Le proposte di emendamenti al testo del Regolamento del Verde di Roma presentate congiuntamente dalle associazioni VAS ed Ecoistituto RE.GE.: 3° puntata

 

 

PREMESSA

Questa è la pubblicazione della 2° puntata delle proposte di emendamenti che l’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) e l’associazione Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova hanno consegnato il 4 febbraio 2021 al Presidente della Assemblea Capitolina Marcello De Vito ed ai componenti dell’Assemblea Capitolina.

Si invitano i cittadini semplici o i comitati di quartiere o le associazioni a trasmettere a loro volta a tutti i consiglieri capitolini le proposte di emendamenti che condividessero in tutto o in parte, per contribuire a far sì che Roma abbia non UN Regolamento qualsiasi, ma IL REGOLAMENTO DEL VERDE che merita.

Dal momento che questo sito è anche un blog, chi lo volesse può scrivere i suoi commenti: assicuriamo  la nostra totale disponibilità ad aprirci al confronto, dando i dovuti chiarimenti in modo puntuale ed offrendo nel caso ulteriori informazioni. 

Pubblichiamo di seguito le proposte di emendamenti relativi agli articoli del Titolo II del Capitolo 2  dedicato a “IL SISTEMA ARBOREO”.

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Art. 17 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale, comma 6

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) con annessa tabella 4:

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con annessa tabella 4:

 

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il comma 6 con il seguente testo e le tabelle 4 e 5 connesse:

«6. L’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili, previa autorizzazione dell’Ufficio competente corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un’area di terreno nudo, circostante il fusto, secondo quanto indicato nelle tabelle 4 e 5, salvo alberate esistenti oggetto di tutela per le quali si valuteranno soluzioni alternative e mirate».

Motivazione – Secondo la tabella 4 dell’art. 17 del Regolamento della Montanari i valori dell’area di pertinenza dell’albero (ampiezza del terreno nudo umido) dovrebbero essere, con riguardo agli impianti esistenti, 8 mq. per gli alberi di 1° grandezza, 4 mq. per quelli di 2° grandezza e 2 mq. per quelli di 3° grandezza, mentre con riguardo ai nuovi impianti dovrebbero essere 10 mq. per gli alberi di 1° grandezza, 6 mq. per quelli di 2° grandezza e 3 mq. per quelli di 3° grandezza.

Per gli impianti esistenti i valori sono stati ribassati e quasi dimezzati rispettivamente da 12 mq. a 10 mq., da 8 mq. a 6 mq., da 4 mq. a 3 mq. e da 2 mq. ad 1,5 mq.

Per i nuovi impianti i valori sono stati ribassati e quasi dimezzati rispettivamente da 20 mq. a 16 mq., da 10 mq. a 8 mq., da 6 mq. a 5 mq. e  da 3 mq. a 2mq..

L’emendamento  relativo alla tabella 4 è stato portato guardando solo ai marciapiedi, mentre l’emendamento relativo alla nuova tabella 5 è stato portato con riferimento esclusivo alla aree di nuova progettazione, senza rendersi conto che inserendole all’art. 17 che disciplina le grandezze generali  sono stati abbassati i valori riferiti anche alla ampiezza del terreno umido degli alberi che riguardano non solo i marciapiedi, ma anche le altre parti della città consolidata (come aree verdi e parchi pubblici, sia piccoli che grandi del tipo di Villa Borghese e Villa Pamphilj).

Si è pertanto proposto di riservare la tabella 4 ai soli marciapiedi del tessuto urbano consolidato e la tabella 5 agli interventi progettuali tanto nelle aree verdi (parchi e giardini) del tessuto urbano consolidato quanto nelle aree di nuova progettazione.

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Art. 17 – Classi di grandezza, area di pertinenza degli alberi e zona di protezione radicale, comma 10

 Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «Le ZPR non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi o da nuove pavimentazioni impermeabili.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «Al comma 10 … Eliminare le parole “o da nuove pavimentazioni impermeabili”»

Testo coordinato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «10. Le ZPR insistenti in aree pubbliche non possono essere interessate da nuovi manufatti edilizi.»

Proposta di emendamentoSi propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L’eliminazione lascia intendere che si possano asfaltare tutti i terreni umidi delle aree di pertinenza degli alberi, impedendone il loro naturale respiro.

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Art. 18 – Nuovi impianti, ripristini, sostituzioni e trapianti – principi generali, comma 4

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «L’opera di rinnovo di un’alberata o di sua parte deve essere preceduta da adeguata informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale, da parte degli Uffici responsabili dell’iniziativa».

