Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Fermo aveva ordinato il sequestro preventivo di un’area, con manufatti ed opere, in cui, secondo l’ipotesi di accusa, sarebbe stata realizzata una lottizzazione illecita riconducibile al reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il sequestrato proponeva ricorso al Tribunale del riesame che, escludendo il fumus del reato ipotizzato, ha accolto la richiesta. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), Codice procedura penale la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), del medesimo TE sto Unico n. 380 del 2001, sul rilievo che le opere oggetto di provvisoria contestazione – vale a dire dieci piazzole con basamento in legno e sovrastrutture non amovibili denominate “tende di lusso”, vialetti percorribili con autovetture e piazzole di parcheggio – non potevano ritenersi dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee e non erano mai state autorizzate sotto il profilo urbanistico ed edilizio e tantomeno paesaggistico, essendo peraltro state realizzate in violazione della disciplina regionale di settore (in particolare dell’art. 11 L. reg. Marche n. 9 del 2006). Dette opere – la cui realizzazione aveva comportato la necessità di effettuare significativi lavori di sbancamento sul pendio del versante – avevano determinato una stabile e permanente alterazione dell’assetto del territorio trasformando un’area a destinazione agricola in un insediamento residenziale. La Suprema Corte, Sezione III, con sentenza n. 48845 del 25 ottobre 2018, ha dichiarato il ricorso inammissibile, in parte perché proposto per motivi non consentiti ed in parte perché generico. In particolare la doglianza relativa alla ritenuta precarietà delle strutture, è stata qualificata come critica alla logicità della motivazione, inammissibile nei procedimenti cautelari reali in forza dell’art. 325 Cod. proc. pen., che in tali casi limita il ricorso per cassazione […]