Referendum – Conoscere per votare: come cambia la potestà regolamentare di Stato e Regioni

 

potesta-regolamentare-00

Riguardo alla potestà regolamentare il vigente art. 117 della Costituzione detta le seguenti disposizioni.

«Art. 117

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.  

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.  

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»

potesta-regolamentare-di-stato-e-regioni

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, riguardo al Capo IV della Costituzione, relativo alle “MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE” prevedeva la seguente modifica il 6° comma dell’art. 117.

«CAPO IV

 MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

 Art. 26.

(Modificazioni all’articolo 117 della Costituzione)

4. All’articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente: «La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative.

È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva.

I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale».

Nella relazione al disegno di legge la modifica è stata spiegata nel seguente modo: «Infine, con la novella al comma sesto dell’articolo 117 della Carta, s’introducono, in relazione alla potestà regolamentare, nuovi criteri di riparto delle competenze volti ad assicurare in linea di principio la simmetria tra l’esercizio di tale potestà e l’esercizio delle funzioni legislative dello Stato e delle regioni.

Con tale previsione dovrebbe venir meno il parallelo insistere nelle materie attualmente di competenza concorrente della potestà regolamentare dello Stato e delle regioni, che ha dato luogo, oltre che a incertezze normative, al fenomeno della cosiddetta «fuga dal regolamento» e all’emergere della citata categoria di atti «non aventi natura regolamentare».

A seguito della novella, rimane comunque ferma la facoltà di delega alle regioni da parte dello Stato della potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva, e la stessa viene estesa, in ragione delle suddette modifiche, anche alle «funzioni».

Inoltre, per evitare incertezze e sovrapposizioni che sono affiorate in taluni ambiti, viene specificato che la potestà regolamentare spettante ai comuni e alle città metropolitane relativamente alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, debba comunque essere esercitata nel rispetto della legge statale o regionale competente.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quelli dedicati alle modifiche suddette sono diventati l’articolo 26 che ha il seguente testo:

Art. 26.

(Modificazioni all’articolo 117  della Costituzione)

4. All’articolo 117 della Costituzione, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale».

Con riferimento all’art. 117 sulla potestà legislativa dello Stato le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «Il potere regolamentare – Il nuovo art. 117, sesto comma, ridefinisce il riparto di potere regolamentare tra Stato e regioni, prevedendo che la potestà regolamentare spetti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative.

La modifica risulta conseguente alla soppressione della competenza concor­rente.

Nel sistema vigente, infatti, la potestà regolamentare è attribuita allo Stato nelle materie di competenza esclusiva, mentre è rimessa alle regioni nelle materie di competenza concorrente e di competenza residuale regionale.

Ne deriva un rafforzamento del potere regolamentare dello Stato, conseguente al cospicuo ampliamento del catalogo delle materie di competenza statale esclusi­va.

Anche laddove tale competenza statale è “attenuata”, ad esempio perché limi­tata alle “disposizioni generali e comuni” (così, fra le altre, per la tutela della salute ed il governo del territorio), allo Stato compete comunque l’esercizio del relativo potere regolamentare.

Nell’attuale sistema, tale esercizio gli è invece precluso tout court per le materie di competenza concorrente (quali, appunto, la tutela della salute ed il governo del territorio).

È vero che la giurisprudenza costituzionale lo ha di fatto in molti casi ammesso anche in questi ambiti, in considerazione dell’intersecarsi di tali materie con altre spettanti alla competenza esclusiva statale (si pensi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela della salute o alla tutela dell’ambiente per il governo del territorio), ma sempre facendo ricorso ai canoni della leale col­laborazione e, quindi, richiedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali, spesso nella forma di un’intesa con le conferenze.

Il coinvolgimento delle autono­mie territoriali sembrerebbe invece non risultare più necessario a seguito del ripar­to del potere legislativo e regolamentare delineato dal nuovo testo costituzionale.

Il nuovo sesto comma dell’articolo 117 conferma inoltre la facoltà dello Stato di delegare la potestà regolamentare nelle materie di competenza legislativa esclusiva.

Un’ulteriore modifica al sesto comma introduce infine la precisazione che il potere regolamentare riconosciuto a comuni e città metropolitane (non più alle province) in ordine alla disciplina dell’organizzazione e svolgimento delle loro funzioni è esercitato nel rispetto della legge statale o regionale.

Tale modifica non pare peraltro avere carattere innovativo, in quanto il limite introdotto è già applicato nell’ordinamento vigente, come applicazione del gene­rale principio di legalità.

iter-art-117-17b iter-art-117-18biter-art-117-19b

il-nuovo-art-117-12

LE RAGIONI DEL SÌ

immagine-rapporto-stato-regioni

Sono le stesse portate a proposito del rapporto in generale tra Stato e Regioni

 

LE RAGIONI DEL NO

io-voto-no-00

Sono le stesse portate a proposito del rapporto in generale tra Stato e Regioni

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas