VAS chiede alla Regione Lazio di far sapere quali sono effettivamente le misure di salvaguardia del Parco dei Castelli Romani

 

Prot. n. 20/2019                                              Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette

Dott. Vito Consoli

Oggetto – Effettive misure di salvaguardia del Parco dei Castelli Romani

 Con riferimento all’argomento di cui all’oggetto con Nota VAS prot. n. 63 del 20 dicembre 2018 questa associazione ha chiesto l’annullamento in autotutela (proprio per violazione delle misure di salvaguardia) del nulla osta dell’Ente Parco dei Castelli Romani prot. 3988 del 18 luglio 2018, relativo al progetto per programma integrato di intervento in variante al PRG del Comune di Monte Compatri – località Molara via Tuscolana snc su immobile distinto in catasto al Foglio 30 particelle 618-622 e 625

Con nota prot. n. 155 dell’11 gennaio 2019 il Direttore Facente Funzioni dell’Ente Parco dei Castelli Romani, ing. Paolo Lupino ha risposto con una serie di affermazioni, che questa associazione si è vista costretta a confutare con Nota VAS prot. n. 19 del 18 febbraio 2019.

Per l’opportunità di consentirne un confronto contestuale si riportano di seguito  le “tesi” del Direttore ing. Paolo Lupino e le loro contestazioni portate da questa associazione.

Misure di salvaguardia dettate dalla legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984, istitutiva del Parco dei Castelli Romani Tutte le aree naturali protette istituite i sensi della legge regionale n. 46/1977 prevedono le misure di salvaguardia” all’interno della rispettive perimetrazioni provvisorie: così anche l’art. 8 della legge regionale n. 2/1984, istituiva del Parco dei Castelli Romani, dispone che «fino all’ entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo».

Secondo invece il Direttore dell’Ente Parco dei Castelli Romani le misure di salvaguardia dettate dalla legge istitutiva «non risultano più attivabili» perché «le uniche misure di salvaguardia legittime perché dotate di “delimitazione temporale” risultano essere quelle dell’art. 8 della legge 29/97».   

Misure di salvaguardia dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 – Alla osservazione di questa associazione relativa alla differente imposizione delle “misure di salvaguardia” che per i parchi istituiti ai sensi della legge regionale n. 46/1997 non prevedono le zone “A” e “B”, il Direttore ing. Paolo Lupino ha spostato il discorso sulla durata delle “misure di salvaguardia” ed ha replicato che «si tratta di una “finestra temporale” impossibile che rende di per sé giuridicamente fragili le uniche misure di salvaguardia che sono state attenzionate dalla Regione Lazio sotto il profilo della loro “delimitazione temporale”».

Da quanto precedentemente rilevato riguardo alle “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8 delle legge regionale n. 2/1984 deriva che la legge istitutiva ha stabilito una precisa delimitazione temporaledelle “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani

Questa associazione ha fatto presente al riguardo che la legge regionale n. 29/1997 alla lettera b) del 3° comma dell’art. 9  ha stabilito che in generale «la legge regionale istitutiva dell’area naturale protetta definisce tra l’altro: … b) :la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operatività della disciplina dell’area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27».

Ha quindi messo in evidenza che la suddetta disposizione dà come eventuale e quindi non obbligatoria la differenziazione delle “misure di salvaguardia” in zone “A” e zone “B”, come fa invece l’art. 8, presumibilmente per tenere conto anche della legge regionale n. 46/1997 che è stata abrogata: una dimostrazione più o meno diretta viene dal comma 8 dell’art. 40 della legge regionale n. 29/1997 ai sensi del quale «in attesa dell’adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse».

Ne deriva pertanto sia la piena validità che la “delimitazione temporale” delle “misure di salvaguardia” dettate dalla legge istitutiva del Parco dei Castelli Romani.

