Non compete alla Regione la sottrazione alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Immagine.logo Regione Veneto Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato la legge n. 13 del 6 aprile 2012 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), che al 1° comma dell’articolo 40 modifica l’articolo 14 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture” e disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica per gli strumenti urbanistici attuativi.

Viene inserito il comma 1bis all’articolo 14 il quale stabilisce ch <<nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione>>.

Con ricorso notificato il 5 giugno 2012, depositato il successivo 12 giugno 2012, l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato presso la Corte Costituzionale il 1° comma dell’art. 40 della legge regionale n. 13/2012, sollevando questioni di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Immagine.Corte Costituzionale.1

Con Sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 25 marzo 2013 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma veneta nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008, mentre è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008.

La competenza in materia di “tutela dell’ambiente” è esclusiva statale e la Regione non può dettare una disciplina meno restrittiva di quella statale.

Immagine.Corte Costituzionale

Alla base della motivazione della sentenza relativa alla lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 26 giugno 2008 c’è dunque la considerazione che la disciplina della VAS spetta allo Stato e non compete alla Regione di sottrarsi ad essa, mentre per quanto riguarda la lettera b) del medesimo comma 1-bis dell’art. 14, se non compete alla Regione la sottrazione alla VAS di quanto in base alla normativa statale vi è invece soggetta, non vale la regola opposta, anche e soprattutto perché il 2° comma dell’art. 3-quinquies del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di <<adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali>>.

La Regione Lazio deve ancora recepire nella propria legislazione il dettato normativo del D.Lgs. n. 152/2006 con le sue successive modifiche ed integrazioni: in tale sede dovrà tener conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 58 decisa il 25 marzo 2013 e depositata il successivo 29 marzo.

 

 

 

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