Referendum – Conoscere per votare: le competenze e le attribuzioni del Capo dello Stato

 

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Il vigente articolo 87 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 87 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. 

Può inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando

occorra, l’autorizzazione delle Camere. 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Il successivo e vigente articolo 88 dispone a sua volta testualmente:

Art. 88 

Il Presidente della Repubblica può , sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano

in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una serie di modifiche dell’art. 87 contenute all’art. 32 (dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”), che disponevano testualmente:

CAPO VI

Art. 32. DISPOSIZIONI FINALI

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 

9. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati»;

c) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

d) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

Il disegno di legge costituzionale S 1429 prevedeva inoltre una sola modifica dell’art. 88, contenuta all’art. 20 (dedicato allo ” Scioglimento della Camera dei deputati”) che al comma disponeva testualmente:

Art. 20

(Scioglimento della Camera dei deputati)

1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sen-tito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Nella relazione al disegno di legge l’aggiunta del 2° e 3° comma è stata spiegata nel seguente modo: «L’articolo 20 modifica l’articolo 88 della Costituzione, disponendo, in ragione della nuova configurazione del Senato delle Autonomie quale organo permanente i cui membri si rinnovano di volta in volta in base ai mandati ricevuti nelle istituzioni territoriali alle quali appartengono, che il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica sia riferito alla sola Camera dei deputati. » 

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quelli dedicati alle competenze e alle attribuzioni del Capo dello Stato sono diventati il comma 7 dell’articolo 38 e l’articolo 24 ed hanno il seguente testo:

Capo VI  

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 38. 

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

7. All’articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) all’ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere»;

c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati». 

Art. 24. 

(Scioglimento della Camera dei deputati) 

1. All’articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Con riferimento agli articoli 87 e 88 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «Il comma 7 modifica l’articolo 87 Cost., nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che, a seguito delle modifiche disposte dal progetto di riforma costituzio­nale, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento) (terzo comma).

Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della “Camera dei deputati” (è eliminato il riferi­mento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli artt. 70 e 80 Cost., come novellati, per i trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di “entram­be le Camere” (ottavo comma). Infine, lo stato di guerra è dichiarato dal Presiden­te della Repubblica previa deliberazione – a maggioranza assoluta – della Camera dei deputati (nono comma).»

«L’articolo 24 novella l’articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scio­glimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati.

Sia taluni testi di riforma costituzionale definiti nel corso delle precedenti le­gislature, sia il panorama comparato, testimoniano la ricorrenza di tale previsione nel caso di assetti istituzionali corrispondenti.

All’esclusione del rapporto di fidu­cia (come previsto dagli articoli precedenti) tipicamente consegue la non assogget­tabilità allo scioglimento nel quadro della complessiva configurazione dei poteri e delle funzioni del nuovo Senato.

Come già evidenziato, inoltre, il Senato delineato dal nuovo articolo 57 della Costituzione è un organo a rinnovo parziale continuo.»

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un sì

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Articoli 87 e 88: la riforma non modifica le funzioni del Capo dello Stato

I disposti degli articoli 87 e 88 si occupano di delineare le competenze ed attribuzioni del Presidente della Repubblica.

La riforma, nell’ottica di non modificare assolutamente le prerogative del Capo dello Stato, non apporta modifiche sostanziali alla disposizione in esame, limitandosi ad adattarla al contesto istituzionale all’interno del quale dovrà inserirsi.

I primi due commi dell’articolo 87, che permangono invariati, stabiliscono rispettivamente che il Presidente della Repubblica sia il capo dello Stato e rappresenti l’unità nazionale e, successivamente, che questi possa “inviare messaggi alle Camere.”

Il terzo comma di tale disposizione attribuisce al Presidente della Repubblica la competenza di indurre le elezioni “della nuova Camera dei deputati” e di fissarne la prima riunione.

Il fatto che il Presidente potrà indire le elezioni per la sola Camera dei deputati si giustifica sulla base del fatto che il Senato della Repubblica, così come disegnato dalla riforma, si rinnoverà periodicamente, in concomitanza con il rinnovo degli Enti territoriali di riferimento.

Dal quarto al settimo comma l’articolo 87 non viene modificato, e continua ad attribuire al Capo dello Stato la competenza di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa popolare, promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti, indire i referendum popolari e nominare i funzionari dello Stato.

L’innovazione, seppure marginale, interviene poi sui commi ottavo e nono.

La prima parte dell’ottavo prevede che il Presidente della Repubblica “accredita e riceve i rappresentati diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione della Camera dei deputati”.

Nello specifico, questa parte dell’ottavo comma prevede che la ratifica dei trattati internazionali debba essere eseguita dal Presidente della Repubblica il quale, preventivamente, deve acquisire l’autorizzazione della sola Camera dei deputati, sulla base della motivazione che solamente questa Camera disporrà della competenza legislativa per adottare tale autorizzazione.

Si differenziano dai trattati internazionali i “trattati relativi all’appartenenza dell’Italia alla Unione Europea”, per la ratifica dei quali lo stesso comma stabilisce che l’autorizzazione debba essere adottata da entrambe le Camere.

Se il Senato deve funzionare da organo di raccordo tra Stato, Enti locali ed Unione Europea appare logico che questo sia compartecipe degli atti legislativi che autorizzano la ratifica dei trattati concernenti l’Unione Europea. 

L’ultimo comma sul quale interviene la riforma è il nono, che attribuisce al Presidente della Repubblica il “comando delle Forze armate”, la facoltà di presiedere il Consiglio supremo di difesa e la competenza di dichiarare lo stato di guerra “deliberato dalla Camera dei deputati.”

Quest’ultima previsione non fa altro che riprendere, e specificare, quanto premesso nel disposto dell’articolo 78, il quale attribuisce alla sola Camera dei deputati la facoltà di deliberare lo stato di guerra, ma lasciando immutata la competenza di dichiararlo, definitivamente, al Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda l’articolo 88, invece, la riforma interviene esclusivamente sul primo comma.

Questo, nella sua versione vigente, prevede che “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”.

Viene, dunque, riconosciuto un potere fondamentale e sistematicamente molto rilevante al Presidente della Repubblica il quale, ravvisato il venir meno delle condizioni politiche per la continuazione della legislatura, ha la facoltà di sciogliere le Camere.

È del tutto evidente che tale prerogativa costituisca l’extrema ratio, nel caso in cui siano risultati vani tutti i tentativi di mediazione posti in essere dalle varie forze politiche.

Nella sua versione riformata, la Costituzione stabilisce che “il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati”.

È chiaro che se la rappresentanza politica, nazionale, risulti essere espressa nella sola Camera dei deputati, le crisi politiche si possano presentare esclusivamente in questa.

In conclusione possiamo tranquillamente affermare che le competenze del Capo dello Stato non vengono minimamente intaccate, per fare sì che rimanga organo di garanzia costituzionale, terzo ed imparziale. 

 

LE RAGIONI DEL NO

 Comitato NO riforma

Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio: «Il Presidente della Repubblica conserva sostanzialmente i poteri dell’ordinamento precedente (cioè quello attuale) ma la sua posizione superpartes rischia di venire meno proprio dai meccanismi della sua elezione.

Se pensiamo al potere di sciogliere le Camere – nella riforma renziana solo la Camera dei deputati – possa essere attribuito a un presidente di parte significa attribuirlo sostanzialmente al Governo.

Anche il potere di nominare il presidente del consiglio e i ministri si svuota tenendo conto della legge elettorale – l’Italicum – che obbliga i partiti a indicare il “capo della forza politica” e quindi nella sostanza il capo del governo.»

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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