I predatori del territorio perduto

Su questo stesso sito il 13 ottobre 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Perché questo libro” che dava notizia dell’instant book “RottamaItalia” edito da Altreconomia, che è composto da 16 interventi per la tutela del territorio, la legalità e per un futuro sostenibile, corredati da 13 vignette dei più graffianti autori satirici italiani.

Pubblichiamo il contributo  Maria Pia Guermandi al libretto curato da Tomaso Montanari e Sergio Staino.

Maria Pia Guermandi, archeologa classica, è responsabile di progetti europei sul patrimonio culturale per l’Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna.

Consigliere nazionale di Italia Nostra, fra le sue pubblicazioni: Un italiano scomodo. Necessità e attualità di Antonio Cederna (2007), La cognizione del paesaggio (2008), Twenty years after Malta: preventive archaeology in Europe and Italy (2012).

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Maria Pia Guermandi

Lo Sblocca-Italia fu annunciato dal premier una prima volta a inizio giugno, durante il Festival dell’Economia a Trento: un provvedimento anti-burocrazia, laddove per esemplificare quest’ultima il premier citò le Soprintendenze e la loro fastidiosa propensione a bloccare ogni opera utile allo sviluppo. 

Ad agosto, a Napoli, per il nuovo annuncio, Renzi si avvalse, a testimonianza della necessità del provvedimento di lì a poco approvato dal Consiglio dei ministri, e come esempio di ostacolo alle impellenti ragioni di rilancio economico, proprio dell’archeologia preventiva: “Mai più cantieri fermi per ritrovamenti archeologici” (la Repubblica 15/08/2014)

Il 90% dell’archeologia di scavo è oggi archeologia d’emergenza o preventiva. 

Ormai da molti anni, lo scavo archeologico non è più, se non in minima percentuale, lo strumento di un progetto di ricerca, deciso a priori nel luogo, nei tempi, nella metodologia, bensì un “effetto collaterale” di attività sul territorio che hanno altre finalità rispetto alla ricerca storico scientifica.

In Paesi di straordinaria stratificazione storica come il nostro, si tratta di un “incidente di percorso” frequentissimo: secondo il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, cui compete in sede esclusiva la gestione/coordinamento di tali operazioni, gli scavi di questo tipo ammontano a circa 6-7.000 l’anno.

Parlare di archeologia preventiva (o d’emergenza) significa quindi parlare di archeologia, tout court, della situazione del precariato giovanile, del legame – inscindibile e tuttora largamente incompiuto – fra tutela del patrimonio e pianificazione territoriale. 

Nata alla fine degli anni 70, l’archeologia preventiva ha di fatto provocato, almeno in gran parte degli altri Paesi europei, un radicale ripensamento metodologico della disciplina, introducendo nuove pratiche e la nascita di nuove figure professionali che sono chiamate a gestire i cantieri archeologici, coordinate in Italia dal personale del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che, anche a causa delle note carenze di personale, non riesce a condurre direttamente gli scavi.

Nel 1992, in concomitanza con l’avvio dei grandi progetti continentali di infrastrutturazione – i corridoi transnazionali tuttora in costruzione- il Consiglio d’Europa, con grande tempismo, emanò un innovativo documento mirato alla tutela del patrimonio archeologico, noto come Convenzione di Malta. La ratifica ed introduzione della Convenzione di Malta in quasi tutti i Paesi europei ha contribuito, almeno fino allo scoppio dell’attuale crisi economica, all’evoluzione decisiva, in termini metodologici e di opportunità lavorative, di questo settore professionale per migliaia di archeologi e ricercatori di discipline correlate.

A distanza di 22 anni l’Italia non ha ancora ratificato la Convenzione di Malta e purtroppo, neppure il nostro Codice dei Beni culturali ha saputo adeguare le normative di tutela all’evoluzione della disciplina: l’archeologia del Codice è ancora quasi esclusivamente una disciplina accademica di matrice ottocentesca. 

Ma, elemento ancor più grave, le procedure di archeologia preventiva previste (articolo 28, comma 4), caso unico in Europa, sono circoscritte alle sole opere pubbliche, mentre la proprietà privata ne rimane a tutt’oggi esente.

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Vignetta pubblicata nel libro a corredo dell’articolo di Maria Pia Guermandi

L’accenno fugace del Codice ha reso necessarie poi ulteriori precisazioni normative (legge 109/2005 e articoli 95 e 96 del d.lgs 163/2006) che però hanno lasciato pesanti lacune interpretative tuttora non risolte.

Ambiguità e incertezze normative hanno favorito un rapporto squilibrato (per usare un eufemismo) fra università e cooperative di scavo o ditte specializzate, ma soprattutto un contesto che non assicura condizioni di lavoro sufficientemente dignitose (si parla ormai, per ricercatori plurispecializzati, di tariffe orarie di 5 euro) agli archeologi professionisti, e, sul piano della tutela del patrimonio archeologico lascia irrisolti i problemi legati alla valorizzazione del patrimonio emerso e alla gestione dei depositi del materiale scavato.

Su questa situazione non certo ottimale si sono abbattuti in rapida successione gli innumerevoli provvedimenti legislativi che, dall’inizio della crisi economica, con l’obiettivo (pretesto?) di far ripartire l’economia (ma si legge edilizia), hanno di fatto eroso mano mano gli spazi d’azione degli organismi di tutela in particolare per quanto riguarda le attività sul territorio.

