Il vincolo del centro storico di Roma che MIBAC e Regione si ostinano a non voler riconoscere

 

Va premesso che con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 42 del 22 febbraio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio“, che verrà di seguito chiamato solo “Codice” e che è stato successivamente modificato dapprima dai D. Lgs. n. 156 e n. 157 del 24 marzo 2006 e poi dai D.Lgs. n. 62 e n. 63 del 26 marzo 2008: con deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 è stato il Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR), che non ha però recepito le modifiche al “Codice” apportate dal D. Lgs. n. 156 del 24 marzo 2006, come si dimostrerà più avanti.

Ai  sensi del 2° comma dell’art. 5 delle Norme del PTPR «sono beni paesaggistici:

a) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente di cui all’art. 136 del Codice; in tali beni si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di cui al capo II delle presenti norme (che detta la “disciplina di tutela, d’uso e di valorizzazione dei paesaggi”, tra cui il “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”, ndr.).

b) I beni paesaggistici inerenti aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del Codice, per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo II delle presenti norme (che detta le “modalità di tutela delle aree tutelate per legge”, altrimenti dette “beni diffusi”, ndr.).

c) i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dal presente PTPR in base alle disposizioni di cui all’art. 143 del Codice ed ai sensi dell’art. 134 lettera c) del Codice; per tali beni si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV delle presenti norme (che detta le “modalità di tutela degli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR”, fra cui gli “insediamenti urbani storici e territori contermini”, ndr.)».

Il successivo art. 8 delle norme del PTPR riguarda specificatamente i “beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a del Codice”.

Il 1° comma precisa che «i beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 134 lettera a) e dell’art. 136 del Codice riguardano:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze».

Si mette in evidenza che le suddette lettere da a) a d) sono quelle dell’art. 136 del “Codice” (relativo alle “Aree ed immobili di notevole interesse pubblico”) e che il loro testo è quello dell’originario “Codice” emanato con D.Lgs. n. 42/2004, che ha però subito le seguenti modifiche (riportate in grassetto di colore rosso) apportate dal D.Lgs. n. 156/2006 senza essere state recepite:

Come di può vedere, ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 136 del Codice così come modificata si può sottoporre a vincolo paesaggistico anche il centro storico di Roma “con provvedimento dell’amministrazione competente” che come si dirà meglio più avanti è stato lo stesso P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio.

Si mette altresì in evidenza che il testo originario delle suddette lettere da a) a d) è più o meno lo stesso dell’art. 1 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”, ai sensi della quale sono stati imposti con specifici Decreti Ministeriali diversi vincoli anche per singole parti del centro storico di Roma.Ai sensi delle lettere a) (beni singoli naturali e/o geologici) e b) (beni singoli come ville, parchi e giardini) sono stati imposti in ordine cronologico i seguenti 14 vincoli paesaggistici:

– via Sassoferrato 2 – Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da pini e abeti) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_015, individuato in puntinato rosso nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.

via Nomentana 118 – Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cedri e abeti) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_016, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

via Sallustiana 54-56 – Decreto Ministeriale emanato il 16 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cedri e palme) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_019, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Arcangelo Corelli 1 – Decreto Ministeriale emanato il 17 giugno 1953 (vegetazione arborea) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_024, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Nomentana 355 – 357 – 359 – Decreto Ministeriale emanato il 18 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da pini, cipressi e abeti) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_032, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Nomentana 331 – Decreto Ministeriale emanato il 20 giugno 1953 (vegetazione arborea formata da abeti) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_050, in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Ludovisi 48 – 48 Bis – Decreto Ministeriale emanato il 24 giugno 1953 (vegetazione arborea composta da cipressi, pini e palme) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_051, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Largo S. Pancrazio 6 (Villa Aurelia) – Decreto Ministeriale emanato il 25 agosto 1954 (vegetazione arborea) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_071, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Gaeta 11 – Decreto Ministeriale emanato il 23 novembre 1954 (parziale revoca D.M. 16 giugno 1953) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_075, in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Sardegna 38 (Villa Dusmet) –  Decreto Ministeriale emanato il 29 novembre 1954 (vegetazione arborea) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_076, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Oriani B. 61 (Parco) – Decreto Ministeriale emanato il 6 giugno 1955 (vegetazione arborea) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_080, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Venti Settembre 66 – Decreto Ministeriale emanato il 6 giugno 1955 (vegetazione arborea) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_084, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Merulana 283 – Decreto Ministeriale emanato il 16 dicembre 1958 (vegetazione arborea composta da pini, cipressi, palme e eucaliptus) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_106, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Via Campora – Decreto Ministeriale emanato il 16 dicembre 1958 (Circonvallazione Gianicolense Pino secolare) – Classificato nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla ab058_115, individuato in puntinato rosso nella Tavola  24_374_B 10 novembre 2007.

Particolare della Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Ne deriva che per qualunque progetto di trasformazione del territorio di tutti i suddetti beni singoli si rende necessario ed obbligatorio il preventivo rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, previo parere vincolante della SOPRINTENDENZA competente per territorio. 

Ai sensi delle lettere c) (beni d’insieme intesi come vaste località con valore estetico tradizionale) e d) (beni d’insieme intesi come bellezze panoramiche) sono stati imposti in ordine cronologico anche i seguenti 5 vincoli paesaggistici:

  • Zona di via MarguttaDecreto Ministeriale emanato il 18 ottobre 1953, ai sensi della legge n. 1497/1939. Vincolo poi rettificato con successivo D.M. del 9 novembre 1953. Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con le sigle cd058_001 e cd058_002, individuate in rigato rosso obliquo verso sinistra nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.

  • Colle AventinoDecreto Ministeriale emanato il 18 gennaio 1955, ai sensi della legge n. 1497/1939. Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_017, individuato in rigato rosso obliquo verso sinistra nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.

  • Mura Aureliane – zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 10 gennaio 1956, ai sensi della legge n. 1497/1939. Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_025, individuata in rigato rosso obliquo verso sinistra nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.
  • Zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 5 giugno 1971, ai sensi della legge n. 1497/1939, in estensione del vincolo del 10.1.1956. Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_092, individuata in rigato rosso obliquo verso sinistra nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.

  • Due zone del Gianicolo verso S. PietroDecreto Ministeriale emanato il 1 giugno 1963, ai sensi della legge n. 1497/1939. Classificato nell’allegato A4 del PTPR fra i beni d’insieme con la sigla cd058_061, individuata in rigato rosso obliquo verso sinistra nella Tavola 24_374_B 10 novembre 2007.

Particolare della Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Legenda della Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Ne deriva che anche per qualunque progetto di trasformazione del territorio di tutti i suddetti beni singoli si rende necessario ed obbligatorio il preventivo rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, previo parere vincolante della Soprintendenza competente per territorio.

L’art. 9 delle norme del PTPR riguarda specificatamente i “beni paesaggistici art. 134 co1 lett. b del Codice”.

Il 1° comma precisa che «i beni paesaggistici inerenti le aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 134 lettera b) e del comma 1 dell’art. 142 del Codice, nella Regione Lazio riguardano» i cosiddetti “beni diffusi” dei quali in questa sede interessa solo il fiume Tevere e «le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»

Nella Tavola 24_374_B del PTPR è individuato il fiume Tevere con le relative fasce di rispetto di entrambe le sponde, che è classificato con la sigla  c058_0001 ed individuato nelle Tavole B in rigato azzurro orizzontale.

Ne deriva che anche per qualunque progetto di trasformazione del territorio di tutti i suddetti beni singoli si rende necessario ed obbligatorio il preventivo rilascio della “autorizzazione paesaggistica”, previo parere vincolante della SOPRINTENDENZA competente per territorio

L’art. 10 delle norme del PTPR riguarda specificatamente i “beni paesaggistici art. 134 co1 lett. c del Codice”.

Il 1° comma precisa che «i beni paesaggistici inerenti gli immobili e le aree tipizzati ed individuati dal PTPR, ai sensi dell’art. 134 lett. c) del Codice ed in base alle disposizioni dell’art. 143 dello stesso Codice costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Lazio, individuati nelle Tavole B, sono: …. c) gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri».

Il successivo 2° comma precisa che «l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato».

Il PTPR individua il centro storico di Roma fra i “beni tipizzati” alla Tavola 24_374_B, secondo un perimetro campito in rosso pieno che è senza fascia della profondità di 150 metri e che coincide con i confini del Municipio di Roma I, prima che ne fosse estesa l’attuale perimetrazione: dentro il perimetro sono ricomprese anche le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città.

