La produzione di energia elettrica dal vento non rappresenta sempre l’interesse pubblico prevalente

 

Sempre con maggiore frequenza ritorna il tema dell’eolico e del suo impatto sul territorio nonché della sua peculiarità di soddisfare, molto spesso, gli interessi individuali piuttosto che gli interessi diffusi dell’intera collettività.

Recentissimo l’articolo dell’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento) del 24 novembre scorso, pubblicato sul proprio portale web, ed intitolato “Le linee guida europee e gli studi scientifici non escludono lo sviluppo dell’eolico nei siti natura 2000”. [vedi http://www.vasonlus.it/?p=55760#more-55760]

Alquanto singolare lasciar intendere, nel citato articolo, che le zone ad elevata valenza ambientale, come quelle ricadenti nella Rete ecologica europea Natura 2000 (ad esempio SIC e ZPS rispettivamente Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale), possano essere oggetto di studio per l’insediamento di impianti eolici.

Il lavoro a cui si fa riferimento, intitolato “Wind energy developments and Natura 2000″, andrebbe necessariamente affiancato ad altrettanta informazione autorevole riguardante la non idoneità ad installare aerogeneratori per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in aree soggette alle direttive europee per la protezione ambientale.

Si precisa che non c’è alcuna volontà di ostacolare gli obiettivi legati alla progressiva riduzione delle emissioni di gas serra quindi al raggiungimento dell’apprezzabile target per l’incremento delle rinnovabili, tuttavia occorre comprendere che la produzione di energia elettrica “pulita” non rappresenta sempre l’interesse pubblico prevalente tale da poter pensare che qualunque sito, anche se appartenente alla Rete ecologica europea, non andrebbe aprioristicamente escluso dall’installazione di mega torri eoliche.

Sarebbe più che mai auspicabile completare l’informazione ricordando quanto ebbe modo di affermare la Corte di giustizia europea, successivamente alla data di pubblicazione del lavoro richiamato dall’Anev.

Con la sentenza del 21 luglio 2011 (procedimento C2-10) si diede ragione alla limitrofa Regione Puglia che aveva negato alla società Eolico Altamura S.r.l. l’installazione di un impianto eolico industriale in un sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) all’interno della Rete europea Natura 2000 delle aree protette, richiamando le disposizioni regionali pertinenti che eleggevano come aree “non idonee” proprio quelle scelte dalla società proponente.

La Corte europea ebbe modo di osservare che tra i principi espressi dalle direttive europee e la normativa regionale vi era compatibilità, e quindi le stesse direttive dell’UE non erano da ritenersi in contrasto con “una normativa che vieta l’installazione di aerogeneratori non finalizzati all’autoconsumo su siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificatamente interessato, a condizione che i principi di discriminazione e di proporzionalità siano rispettati”.  

La Corte europea ebbe modo di precisare che rientra tra i compiti del T.A.R. il verificare la proporzionalità della misura nazionale, tenendo conto del fatto che questa si limita ai soli aerogeneratori e si applica esclusivamente agli impianti eolici a fini commerciali.

Abbiamo dovuto attendere anni, ma è stata ribadita la non idoneità, all’installazione di impianti eolici, delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) e delle Important Bird Area (IBA) senza che vi sia la necessità di una preventiva verifica di incidenza ed eventuale valutazione di impatto ambientale.

Infatti, la sentenza del Consiglio di Stato n. 83 del 14 gennaio 2016 ha confermato una precedente pronuncia del T.A.R. Molise risalente al 2014 secondo la quale “le ZPS e le IBA sono da intendersi, sempre e comunque, aree non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere dall’esperimento della Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)”.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la legislazione europea e nazionale, pur mostrandosi favorevole alla realizzazione di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile, “non è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto.

Si vuole in sostanza affermare che ben può il legislatore individuare l’esistenza di interessi pubblici di maggior rilievo da tutelare ed individuare fattispecie nelle quali questi ultimi prevalgono sul richiamato favor alla costruzione di impianti eolici.

L’esigenza di preservare, mantenere e ristabilire per determinate specie ornitiche, una varietà ed una superficie di habitat, nonché di individuare misure speciali di conservazione degli habitat è anch’esso interesse pubblico rilevante, che ben può condurre, per esigenze di tutela, al divieto assoluto, in aree ZPS, di svolgimento di determinate attività, quali l’esercizio di impianti eolici, ritenendosi che queste costituiscano pericolo per le esigenze di tutela e salvaguardia dei predetti interessi pubblici.

Si è, dunque, in tal caso in presenza di una scelta del legislatore, effettuata all’esito della valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti, che si esprime dando prevalenza ad uno di essi; scelta da ritenersi legittima tutte le volte in cui essa sia giustificata, logica e ragionevole.

Nel senso della legittimità di un divieto assoluto si è, del resto, come ricordato dal Tribunale Amministrativo, espressa la Corte di Giustizia UE”.

Indubbiamente la legge della Regione Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015, riguardante l’individuazione delle aree non idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, pur non introducendo divieti ha sicuramente contribuito, sia pur con imperdonabile ritardo, a colmare un vuoto normativo maldestramente sfruttato dalle società del grande eolico.

Oggi, con la legge regionale n. 21 dell’11 settembre 2017 si è cercato di completare il lavoro per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, introducendo limitazioni anche ad impianti eolici con potenza elettrica inferiore ad 1 MW.

Purtroppo, il grande ritardo ha consentito la selvaggia installazione di centinaia di pale tramite pseudo procedure abilitative semplificate, eclatanti elusioni della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale tramite artificiosi frazionamenti degli impianti spesso riconducibili ad un medesimo centro decisionale, con la beffa che tale legge possa essere annullata dalla Corte Costituzionale essendo stata prontamente impugnata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, per presunte illegittimità costituzionali legate alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell’art. 117, terzo comma.

Quest’ultima presunta violazione, evidenziata tra i motivi di impugnazione della legge regionale, sembrerebbe una evidente forzatura dal momento che, grazie alla mancata riforma costituzionale tanto voluta da Renzi & C., la produzione, il trasposto e la distribuzione dell’energia elettrica non è materia di competenza esclusiva dello Stato avendo le Regioni il compito di legiferare sulle norme di dettaglio così come ha fatto la Regione Basilicata con la L.R. n. 54/2015, prima, e con la L.R. n. 21/2017 successivamente.  

Si auspica che la nostra Regione possa difendere i propri interessi legati alla produzione di energia elettrica nel rispetto delle realtà territoriali, evitando il riaprirsi di uno scandaloso vuoto normativo tanto auspicato da chi vede nell’eolico un modo per speculare piuttosto che un’occasione per ridurre le tanto decantate emissioni di gas serra.

27 novembre 2017

 

Donato Cancellara

Associazione V.A.S. per il Vulture Alto Bradano

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RASSEGNA STAMPA

La Nuova del Sud 28.11.2017

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