Gli articoli della proposta di legge di riforma della aree naturali protette fin qui approvati secondo il testo della Commissione Ambiente con i rispettivi emendamenti

 

Emendamenti approvati il 17 maggio 2017

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1. (Modifiche all’articolo 2 della legge n. 394 del 1991).

All’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l’importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127, e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l’area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l’accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato d’intesa con la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l’atto di costituzione dell’area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell’ente gestore dell’area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

5-bis. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all’articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5ter. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata “Natura 2000” concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

5-quater. La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un’area marina protetta, è competenza del corrispondente ente gestore, il quale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico dell’ISPRA e, ove necessario, del concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ai sensi di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132.

5-quinquies. Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette »;

5-sexies. Le aree marine protette contigue ai parchi regionali sono affidate in gestione ai parchi regionali stessi, in sinergia con le strategie nazionali per la tutela e la conservazione del mare »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 9ter. L’istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

9-quater. Sono attribuite all’ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell’ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all’ISPRA, che ne assicura l’adempimento nell’ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l’ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: 5-ter con le seguenti: 5-quater. 

  1. 800. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso articolo 4, comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 

1-bis. 600. La Commissione.

(Approvato)

Con la 37° votazione è stato approvato l’articolo 1.

ARTICOLO 1-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE 

ART. 1-bis. (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge n. 394 del 1991).

  1. L’articolo 3 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
  2. L’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – (Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette). – 1. Il sistema nazionale delle aree naturali protette è costituito dalle aree naturali protette di cui all’articolo 2.

2. Il Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, di seguito denominato “Piano di sistema”, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente:

a) individua il sistema nazionale delle aree protette, terrestri e marine;

b) definisce linee strategiche, finalità, programmi operativi e progetti coerenti con le politiche di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico per le aree naturali protette e con l’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati in sede internazionale e contenuti nell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030, nonché l’attuazione, per quanto di competenza, della strategia nazionale delle Green community di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

c) indica le risorse finanziarie, a legislazione vigente, i criteri e le modalità per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui alla lettera b) provenienti anche dall’Unione europea e da altri contributi nazionali, regionali e internazionali, riservando almeno il 50 per cento delle risorse complessive alle aree protette regionali e alle aree marine protette;

d) individua i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell’informazione e dell’educazione allo sviluppo sostenibile integrale, a cui si uniformano lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell’attuazione del Piano di sistema per quanto di loro competenza.

3. Le regioni cofinanziano con proprie risorse il Piano di sistema, secondo modalità e criteri oggetto di accordi e intese con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Proposte relative al Piano di sistema possono essere presentate al Comitato di cui all’articolo 33 da ciascun componente dello stesso.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta la proposta di Piano di sistema al Comitato di cui all’articolo 33, il quale delibera entro i successivi quattro mesi. Decorso tale termine, il Piano di sistema, che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente, è approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Per il finanziamento del Piano di sistema 2018-2020 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

7. All’onere di cui al comma 6, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero». 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 1-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 2, capoverso ART. 4. sopprimere le parole: a legislazione vigente;

sostituire i commi 6 e 7 con il seguente: 6. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente al finanziamento delle attività, previste dal Piano di sistema 2018-2020 di cui al comma 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

1-bis. 900. (Da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato con la 56° votazione)

Con la 57° votazione è stato approvato l’articolo 1-bis. 

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2. (Contributo di sbarco a favore delle aree protette). 

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l’ente gestore dell’area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 1, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

3. I comuni facenti parte di un’area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. – (Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette). –

 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:

«3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-bis per finanziare, in accordo con l’ente gestore dell’area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.

3-quater. I comuni di cui al comma 3-ter possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis, nelle medesime forme ivi previste.

3-quinquies. I comuni facenti parte di un’area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma 3-bis.».

 2. 600. La Commissione.

(Approvato con la 59° votazione)

Con l’approvazione del suddetto emendamento sono risultati preclusi tutti gli altri emendamenti, nonché la votazione dell’articolo 2.

ARTICOLO 2-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2-bis.

(Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere definite, nell’ambito delle aree protette di cui alla presente legge, misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con le finalità dell’area e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinate, in considerazione delle disponibilità finanziarie, le agevolazioni di cui al medesimo comma 1, individuandone l’ambito territoriale, le misure di attuazione, i limiti temporali e le tipologie di beneficiari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 2-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 ART. 2-bis. (Agevolazioni fiscali nelle aree protette).

 Sopprimerlo.

2-bis. 900. (Da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. (Fondo per l’incentivazione fiscale nelle aree protette).

– 1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette di cui alla presente legge, da adottare con successivi provvedimenti legislativi, volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. 050. Tino Iannuzzi, Realacci, Pellegrino.