Il 4° comma dell’art. 43 delle Norme del PTPR stabilisce che «i territori contermini sono stati individuati a partire dalla perimetrazione accertata …, per una fascia di rispetto di 150 metri»: se ne riporta di seguito un esempio, riferito al centro storico del Comune di Sacrofano dentro il parco di Veio.

Particolare della Tav . 24_374_A : centro storico di Sacrofano classificato nell’Allegato F 1 B parte prima con la sigla Cs 410

Il successivo 5° comma del medesimo art. 43 delle Norme spiega le ragioni dell’assenza della fascia della profondità di 150 metri per il centro storico di Roma nel seguente modo: «Non sono compresi fra i beni paesaggistici tipizzati degli insediamenti urbani storici i territori contermini interessati dalle arre urbanizzate individuate dal PTPR corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture».

All’interno del centro storico, oltre ai vincoli paesaggistici dei beni singoli e dei beni d’insieme sopra elencati, è stato altresì imposto fra i “beni tipizzati” il vincolo paesaggistico relativo ai “beni puntuali e lineari diffusi, testimonianza dei caratteri identitari vegetazionali, geomorfologici e carsico-ipogeo con fascia di rispetto di 50 metri” per le Sorgenti delle acque Corsiniane, classificate nell’allegato B1 del PTPR fra i beni singoli con la sigla tg_022 con un cerchio puntinato al suo interno di colore verde.

Particolare della Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Rispetto al dettato normativo, come precedentemente fatto presente, il “provvedimento dell’amministrazione competente” con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico sul centro storico di Roma è diventato lo stesso PTPR così come adottato.

Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Legenda

Tav. 24_374_A novembre 2007

Legenda

Non risulta che l’Allegato F1 B parte prima, che è relativo agli “insediamenti urbani storici e nuclei di fondazione” e che contiene l’elenco dei centri storici di tutto il Lazio considerati come “beni tipizzati”, riporti il centro storico di Roma: se ne dovrebbe dedurre che il centro storico di Roma non rientra tra i “beni tipizzati” ai sensi della lett. c) del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, ma fa ad ogni modo parte dei “beni paesaggistici” sottoposti comunque a vincolo, perché è individuato con il colore rosso (senza fascia di rispetto di 150 metri) nelle Tavole B, rispetto alle quali il 5° comma dell’art. 5 delle Norme del PTPR stabilisce che «i “Beni paesaggistici” – Tavole B, sono parte integrante del PTPR, ne seguono la procedura approvativa e costituiscono elemento probante la ricognizione delle aree tutelate per legge».

Nella Tavola 24_374_A del PTPR il centro storico di Roma viene conseguentemente destinato a “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”.

Tav. 24_374_A novembre 2007

 Il “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” è disciplinato dall’art. 29 delle Norme del PTPR, il cui comma 6 stabilisce che «le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice».

Anche l’art. 43 delle norme è dedicato agli “insediamenti urbani storici e  territori contermini”, ma il suo  comma 15 stabilisce testualmente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano …. alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio UNESCO (Roma – centro storico ….), per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche e integrazioni».

Da un lato quindi la norma rimanda alla disciplina del “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” dettato dall’art. 29, ma dall’altro lato rimanda la disciplina del centro storico di Roma dettata dal successivo art. 43 anche al suo piano di gestione, in quanto sito UNESCO.

Infatti nel corso della 14° Sessione del Consiglio Esecutivo, sessione primaverile dal 15 al 23 maggio 1980, l’UNESCO ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (“World Heritage List”) il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e S. Paolo fuori le Mura, includendo nel 1990 anche le Mura di Urbano VIII – Gianicolensi: nell’intera città storica si riconosce il valore di oltre 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico censiti dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore Generale di Roma.

Si fa ad ogni modo presente che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della “Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità”, firmata a Parigi il 23.11.1972 e ratificata con la legge n. 184 del 6.4.1977, «ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione».

Il «Piano di gestione del sito Unesco centro storico di Roma, proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura» è stato adottato nel 2016 attraverso una delibera del commissario straordinario Francesco Paolo Tronca: tale strumento può avere solo un valore di indirizzo e non può assumere nessuna valenza prescrittiva.

