L’ostinata presunzione di certe ditte pubblicitarie di poter lasciare i propri impianti installati ai confini dei parchi e delle riserve naturali di Roma

 

Nel territorio del Comune di Roma ricadono le seguenti 19 aree naturali protette:

– la riserva naturale statale del Litorale Romano (istituita nel 1987), entro cui ricade il parco regionale urbano delle “Pineta di Castel Fusano” (istituito nel 1980);

– la riserva naturale statale della Tenuta di Castelporziano (istituita nel 1999);

– il parco regionale urbano del Pineto (istituito nel 1987);

– il parco regionale suburbano dell’Appia Antica (istituito nel 1988);

– il parco regionale urbano di Aguzzano (istituito nel 1989);

– il parco regionale di Veio (istituito nel 1997);

– la riserva naturale regionale di Decima Malafede (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale dell’Insugherata (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale di Laurentino Acqua Acetosa (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale della Marcigliana (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale di Monte Mario (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale della Tenuta dei Massimi (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale della Tenuta di Acquafredda (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale della Valle dei Casali (istituita nel 1997);

– la riserva naturale regionale della Valle dell’Aniene (istituita nel 1997);

– il parco regionale del Complesso lacuale di Bracciano Martignano (istituito nel 1999);

– monumento naturale di Galeria Antica (istituito nel 1999);

– monumento naturale di Quarto degli Ebrei e Tenuta di Mazzalupetto (istituito nel 2000);

– monumento naturale del Parco della Cellulosa (istituito nel 2006). 

Sia all’interno che ai confini di ognuna delle suddette aree naturali protette si sono trovati a ricadere una moltitudine di impianti pubblicitari, installati sia prima della istituzione della rispettiva area naturale protetta (ed in tal caso tutti con regolare autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune di Roma) sia dopo l’istituzione (ed in tali casi per lo più abusivi).

LA NORMATIVA DI TUTELA STATALE E REGIONALE

Per quanto riguarda la tutela delle suddette aree naturali protette la normativa di tutela è risultata essere quella dettata dalla legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”, che all’art. 14 dettava la seguente disciplina: «14. Nell’ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall’art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente regia Soprintendenza ai monumenti o all’arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l’Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del Prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all’aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

È anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del Prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. In caso di inadempienza il Prefetto provvede all’esecuzione d’ufficio a’ termini e agli effetti di cui all’art. 20 del vigente T.U. della legge comunale e provinciale».

OBBLIGO DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

La disciplina relativa al rilascio della autorizzazione paesaggistica è stata dettata invece dall’art. 7 che testualmente recitava: «I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell’immobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati elenchi delle località, non possono distruggerlo né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. È fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione».

Dopo la costituzione della Repubblica Italiana e l’avvento del decentramento amministrativo (con le Regioni) alla regia Soprintendenza sono subentrate le diverse Soprintendenze competenti per materia e per territorio ed è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 616 del 24 luglio 1977 concernente la “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”.

L’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, riguardante i “Beni ambientali”, testualmente recitava: «Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici« dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l’altro le funzioni amministrative concernenti: … d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità». (i 2 suddetti commi sono stati poi soppressi dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 63 del 26 marzo 2008 , con cui sono state apportate “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio”).

Con la legge regionale n. 13 del 16 marzo 1982 la Regione Lazio ha emanato delle “Disposizioni urgenti per l’ applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali”: la legge è stata poi abrogata dalla legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012.

L’art. 2 stabiliva la procedura da seguire per le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 7, 11 e 14 della legge n. 1497/1939: il successivo art. 4 disponeva che «le determinazioni concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore regionale all’urbanistica ed assetto del territorio da lui delegato e prendono effetto con la loro pubblicazione nell’ albo che, a questo fine, é istituito presso il relativo assessorato». 

Con la cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985 (riguardante il vincolo automatico imposto sui cosiddetti “beni diffusi”) sono state approvate le “disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”: con l’art. 1 «sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497: …. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi».

L’art. 1 ha aggiunto infatti 9 commi all’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977, l’ultimo dei quali ha innovato il procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica nel modo seguente: «L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni 

Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.  

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione». 

Con l’entrata in vigore della legge “Galasso” dunque il rilascio della autorizzazione paesaggistica è spettato in 1° istanza alla Regione Lazio ed in 2° istanza all’allora Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (per il tramite delle Soprintendenze competenti per territorio) con il potere di annullamento delle “autorizzazioni” rilasciate dalla Regione o di surroga della stessa Regione in caso di inerzia nel rilascio della autorizzazione entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Per quanto riguarda la tutela delle aree naturali protette ed in particolare delle suddette riserve naturali statali (del Litorale Romano e della Tenuta di Castelporziano) è stata applicata anche la normativa dettata dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 che alla lettera d) del 3° comma dell’art. 11 vieta «lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’Ente parco».