Quasi inevitabile che proprio l’archeologia preventiva, in grado di bloccare i lavori per tempi spesso anche lunghi e non sempre circoscrivibili, sia nel mirino di chi sta conducendo una campagna volta alla delegittimazione delle pratiche di tutela.

Lo Sblocca-Italia rischia di essere il colpo definitivo che annichilisce una disciplina in Italia mai compiutamente decollata: innanzi tutto perché, come ben spiegato da altri interventi qui raccolti, procede ad un sistematico ribaltamento delle gerarchie costituzionali. 

Le esigenze del patrimonio devono cedere il passo sempre e comunque alle opere infrastrutturali, di cui il patrimonio archeologico rappresenta uno degli ostacoli più insidiosi. 

D’altro canto, nella farraginosa congerie di opere più o meno “grandi” indicate nel decreto, la quasi totalità, dalle tratte ferroviarie a quelle autostradali, dagli impianti di reti, agli aeroporti e alle metropolitane (oltre a Roma, Napoli e Torino si parla di Palermo e Cagliari) sarebbe appunto interessata dalle procedure di archeologia preventiva che, proprio per questo, occorre delimitare accuratamente.

Oltre alla compressione del dissenso nelle conferenze di servizio (nella grande maggioranza dei casi espresso proprio dagli organismi di tutela, articolo 1 comma 4, articolo 4 comma 1), quindi, si generalizza il ricorso al silenzio-assenso e si attribuisce un carattere di “atto di alta amministrazione” alla deliberazione del consiglio dei ministri (articolo 25).

Stricto sensu, e al contrario di come è stata spesso interpretata in Italia dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, fare archeologia preventiva non significa scavare tutto ciò che di valore archeologico emerge nel corso di interventi sul territorio, ma, piuttosto, attraverso metodi e strumentazioni adeguate, riuscire a definire in anticipo il “rischio” (o meglio potenzialità) archeologico di un’area interessata da un progetto in modo da modificarlo, nel tracciato, nelle dimensioni, nelle modalità d’impatto e da tutelare così il patrimonio archeologico “radicalmente”, senza ricorrere a scavi estensivi che sono in ogni caso episodi distruttivi e che, come sottolineò per prima la raccomandazione UNESCO del 1956, abbiamo il dovere di ridurre al massimo, soprattutto nell’incertezza sulla loro gestione successiva. 

Ciò non sempre è possibile, ma è certamente un obiettivo che può essere perseguito, innanzitutto attraverso la pianificazione territoriale: è solo a questo livello, infatti, così come segnalava già la Convenzione di Malta nel 1992 (articolo 5) che possono essere definite strategie di tutela del patrimonio archeologico efficaci perché intraprese “a monte” e quindi realmente preventive.

Lo Sblocca-Italia, al contrario, rappresenta la negazione in radice delle pratiche di pianificazione, comunque intese, giungendo a sospendere la valenza di piani urbanistici e paesistici (articoli 7 e 33), e per conseguenza le loro garanzie di tutela. 

Oltre a ciò, l’intervento degli organismi di tutela è rigidamente e sistematicamente compresso sia in termini temporali, sia negli ambiti decisionali: trattati come ospiti indesiderati, i rappresentanti della tutela subentrano – quando è loro concesso – solo a “cose fatte”: negata loro qualsiasi possibilità di intervento a livello progettuale, anche in fase di verifica la loro azione è predefinita nelle finalità e al più può essere quindi di “mitigazione del danno”, mai di opposizione radicale (articolo 1 comma 4). 

Invece che inserire, come vorrebbe la Convenzione di Malta, gli organismi di tutela fin nelle prime fasi progettuali, lo Sblocca-Italia li espelle dai tavoli decisionali, confinandoli ad un ruolo marginale e mai inappellabile e sancendo, a livello legislativo, la sudditanza delle ragioni del patrimonio rispetto ad esigenze “altre”.

Così, quando nel decreto troviamo l’ingiunzione secondo la quale entro dicembre prossimo, dovranno essere emanate quelle linee guida di regolamentazione delle procedure “di verifica preventiva dell’interesse archeologico” (articolo 25 comma 4), previste già dal d. lgs 163 del 2006 (dopo 8 anni di inutili tentativi si pretenderebbe quindi di emanarle in qualche settimana), i sospetti si fanno fortissimi: secondo voi nella discussione fra i due ministeri coinvolti -Infrastrutture e trasporti versus Beni culturali- quali ragioni prevarranno?

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Convenzione di Malta

Articolo 5

Ogni Parte si impegna:

i. a cercare di conciliare e articolare i bisogni dell’archeologia e della pianificazione, facendo in modo che degli archeologi partecipino:

a. alle politiche di pianificazione volte a definire delle strategie equilibrate di protezione, conservazione e valorizzazione dei siti di interesse archeologico;

b. allo svolgimento delle diverse fasi dei programmi di pianificazione;

ii. a garantire una consultazione sistematica tra archeologi, urbanisti e pianificatori del territorio, al fine di permettere: a. la modifica dei progetti di pianificazione che rischiano di alterare il patrimonio archeologico […]

 

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