Con nota della Regione Lazio 94875 del 19/06/2009, avente per oggetto «Richiesta di chiarimenti in merito ai beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati da PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri. In particolare per il centro storico di Roma» è stato espresso il seguente parere: «Premesso che per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) quali “insediamenti urbani storici e territori contermini” si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV art. 43 delle norme del PTPR e che nel medesimo articolo sono elencati gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, per il suddetto centro storico di Roma, se pure individuato nella tavola B 24 del PTPR quale “insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” in base al comma 15 dell’art. 43 delle norme del PTPR, le disposizioni dello stesso art. non si applicano alle parti di territorio ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco, quale è appunto il centro storico di Roma, per i quali è prevista la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione di cui alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

PERTANTO, PER TALE AMBITO, NELLE PORZIONI DI TERRITORIO INDIVIDUATE NELLE TAVOLE B COME INSEDIAMENTI URBANI STORICI MA NON INTERESSATE DA ALTRI BENI DI CUI ALL’ART. 134 DEL CODICE NON È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA».

Fin dal mese di ottobre del 2012 ho avuto modo di contestare il suddetto parere della Regione Lazio dopo che ne sono venuto casualmente a conoscenza.

Nella mia battaglia contro i cartelloni pubblicitari abusivi mi sono trovato a fare 2 segnalazioni relative ad un impianto pubblicitario installato all’altezza del civico n. 61 di via Alessandro Manzoni ed ho chiesto testualmente all’allora «Dirigente della “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali, ing. Fabio Pacciani, se sia stata richiesta e rilasciata la ‘autorizzazione paesaggistica’ sulla base del parere espresso  dal Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma».

Con messaggio di posta elettronica trasmesso il 12 ottobre del 2012 l’ing. Fabio Pacciani ha comunicato che per il centro storico di Roma non é necessaria la “autorizzazione paesaggistica” come ribadito dalla Regione Lazio con nota prot. n. 94875 del 19/06/2009.

In allegato ad un messaggio di posta elettronica del 29 ottobre 2012 ho trasmesso a tutti i diretti interessati il suddetto mio studio, con le seguenti testuali richieste: «Si chiede in conclusione tanto all’ing. Fabio Pacciani quanto all’arch. Maria Costanza Piedominici di esigere la richiesta di “autorizzazione paesaggistica” per tutti gli impianti pubblicitari che si volessero installare all’interno del centro storico di Roma, facendolo presente al dott. Francesco Paciello, che é stato nominato Responsabile della Direzione Regolazione e Gestione Affissioni e Pubblicità e che con la presente viene ad ogni modo portato a conoscenza di tale obbligo e della conseguente verifica in sede istruttoria di tutte le domande presentate dalle ditte pubblicitarie.

Si chiede altresì alla Regione Lazio di voler rivedere quanto affermato nella nota prot. n. 94875 del 19/06/2009, dettando le conseguenti disposizioni in considerazione di quanto esposto nel documento allegato».

Nel “documento allegato” ho portato le seguenti 7 ragioni a supporto della richiesta.

1 – Ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 135 del Codice «per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: …. d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità  con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia … dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.»

Ne deriva che anche il PTPR del Lazio deve definire apposite “prescrizioni” finalizzate alla salvaguardia del centro storico di Roma, senza demandarle al Piano di Gestione, ma tutt’al più dettando dei criteri di coordinamento con esso.

2 – Come dimostrato in precedenza il centro storico di Roma è interessato da altri beni del Codice sia singoli che d’insieme, per la salvaguardia dei quali è comunque obbligatorio il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” in caso di installazione di nuovi impianti pubblicitari [e comunque in caso di qualunque progetto di trasformazione del territorio del centro storico di Roma]

3 – Come già detto in precedenza, il 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR, che è relativo proprio agli immobili ed aree tipizzati, precisa che «l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato».

Ne deriva che anche per il centro storico di Roma è obbligatorio il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per ogni installazione di impianti pubblicitari, a maggior ragione perché nell’art. 43 delle Norme del PTPR fra le “disposizioni” che detta e che non si applicano figura la “autorizzazione paesaggistica” a cui sono però sottoposti solo gli interventi di tipo edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.

4 – Il 4° comma dell’art. 7 delle Norme del PTPR stabilisce che «in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva»: per analogia, anche a voler ammettere che fra le “disposizioni” che detta l’art. 43 e che non si applicano figura anche la “autorizzazione paesaggistica”, nel contrasto dovrebbe prevalere comunque il 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR, vale a dire l’obbligo di rilascio della “autorizzazione paesaggistica”.