Con il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 è stato poi emanato il “Codice della Strada”, che al 4° comma dell’art. 23 testualmente dispone: «La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.  

Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale».

Il successivo comma 13-ter dello stesso art. 23 fa espresso riferimento alle zone soggette a vincolo archeologico o storico monumentale in forza della legge n. 1089 del 1 giugno 1939 (riguardante la “tutela delle cose di interesse artistico o storico”), alle zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi tanto della già citata legge n. 1497/1939 quanto della parimenti citata legge Galasso n. 431/1985 ed alle zone ricadenti all’interno di parchi e riserve disciplinate dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (“legge quadro sulle aree protette”).

Il comma 13-ter testualmente recitava: «[Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394]. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis». (il 1° periodo, racchiuso tra parentesi quadre, è stato poi abrogato, perché recepito nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, di cui si dirà più avanti).

Con la legge regionale del Lazio n. 59 del 19 dicembre 1995 è stata concessa la “Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale”.

La lettera g) del 1° comma dell’art. 1 testualmente dispone: «Nell’ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del DPR 616/1977, è subdelegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:

…. g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni». 

Il 1° comma del successivo art. 2 testualmente recita: «1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell’articolo 1 secondo le modalità previste dall’articolo 82 del D.P.R. 616/1977, come integrato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985 e dalla legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge».

Il 1° comma dell’art. 3 dispone che «la Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull’esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell’articolo 1»: il successivo 2° comma del medesimo art. 3 stabilisce che «per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 68/1985, integrata da un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. »

PROCEDURA SEMPLIFICATA DI RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Il 9° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ha disposto che «la documentazione a corredo del progetto é preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato» ed ha stabilito che «essa é individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento».

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in sigla D.P.C.M.) emanato il 12 dicembre 2005 è stata individuata la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

Sempre come precedentemente riportato, il 9° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ha previsto anche che «con regolamento da emanarsi …. entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, …., sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti».

Con Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 139 del 9 luglio 2010 è stato emanato il “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”, che riguardano 39 categorie di opere di tipologia ed entità diversificata, puntualmente elencate nell’allegato 1.

Si tratta di interventi disparati: piccoli ampliamenti; demolizioni e ricostruzioni a parità di volume e di sagoma; opere riguardanti i prospetti e le coperture degli edifici; realizzazione o modifica di box pertinenziali; opere riguardanti le aree pertinenziali; installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici, ma anche impianti pubblicitari.

Come 15° categoria di opere elencate nell’allegato 1 al D.P.R. n. 139/2010 figura testualmente la «posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq [impianti di mt. 6 x 3, ndr.], ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi» ma con la precisazione che «la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice» che riguardano rispettivamente:

«a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici».

La nuova procedura è entrata in vigore il 10 settembre 2010: analizziamone gli elementi innovativi rispetto alla procedura “ordinaria” che richiede 105 giorni (120 in caso di Conferenza di Servizi) per il rilascio di una autorizzazione paesaggistica.

Conseguentemente il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato la legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012, che alla lettera a) del 1° comma dell’art. 1 dispone testualmente che «nell’ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo articolo 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

a)interventi indicati nell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni)».

 LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA (PTP e PTPR)

L’art. 1-bis della legge n. 431/1985 ha anche obbligato ogni Regione ad approvare entro il 31 dicembre 1986 i Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.): quelli relativi al territorio del Comune di Roma sono stati per lo più adottati dalla Giunta Regionale del Lazio nel 1987 e quasi tutti definitivamente approvati con la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998.

Le norme dei P.T.P. prescrivono il divieto di affissione di cartelli pubblicitari in tutte le aree soggette a vincolo paesaggistico e quindi anche in tutte le aree naturali protette, che sono state disciplinate dalla legge regionale del Lazio n. 29 del 6 ottobre 1997 che ha dettato le “Norme in materia di aree naturali protette regionali“, istituendo contestualmente il parco di Veio e le riserve naturali di della Valle dei Casali, dell’Insugherata, della Valle dell’Aniene, della Marcigliana, del Laurentino Acqua Acetosa, di Decima Malafede, della Tenuta dei Massimi, di di Monte Mario e della Tenuta di Acquafredda.  

La lettera o) del 3° comma dell’art. 8 della legge n. 29/1997 detta le “Misure di salvaguardia” delle aree naturali protette regionali ed impone come espresso divieto «o) l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco».

L’art. 28 obbliga al rilascio preventivo ed obbligatorio del “nulla osta” dell’Ente Parco per “interventi, impianti ed opere all’interno dell’area naturale protetta“. 

Come “misura di salvaguardia” ulteriore il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 dispone che«nei territori di cui al comma 2, nelle more dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva».

