Ponte Milvio, il Municipio approva il piano: in piazza multe e scontento

 

Il Municipio XV ha approvato il Piano di Massima Occupabilità per il piazzale di Ponte Milvio.

Un voto favorevole scontato dopo le polemiche delle scorse settimane ma arrivato al termine di un consiglio incandescente e con l’astensione di tutte le opposizioni che hanno scelto sì di partecipare al voto ma di non dare il proprio ok ad una delibera “debole e impugnabile” con pure “aggiunte e correttivi ai criteri non condivisi con l’Aula“.

Presenti in via Flaminia 872 anche alcuni degli esercenti di Ponte Milvio che dal primo gennaio, raggiunti dalla lettera che li informava della volontà del Municipio XV di non rinnovare le concessioni “perchè non supportate dal necessario parere favorevole della Soprintendenza Statale, trattandosi di aree insistenti all’interno della Città Storica“, hanno dovuto smontare dehors e rimuovere tavolini esterni.

Chi non ha fatto in tempo o ha deciso di rischiare in attesa dell’approvazione del Piano di Massima Occupabilità l’ha pagata cara: multe salate infatti quelle elevate nella giornata di ieri dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

“Avete creato un vuoto normativo che si è ripercosso su di noi. Ieri siamo stati esposti a sanzioni con un dispiegamento di forze mai visto negli ultimi anni: il paradosso è che mentre per noi fioccavano le multe i veri abusivi agivano indisturbati rimanendo impuniti” – hanno fatto presente i commercianti giunti in massa e agguerriti in via Flaminia anche per ricordare come vi fossero a disposizione “strumenti legali per sanare tale vulnus normativo“. 

A ribadire la posizione dell’amministrazione Cinque Stelle del Qundicesimo, il minisindaco Stefano Simonelli: “La legge è la prima cosa che conta per noi e in virtù di ciò abbiamo deciso di muoverci nel solco della legalità” – ha detto il Presidente dicendosi umanamente dispiaciuto per la situazione di Ponte Milvio ma ribadendo anche come il vuoto normativo non sia stato creato dai 5s ma ereditato.

“Sulla questione delle concessioni abbiamo aperto un’istruttoria interna e siamo pronti anche a portare alcuni faldoni in Procura” – ha annunciato l’Assessora al Commercio del Municipio XV, Alessia Vivaldi.

Intanto a Ponte Milvio tavolini, gazebo e dehors continuano a sparire.

In base al Piano di Massima Occupabilità nulla dovrà più ostacolare il cono visivo che va dalla chiesa Gran Madre di Dio alla Torretta Valadier e viceversa.

Tradotto: via le parti esterne sotto ai platani sul versante che dà le spalle a Piazzale Maresciallo Diaz e occupazioni di suolo pubblico ammesse ma soltanto contigue agli ingressi dei locali.

Tre metri dall’uscio quelli concessi all’esterno con molte delle attività destinate a ridimensionare la propria portata e di conseguenza, probabilmente, anche i propri guadagni.

Un voto favorevole e una delibera immediatamente esecutiva che però non sanano nell’immediato la situazione degli esercenti di Ponte Milvio che adesso, in base al Piano di Massima Occupabilità e alla normativa vigente, dovranno presentare attraverso i propri tecnici la richiesta per ottenere la nuova concessione di occupazione di suolo pubblico.

Nel pomeriggio, a un paio d’ore dalla conclusione del Consiglio, sul sito istituzionale del Municipio XV sono state pubblicate le planimetrie del Piano di Massima Occupabilità “sulla base di quei piani ogni attività potrà fare la propria richiesta. Per quanto riguarda i tempi il regolamento prevede che entro due mesi l’amministrazione debba dare la risposta ma – ha assicurato l’Assessora Vivaldi – stiamo lavorando e abbiamo già allertato gli uffici affinché questo tempo sia il più breve possibile, proprio come accaduto per ottenere il parere della Soprintendenza”.

 

(Articolo di Sara Mechelli, pubblicato con questo titolo il 5 gennaio 2017 sul sito online “Roma Today”)

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CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

(Decreto Legislativo n. 42 del 22 febbraio 2004)

Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Costituzione.

1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.

In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

 

 

 

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