Smantellamento del PTPR del Lazio: la mancata “vestizione” del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma

 

In applicazione dell’art. 5 della Costituzione il processo di decentramento che ha portato a concedere autonomia legislativa e amministrativa alle Regioni italiane è stato realizzato concretamente attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, che riguardo ai “Beni ambientalial 1° comma dell’art. 82 ha disposto che «sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni».

Il successivo 2° comma ha precisato che la delega consente fra l’altro anche «l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali dalle regioni.»

In forza di tale delega, la Giunta Regionale del Lazio ha imposto diversi vincoli paesaggistici, tra cui ad esempio quello del Parco di Veio (deliberazione n. 338 del 31 gennaio 1989).

I vincoli paesaggistici imposti nel Lazio con Decreto Ministeriale o con deliberazione della Giunta Regionale costituiscono soltanto delle “dichiarazioni di notevole interesse pubblico” a tutela di una porzione del paesaggio, di cui individuano la perimetrazione, obbligando al preventivo ed obbligatorio rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per ogni progetto di trasformazione ricadente all’interno del perimetro dell’area vincolata: la cosiddetta loro “vestizione” consiste nella trasformazione dei vincoli paesaggistici (ex actu) da vincoli “nudi”, ovvero meramente perimetrali, in vincoli corredati dall’indicazione di obbiettivi, criteri e limiti necessari a valutare la compatibilità dell’intervento sottoposto ad autorizzazione con la salvaguardia dei valori tutelati dal decreto.

Ai sensi della legge n. 1497 del 6 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”  all’interno del centro storico di Roma sono stati imposti dal 1953 al 1963 i seguenti 5 vincoli paesaggistici:

  • Zona di via MarguttaDecreto Ministeriale emanato il 18 ottobre 1953. Vincolo poi rettificato con successivo D.M. del 9 novembre 1953.

  • Colle AventinoDecreto Ministeriale emanato il 18 gennaio 1955.

  • Mura Aureliane – zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 10 gennaio 1956.

  • Zona tra la via Latina, Viale Metronio, via DrusoDecreto Ministeriale emanato il 5 giugno 1971, in estensione del vincolo del 10.1.1956.
  • Due zone del Gianicolo verso S. PietroDecreto Ministeriale emanato il 1 giugno 1963.

Nel corso della 14° Sessione del Consiglio Esecutivo, sessione primaverile dal 15 al 23 maggio 1980, l’UNESCO ha iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale (“World Heritage List”) il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e S. Paolo fuori le Mura, includendo nel 1990 anche le Mura di Urbano VIII – Gianicolensi.

L’art. 1 della legge n. 431/1985  ha aggiunto all’articolo  82  del DPR n. 616/1977 ben 11 commi con cui ha sottoposto a vincolo automatico ai sensi della allora ancora vigente legge n. 1497/1939 i cosiddetti “beni diffusi”.

Il successivo l’art. 1-bis ha obbligato le Regioni alla redazione dei Piani Territoriali Paesistici (PTP) con le cui norme è stata operata la materiale “vestizione” di tutte le aree vincolate del Lazio.

Il 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 ha introdotto l’obbligo di procedere entro il 14 febbraio del 1999 all’approvazione di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) «quale unico piano territoriale paesistico regionale» con l’obbligo di recepire tutti i PTP fin lì adottati o approvati.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 5814 del 3 novembre 1998 è stato approvato lo schema di un preliminare “Accordo di collaborazione per la redazione del PTPR” tra Regione, MIBACT e l’Università di Roma Tre-DIPSA: in attuazione dell’accordo è stato poi istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 5586 del 23 novembre 1999 un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per la redazione del PTPR.

All’atto della redazione del PTPR era stato nel frattempo emanato con D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che alla lettera c) del 1° comma dell’art. 136 così come all’epoca vigente includeva fra i “beni paesaggistici” anche «gli insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 (centocinquanta) metri».

La Giunta Regionale del Lazio si è così avvalsa sia della delega conferita dall’art. 82 del D.P.R. n. 616/1977 che della possibilità consentita dall’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 per imporre contestualmente alla adozione del PTPR (avvenuta con deliberazione della Giunta Regionale n.  556 del 25 luglio 2007, poi integrata con  la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007) una serie di vincoli paesaggistici relativi ai cosiddetti “beni tipizzati” relativi a tutti i centri storici dei 377 Comuni del Lazio.

Il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma come “bene tipizzato” è quindi stato imposto “con provvedimento dell’amministrazione competente” che è costituito dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale del Lazio con cui è stato adottato lo stesso P.T.P.R.

Il PTPR ha individuato e perimetrato il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma fra i “beni tipizzati” alla Tavola 24_374_B, secondo un perimetro campito in rosso pieno che è senza fascia della profondità di 150 metri e che coincide con i confini del Municipio di Roma I, prima che ne fosse estesa l’attuale perimetrazione: dentro il perimetro sono ricomprese anche le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città.