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) del Lazio è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25 luglio 2007, poi integrata con deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007: risulta quindi al momento solo adottato e non ancora definitivamente approvato, ma il parere espresso dal Soprintendente competente per territorio rimane comunque vincolante.

Comunque sia, per tutti gli usi valgono le disposizioni delle Tabelle C delle Norme del PTPR che per ogni tipo di paesaggio dettano le norme regolamentari e che al punto 5.5 prevedono come elementi del paesaggio anche i cartelloni pubblicitari di cui dettano la disciplina a seconda dell’ambito di paesaggio in cui venissero a ricadere.

Viene prescritto come «non consentito fatta salva la segnaletica di pubblica utilità» per ogni impianto ricadente nei seguenti ambiti di paesaggio:

  • Paesaggio Naturale (art. 21 delle Norme);
  • Paesaggio Naturale Agrario (art. 22 delle Norme);
  • Paesaggio Naturale di Continuità (art. 23 delle Norme);
  • Paesaggio Agrario di Rilevante Valore (art. 24 delle Norme);
  • Paesaggio Agrario di valore (art. 25 delle Norme);
  • Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26 delle Norme).

L’installazione di un impianto viene invece «subordinata a valutazione di compatibilità previo SIP» (Studio di Inserimento Paesistico) nei seguenti due ambiti di paesaggio:

  • Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 delle Norme);
  • Paesaggio degli insediamenti in evoluzione (art. 28).

Sono invece «non consentiti fatto salvo segnaletica di tipo didattico» gli impianti ricadenti nei seguenti ambiti di paesaggio:

  • Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto (art. 29 delle Norme);
  • Parchi, Ville e Giardini Storici (art. 30 delle Norme).

Sono invece «non consentiti fatta salva segnaletica di pubblica utilità o di segnalazione dei siti di interesse storico archeologico» gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

  • Paesaggio dell’Insediamento Storico Diffuso (art. 31 delle Norme).

Viene infine prescritto il «divieto nelle aree di margine alle infrastrutture viarie e ferroviarie salvo segnaletica di pubblica utilità» per gli impianti ricadenti nel seguente ambito di paesaggio:

  • Reti, Infrastrutture e Servizi (art. 32 delle Norme).

Le suddette misure di salvaguardia rimangono valide fino alla entrata in vigore delle Norme Tecniche di Attuazione di ogni Piano di Assetto: quelli già approvati come i parchi urbani di Pineto ed Aguzzano e le riserve naturali della Valle dei Casali, della Tenuta dei Massimi, di Monte Mario e dell’Insugherata ribadiscono in modo definitivo il divieto di affissione.

IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

La disciplina dettata dall’art. 14 della legge n. 1497/1939 è rimasta in vigore fino al 1999 quando il suddetto articolo 14 è stato poi recepito nel “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, emanato con Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999: fino a tale data è stata quindi applicata per le aree naturali protette istituite nel frattempo, come la riserva naturale statale del Litorale Romano, il parco regionale suburbano dell’Appia Antica ed i parchi regionali urbani del Pineto e di Aguzzano, mentre dal 1997 era entrata in vigore la legge regionale n. 29/1997 che per parchi e riserve regionali ha prescritto come “misura di salvaguardia” il divieto di installazione di impianti pubblicitari, valido ancora oggi.

L’art. 157 del D.Lgs. n. 490/1999 ha dettato la seguente disciplina per i “Cartelli pubblicitari”:

«1. Nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell’articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della Strada, ndr.], previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela».

La suddetta disciplina è rimasta in vigore dalla fine 1999 agli inizi del 2004, quando il suddetto articolo 157 è stato a sua volta definitivamente recepito nel “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, emanato con Decreto Legislativo n. 42 del 22 febbraio 2004, che all’art. 153 ha dettato la disciplina tuttora vigente riguardo ai “Cartelli pubblicitari”:

«1. Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela».

Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha stabilito anche le sanzioni in caso di “Violazione in materia di affissione”, perché all’art. 167 ha disposto che «chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

Il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ha modificato la disciplina relativa alle procedure di rilascio della autorizzazione paesaggistica, che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2010 e che da tale data ha sostituito quella stabilita dalla legge n. 431/1985.

Fino al 31 dicembre 2009 l’art. 159, così come interamente sostituito dal D.Lgs. n. 63/2008, ha dettato la disciplina relativa al “Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica” ed ha disposto che fino alla data del 31.12.2008 (poi prorogato alla fine dell’anno successivo) si applica in pratica la cosiddetta legge “Galasso” n. 431/1985 con il doppio procedimento di rilascio della autorizzazione paesaggistica in prima battuta da parte della Regione (o del Comune in potere di subdelega consentita dalla legge regionale n. 59/1995)  e poi dalle Soprintendenze competenti per territorio, che può annullare entro 60 giorni l’autorizzazione paesaggistica o rilasciarla o negarla anche in potere sostitutivo in caso di inerzia della Regione o del Comune.

