Il TAR annulla la determinazione della Regione Lazio di ampliamento dei rifiuti conferibili nella discarica di Magliano Romano

 

Benché già attiva da prima, la discarica per inerti in località “Monte La Grandine” del Comune di Magliano Romano è stata autorizzata con Determinazione della Regione Lazio n. A06398 del 6 agosto 2013 che ne ha affidato la gestione alla S.r.l. “Idea 4”.

Va precisato che i Codici CER autorizzati a quel momento sono stati 92, a cui si sono aggiunti in seguito altri due codici CER che sono stati ammessi tramite silenzio-assenso con Determinazione G04580 del 10 aprile 2014 e che producono percolato.

Non contenta, la S.r.l. “Idea 4” ha fatto richiesta di altri 21 Codici CER, che rientrano apparentemente nella categoria degli inerti e che sono stati autorizzati con Determinazione G09137 del 22 luglio 2015: il provvedimento è stato impugnato al TAR del Lazio con il ricorso n. 12933 del 6 novembre 2015 (promosso dai titolari di due aziende agricole limitrofe alla discarica) e con il ricorso n. 13784 del 20 novembre 2015 (promosso da 78 cittadini, dal Comitato No Discarica Magliano Romano e dai Gruppi Ricerca Ecologica Lazio). 

I due ricorsi sono stati poi riuniti ed hanno portato alla Sentenza n. 5274 del 5 maggio 2016 con cui la Sezione I Ter del TAR del Lazio ha annullato la Determinazione A09137 del 22 luglio 2015. 

La Determinazione GA09137/2015 è stata impugnata anche dal Comune di Magliano con un ricorso che è stato accolto ed ha portato alla Sentenza n. 5275 del 5 maggio 2016, con cui è stato annullato il provvedimento della Regione. 

Malgrado le due sentenza avverse, passate peraltro in giudicato, il Responsabile della Direzione Regionale Governo del Ciclo Rifiuti, Dott. Demetrio Carini, ha firmato la Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016, con cui – pur prendendo “atto dell’annullamento della Determinazione G09137 del 22.7.2015 giuste sentenze N. 05274/2016 e N. 5275/2016 del TAR Lazio” – ha ugualmente deciso di “approvare la modifica non sostanziale della Determinazione A06398 del 06/8/2013 con l’inserimento nell’elenco dei codici CER in ingresso di ulteriori codici”: si tratta degli stessi 21 Codici CER.

Con ricorso n. 135 depositato il 1 gennaio 20167, promosso sempre dal Comitato No Discarica Magliano Romano e dai Gruppi Ricerca Ecologica, è stata chiesta l’ottemperanza alla sentenza del TAR n. 5274/2016 ed il contestuale annullamento della Determinazione G1256 del 20 ottobre 2016 per i seguenti tre motivi di diritto.

violazione della convenzione di Aarhus, in quanto nel procedimento di riesame l’amministrazione non avrebbe fatto partecipare il Gruppo Ricerca Ecologica Lazio, nonostante la sua esplicita richiesta;

– violazione degli artt. 2 e 6 direttiva 1999/31, in quanto la determinazione adottata all’esito del riesame non sarebbe altro che una mera presa d’atto della nota dell’ARPA Lazio prot. n. 53916 del 2 luglio 2015, non fugando i dubbi sulla natura inerte dei rifiuti in questione, che nella medesima nota l’Arpa aveva rappresentato;

– i nuovi rifiuti ammessi non avrebbero natura inerte; inoltre, il protocollo adottato conterrebbe misure che non garantirebbero in modo appropriato che la gestione dei rifiuti non comporti rischi per l’ambiente.

La Sezione Prima Ter del Lazio ha accolto tutti e tre i motivi di censura ed ha dichiarato nulla la determinazione regionale del 20 ottobre 2016, per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5274/2016.

Ha al tempo stesso nominato un Commissario ad acta con la seguente motivazione: “in considerazione del reiterato comportamento dell’amministrazione regionale nonché della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento di cui in causa che non consentono un’ulteriore procrastinazione della sua definitiva conclusione, si nomina sin d’ora, …., il commissario ad acta, nella persona del Direttore della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento (RIN) – Ministero dell’Ambiente, con facoltà di delega ad altro funzionario della medesima Direzione, affinché, in luogo della resistente amministrazione, adotti tutti provvedimenti necessari a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 5274/2016 ivi compresa la determinazione conclusiva del procedimento, sulla base di quanto altresì statuito nella presente decisione, nel termine di giorni novanta, con spese da porre a carico dell’amministrazione soccombente.

 

La Sezione Prima Ter del Lazio ha anche condannato “la Regione Lazio, in persona del rappresentante legale p.t., al pagamento, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.

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