Per quanto riguarda la presunta “contraddizione” che l’ing. Paolo Lupino ha ritenuto di rilevare tra il comma 2 dell’art. 8 ed il comma 11 dell’art. 44 della legge regionale n. 29/1997, questa associazione ha fatto presente che la durata dei 5 anni vale esclusivamente per il “Piano dei parchi e delle riserve” che la Regione Lazio prevedeva di istituire e di cui con deliberazione della Giunta n. 11746 del 29 dicembre 1993 è stato approvato solo uno schema che tutt’oggi «conserva la sua efficacia di natura programmatoria e di indirizzo», mentre le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8, ancorché scadute rispetto al suddetto “Piano dei parchi e delle riserve”, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2019 soltanto per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 ai sensi dell’art. 44, proprio perché prive ognuna della rispettiva legge istitutiva e quindi anche delle rispettive e specifiche “misure di salvaguardia” dettate da questa.

Ricapitolando in estrema sintesi: tutti i parchi e le riserve naturali istituite con rispettive singole leggi regionali tanto ai sensi della legge regionale n. 46/1977 quanto ai sensi della legge regionale n. 29/1997 (dopo ovviamente la sua entrata in vigore) hanno delle loro specifiche “misure di salvaguardia” ed indicano una precisa “delimitazione temporale” (vigono cioè fino alla approvazione dei rispettivi piani di assetto), mentre per le 18 aree naturali protette istituite contestualmente alla legge regionale n. 29/1997 si applicano fino al 31 dicembre 2019 le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8.

Misure di salvaguardia dettate dal 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998Alla affermazione di questa associazione che “misure di salvaguardia” sono anche le prescrizioni del P.T.P. n. 9 e del P.T.P.R. (anch’esse pienamente valide, pur senza approvazione definitiva dello strumento, con la clausola che in caso di contrasto con quelle del P.T.P.n. 9 prevale sempre e comunque la disposizione più restrittiva), il Direttore ing. Paolo Lupino ha replicato ribadendo pervicacemente  quanto ostinatamente che il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 29/1997 si applicherebbe esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche.

Al riguardo il Direttore ha dichiarato che «il Parco non ha alcun titolo per esprimersi in tal senso in assenza di Piano, né di ricorrere all’adozione del citato art. 5 della 24/98 che resta nelle competenze dell’Amministrazione delegata ad esercitare tale funzione» ed affermato poi ostinatamente che il comma 5 dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998 «riguarda gli aspetti paesaggistici che non sono oggetto dei N.O. degli Enti Parco.»

Per supportare le suddette affermazioni l’ing. Paolo Lupino fa una inaccettabile confusione tra il rilascio della “autorizzazione paesistica” che in subdelega spetta al Comune, previo parere della Soprintendenza competente per territorio, e che è tenuta a rispettare le prescrizioni dei PTP e del PTPR ed il rilascio invece del “nulla osta” (o “parere” che dir si voglia) che spetta all’Ente Parco e che deve invece rispettare non solo le prescrizioni di PTP e PTPR (ai sensi del 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998) ma anche le specifiche “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani: per evitare la duplicazione delle procedure e semplificare i procedimenti, ma solo quando è avvenuta l’approvazione definitiva del Piano di Assetto, la Regione Lazio fino al 2012 aveva mantenuto al comma 7 dell’art. 9 la seguente disposizione: «a seguito dell’approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 7 della l. 1497/1938 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato», ma alla condizione prescritta dal successivo comma 8 secondo cui «in ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali».

Si fa presente che il “nulla osta” è disciplinato a livello nazionale dall’art. 13 della legge quadro n. 394/1991 ed a livello regionale dall’art. 28 della legge regionale n. 29/1997 mentre la “autorizzazione paesistica” è disciplinata a livello nazionale dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex art. 7 della legge n. 1497/1939) ed a livello regionale dall’art. 25 della legge regionale n. 24/1998.