L’ultimo periodo del 1° comma dell’art. 159 dispone infatti che «resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Dal 1 gennaio 2010 è entrata in vigore la disciplina relativa alla “autorizzazione” così come impartita dal vigente art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Dal 12 dicembre 2011 il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche spetta all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche che è un servizio integrato alla U.O. Permessi di Costruire – Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e che deve rispettare la seguente disciplina impartita dal vigente art. 146 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

A fronte di una richiesta di autorizzazione paesaggistica, entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’attuale “Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche” deve effettuare gli accertamenti circa la conformità del luogo in cui si intende installare l’impianto pubblicitario con le eventuali prescrizioni contenute nei   provvedimenti di imposizione del vincolo paesaggistico e nei Piani Territoriali Paesistici (PTP) definitivamente approvati così come nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) al momento solo adottato e deve trasmettere al Soprintendente competente per territorio la documentazione presentata dal soggetto interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento   amministrativo (legge n. 241/1990).

Modulo della domanda di rilascio della autorizzazione paesaggistica

Entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza il Soprintendente rende il parere di propria competenza, che è obbligatorio ed in generale vincolante: il parere ha natura che rimane obbligatoria ma non è invece vincolante solo nel caso di vincoli paesaggistici emanati con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso o di piani paesaggistici approvati sempre con determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso oppure di avvenuto adeguamento ad entrambi degli strumenti urbanistici del Comune.

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La suddetta normativa statale e regionale è stata applicata per la repressione degli impianti pubblicitari installati sia dentro che ai confini delle aree naturali protette ricadenti nel territorio del Comune di Roma fino a che non è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP) con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.

Prima ancora però con Deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario ha deciso di «consentire la permanenza degli impianti in attesa dell’esatta individuazione delle zone sottoposte a vincoli, procedendo nell’immediato alle rimozioni, con eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo», che per le aree naturali protette sono i rispettivi Enti di gestione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 395 del 3 dicembre 2008 è stata poi approvata una semplificazione delle procedure nel procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, modificando ed integrando le delibere n. 1689/1997 e n. 426/2004. che consente anche la ricollocazione degli impianti pubblicitari autorizzati ed installati sia dentro che ai confini delle aree naturali protette.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 3312 del 23 dicembre 2008 il dott. Francesco Paciello e l’Ing. Carlo Di Francesco hanno disciplinato le procedure attivabili per gli spostamenti degli impianti pubblicitari tramite la relativa modulistica, in attuazione della delibera di Giunta n. 395/2008: come primo atto da Direttore del nuovo Dipartimento Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità il dott. Claudio Saccotelli ha emanato la Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012, con cui ha apportato modifiche ed integrazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3312.

LA DISCIPLINA DI TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE PRESCRITTA DAL COMUNE DI ROMA 

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 30 aprile 2014 è stato approvato il Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (PRIP), le cui Norme Tecniche di Attuazione hanno dettato le disposizioni di tutela delle aree naturali protette.

L’art. 5 è dedicato alla “Tutela dei beni culturali e paesaggistici e dispone testualmente: «L’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni sugli edifici, sulle aree e sui manufatti tutelati come beni culturali o come beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nonché lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni medesimi, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze in conformità a quanto disciplinato dagli artt. 49 e 153 del citato D. Lgs.».

Il successivo art. 7 è dedicato espressamente alle “Aree naturali protette” e dispone a sua volta testualmente: «Nelle aree naturali protette istituite, nonché lungo le strade che delimitano il perime-tro di queste, è vietata la collocazione di impianti pubblicitari. Tale divieto è esteso alle aree individuate quali aree naturali protette proposte per l’istituzione e l’ampliamento nel piano territoriale provinciale generale (PTPG) della Provincia di Roma. 

Lungo le strade di avvicinamento alle aree naturali protette l’istallazione di impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni, qualora consentita dalle norme del presente piano, deve garantire la tutela delle visuali su tali aree».

Tutte le aree naturali protette ricadenti nel territorio del Comune di Roma sono state destinate dal PRIP a zona “A”, la cui disciplina ha dato una volta per tutte una risposta definitiva all’interrogativo se gli impianti pubblicitari possano essere installati sul confine di ogni area protetta o sul lato opposto della strada che fa da confine. 

Infatti l’art. 15 delle N.T.A. del PRIP, dedicato per l’appunto alla “Zona A“ ha dettato la seguente inequivocabile disposizione: «Nella zona A è vietata l’istallazione di impianti pubblicitari pubblici o privati e degli impianti per pubbliche affissioni. IL DIVIETO È ESTESO ANCHE ALLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI LARGHI CHE SEGNANO IL CONFINE DELLA PREDETTA ZONA e che non sono classificate nei tipi stradali indicati all’art. 10.  

