza progetti-obiettivi su tematiche attinenti alle finalità e agli scopi statutari;
2. organizza e sostiene manifestazioni culturali e scientifiche;
3. redispone ed attua programmi e progetti di recupero ambientale;
4. promuove ed organizza campagne di opinione e di denuncia volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico;
5. svolge attività di formazione, riqualificazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell’associazione, orientandosi inoltre al mondo della scuola con iniziative volte anche all’accrescimento del grado di consapevolezza sugli argomenti e le metodologie di educazione ambientale degli insegnanti dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, nonché dei capi di istituto;
6. sviluppa la collaborazione con gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni di volontariato e le ONLUS impegnate nel perseguimenti dei medesimi scopi dell’Associazione e prevede anche la possibilità di consorziarsi con essi;
7. promuove la costituzione di altre Associazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero la partecipazione come socio, al fine di sostenere il conseguimento degli scopi dell’Associazione medesima;
8. collabora con Autorità Governative locali, Enti, Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali, per il conseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione medesima;
9. promuove e favorisce le iniziative volte a garantire un assetto del territorio coordinato e compatibile con i valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali, storici, artistici e culturali e con la tutela della salute;
10. organizza gruppi di lavoro per produrre, raccogliere, diffondere strumenti di informazione editoriale, audiovisivi o quanto altro possibile, attraverso l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di comunicazione analogica e digitale;
11. promuove e favorisce la partecipazione attiva dei cittadini alla determinazione delle scelte riguardanti il territorio e le sue risorse;
12. promuove e favorisce iniziative di educazione ambientale, anche in collegamento con le Istituzioni formative e di Istruzione, sia pubbliche sia private;
13. promuove azioni tese al superamento delle disparità sociali ed economiche, e di ogni altra forma di discriminazione derivante dalle violazioni dei principi della cultura ecologista;
14. promuove le iniziative editoriali e si avvale di tutti i mezzi di comunicazione;
15. promuove e realizza, in qualsiasi area del pianeta, progetti finalizzati al raggiungimento di uno sviluppo durevole che diano attuazione al raggiungimento della sicurezza alimentare, della difesa della biodiversità, alla difesa ed al pieno utilizzo delle risorse naturali, al miglioramento della qualità della vita e a tutte quelle azioni condivise e sottoscritte negli accordi internazionali sull’ambiente;
16. svolge attività di orientamento al lavoro, formazione professionale, qualificazione e riqualificazione sulle tematiche esplicate dallo Statuto, anche attraverso la promozione o la gestione diretta di parchi, riserve e beni culturali in genere;
17. promuove attività volte alla tutela dei beni ambientali, paesistici e culturali mediante l’introduzione di un servizio di GEV Guardie Ecologiche Volontarie. Tale attività è normata da apposito regolamento;
18. promuove e favorisce la tutela del patrimonio faunistico, animalistico e forestale.


Art. 5 – Soci

L’Associazione è aperta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, associazione ed enti, che condividono e perseguono le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto.
È tassativamente vietata la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all’Associazione, ne condividono le finalità e si impegnano a sostenerne l’attività, a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo.
L’adesione all’Associazione può essere richiesta sia a livello nazionale sia a livello di Circoli territoriali.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione o del responsabile del Circolo Territoriale su domanda dell’interessato: la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
L’organo competente responsabile del Circolo Territoriale devono entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, che possono entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Vengono riconosciuti Soci Benemeriti coloro che, per l’opera svolta, hanno acquistato particolari benemerenze e significativi riconoscimenti in rapporto alle finalità e agli scopi dell’Associazione.
Essi vengono chiamati ad aderire all’Associazione e con la loro accettazione si impegnano, al pari dei soci ordinari, a rispettarne lo Statuto ed a versare annualmente il contributo associativo.
Lo stato associativo non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Tutti i soci hanno diritto:

  • di partecipare alle assemblee, con diritto di parola e voto e per delega;
  • di svolgere le attività preventivamente concordate;
  • di controllare il governo, la gestione, i servizi e le attività dell’Associazione secondo le norme legali e statutarie;
  • di chiedere e ottenere informazioni circa la gestione dell’Associazione e lo stato della amministrazione;
  • di ricevere informazioni circa le attività in corso dell’Associazione.

Tutti gli associati persone fisiche possono essere chiamati a ricoprire cariche associative.
Per gli associati diversi dalle persone fisiche, potranno essere eletti i loro legali rappresentanti o altra persona preventivamente designata per iscritto.
È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; per tutti gli associati o partecipanti maggiori d’età è previsto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
La qualità di socio si perde:
• per recesso unilaterale del socio stesso;
• per esclusione del socio, deliberata dal Consiglio Nazionale su parere del Collegio dei Probiviri in presenza di gravi inosservanza dei doveri associativi;
• per morte del socio;
• per scioglimento dell’Associazione.


