Il Condono edilizio non blocca l’azione per violazione delle distanze tra costruzione

 

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In tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., il condono edilizio, esplicando i suoi effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non ha incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici”.

È questo il principio sancito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18244 pubblicata il 16.9.2016 nella quale, peraltro, si richiama anche l’orientamento più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui quando “i regolamenti edilizi comunali stabiliscano una distanza minima assoluta tra costruzioni maggiore di quella prevista dal codice civile, detta prescrizione deve intendersi comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta, con conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, della operatività del criterio cosiddetto della prevenzione“.

 

(Articolo di Enrico Michetti, pubblicato con questo titolo il 20 settembre 2016 su “Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione”)

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