Ricorso al T.A.R. Basilicata della società Teknosolar Italia 2 S.r.l.

 

Tribunale Amministrativo Regionale

l’associazione VAS Onlus si costituisce “ad opponendum” per difendere le ragioni dell’archiviazione

dell’istanza di V.I.A. del progetto solare termodinamico

La vicenda del solare termodinamico, alle porte del Comune di Palazzo San Gervasio (PZ), passa dagli uffici competenti della Regione Basilicata alle aule di tribunale.

Non è una novità e, come spesso accade per gli impianti FER, il ricorso amministrativo è da considerarsi anomalo quando non viene tentato dalla società proponente per ottenere l’annullamento di uno specifico parere di diniego, di una determina dirigenziale o semplicemente per accelerare la conclusione di un iter amministrativo rispetto al quale si lamenta un ingiustificato ritardo.

La Teknosolar Italia 2 S.r.l. ritorna davanti ai giudici del T.A.R. Basilicata avendo depositato il 10 giugno scorso un ricorso per l’annullamento della Nota prot. n. 0053606/19AB del 31.03.2016 dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata riguardante l’archiviazione dell’istanza di V.I.A. e dell’istanza di autorizzazione all’emissione di inquinati in atmosfera in merito ad un impianto ibrido per la produzione di energia elettrica mediante tecnologia solare termodinamica e combustione di gas metano, della potenza elettrica di 50 MW, in agro del Comune di Banzi (PZ), con opere connesse ricadenti sia nel Comune di Palazzo San Gervasio (PZ) sia nel Comune di Genzano di Lucania (PZ) con ricadute ambientali oltre che paesaggistiche anche sul Comune di Spinazzola della limitrofa Regione Puglia.

impianto Termodinamico solare di Banzi.00

Contestualmente al deposito del ricorso è stata presentata istanza cautelare per ottenere la sospensione della nota di archiviazione quale atto endoprocedimentale e vincolante per il proseguo dell’istruttoria connessa all’istanza di autorizzazione dell’impianto che, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è stata presentata all’Ufficio Energia della Regione Basilicata il 13 novembre 2012.

L’istanza cautelare è stata depositata poiché la società Teknosolar Italia 2 S.r.l. intende far emergere il danno grave ed irreparabile derivante dall’atto amministrativo oggetto di impugnazione.

Vedremo in che modo si saprà dimostrare l’esistenza del cosiddetto periculum in mora e, ancor prima, del fumus boni iuris.

Trattasi di un ricorso nel quale è prevista la costituzione, mediante atto di intervento ad opponendum alla società Teknosolar Italia 2 S.r.l., dell’Associazione nazionale V.A.S. Onlus rappresentata dall’avv. Arturo Raffaele Covella.

L’Associazione V.A.S. Onlus è portatrice di interessi diffusi che intende tutelare ritenendo che possa derivare un grave pregiudizio dalla eventuale realizzazione dell’impianto solare termodinamico oggetto di discussione.

Trattasi di un’associazione che da sempre si è battuta contro la realizzazione del solare termodinamico facendo squadra comune con l’Associazione Intercomunale Lucania (A.I.L.), con l’Associazione A.Mi.C.A. e con il Coordinamento locale del Vulture Alto Bradano del Forum Salviamo il Paesaggio – Difendiamo il Territorio. (vedi http://www.vasonlus.it/?p=3255)

L’Associazione V.A.S., riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con apposito decreto del 29 marzo 1994, saprà offrire il suo contributo circa la legittimità dell’atto impugnato condividendone pienamente i contenuti esplicitati dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata.

L’atto di intervento che l’Associazione intende depositare conterrà elementi che, a sostegno della Regione Basilicata, evidenzieranno l’invasività dell’impianto proposto dalla società Teknosolar Italia 2 S.r.l. che si traduce nell’occupazione di oltre 226 ettari di suolo agricolo ad alta produttività; nell’utilizzo di sostanze inquinanti quali oli diatermici come fluido termovettore sottoposte a temperature di circa 400 °C; nell’emissione in atmosfera di ossidi di azoto, benzene e fenolo; nel rischio di incendio ed esplosione in quanto attività sottoposta alla Direttiva Seveso; nella necessità di ricorrere alla combustione di notevoli quantità di gas metano con un consumo annuo di oltre 7 milioni di normal metri cubi tali da rendere l’impianto non un termodinamico puro bensì un impianto ibrido alimentato da fonte solare e da una fonte fossile quale il gas metano; nei significativi interventi di cementificazione e di impermeabilizzazione con danni irreversibili al suolo agricolo anche a causa dello sbancamento di un milione di metri cubi di terreno con la realizzazione di 9.000 trivellazioni per le fonazioni profonde degli specchi parabolici ed infine nelle possibili interferenze con un Sito d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), denominato “Valloni di Spinazzola”, istituito con D.G.R. 31 luglio 2012, n. 1579 (BURP n. 130 del 5.9.2012) ai sensi della Direttiva Habitat CEE 92/43.

Con l’impugnata nota di archiviazione, l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata precisa che la società Teknosolar Italia 2 s.r.l. non ha presentato la documentazione integrativa più volte richiesta ai punti nn. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 e che la stessa risulta pregiudizievole per l’avvio e il proseguo dell’iter istruttorio relativo al procedimento di V.I.A.

L’associazione V.A.S. condivide e ritiene pienamente legittima la nota di archiviazione anche in virtù del recepimento di svariate osservazioni trasmesse, nel corso degli anni, agli Uffici regionali competenti così come deducibile in alcune note a cui rimanda l’atto impugnato dalla società Teknosolar Italia 2 S.r.l.

Tanto ci sarebbe da dire, ma l’associazione V.A.S. saprà offrire il suo contributo circostanziando la vicenda del termodinamico alle specifiche tematiche richiamate nella nota di archiviazione quindi nel ricorso presentato dalla società del termodinamico con relativa istanza cautelare.  

 

 

Ing. Donato Cancellara

Associazione VAS per il Vulture Alto Bradano

Associazione Intercomunale Lucania

RASSEGNA STAMPA

La Nuova del Sud del 21.6.2016

 

 

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