(Approvato)

Con la 60° votazione è stato approvato l’articolo 2-bis.

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO

A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

 Art. 3.

(Modifica all’articolo 8 della legge n. 394 del 1991) 

1. All’articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta ».

 PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sono state tutte respinte.

Dopo la 72° votazione è stato interrotto l’esame del provvedimento che è ripreso nella seduta del giorno seguente, a partire dalle ore 9,30. 

Resoconto stenografico della seduta del 17 maggio 2017

Emendamenti approvati il 17 maggio 2017

Emendamenti approvati il 18 maggio 2017

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifiche all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991).

1. All’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L’Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono organi dell’Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Revisore unico dei conti;

d) la Comunità del parco.

2. Gli organi dell’Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta. Nelle nomine degli organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell’intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l’intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni

parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-bis. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell’Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 79 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il divieto di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di Presidente e di membro del Consiglio direttivo dei parchi nazionali, nonché di Presidente delle aree marine protette. Al fine di assicurare la funzionalità degli enti medesimi, le nomine e le designazioni intervenute alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95 del 2012 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.

8. Al Presidente spetta un’indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell’Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione uno del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni scientifiche maggiormente rappresentative o dell’ISPRA indicato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale indicato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole e della pesca nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni finalizzate alla maggiore sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali e della pesca nelle aree naturali protette.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all’insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione.

La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all’articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell’Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Lo statuto dell’Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell’Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

Lo statuto è approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L’organizzazione e il funzionamento dell’Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare »;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. Il Revisore unico dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente, approvati dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali »;

d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. Il direttore del parco assicura la gestione amministrativa complessiva dell’Ente ed esercita le funzioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Egli cura l’attuazione dei

programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Ad esso spetta l’adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Presidente all’interno di una rosa di tre candidati in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3

novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale, scelti, a seguito di selezione pubblica, da una commissione tecnica costituita da tre soggetti.

I membri della commissione sono scelti:

a) uno tra soggetti esperti di gestione di pubbliche amministrazioni, designato dall’Ente parco;

b) uno tra soggetti esperti di sviluppo sostenibile o tutela ambientale, designato dall’Ente parco;

c) un esperto designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che assume le funzioni di Presidente della commissione.

11-bis. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di riferimento, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o ambientale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di enti di gestione di aree protette nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il bando di selezione predisposto dall’Ente parco, approvato con delibera del Consiglio direttivo, è sottoposto alla vigilanza ai sensi del comma 1 prima della sua applicazione.

11-ter. Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

11-quater. Annualmente il Presidente, sulla base degli indirizzi del Consiglio direttivo, attribuisce al direttore gli obiettivi di gestione e di performance amministrativa da conseguire.

11-quinquies. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altri istituti simili previsti dal rispettivo ordinamento di provenienza, per tutta la durata dell’incarico, con decorrenza dell’anzianità di servizio ai soli fini della progressione in carriera. Il direttore, se dipendente privato, è posto in posizione di aspettativa, anche in deroga a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di competenza. Il trattamento economico è, in ogni caso, a carico dell’Ente parco ed è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere reintrodotte, neanche in via regolamentare, forme di contingentamento per la selezione, quali albi, anche se interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

« 12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell’ammontare fissato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell’Ente parco »;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

« 14. La dotazione organica dell’Ente parco è approvata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente.

Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell’Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l’attivazione di periodiche procedure per l’immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento.

Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l’impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

Entro il 1º gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l’efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del supporto dell’ISPRA, adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all’individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all’elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell’evoluzione dell’ecosistema protetto.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l’esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

 PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL’ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: comprovata esperienza aggiungere le seguenti: in campo ambientale,

4.  206. (versione corretta) Realacci, Giovanna Sanna, Pellegrino, Zaratti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera d), dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

11.1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell’Ente parco e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

lettera g), capoverso 14-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L’ISPRA provvede allo svolgimento delle attività di cui al presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

4.900. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato) 

Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sostituire le parole da: uno del Ministro dell’ambiente fino a: individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individua un componente in rappresentanza del Ministero, un componente in rappresentanza delle associazioni scientifiche o dell’ISPRA e un componente in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale, nonché del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che individua un componente in rappresentanza delle associazioni agricole e della pesca.

4.800. La Commissione.

(Approvato

Al comma 1, lettera d), comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: o ambientale con le seguenti: , ambientale

 4. 507. Realacci, Giovanna Sanna.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), capoverso 11-bis, terzo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 1 con le seguenti: del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 21, comma 1.

4. 601. La Commissione.

(Approvato)

 

Dopo la 93° votazione sono stati interrotti a questo punto i lavori che riprenderanno martedì 23 maggio quale primo punto all’ordine del giorno.

 Resoconto stenografico della seduta del 18 maggio 2017

 

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