Art. 6 – Organi

dell’Associazione
Gli Organi Nazionali dell’Associazione sono:
1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Nazionale;
3. Il Presidente Onorario;
4. Il Presidente;
5. Il Vice Presidente Vicario;
6. Il Comitato Esecutivo;
7. Il Tesoriere;
8. Il Collegio dei Probiviri;
Gli Organi locali dell’Associazione sono:
1. I Circoli Territoriali;
2. I Coordinamenti Regionali.


Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell’Associazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante inviti scritti recapitati almeno 10 giorni prima della data fissata.
L’avviso dovrà indicare gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente dell’Associazione lo ritenga opportuno oppure quando ne sia richiesta da almeno 1/3 dei soci o da 1/3 del Consiglio Nazionale ovvero 3/5 dei membri del Comitato Esecutivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.
Ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all’assemblea dell’associazione del Terzo settore spettano le seguenti competenze inderogabili:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea ordinaria delibera ad ogni modo su:
1. l’elezione del Consiglio Nazionale;
2. la nomina delle altre Cariche Sociali;
3. indirizza le attività di programmazione annuale;
4. le modificazioni dell’Atto Costitutivo e la ratifica dei regolamenti interni;
5. ogni altro argomento sottopostole dal Presidente o da chi ha diritto di chiederne la convocazione.
L’Assemblea vigila inoltre affinché venga rispettata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, assicurandosi che venga esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e che venga attribuito esclusivamente agli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’Associazione.
Demanda altresì al Collegio dei Probiviri il giudizio in merito alle controversie, eventualmente sorte in ordine a quanto precede, tra i soci, tra soci e Associazione, o tra gli Organi della stessa.
Delle riunioni assembleari si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Hanno diritto di intervento all’Assemblea dell’Associazione e di voto tutti i soci maggiori di età, ordinari e benemeriti, che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, che deve essere reso pubblico attraverso il deposito presso l’Ufficio del RUNTS.
Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento: si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, si può prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Con un numero di associati non inferiore a cinquecento si può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali: a tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
Ciascun socio maggiore d’età ha diritto a un voto e può essere portatore di massimo di una delega; spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.
L’Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.


Art. 8 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale svolge le funzioni di indirizzo e di programmazione dell’attività dell’Associazione.
I consiglieri sono eletti tra i soci dell’Assemblea Nazionale, in numero deciso di volta in volta dall’Assemblea stessa.
I Coordinatori Regionali, laddove costituito e riconosciuto il coordinamento regionale, sono membri di diritto del Consiglio.
La sostituzione di membri eletti, ma dimissionari, può avvenire per cooptazione di altri soci da parte del Consiglio Nazionale in carica ma il numero totale dei consiglieri cooptati non può essere superiore ad un quarto dei membri del Consiglio stesso.
In qualsiasi caso di cooptazione, le nomine in tal modo effettuate devono essere sottoposte all’approvazione dei soci, da deliberare nel corso della prima Assemblea dei soci utile, che possono sancirne la ratifica ovvero la sostituzione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica 3 (tre) anni.
Il Consiglio Nazionale nomina il Presidente Onorario ed i membri del Comitato Esecutivo nel cui ambito il Consiglio stesso elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Tesoriere.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente.
È altresì convocato su richiesta della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza del Comitato Esecutivo.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario; in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano d’età.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza dei convenuti.
Delle riunioni del Consiglio Nazionale si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Nazionale:
1. programma e delibera le linee di intervento dell’Associazione in attuazione degli indirizzi approvati dall’Assemblea Nazionale;
2. entro il 31 marzo di ciascun anno approva il progetto di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’assemblea dei soci;
3. approva il bilancio preventivo per il successivo esercizio nonché il programma delle attività da svolgere sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea dei soci;
4. predispone le linee programmatiche per l’anno successivo da sottoporre all’Assemblea;
5. provvede alla gestione del patrimonio;
6. conserva l’elenco degli iscritti;
7. nomina per cooptazione i membri da sostituire fino ad un quarto dei membri del Consiglio stesso;
8. determina i contributi annuali dei soci.


Art. 9 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Nazionale nell’ambito del Consiglio stesso e nel numero di volta in volta deciso dal Consiglio Nazionale e dura in carica 3 (tre) anni.
Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1. la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea dei soci e dalle deliberazioni del Consiglio Nazionale; in particolare compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. emana i regolamenti interni sul funzionamento dell’associazione; tali regolamenti hanno effetto immediato e conserveranno la loro efficacia sino alla tenuta della prima Assemblea dei soci utile, nel corso della quale dovranno in ogni caso essere sottoposti alla ratifica dei soci;
3. la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Nazionale per l’approvazione;
4. la predisposizione del bilancio preventivo per il successivo esercizio nonché del programma delle attività da svolgere;
5. l’attribuzione di eventuali poteri e deleghe al Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, ovvero dal membro più anziano di età.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, di volta in volta, un Segretario.
Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri.
Delle riunioni del Comitato Esecutivo si redige, su apposito libro, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Qualora venga meno alcuno dei membri, occorre procedere alla sua sostituzione da parte del Consiglio Nazionale.


