Le verifiche sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni in sede di VIA sono informazioni ambientali

 

Rilevante recentissima pronuncia del T.A.R. Lazio in materia di informazione ambientale in rapporto con la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il Giudice amministrativo laziale è intervenuto in merito all’istanza formulata da un residente nell’area interessata dai lavori del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (T.A.P.) nel territorio comunale di Melendugno (LE) relativa all’acquisizione di una serie di atti e informazioni ambientali nell’ambito della procedura di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni fissate per la realizzazione del gasdotto.

Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha accolto solo parzialmente l’istanza, escludendo “le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam”, ritenendole atti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG, titolare dell’opera, solo a fini interni e riepilogativi.

La sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 12635 ha, invece, accolto il ricorso, considerando che “’le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam’ vanno in ogni caso intese come informazione ambientale, rientrando tra le fattispecie delineate nell’art.2 del D.Lgs. n.195 del 2005, in quanto rappresentative di misure e attività di impatto sull’ambiente (cfr. TAR Calabria, I, n.122 del 2009, TAR Abruzzo-Pescara, n.450 del 2007)”.

Inoltre, “occorre altresì specificare sul punto che non si tratta di comunicazioni interne all’Amministrazione, ex art.5 del D.Lgs. n.195 del 2005”.

Se è vero, infatti, che il diritto all’informazione ambientale non può tradursi in una generica illimitata e non precisata forma di accesso a ogni informazione (vds. sentenza T.A.R. Lazio, RM, Sez. I quater, 21 settembre 2016, n. 9878), il suo contenuto è decisamente ampio e incisivo, anche per giurisprudenza costante (vds. per tutti T.A.R. Veneto, sez. III, 7 febbraio 2007, n. 294).

Le caratteristiche del diritto all’informazione ambientale l’hanno fatto ormai riconoscere quale un vero e proprio diritto soggettivo pubblico.

I cittadini non sono solo soggetti destinatari passivi delle informazioni di volta in volta diffuse dalle autorità competenti, ma possono attivarsi autonomamente per ottenerle: “il diritto di informazione sullo stato dell’ambiente si configura … come un’ipotesi particolare del diritto di accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a dare attuazione al più generale diritto all’informazione, ma anche al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa in giudizio”.

Si tratta, quindi, di un diritto che si pone in posizione strumentale per l’esercizio di ulteriori e rilevanti diritti.

È, pertanto, un diritto soggettivo pubblico “il cui contenuto si definisce in termini di potere di agire per il reperimento delle notizie afferenti l’ambiente” inteso nel senso più ampio, quale concernente i dati sull’inquinamento, la valutazione dei rischi, le iniziative adottate per contrastarlo, ecc. (T.A.R. Sicilia – CT, Sez. II, 25 marzo 1991, n. 118).

Non possono conseguentemente essere applicati i criteri ricostruttivi dell’interesse specifico proprio perché è stato il Legislatore, direttamente, a fissarne i contenuti in maniera così ampia, tale da garantire la piena conoscibilità di qualsiasi informazione ambientale da parte di qualsiasi cittadino senza dover dimostrare alcun interesse.

Tali considerazioni ormai hanno trovato accoglimento e ulteriore supporto nelle norme di derivazione comunitaria.   

Infatti, con la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale, è stata abrogata e sostituita integralmente la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

Vi è stata data attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195[Il decreto legislativo n. 195/2005 è stato riconosciuto costituzionalmente legittimo con sentenza Corte cost. 1 dicembre 2006, n. 399].

Attualmente questo è il sintetico quadro normativo applicabile.

Sono state poste le seguenti definizioni (art. 2):

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita’ biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un’autorità pubblica»: l’informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

d) «richiedente»: la persona fisica o l’ente che chiede l’informazione ambientale;

e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

L’accesso alle informazioni ambientali su istanza di parte deve essere soddisfatto dall’amministrazione entro il termine di 30 giorni, prorogabile a 60 giorni qualora sia particolarmente complesso il suo soddisfacimento ovvero sia necessario specificare un’istanza eccessivamente generica (art. 3).

Nel caso in cui l’accesso sia richiesto in un particolare formato (es. informatico), l’amministrazione deve fornirlo su tale supporto, tuttavia può renderlo in diverso formato quando l’informazione ambientale sia già disponibile e facilmente accessibile oppure è ragionevole che sia reso disponibile in formato diverso.

L’amministrazione deve, inoltre, provvedere a formare specifici “cataloghi” e “banche dati” sulle informazioni ambientali disponibili per il pubblico (art. 4).

L’accesso all’informazione ambientale può essere negato nel caso in cui:

a) l’informazione richiesta non è detenuta dall’autorità pubblica alla quale e’ rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l’autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l’informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest’ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l’autorità pubblica dalla quale e’ possibile ottenere l’informazione richiesta;

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all’articolo 1;

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l’autorità pubblica informa il richiedente circa l’autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell’interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso. L’accesso all’informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell’informazione reca pregiudizio:

1) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

2) alle relazioni internazionali, all’ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

3) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini per l’accertamento di illeciti;

4) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

5) ai diritti di proprietà intellettuale;

6) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

6) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

7) alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

Le amministrazioni pubbliche, nella prassi, tendono ad applicare le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo alquanto restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l’interesse pubblico all’informazione ambientale e l’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso.

Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l’autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall’informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

Nei casi in cui il diritto di accesso e’ rifiutato in tutto o in parte, l’autorità pubblica è tenuta ad informarne il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all’articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all’articolo 7 (art. 5)

A differenza della tutela giurisdizionale gratuita prospettata dalla direttiva n. 2003/4/CE, il decreto legislativo n. 195/2005 continua a prevedere (art. 7) – oltre all’innovativa disposizione sul riesame dell’istanza non accolta – il consueto procedimento davanti al competente T.A.R. e, in sede di appello, al Consiglio di Stato, così come disciplinato dall’art. 25, commi 5°, 5° bis e 6, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Ulteriori ampliamenti dell’accesso alle informazioni ambientali sono, infine, contemplati dal generale accesso civico alle informazioni previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

Ormai un quadro decisamente di grande rilievo per garantire l’informazione ambientale anche al singolo cittadino e alle formazioni sociali nelle quali può riunirsi, con importantissimi riflessi in particolare nei casi di “grandi opere” come il gasdotto T.A.P.

 dott. Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

12653/2017 REG.PROV.COLL.

06985/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6985 del 2017, proposto da: Graziano Giampaolo Petrachi, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Tolomeo, Barbara Renna, con domicilio eletto presso lo studio di Barbara Cataldi in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio di Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l’annullamento

degli atti del 9 e 22 giugno 2017 di diniego di accesso, con accertamento del relativo diritto e conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Trans Adriatic Pipeline AG;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Bruno, in sostituzione degli Avv.ti A. Tolomeo e B. Renna, per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. Biagini e per Trans Adriatic Pipeline AG l’Avv. D. Astorre, in sostituzione dell’Avv. F. Cintioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Graziano Giampaolo Petrachi, residente nel Comune di Melendugno, in area interessata dall’intervento di realizzazione del gasdotto TAP, in data 15 maggio 2017 presentava istanza di accesso al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, volta all’acquisizione di una serie di atti, nell’ambito della procedura di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni fissate per la realizzazione della suddetta infrastruttura energetica.

Con nota del 9 giugno 2017 l’Amministrazione accoglieva la domanda tranne che per “le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam”, trattandosi di documenti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG ad uso interno e allo scopo esclusivo di consentire al Ministero e alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di avere un quadro d’insieme del lavoro svolto.

Con lettera del 13 giugno 2017 l’istante affermava che dette tabelle dovevano invece essere pubblicate e che la richiesta era inoltrata anche ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013 (accesso civico), insistendo per l’ostensione e qualificando il dato richiesto come informazione ambientale.

Con determina del 22 giugno 2017 il Soggetto pubblico confermava il parziale diniego, segnalando l’estraneità della documentazione alla normativa sulle informazioni ambientali.

L’interessato impugnava allora i suddetti dinieghi, censurandoli per violazione dell’art.22 della Legge n.241 del 1990, degli artt. 3, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, degli artt. 5, 40 del D.Lgs. n.33 del 2013 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto e dello sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli atti interni non potevano per ciò solo essere sottratti all’accesso, che trattavasi in ogni caso di informazione ambientale e che comunque erano dati da pubblicare.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Trans Adriatic Pipeline AG si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

Con memoria la suddetta Società deduceva in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse concreto e attuale e la sua infondatezza, non trattandosi di informazioni ambientali e attenendo inoltre le tabelle alle prescrizioni ante-operam, a fronte di un interesse manifestato alla corretta avvenuta realizzazione dell’opera.

Seguivano le repliche del Sig. Petrachi.

Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l’eccezione di rito di inammissibilità del ricorso, da respingere, siccome destituita di fondamento, risultando all’evidenza che il diritto di accesso in esame è strumentale alla tutela della posizione giuridica soggettiva correlata alla corretta esecuzione dei lavori del gasdotto TAP, di rilevante impatto ambientale, nel piccolo Comune di residenza del Sig. Petrachi.

Giova inoltre rilevare sul punto che il rispetto delle prescrizioni ante-operam rappresenta uno dei presupposti per la corretta realizzazione dell’infrastruttura.

Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, atteso che “le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam” vanno in ogni caso intese come informazione ambientale, rientrando tra le fattispecie delineate nell’art.2 del D.Lgs. n.195 del 2005, in quanto rappresentative di misure e attività di impatto sull’ambiente (cfr. TAR Calabria, I, n.122 del 2009, TAR Abruzzo-Pescara, n.450 del 2007).

Occorre altresì specificare sul punto che non si tratta di comunicazioni interne all’Amministrazione, ex art.5 del D.Lgs. n.195 del 2005.

Va pertanto ordinato al Ministero predetto di rilasciare al ricorrente copia della documentazione suindicata, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, per il mancato deposito della copia cartacea del ricorso, richiesto ex art.7, comma 4 del D.L. n.168 del 2016 (conv. in Legge n.197 del 2016).

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.6985/2017 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Referendario

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Silvio Lomazzi   Gabriella De Michele
     
     
     
     
     

IL SEGRETARIO

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2017

 

(Articolo di Stefano Deliperi, pubblicato con questo titolo l’11 gennaio 2018 sul sito del Gruppo d’Intervento Giuridico)

 

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