5 – Il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” consiste in un verifica di conformità del progetto di trasformazione del territorio e le misure di disciplina e di tutela dettate dall’art. 43 delle Norme del PTPR che rimandano però a quelle dettate dal Piano di gestione del centro storico di Roma: ne deriva che, anche con queste misure di disciplina e di tutela che hanno solo valore di indirizzo, il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” diventa del tutto discrezionale.

6 – Si fa ad ogni modo presente che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della “Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità”, firmata a Parigi il 23.11.1972 e ratificata con la legge n. 184 del 6.4.1977, «ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione».

7 – Dal momento che dovrebbe essere comunque obbligatorio proteggere un bene vincolato quale è il centro storico di Roma, si rende necessario modificare il comma 15 dell’art. 43 delle Norme del P.T.P.R. che disapplica la tutela demandandola al Piano di gestione e che ha permesso la demolizione e ricostruzione di molti edifici ricadenti nel centro storico e nei Municipi limitrofi, fra cui diverse palazzine in stile Liberty, creando un problema tuttora non risolto.

Da allora non è stato dato alcun seguito alla richiesta fatta dal sottoscritto: il MIBAC e la Regione hanno così continuato ad ignorare sistematicamente il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, di cui hanno ostinatamente negato l’esistenza per il solo fatto che è a tutt’oggi privo di disciplina di tutela.

In sede di controdeduzioni condivise con il MIBACT il suddetto comma 15 è diventato il 17 dal seguente testo: «Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma.

L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità».

In modo contradditorio rispetto agli altri insediamenti parimenti iscritti nella liste del Patrimonio Unesco (Tivoli-Villa d’Este, Villa Adriana e Necropoli di Tarquinia e Cerveteri) si applica pienamente la disciplina dell’art. 43, che non si applica invece per il centro storico di Roma fino a quando Regione e Ministero non avranno individuato specifiche prescrizioni di tutela.

L’altro aspetto ancor più contradditorio rilevato dal sottoscritto è che la definizione di specifiche prescrizioni di tutela del centro storico di Roma potevano se non dovevano essere individuate da tempo e che il loro rimando mette a nudo l’anomalia di una norma che verrà, perché non imposta contestualmente alla approvazione definitiva del PTPR.

Riguardo al vincolo dei centri storici (esteso eventualmente anche alla città storica del Comune di Roma) come “beni tipizzati” è stata portata la critica che questo tipo di vincolo è stato introdotto con il D.Lgs. n. 157 del 24 marzo 2006 come lettera c) del 1° comma dell’art. 134 ed era vigente al momento della redazione del P.T.P.R., che l’ha ampiamente utilizzato, anche perché per la elaborazione del P.T.P.R. la lettera i) del 1° comma dell’art. 143 consente anche la «tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione»: ma, successivamente alla adozione del P.T.P.R., con il D. Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008 dalla lettera c) del 1° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004 è stata cancellata l’espressione “beni tipizzati” ed il testo attualmente vigente è il seguente: «c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156».

Su questo presupposto diversi esponenti delle cosiddette “forze produttive” del Lazio (tra cui l’ANCE) vorrebbero che venissero cancellati dal P.T.P.R. tutti i “beni tipizzati” ed in particolare quelli dei centri storici di tutti i Comuni del Lazio: ignorano che la lettera c) del 1° comma del richiamato art. 136 dispone che sono soggetti a vincolo paesaggistico anche «c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici» e che la lettera d) del 1° comma del successivo art. 143 per la elaborazione del P.T.P.R. consente pur sempre anche la «eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1».

Ne deriva in conclusione che alla Giunta Regionale del Lazio, anche ai sensi della normativa subentrata successivamente, è rimasta la piena facoltà di imporre dei nuovi vincoli paesaggistici contestualmente alla redazione ed adozione del PTPR, che è stata peraltro avallata anche dallo stesso MIBACT.

Ma l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma è stata fin qui sistematicamente negata sull’errato presupposto che è a tutt’oggi privo della disciplina di tutela dettata dalle Norme del PTPR: in tal modo continuano ad essere approvati ed aurtorizzati progetti di trasformazione del territorio del centro storico di Roma, senza averli sottoposti al preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica”.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

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