Art. 10 – Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio.
Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, indirizza le iniziative deliberate dall’Assemblea Nazionale.
In caso di urgenza ed in assenza di specifica delibera adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti ritenuti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.


Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale, provvede, su delega del Comitato Esecutivo, al movimento del denaro e dei valori dell’Associazione.
In base alle attribuzioni e nei limiti che il Comitato Esecutivo vorrà delegargli, il Tesoriere potrà:
1. riscuotere i contributi associativi annuali ed ogni altro credito dell’Associazione; eseguire i pagamenti in base ai mandati del Presidente o chi per esso, rilasciando ricevute per le riscossioni ed esigendo quietanza per i pagamenti;
2. depositare denaro e valori presso uno o più Istituti di credito prescelto dal Consiglio di Presidenza e controllare il movimento del conto corrente postale, se istituito;
3. tenere il registro di cassa sottoponendone periodicamente il rendiconto al Presidente ed al Comitato Esecutivo;
4. collaborare a qualsiasi verifica del Presidente o del Comitato esecutivo.


Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea.
Essi durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Ai Probiviri spetta di esaminare e giudicare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le controversie tra i soci, tra soci e Associazione o tra gli organi della stessa, secondo le modalità, le procedure e le sanzioni, applicandole, stabilite dal regolamento dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide pertanto sui ricorsi avverso le delibere che attengono all’esclusione di soci o rigettano domande di adesione ovvero in merito alle controversie, il cui giudizio é demandato dall’Assemblea dei Soci, in ordine al rispetto della disciplina uniforme del rapporto associativo, delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo e dell’attribuzione del diritto di voto esclusivamente ai soci maggiori di età.
La pronuncia dei Probiviri è esclusiva ed il loro giudizio inappellabile.


Art. 13 – Organizzazione Locale

L’Associazione promuove il protagonismo e la partecipazione responsabile ed attiva di tutti i soci e si fonda sull’aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, con la costituzione di “Comitati Promotori” e di “Circoli Territoriali”.
I Circoli territoriali di ciascuna Regione si coordinano a loro volta attraverso la costituzione di “Coordinamenti Regionali”.
Le modalità di costituzione dei Comitati Promotori, dei Circoli Territoriali e dei Coordinamenti Regionali e il loro funzionamento sono indicati nel regolamento.
Il Coordinatore Regionale è eletto dall’Assemblea dei Circoli Territoriali, secondo le modalità indicate nel regolamento, e, di norma, in concomitanza con le scadenze dell’Assemblea dei soci.


Art. 14 – Comitato Tecnico Scientifico

Viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico presieduto da un Coordinatore.
Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Nazionale che provvede alla nomina dei componenti la commissione.
Il Consiglio Nazionale può istituire anche Comitati Tecnici Scientifici a livello regionale.


Art. 15 – Comitato Giuridico

Viene istituito il Comitato Giuridico di VAS (Cogivas) presieduto da un coordinatore.
Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Nazionale e provvede alla nomina dei componenti la commissione.


Art. 16 – Commissioni

Il Comitato Esecutivo potrà avvalersi dell’opera di esperti del Comitato Tecnico Scientifico, del Comitato Giuridico e di apposite Commissioni di lavoro istituite per lo svolgimento dei propri compiti.
Le Commissioni sono tenute a riferire sui propri lavori e programmi al Comitato Esecutivo, su richiesta del Presidente e in ogni caso almeno una volta l’anno.


Art. 17 – Destinazione del Patrimonio

dell’Associazione e assenza di scopo di lucro
Nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il patrimonio dell’associazione in quanto ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta (ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni, legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismo internazionali; e) entrate derivate da prestazioni di servizi convenzionati, derivanti da attività connesse; f) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche connesse di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, raccolte di beneficienza, convegni e sottoscrizioni anche a premi; i) ulteriori entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; j) da eventuali avanzi di bilancio.


Art. 18 – Esercizio Finanziario e destinazione degli utili

L’associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale.
L’Esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Nazionale all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione, entro il trenta aprile dell’anno successivo.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
Alla associazione di Terzo settore si applica comunque la disciplina di cui all’art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.


Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione si scioglie:
1. per sopravvenuta impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
2. per l’impossibilità di funzionamento o per la totale inattività dell’Assemblea, protratta almeno per un esercizio;
3. per deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell’organizzazione sarà obbligatoriamente devoluto ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri enti del Terzo settore, sentito preventivamente l’organo di controllo di cui all’art. 3. comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nel rispetto delle altre leggi riguardanti la regolamentazione delle attività in materia di Associazioni non lucrative di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle norme di legge che regolano le associazioni private ed a quelle che regolano le attività delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso sono applicabili gli obblighi e i divieti previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.


il Presidente

Sen. Guido Pollice

Vas