Nella zona A è ammessa l’istallazione di impianti di tipo didattico o di segnalazione di siti di interesse storico-artistico e dei segnali turistici e di territorio come disciplinati dal D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente qualora non sia tecnicamente possibile collocare detti impianti all’interno della zona B». 

Con l’entrata in vigore delle N.T.A. del PRIP si è venuto a determinare un problema riguardo a tutti quegli impianti pubblicitari di proprietà sia pubblica (SPQR) che privata, per i quali il Comune aveva rilasciato regolari autorizzazioni o concessioni prima della istituzione delle aree naturali protette entro cui si sono poi trovati a risultare installati.

Una prima risposta al suddetto interrogativo è venuta con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 380 del 30 dicembre 2014 con cui sono stati dettati anche degli «indirizzi per la gestione temporanea degli impianti pubblicitari inseriti nella nuova Banca Dati».

Come indirizzi la Giunta Capitolina ha deliberato:

Con riferimento preciso da un lato ai nuovi formati degli impianti pubblicitari prescritti dalla lettera F) del 1° comma dell’art. 20 del nuovo Regolamento di Pubblicità (approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014) e dall’altro lato agli indirizzi dettati dalla deliberazione n. 380/2014, l’allora Responsabile della Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha emanato la Determinazione Dirigenziale QH11340 del 18 febbraio 2015 con cui ha dettato una disciplina specifica semplificata rispetto a quella prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 312 del 23 dicembre 2008 ed alla successiva Determinazione Dirigenziale n. 618 del 27 marzo 2012.

Con successiva Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015 sono stati dettati degli «Ulteriori indirizzi per la gestione temporanea degli impianti pubblicitari inseriti nella Nuova Banca Dati e per il rilascio di autorizzazioni su aree private».

Come ulteriori indirizzi la Giunta Capitolina ha deliberato:

 

Dei suddetti ulteriori indirizzi interessa in questa sede il passo in cui di dispone che «gli impianti già inseriti nella Nuova Banca Dati permangono nell’ubicazione in cui si trovano alla data del presente provvedimento e si procede alla loro ricollocazione soltanto ….. per contrasto alla disciplina di tutela paesaggistica-architettonica-archeologica-ambientale come risultante dalla deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014, su diffida dell’Ente tutore, escludendo spostamenti su iniziativa delle Società».

In tutto questo frattempo le ditte pubblicitarie hanno provveduto ad eseguire le seguenti operazioni.

Hanno convertito sullo stesso posto i propri impianti di mt. 4 x3 in impianti di mt. 3 x 2, comunicando l’avvenuta riduzione per l’aggiornamento nella Nuova Banca Dati ed il pagamento del CIP entro il 31 gennaio del 2015 o del 2016.

Hanno eseguito l’adeguamento ai formati della Deliberazione n. 50/2014 trasformando i propri impianti di dimensioni inferiori a mt. 3 x 2 al formato immediatamente inferiore, comunicando anche qui l’avvenuta riduzione per l’aggiornamento nella Nuova Banca Dati senza modifica dell’ubicazione.

A non accettare la rimozione degli impianti pubblicitari installati sul confine del Parco di Veio e della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è stata dapprima la ditta “A.P. Italia”, seguita poi anche da tutta una serie di altre ditte che sono associate alla Confederazione “Imprese Romane Pubblicitarie Associate” (I.R.P.A.), che hanno rifiutato la possibilità di ricollocare i propri impianti risultati installati ai bordi delle aree naturali protette, non ritenendo di avvalersi degli indirizzi dati dalla Giunta Capitolina, preferendo continuare a contestare gli inviti a rimuovere i loro impianti installati ai bordi delle seguenti riserve naturali.

PARCO DI VEIO 

Al rispetto della suddetta normativa mi sono appellato fin da quando sono stato membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco di Veio (dal 21 luglio 1998 al 28 aprile 2004) e mi sono trovato a combattere tutti gli impianti pubblicitari installati sia dentro che ai confini di quest’area naturale protetta, per lo più di dimensioni allora di mt. 6 x 3, che ho segnalato puntualmente alla allora Direttrice dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità Andreina Marinelli. (vedi Elenco dei cartelloni pubblicitari abusivi installati dopo l’istituzione del Parco di Veio).

La mia azione di denuncia è proseguita anche dopo la fine del mio mandato ed ha portato a far rimuovere 90 cartelloni pubblicitari a tutto dicembre del 2007 (vedi Cartelloni fatti rimuovere da VAS nel Parco di Veio).

