Osservazioni alle proposte di modifica dell’art. 9 della legge n. 394/1991 contenute nel decreto semplificazioni

 

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 76 del 16 luglio 2020 in materia di “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che all’art. 55 detta una  “Semplificazione in materia di zone economiche ambientali”, ma introduce anche una serie di modificazioni alla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991.

La lettera a) del 1° comma dell’art. 55 apporta una serie di modifiche all’art. 9 della legge n. 394/1919, riguardo alle quali riceviamo e volentieri pubblichiamo le seguenti osservazioni (in grassetto di colore rosso) di Massimo Pellegrini, naturalista e decano degli ornitologi abruzzesi.

Art. 55

(Semplificazione in materia di zone economiche ambientali)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9:

1) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L’avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell’ente parco interessato. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”;     

PRECISAZIONE DEL TUTTO PLEONASTICA

2) al comma 11, sono aggiunte in fine le seguenti parole “L’iscrizione nell’albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante le procedure di cui al primo periodo del presente comma.”;

INTEGRAZIONE DEL TUTTO ARBITRARIA POICHE’ LE CONDIZIONI E REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO NON VENGONO MODIFICATE QUINDI L’ISCRIZIONE NON PUO’ AVERE CARATTERE TEMPORANEO.

UNA TALE AGGIUNTA DETERMINEREBBE UN VALANGA DI AZIONI LEGALI E CONTENZIOSI

Commento: FINALIZZATA SOLO A RIDURRE IL NUMERO DI AVENTI DIRITTO

3) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l’attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.”;

PRECISAZIONI DEL TUTTO PLEONASTICHE …..sono le competenze e funzioni di qualsiasi Dirigente di una P.A.

4) dopo il comma 14, è inserito il seguente: “14-bis. Per la realizzazione di piani, programmi e progetti, ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure di affidamento di evidenza pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi della società di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”;

la società di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è la COGESID Spa società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) con le seguenti competenze e campi di intervento ( fonte: sito web COGESID) che hanno ben poco a che vedere con quelle di tutela della natura ed aree protette:

  • la salvaguardia delle risorse idriche
  • le bonifiche dei siti inquinanti
  • l’offerta di servizio di assistenza tecnica professionale in campo ambientale
  • la gestione del ciclo dei rifiuti
  • il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo
  • la cooperazione internazionale in campo ambientale.

E’ bene ricordare che Il sistema degli affidamenti in house – in quanto derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica – prevede tra le altre condizioni (sentenza del 18 nov. 1999 della corte di Giustizia) : l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto affidatario, di un “controllo analogo” a quello che esercita sui propri servizi

inoltre:

Il D. lgs. n. 267/200 (Testo Unico degli Enti Locali), come da ultimo modificato dal D.L. n. 269/2003, prevede al comma 5 che la titolarità del servizio sia attribuita – oltre che società di capitali scelte attraverso gare ad evidenza pubblica ed attraverso società miste il cui socio privato sia scelto con gara – anche a “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.

Appare evidente che la Società COGESID possa essere ritenuta una società “in house” solo per i Ministeri citati e non per gli Enti Parco che essendo Enti Pubblici non Economici nell’ordinamento giuridico italiano,  ed ai sensi della stessa L. 394/1991 (ART. 9 comma 13. “Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.”), hanno personalità giuridica propria ed autonomia di gestione con propri Organi di Gestione, Bilanci, personale ecc. del tutto separati da quelli dei Ministeri che controllano la SOGESID.

La “possibilità di avvalersi della società di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “per gli Enti Parco appare del tutto contraria alla normativa vigente.

Commento: L’IPOTESI TESTUALE PARREBBE FINALIZZATA SOLO A GARANTIRE PREBENDE AD UNA SOCIETA’ STRAPIENA DI PERSONALE CHE CI SEMBRA BEN POCO CONTROLLATA SUL REALE OPERATO (VEDASI BONIFICHE DI S.I.N. IN ATTESA DI COMPLETAMENTO DA ANNI).

Omissis

lettera e) dell’art. 55, comma 2

2. In sede di prima applicazione, ai soggetti già iscritti all’albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, il termine di cui all’articolo 9, comma 11, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, come modificato dal presente articolo, decorre a partire dall’entrata in vigore del presente decreto legge.

IL COMMA 2 ANDREBBE COMPLETAMENTE CASSATO AI SENSI DI QUANTO SOPRA EVIDENZIATO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DURATA QUINQUIENNALE DELLA ISCRIZIONE ALL’ ALBO

 

 

 

 

 

 

 

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