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «Il comma 4 è eliminato.  Commento – comma 4 eliminato perché inutile ripetizione di quanto già detto all’art. 32 e all’art. 37;»

Proposta di emendamento Si propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – L’emendamento è chiaramente finalizzato a togliere la responsabilità in tal senso da parte degli Uffici responsabili dell’iniziativa, in spregio della trasparenza della comunicazione istituzionale. La motivazione addotta nel commento non convince affatto dal momento che il richiamato art. 32 è relativo e dispone al 1° comma che «tutti gli interventi programmati di abbattimento, e/o potatura e di reimpianto di intere alberate o parti significative di esse devono essere comunicati alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori, mediante pubblicazione dell’avviso e dei motivi dell’intervento in una apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale e del singolo Municipio interessato». Non riguarda specificatamene l’opera di rinnovo e limita la comunicazione solo “alla cittadinanza residente nelle strade interessate dai lavori” ed al “singolo Municipio interessato”, escludendo soprattutto il possibile intervento al riguardo di tutti gli altri cittadini.

Anche il richiamato art. 37, che è relativo agli “Interventi e rinnovi sule alberate, al 5° comma dispone che «prima di procedere al rinnovo di un’alberata o parte di essa in area pubblica, ovvero quando l’intervento riguarda alberi monumentali, di notevole interesse pubblico o di pregio, l’Amministrazione Capitolina attua un’adeguata attività di informazione sul sito istituzionale di Roma Capitale e dei singoli Municipi interessati affinché i cittadini comprendano motivazioni e scopi dell’intervento e attiva un confronto preventivo con la Consulta del Verde». È limitato soltanto al rinnovo degli alberi monumentali, escludendo dalla dovuta informazione tutti gli altri tipi di alberi.

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Art. 19 – Alberature stradali, comma 11 (ex comma 10)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «10. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere “impalcate” ad almeno m. 4 dal colletto.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «11. Le piante di prima e seconda grandezza devono essere “impalcate” di norma ad almeno m. 3,5 dal colletto ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano».

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il testo del comma 11 con il seguente:

«Le piante di prima e seconda grandezza devono essere “impalcate” ad almeno m. 4 dal colletto, ove la conformazione e le dimensioni della pianta lo consentano.»

Motivazione – Se si aggiunge la precisazione “ove le dimensioni della pianta lo consentano”, non c’è allora nessuna ragione per abbassare da 4 metri a mt. 3,50 l’impalcatura.

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Art. 19 – Alberature stradali, comma 13 (ex comma 12)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «12. I nuovi impianti devono rispettare di norma le seguenti distanze dai confini:

  »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «13. I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato e nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:

»

Proposta di emendamento Si propone di sostituire il testo del comma 13 (ex 12) con il seguente: «I nuovi impianti nel tessuto urbano consolidato devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:

I nuovi impianti nelle aree di nuova urbanizzazione devono rispettare di norma le seguenti distanze minime dai confini o dalle edificazioni:

»

Motivazione – L’abbassamento delle distanze dai confini e dalle abitazioni, se può essere accettato con riferimento ai marciapiedi della città consolidata, non può essere esteso anche alle aree di nuova urbanizzazione per le quali non ci sono limiti preesistenti.

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Art. 19 – Alberature stradali, comma 14 (ex comma 13)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019):

esto emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021):

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il testo del comma 14 (ex 13) con il seguente: «Gli individui arborei di nuovo impianto devono essere posti di norma alle seguenti distanze minime dalle superfici stradali adibite alla circolazione veicolare, in modo da salvaguardare la salute dell’albero in conformità con le NTA del PRG e del PGTU e del Codice della Strada. Qualora sia tecnicamente possibile, devono essere rispettate le seguenti distanze:

 »

Motivazione – Trattandosi di nuovi impianti, non ha senso abbassare i valori delle distanze minime dal ciglio che sono consolidati da ampia letteratura scientifica al riguardo.

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Art. 19 – Alberature stradali, comma 17 (ex comma 16)

 Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «16. La scelta della tipologia di alberata da adottare deve tener conto della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dagli edifici già indicata al comma 13:

   »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «17. Nei nuovi impianti, la scelta della tipologia di alberata da utilizzare deve tener conto, di norma, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo.

 »

 Proposta di emendamento Si propone di sostituire il testo del comma 14 (ex 13) con il seguente: «17. La scelta della tipologia di alberata da utilizzare in caso di nuovi impianti deve tener conto, di norma, della seguente articolazione, in funzione della larghezza del marciapiede esistente o di progetto e tenendo conto della distanza di messa a dimora dai confini o dalle edificazioni già indicata al comma 13 del presente articolo.

 »

Motivazione – Trattandosi di nuovi impianti riferiti sempre e comunque ai marciapiedi esistenti o di progetto,  non è lecito aumentare la larghezza dei marciapiedi per tutte e tre le classi di grandezza addirittura in violazione del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.).

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Art. 20 – Distanze minime di impianto in aree verdi, commi 6 e 7

 Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019):

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «I commi 6 e 7 sono eliminati»

Proposta di emendamento – Si propone di ripristinare il testo originario

Motivazione – Non è accettabile che dal Regolamento venga esclusa la disciplina relativa anche dei casi in presenza di aree ferroviarie.

 

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