A non accettare la rimozione degli impianti pubblicitari installati sul confine del Parco di Veio ricadente al di fuori del territorio del Comune di Roma e conseguentemente operata dall’ANAS è stata la ditta “A.P. Italia” che il 27 ottobre 1998 ha depositato il ricorso al TAR n. 12972, chiedendo la sospensiva che il TAR ha rigettato con Ordinanza Cautelare n. 1687 del 22 dicembre 1998: con Decreto decisorio n. 11155 del 13 maggio 2010. è stata dichiarata la perenzione del ricorso, non essendo mai stata dalla “A.P. Italia” nuova istanza di fissazione dell’udienza.

La repressione degli impianti pubblicitari abusivi installati dentro il Parco di Veio è proseguita anche con il 1° commissariamento dell’Ente Parco che c’è stato dal 2005 ed il 2007: l’allora Commissario Straordinario Dott. Silvia Montinaro ha approvato la Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente Parco di Veio n. 16 del 21 marzo 2007 con cui ha definito le porzioni di territorio da considerare “in prossimità del parco” su cui non possono essere installati impianti pubblicitari e precisamente:

a) il lato opposto di una strada che costituisce confine del Parco di Veio con una fascia laterale di 50 metri si spessore;

b) 200 metri prima e dopo i tratti stradali di cui al punto a), lungo il medesimo tracciato, e con una fascia laterale di 50 metri di spessore su entrambi i lati;

c) punti stradali, al di fuori dei casi precedenti, nei quali la presenza di un impianto pubblicitario interferisce con un cono di visuale che ha ad oggetto il territorio del Parco.

In forza delle suddette disposizioni ho segnalato e fatto rimuovere gli impianti pubblicitari installati in via Cassia entro i 200 metri di distanza da Villa Manzoni, sul lato della strada che fa da confine del Parco di Veio, e degli impianti installati in via Cassia Antica anche sul lato opposto della strada.

Ad ottobre del 2010 ho segnalato e fatto rimuovere 33 impianti pubblicitari installati sul lato destro della via Cassia (ad uscire da Roma) che fa da confine del Parco di Veio (vedi http://www.vasroma.it/un-caso-esemplare-di-come-vengano-rispettati-i-vincoli-paesaggistici-con-divieto-di-affissione-di-impianti-pubblicitari/?preview_id=2457&preview_nonce=b5c555a949&_thumbnail_id=-1&preview=true)

Ma 19 dei 33 suddetti impianti sono stati poi reinstallati sul lato opposto della strada dal Km. 14,900 al Km. 16,250 di via Cassia: sono stati da me segnalati il 29 marzo 2013 e fatto rimuovere (vedi http://www.vasroma.it/parco-di-veio-lulteriore-bonifica-dai-cartelloni-pubblicitari-ottenuta-da-vas/)

Il precedente 18 marzo 2013 avevo nel frattempo segnalato 2 impianti pubblicitari della ditta “A.P. ITALIA” installati in via Flaminia Nuova all’altezza di via Tuscania.

Uno dei 2 impianti pubblicitari installati in via Flaminia Nuova

La segnalazione è stata da me trasmessa anche alla ditta “A.P. Italia” che mi ha risposto con un messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 12,15 del 19 aprile 2013 dalla Sig.ra Daniela Aga Rossi che in modo risentito mi ha voluto fare una serie di precisazioni, a cui ho replicato richiamando la normativa vigente in materia (da lei evidentemente ignorata) con un mio messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 18,02 del 14 maggio 2013: la ditta “A.P. Italia” ha poi provveduto ad ogni modo a rimuovere i due impianti.

A tutt’oggi sia dentro che ai confini del Parco di Veio non risulta più installato istallato nessun impianti pubblicitario, grazie anche e soprattutto alla azione di repressione messa in atto dal funzionario dell’Ente Parco di Veio Pierluigi Gazzani.

 RISERVA NATURALE STATALE DEL LITORALE ROMANO

Sempre la S.r.l. “A.P. Italia”, per superare il provvisorio divieto assoluto di apporre impianti pubblicitari lungo  il tratto della Via Aurelia che fa da confine alla riserva naturale statale del Litorale Romano, sul falso presupposto che il Piano di Gestione di quest’area protetta possa in futuro autorizzare l’installazione di impianti pubblicitari, benché vietati dalle “misure di salvaguardia” della riserva, con istanza diffida trasmessa sia al Comune di Roma che al Comune di Fiumicino ha sollecitato l’immediata predisposizione del Piano di Gestione ed ha poi impugnato il loro silenzio rifiuto con il ricorso n. 8685/2006: con Sentenza del TAR n. 9170 del 19 aprile 2007 la Sezione Seconda Bis ha accolto il ricorso.

La S.r.l. “A.P. Italia” ha poi presentato un nuovo ricorso n. 10256/2008 per chiedere l’esecuzione, anche mediante la nomina di uno o più commissari ad acta, della sentenza del TAR Lazio n. 9170/2007: malgrado il Comune di Fiumicino avesse consegnato una memoria per attestare di avere adempiuto, la Sezione Seconda Bis ha ugualmente accolto il ricorso con Sentenza del TAR n. 3764 dell’8 aprile 2009 con cui è stato ordinato «alla Regione Lazio di attivare, mediante il commissario già nominato ovvero mediante la nomina di un nuovo commissario, tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa in esame entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza».

