Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus chiede al Governo di impugnare le nuova norma regionale del Lazio sulla svendita dei terreni a uso civico

 

Bosco e girasoli

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha rivolto una motivata istanza (26 agosto 2016) al Governo nazionale perché impugni davanti alla Corte costituzionale (art. 127 cost.) la legge regionale Lazio n. 12 del 10 agosto 2016 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione perché contenente disposizioni lesive delle competenze esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, in violazione dell’art. 117, comma 2°, lettera s, della Costituzione.

Analoga istanza è stata inviata dall’Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio (A.R.U.A.L.).

L’art. 17 della legge regionale Lazio n. 12/2016, infatti, consente operazioni di legittimazione di occupazioni abusive di terreni agricoli a uso civico senza alcuna “tempestiva comunicazione … degli … atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale”, come puntualmente indicato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 210 del 2014 che ha censurato disposizioni di sdemanializzazione di terreni a uso civico contenute nella legge regionale Sardegna n. 19/2013.

Non solo.     

La legittimazione di occupazioni abusive di terreni agricoli a uso civico verrebbe effettuata calcolando il prezzo di stima in riferimento ai valori agricoli medi (VAM) e non rispetto al reale valore di mercato, così come prevede la normativa nazionale sugli usi civici (art. 10 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), un grande vantaggio per chi ha in origine occupato abusivamente i terreni a uso civico in danno della collettività locale titolare dei diritti di uso civico, in contrasto con la giurisprudenza costante[ Vds. sent. Corte cost. n. 83/1996; sent. Corte cost. n. 74/1996; ord. Corte cost. n. 600/1988; Cass. civ., Sez. II, 12 ottobre 2000, n. 971.].    

Inoltre, l’alienazione di terreni a uso civico edificati illecitamente con la possibilità di riduzione del prezzo di stima fino al 90% del relativo valore, qualora l’accertamento dell’appartenenza al regime demaniale civico sia avvenuto dopo l’edificazione, ovvero fino all’80%, qualora detto accertamento fosse presente al momento dell’edificazione abusiva, in palese contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale costituzionale [Vds. sent. Corte cost. n. 83/1996]. 

È bene rammentare che gli usi civici e gli altri diritti d’uso collettivi (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., legge regionale Lazio n. 1/1986 e s.m.i.) sono in generale diritti spettanti ad una collettività, che può essere o meno organizzata in una persona giuridica pubblica (es. università agraria, regole, comunità, ecc.) a sé stante, ma comunque concorrente a formare l’elemento costitutivo di un Comune o di altra persona giuridica pubblica: l’esercizio dei diritti spetta uti cives ai singoli membri che compongono detta collettività.

Gli elementi comuni a tutti i diritti di uso civico sono stati individuati in:

– esercizio di un determinato diritto di godimento su di un bene fondiario;

– titolarità del diritto di godimento per una collettività stanziata su un determinato territorio;

– fruizione dello specifico diritto per soddisfare bisogni essenziali e primari dei singoli componenti della collettività.

L’uso consente, quindi, il soddisfacimento di bisogni essenziali ed elementari in rapporto alle specifiche utilità che la terra gravata dall’uso civico può dare: vi sono, così, i diritti di uso civico di legnatico, di erbatico, di fungatico, di macchiatico, di pesca, di bacchiatico, ecc.     

Quindi l’uso civico consiste nel godimento a favore della collettività locale e non di un singolo individuo o di singoli che la compongono, i quali, tuttavia, hanno diritti d’uso in quanto appartenenti alla medesima collettività che ne è titolare.

Dopo la legge n. 431/1985 (la nota Legge Galasso), i demani civici hanno anche acquisito una funzione di tutela ambientale (riconosciuta più volte dalla Corte costituzionale: vds. ad es. sent. n. 345/1997 e n. 46/1995).   

Questa funzione è importantissima, basti pensare che i demani civici si estendono su oltre 5 milioni di ettari in tutta Italia (un terzo dei boschi nazionali).     

Molte normative regionali, così come anche la legge regionale Lazio n. 1/1986 e successive modifiche ed integrazioni, vi hanno aggiunto alcune nuove “fruizioni” (es. turistiche), ma sempre salvaguardando il fondamentale interesse della collettività locale.  

In particolare sono rimasti invariate le caratteristiche fondamentali dei diritti di uso civico.

Essi sono inalienabili (art. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.), inusucapibili ed imprescrittibili (artt. 2 e 9 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.): ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato ad opere permanenti di interesse pubblico generale.

 Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

 

(Articolo pubblicato con questo titolo oggi 30 Agosto 2016 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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