Rilevante recentissima pronuncia del T.A.R. Lazio in materia di informazione ambientale in rapporto con la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Il Giudice amministrativo laziale è intervenuto in merito all’istanza formulata da un residente nell’area interessata dai lavori del gasdotto Trans Adriatic Pipeline (T.A.P.) nel territorio comunale di Melendugno (LE) relativa all’acquisizione di una serie di atti e informazioni ambientali nell’ambito della procedura di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni fissate per la realizzazione del gasdotto. Il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha accolto solo parzialmente l’istanza, escludendo “le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam”, ritenendole atti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG, titolare dell’opera, solo a fini interni e riepilogativi. La sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 12635 ha, invece, accolto il ricorso, considerando che “’le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam’ vanno in ogni caso intese come informazione ambientale, rientrando tra le fattispecie delineate nell’art.2 del D.Lgs. n.195 del 2005, in quanto rappresentative di misure e attività di impatto sull’ambiente (cfr. TAR Calabria, I, n.122 del 2009, TAR Abruzzo-Pescara, n.450 del 2007)”. Inoltre, “occorre altresì specificare sul punto che non si tratta di comunicazioni interne all’Amministrazione, ex art.5 del D.Lgs. n.195 del 2005”. Se è vero, infatti, che il diritto all’informazione ambientale non può tradursi in una generica illimitata e non precisata forma di accesso a ogni informazione (vds. sentenza T.A.R. Lazio, RM, Sez. I quater, 21 settembre 2016, n. 9878), il suo contenuto è decisamente ampio e incisivo, anche per giurisprudenza costante (vds. per tutti T.A.R. Veneto, sez. III, 7 febbraio 2007, n. 294). Le caratteristiche del diritto all’informazione ambientale l’hanno fatto ormai riconoscere quale un vero e proprio diritto soggettivo pubblico. I cittadini non sono […]