Il 28 maggio 2009 la S.r.l. “A.P. Italia” ha presentato al TAR istanza di correzione materiale della sentenza n. 3764/2009, perché «avrebbe erroneamente ordinato alla Regione Lazio di attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari, anziché rivolgersi al Ministero dell’Ambiente, avente primaria competenza in materia e già obbligato a nominare un commissario ad acta per la medesima vicenda ai sensi della precedente sentenza citata in premessa, mentre l’estraneità della Regione risulterebbe comprovata dalla sua mancata evocazione in giudizio».

Con Sentenza n. 12651 del 9 dicembre 2009 la Sezione Seconda Bis del TAR Lazio ha respinto istanza di correzione materiale della sentenza n. 3764/2009 stabilendo che «resta quindi in capo alla Regione Lazio l’obbligo, posto dalla sentenza di questa Sezione n. 3764 dell’8 aprile 2009, di attivare, mediante un commissario ad acta, tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, garantendo il coordinamento della disciplina dei diversi Comuni interessati ed il rispetto degli interessi pubblici ambientali e di quelli privati imprenditoriali coinvolti in conformità alle previsioni del vigente Ordinamento, anche convocando, in ipotesi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero dell’Ambiente, i due Comuni interessati e tutte le altre Amministrazioni e gli altri Uffici competenti ad intervenire nella procedura, nonché con la Commissione di Riserva ove costituita ed operativa, al fine di provvedere senza indugio, in base alle relative risultanze, alla definitiva approvazione degli atti citati ».

In applicazione delle due ultime sentenze del TAR il 16 dicembre 2014 il Presidente della Regione Lazio ha emanato il Decreto n. T00468 con cui, in ottemperanza alle Sentenze T.A.R. Lazio nn. 3764/2009 e 12651/2009 ha nominato il dott. Vito Consoli, Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi (A.R.P.), Commissario ad acta, con il compito di attivare tutti gli adempimenti necessari ai fini della conclusione della procedura amministrativa di adozione del Piano di Gestione e del Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, assegnandogli, per l’espletamento dell’incarico, il termine di 12 mesi che decorre dalla notifica del decreto avvenuta il 30 dicembre 2014.

La redazione del Piano di gestione risulta ancora in corso: c’è comunque da far presente che il Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano non è da considerarsi un atto di pianificazione territoriale vera e propria (che è invece tipica dei Piani di Assetto dei parchi) bensì un atto regolamentare riferibile esclusivamente alla materia della tutela ambientale, che comunque non potrà fare a meno del vincolo paesaggistico imposto ope legis ai sensi della lettera f) del 1° comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 42/2004 e quindi del divieto tassativo di affissione di impianti pubblicitari prescritto sia dal PTP che dal PTPR e da ultimo dal PRIP del Comune di Roma che destina a zona “A” l’intero tratto della via Aurelia che ricade nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

 Tavole A del PTPR – Tav. 23, Foglio 373

Il PTPR destina la via Aurelia a “Reti, infrastrutture e servizi” per le quali il par. 5.5 della Tabella C dell’art. 32 delle Norme prescrive il divieto di installazione di impianti pubblicitari

La suddetta normativa di tutela è stata ignorata non solo dalla ditta “A.P. Italia”, ma anche da tutta una serie di altre ditte che sono associate alla Confederazione “Consorzio Imprese Romane Associate” (I.R.P.A.).

  

Quando con nota prot. n. 48882 del 1 agosto 2016 la Dott.ssa Monica Giampaoli ha intimato ad alcune ditte tra cui la FABIANO PUBBLICITÀ, la NUOVI SPAZI, la PUBBLI ROMA OUTDOOR, la GREGOR, la S.E.P., la TRE C PUBBLICITÀ, la SARILA, la G.D.R. PUBBLICITÀ e la MEDIACOM di rimuovere i propri impianti ricadenti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con nota raccomandata AR dell’11 agosto 2016 l’Avv. Giuseppe Scavuzzo le ha contestato a nome e per conto dell’I.R.P.A. che gli impianti perseguiti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano non sono in violazione della legge, che a suo giudizio consentirebbe di collocarli al ciglio di strada confinante con la Riserva e l’ha invitata a rivedere la normativa vigente.

La stessa contestazione del tutto ignorante della normativa vigente in materia si è ripetuta quando con nota prot. n. 51763 del 22 agosto 2016 la Dott.ssa Monica Giampaoli ha intimato nuovamente alle stesse ditte di rimuovere i propri impianti ricadenti nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Con nota raccomandata AR dell’8 settembre 2016 l’Avv. Giuseppe Scavuzzo ha ribadito a nome e per conto dell’I.R.P.A. quanto già risposto il precedente 11 agosto.

