Abusi edilizi: la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione

 

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Al fine dell’accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusive, cui consegue la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che a tale adempimento sia stato subordinato, è sufficiente la verifica di tale omissione entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna contenente detto ordine,tale essendo il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo (al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena), nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31“. 

È questo il principio ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35204 pubblicata il 22.8.2016 (Presidente: Grillo – udienza 4.5.2016) sulla cui base è stata confermata l’ordinanza del Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che era stata concessa con sentenza divenuta irrevocabile subordinatamente alla demolizione delle opere.

La revoca del beneficio veniva disposta in quanto il condannato aveva omesso di provvedere alla demolizione delle opere abusive cui era appunto subordinato il beneficio della sospensione.

I giudici di Palazzaccio, peraltro, non hanno mancato di evidenziare l’irrilevanza:

– sia della esistenza di un ordine di demolizione disposto dal Sindaco, in relazione al quale non sia ancora decorso il termine assegnato per provvedere alla demolizione in quanto l’ordine disposto dalla autorità amministrativa e quello impartito dal giudice penale possono coesistere, avendo, tra l’altro, finalità differenti, in quanto l’ordine disposto dal giudice costituisce atto dovuto, nell’esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza, seppure coordinabile con quello amministrativo, sicché lo stesso non si pone in rapporto alternativo con l’ordine di demolizione impartito dalla Pubblica Amministrazione;

– sia della eventuale richiesta di sanatoria successiva alla scadenza di detto termine, in quanto il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all’ordine di demolizione del manufatto abusivamente realizzato, deve essere comunque revocato in caso di inutile decorso del termine per l’adempimento, a nulla rilevando la sanatoria intervenuta successivamente alla scadenza del termine (diversamente, ove la sanatoria intervenga prima della scadenza, il giudice dell’esecuzione deve ritenere “inutiliter datum” l’ordine, atteso l’avveramento della condizione);

– sia del mancato decorso del termine di sessanta giorni assegnato dal Pubblico Ministero per provvedere spontaneamente alla demolizione, che ha il diverso scopo di consentire una esecuzione spontanea dell’ordine prima di quella forzata, essendo comunque decorso il suddetto termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Risulta, pertanto, irrilevante il mancato decorso del termine assegnato dal Sindaco per eseguire spontaneamente la demolizione, trattandosi di ordine diverso rispetto a quello impartito dai giudice penale, il cui termine di adempimento nella vicenda esaminata dalla Corte era invece ampiamente decorso.

 

(Articolo di Enrico Michetti, pubblicato con questo titolo il 31 agosto 2016 sul sito “Il Quotidiano della PA.it”)

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