Referendum – Conoscere per votare: solo la Camera dei Deputati vota le leggi di amnistia e indulto

 

articolo-79

Il vigente articolo 79 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 79

 

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. 

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva le seguenti modifiche riguardanti l’art. 79, contenute all’art. 12 dedicato alle “Leggi di amnistia e indulto”:

Art. 14

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Nella relazione al disegno di legge la modifica è stata spiegata nel seguente modo: «Gli articoli 13, 14, 15 e 16 modificano, rispettivamente, gli articoli 78, 79, 80 e 82 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati le competenze in materia di deliberazione dello stato di guerra, con-cessione con legge dell’amnistia e dell’indulto, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alle leggi di amnistia e indulto è diventato l’articolo 18 ed ha il seguente testo:

Art. 18.

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All’articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Con riferimento all’art. 79 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 18 del testo di legge costituzionale interviene sul primo comma dell’articolo 79 della Costituzione, modificandolo nel senso di prevedere che l’am­nistia e l’indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della sola Camera dei deputati – e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto – in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La modifica disposta all’articolo 79 della Costituzione era contenuta già nel disegno di legge di iniziativa governativa (S. 1429), in ragione del nuovo assetto di bicameralismo differenziato, e non ha subito modifiche nel corso dell’esame parlamentare.

La modifica all’articolo 79 – letta in correlazione con la nuova formulazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione – porta a ritenere che, nel nuovo procedi­mento di concessione dell’amnistia o dell’indulto, la partecipazione del Senato sia comunque possibile, ma debba avvenire nelle forme e nei limiti previsti dal nuovo terzo comma del citato articolo 70 [Il terzo comma recita “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di mo­dificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.”].

Si ricorda inoltre che il disegno di legge che concede l’amnistia e l’indulto è una delle ipotesi in cui non è prevista la possibilità di voto a data certa, di cui all’ultimo comma del nuovo art. 72 Cost..»

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un Sì

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Articolo 79: solo la Camera vota leggi di amnistia e indulto

Il disposto dell’articolo 79 della Costituzione disciplina gli istituti dell’amnistia e dell’indulto. 

L’articolo in questione è una disposizione generale, e viene declinata, concretamente, all’interno del codice penale – agli articoli 171 e 174.

La riforma costituzionale non introduce innovazioni significative, nella misura in cui non modifica la sostanza dell’articolo 79, limitandosi, piuttosto, ad introdurre quelle modificazioni necessarie a rendere coerente tale disposizione con il quadro istituzionale disegnato dalla riforma stessa.

Il primo comma dell’articolo 79 prevede che “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale”.

L’unica modifica apportata dalla riforma all’articolo 79, dunque, consiste nell’aver sostituito al primo comma la frase “di ciascuna Camera” con l’espressione “della Camera dei deputati”. 

Come è ovvio, se la Camera dei deputati è titolare, quasi esclusiva, della potestà legislativa, e ammesso, come è, che amnistia e indulto debbano essere concessi attraverso una legge ordinaria, appare logico e coerente che l’adozione di quest’ultima venga delegata alla Camera dei deputati.

Un aspetto lasciato invariato dalla riforma merita di essere messo in luce: la deliberazione in virtù della quale si adotta una legge di amnistia o indulto deve necessariamente essere votata dalla maggioranza dei 2/3 dei “componenti della Camera dei deputati”.

È importante, dunque, che la riforma lasci invariata questa maggioranza che impedisce alla forza politica di turno di adottare, in maniera arbitraria, provvedimenti di amnistia e indulto.

I due commi successivi dell’articolo 79 rimangono immutati e sanciscono due principi importanti: il primo, previsto dal secondo comma, è che “la legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione”; il secondo, disposto dall’ultimo comma dell’articolo 79, è che amnistia ed indulto non possano essere applicati ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Amnistia e indulto rivestono un’importanza, soprattutto politica e sociale, significativa, e per questo motivo la riforma non ne modifica i tratti essenziali.»

 

LE RAGIONI DEL NO

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Il professor Vittorio Angiolini, docente di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano, co-firmatario dell’appello per il no dei 56 costituzionalisti, ha rilasciato al riguardo la seguente intervista.

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Vittorio Angiolini 

«Lei rileva un vizio anche in tema delle “nuove” competenze delle Camere.

VA Nel testo della riforma, il Senato perde la funzione di dare la fiducia al Governo ma mantiene funzioni legislative.

E si differenziano i procedimenti.

I fautori del Sì ne hanno contati due.

In realtà non è così.

Abbiamo un florilegio di procedimenti differenziati.

Cito un esempio: la legge con cui lo Stato interviene nelle competenze regionali, secondo il nuovo articolo 117 della Costituzione, per quella che è definita come “l’unità giuridica ed economica” – che non si sa cosa sia ma questo poi lo stabiliranno i giudici, ancora una volta -, non solo dovrà essere approvata da entrambe le Camere ma c’è una previsione inedita.

Questo tipo di legge potrà essere proposto soltanto dal Governo.

Bene, avremo un Parlamento che delibererà leggi per cui l’iniziativa è preclusa ai membri del Parlamento stesso.

Dopodiché, ai sensi del “nuovo” articolo 70, Camera e Senato dovrebbero legiferare insieme tutte le volte che si parla di “attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea“.

Chiunque sa che è molto difficile che vi sia una materia regolata dalla legge nazionale che non sia toccata da una direttiva comunitaria.

E poi ancora le due Camere voteranno insieme in merito a “organi di governo, funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni“.

La questione non è tanto se tutto rimanga come prima, quanto il fatto che tutto diventi più complicato di prima, visto che la competenza generale di legislazione dovrebbe essere solo della Camera.

Ma questa differenziazione di materie, passibili di mille interpretazioni sull’intervento del Senato, possono dare luogo ad incostituzionalità per vizio di procedura.

In che senso?

VA Se la Camera dei Deputati delibera da sola in una materia per cui sarebbe prevista la partecipazione del Senato, la legge è incostituzionale.

Se il Senato interviene in una materia in cui in realtà spetta la competenza solo alla Camera dei Deputati, la legge è incostituzionale.

È il festival delle controversie procedurali di fronte alla Corte costituzionale.»

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

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