Dal momento che non è stato ancora approvato il piano di assetto del Parco dei Castelli Romani, è cogente a tutti gli effetti il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998, di cui questa associazione ha riportato integralmente il testo, per scavalcare il quale il Direttore ing. Paolo Lupino fa riferimento in modo assolutamente inaccettabile al precedente 4° comma citandone solo la parte di testo che dispone che «la disciplina di tutela dei beni paesaggistici di cui al presente articolo si attua mediante le previsioni contenute nei piani delle aree naturali protette», omettendo di scrivere che valgono solo «qualora definitivamente approvati dal Consiglio regionale purché non siano in contrasto con la disciplina d’uso dei paesaggi prevista dal PTPR e con la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree prevista dai PTP», per arrivare a concludere che «se la Regione non ha inteso riconoscere agli Enti Gestori delle AA.NN.PP. tale funzione amministrativa in materia paesaggistica neanche con il Piano Approvato, a maggior ragione il Parco non ha alcun titolo per esprimersi in tal senso in assenza di Piano, né di ricorrere all’adozione del citato art. 5 della 24/98 che resta nelle competenze dell’Amministrazione delegata ad esercitare tale funzione», sentenziando che «quindi tutta la dissertazione sull’applicazione della materia paesaggistica relativamente al N.O. in questione, risulta fuori luogo in quanto non riguarda una funzione amministrativa di competenza degli Enti Parco».

Si ribadisce la differenza sostanziale che intercorre tra “nulla osta” ed “autorizzazione paesistica”, che lo stesso Ente Parco dei Castelli Romani ha avuto ben presente quando l’8 agosto 2012 ha richiesto copia del rilascio della “autorizzazione paesistica”, portandolo fra l’altro a motivo del diniego di rilascio della 1° richiesta di “nulla osta”.

Si mette in grande risalto la grave dichiarazione fatta al riguardo dal Direttore ing. Paolo Lupino riguardo «all’adozione del citato art. 5 della 24/98» a cui ricorrerebbe soltanto «l’Amministrazione delegata ad esercitare tale funzione» quando invece in modo inconfutabile il testo parla di «misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali», lasciando chiaramente intendere per il caso in questione tanto la legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 (quale specifico provvedimento istitutivo del Parco dei Castelli Romani) quanto le leggi regionali n. 46/1997 e n. 29/1997 (quali provvedimenti legislativi generali), di inconfutabile competenza dell’Ente Parco e non certo del Comune di Monte Compatri delegato solo al rilascio della “autorizzazione paesistica”.

Una dichiarazione del genere è ancor più grave perché lascia intendere che ai fini del rilascio dei circa 500 “nulla osta” annui l’Ente Parco dei Castelli Romani non considera mai come “misure di salvaguardia” «la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR» con la clausola che riguardo alle prescrizioni delle “misure di salvaguardia” e dei PTP e PTPR «in caso di contrasto prevale la più restrittiva», come prescrive espressamente il 5° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 24/1998.

Per tutte le ragioni sopra esposte con la Nota VAS prot. n. 19 del 18 febbraio 2019 questa associazione è tornata a sollecitare l’annullamento del nulla osta rilasciato il 18 luglio 2018, riservandosi di consultarsi su tale caso con gli uffici competenti della Regione Lazio.

Con Nota Ente Parco Castelli Romani prot. n. 966 del 21.02.2019 il Direttore dell’Ente Parco dei Castelli ha invitato il Responsabile di questa associazione «ad intraprendere senz’altro quanto prospettato alla fine della nota di cui sopra ed a coinvolgere soggetti terzi che forse riusciranno meglio nel tentativo di chiarire alla S.V. i termini della vicenda laddove lo scrivente non è evidentemente riuscito».

Dal momento che il Direttore Facente Funzioni ribadisce implicitamente e con tono di sfida oltre che di arroganza la piena validità delle sue “tesi”, si chiede alla S.V. di far sapere quali debbano essere considerate veramente le effettive “misure di salvaguardia” del Parco dei Castelli Romani.

Si chiede inoltre di sapere se il comportamento che sta tenendo per il caso in questione l’ing. Paolo Lupino a nome e per conto dell’Ente Parco dei Castelli Romani possa rientrare sotto la “Vigilanza e controllo sull’attività” così come disciplinato dall’art. 18 della legge regionale n. 29/1997.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990

Distinti saluti.

 

 

Roma, 1 marzo 2019

 

 

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