Se da un lato potrebbe essere comprensibile l’ignoranza della normativa statale e regionale relativa alle aree naturali protette, dall’altro lato non è accettabile che l’avv. Giuseppe Scavuzzo ignori anche e soprattutto il divieto prescritto dall’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP e dalla sua zonizzazione.

Veduta satellitare del tratto della via Aurelia ricadente nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano

 Tavola 1_06 del PRIP

Lo stesso tratto della via Aurelia che il PRIP destina a zona “A” dove vige il divieto tassativo di affissione

SISTEMA DELLE AREE NATURALI PROTETTE  GESTITE DALL’ENTE ROMA NATURA

Come sono venuto a conoscenza della Deliberazione n. 45 del 17 marzo 2008 del Commissario Straordinario che obbligava alla «eventuale ricollocazione solo su specifiche richieste degli Enti tutori del vincolo», che per le aree naturali protette sono i rispettivi Enti di gestione, con Nota prot. n. 17 del 14 maggio 2010 trasmessa anche e soprattutto all’Ente Roma Natura perché riferita ai “Cartelloni pubblicitari abusivi installati ai confini delle aree naturali protette gestite dall’Ente Roma Natura” ho scritto testualmente: «si aspetta che, in applicazione delle delibera del Commissario Morcone, le SS. LL. si attivino ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, per far predisporre il più sollecitamente possibile la richiesta  al  Servizio Affissioni del Comune di Roma di rimuovere immediatamente quanto meno i 10 cartelloni segnalati con la presente e quindi già di fatto “accertati”».

Con Nota prot. n. 4546 del 14 settembre 2010 l’allora Direttore dell’Ente Roma Natura Stefano Cresta ha trasmesso al Direttore del Servizio Affissioni dott. Francesco Paciello l’elenco di 492 schede anagrafiche di impianti installati dentro le riserve naturali gestite da Roma Natura di cui ha richiesto l’immediata rimozione, che a tutt’oggi è stata solo parzialmente realizzata, come si vedrà più avanti.

PARCO DELL’APPIA ANTICA 

Anche per quest0area naturale protetta con Nota prot. n. 17 del 14 maggio 2010 trasmessa anche e soprattutto al questo ente Parco perché riferita ai “Cartelloni pubblicitari installati abusivamente all’interno del Parco dell’Appia Antica” ho scritto testualmente: «si aspetta che, in applicazione delle delibera del Commissario Morcone, le SS. LL. si attivino ciasc«una nell’ambito delle rispettive competenze, per far predisporre il più sollecitamente possibile la richiesta al  Servizio Affissioni del Comune di Roma di rimuovere immediatamente tutti i cartelloni ricadenti sia all’interno che ai bordi del Parco dell’Appia Antica”».

Con nota prot. n. 3098 del 28 maggio 2010 l’allora Direttrice dell’Ente Parco dell’Appia Antica Alma Rossi ha comunicato a VAS che a quel momento erano stati verbalizzati 76 impianti, demolito un impianto già sottoposto a sequestro penale, demoliti d’ufficio o autorimossi 46 impianti e in corso di verbalizzazione 6 impianti in via Cristoforo Colombo, via Tuscolana e via Appia Nuova.

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA TENUTA DI ACQUAFREDDA

Con nota prot. n. 78359 del 13 novembre 2015 il dott. Francesco Paciello intima in modo perentorio a 9 ditte associate con l’IRPA di rimuovere i propri impianti installati su via Nazareth e su via di Acquafredda, in quanto ricadenti nelle omonima Tenuta.

Con nota raccomandata AR del 18 novembre 2015 l’Avv. Giuseppe Scavuzzo sostiene a nome e per cponto dell’I.R.P.A. che un tratto rilevante di via Acqufredda ed un tratto di via Nazareth sono al di fuori della riserva naturale: per gli impianti che vi ricadono dentro chiede un congruo tempo per poterli rilocalizzare in altre posizioni.

RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA VALLE DELL’ANIENE

 Con nota prot. n. 18366 del 24 marzo 2016 la Dott.ssa Monica Giampaoli intima ad alcune ditte tra cui la R.B. PUBBLICTÀ, la ESOTAS, la JOINT MEDIA, la NUOVI SPAZI, la PUBBLI ROMA OUTDOOR e la PUNTOLINE di rimuovere i propri impianti ricadenti nella riserva naturale della Valle dell’Aniene.

Con nota raccomandata AR del 2 aprile 2016 l’Avv. Giuseppe Scavuzzo contesta sempre a nome e per conto dell’I.R.P.A. alla Dott.ssa Giampaoli che gli impianti perseguiti non sono in violazione della legge, che a suo giudizio consentirebbe di poter stare in prossimità dell’area.

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Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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