La Comunità del Parco della Sila contro la discarica di Celico. L’Ente Parco che fa?

 

Durante l’ultima riunione della Comunità del Parco Nazionale della Sila, 8 sindaci hanno chiesto che anche l’Ente  Parco partecipi e alla battaglia intrapresa dai  Comuni della Presila contro la discarica di Celico e sottolineano che «la discarica infatti, pur non ricadendo all’interno dell’area protetta, sorge comunque ai suoi limiti, visto che dista solamente poche centinaia di metri dall’area Zps IT9310069 Parco Nazionale della Sila, Sila Grande e altrettanto dai Siti d’importanza comunitaria Monte Curcio IT9310075; Serra Stella IT9310085; Acqua di faggio IT 9310077; e da due riserve nazionali statali quali la R.N.S. Serra della Guardia e la R. N. S. Tasso Camigliatello Silano».

I Comuni della Presila ricordano all’Ente Parco che «contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione Calabria, in ordine al rilascio dell’A.I.A e del suo rinnovo/riesame si sarebbero dovuti tenere in considerazione gli aspetti propri della valutazione d’incidenza.  

Questo perché, seppure l’impianto non ricade in zona Sic, né in area Zps e, dunque, non si trova all’interno di aree “Natura 2000” per le quali la suddetta valutazione è dovuta, la suddetta valutazione di incidenza si applica tuttavia sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito (così come risulta da molteplici sentenze: Cons. Giust.Amm.Sicilia sez. giurisd.15.12014 n.4; Tar Potenza sez. I, del 13.2.2016 n. 107; Tar Catanzaro, sez. I, del 20.10.2015 n. 1601; Tar Catanzaro sez. I del 23.3.2015 n.535).  

In quest’ottica la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale della Sila alla Conferenza di Servizi può senz’altro essere vista non solo come necessaria, ma addirittura indispensabile.  

Specie tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice dell’Ambiente, che all’art. 29 quater, comma 5, stabilisce: “la convocazione da parte dell’autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientali” (Tar Friuli VG Sez. I n. 77 del 11 marzo 2016)».

Anche il Comune di Rovito ha  proposto un ricorso al Tar di Catanzaro, «tenuto conto del fatto che la Regione Calabria, in sede di memoria costitutiva (e di controdeduzioni inviate ai Comuni Presilani) ha affermato che non vi è alcun illegittimità nel non aver invitato l’Ente Parco alla Conferenza di Servizi, e richiesto all’Ente Parco stesso che questi intervenga ad adiuvandum nel processo in corso».

Secondo Antonio Nicoletti, responsabile  Aree protette Legambiente, «ha dell’incredibile il riconoscimento ottenuto dall’Unesco nell’area in cui ci sono delle simili attività. Non solo,  in 15 anni dalla sua costituzione il Parco della Sila non è riuscito a mettere in piedi un piano per l’area del parco e il riconoscimento Unesco riguarda un’area di 200mila che supera addirittura di tre volte il territorio del Parco. Un’assurdità».

Nicoletti  sottolinea un altro aspetto che emerge dalla vicenda: «Ma la situazione rifiuti in Calabria è molto più drammatica e globale.

Sarebbe necessario intervenire molto prima e non solo sull’ultimo anello della catena, altrimenti si rischia di ricadere in posizioni meramente Nimby.   

Gli stessi Comuni dovrebbero puntare sulla raccolta differenziata e un’attenzione al ciclo dei rifiuti, chiedendosi sempre dove vadano a finire».

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 28 dicembre 2016 sul sito online “greenreport.it”)

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