Tav. 24_374_B 10 novembre 2007

Legenda Tavole B

La “vestizione” del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma consiste quindi nella sua trasformazione da vincolo “nudo”, ovvero meramente perimetrale, in vincolo corredato  di destinazione a specifico “ambito di paesaggio” disciplinato dalla rispettiva normativa di tutela.  Nella Tavola 24_374_A del PTPR il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma viene conseguentemente destinato a “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”.

Tav. 24_374_A novembre 2007

Legenda Tavole A

Il “paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” è disciplinato dall’art. 29 delle Norme del PTPR, il cui comma 6 stabilisce che «le disposizioni del presente articolo si applicano agli insediamenti urbani storici ricadenti fra i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera a) del Codice» che non riguarda però gli ulteriori “beni paesaggistici” imposti come “beni tipizzati”, ma che al comma 7 dispone che «la tutela è volta alla valorizzazione dell’identità culturale e alla tutela dell’integrità fisica attraverso la conservazione del patrimonio e dei tessuti storici.»

Per quanto riguarda la fascia di rispetto, il successivo comma 8 rimanda ai commi 12, 13 e 14 dell’art. 43 delle Norme del PTPR che è dedicato agli “insediamenti urbani storici e  territori contermini” e che al precedente 5° comma precisa che «non sono compresi tra i beni paesaggistici tipizzati degli insediamenti urbani storici i territori contermini interessati dalle aree urbanizzate individuate dal PTPR corrispondenti al paesaggio degli insediamenti urbani e alle Reti e infrastrutture», lasciando intendere perché il vincolo del centro storico di Roma non può avere una fascia di rispetto di 150 metri.

Il comma 10 dell’art. 43 delle Norme del PTPR stabilisce che «per i manufatti di interesse storico-monumentale di età medioevale, moderna e contemporanea, sono consentiti esclusivamente gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria».

Ma il successivo  comma 15 dispone testualmente che «le disposizioni del presente articolo non si applicano …. alle parti ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio UNESCO (Roma – centro storico ….), per i quali è prescritta la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione previsto dalla “Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale” firmata a Parigi il 10 novembre 1972 ratificata con legge 6 aprile 1977 n. 184 e successive modifiche e integrazioni».

Da un lato quindi la norma rimanda alla disciplina del “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto” dettato dall’art. 29, ma dall’altro lato rimanda la disciplina del centro storico di Roma dettata dal successivo art. 43 anche al suo piano di gestione, in quanto sito UNESCO.

Il «Piano di gestione del sito Unesco centro storico di Roma, proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città e San Paolo fuori le Mura» è stato adottato nel 2016 attraverso una delibera del commissario straordinario Francesco Paolo Tronca: tale strumento può avere solo un valore di indirizzo e non può assumere nessuna valenza prescrittiva.

Dopo l’adozione del PTPR, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il vigente PRG di Roma, che nella città storica nell’intera città storica riconosce il valore di oltre 25.000 punti di interesse ambientale e archeologico censiti dalla Carta della Qualità del Piano Regolatore Generale di Roma.

Ai fini della approvazione dei progetti ricadenti all’interno del centro storico è stata dettata la seguente disposizione al comma 12 dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

«12.Gli strumenti urbanistici esecutivi e i progetti edilizi ammessi con modalità diretta sono predisposti secondo i contenuti e le modalità stabilite nell’elaborato G2. “Guida per la qualità degli interventi”; ove riguardino interventi di categoria RE [Ristrutturazione Edilizia], DR [Demolizione e Ricostruzione], AMP [Ampliamento], NE [Nuova Edificazione], sono obbligatoriamente sottoposti, ai fini dell’approvazione o abilitazione, al parere consultivo del “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, che si esprime entro 45 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, decorsi infruttuosamente i quali si prescinde dal parere medesimo. »

Il comma 19 del medesimo art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma ha disposto testualmente:

«19. Nella parte di Città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità -, le competenze consultive assegnate al “Comitato per la qualità urbana e edilizia”, ai sensi dei commi 9, lett. c), e 12, e dell’art. 25, comma 8, sono esercitate dalla Soprintendenza statale per i beni architettonici e per il paesaggio per il Comune di Roma, organo periferico del Ministero per i beni e le attività culturali; in tal caso, il parere consultivo di cui al comma 12 è esteso agli interventi di categoria MS [Manutenzione Straordinaria] e RC [Restauro e Risanamento Conservativo], nonché agli interventi da abilitare tramite DIA [Denuncia di Inizio Attività], ai sensi del comma 21.»

Il successivo comma 20 ha fatto la seguente precisazione:

«20. Le disposizioni del comma 19 si applicano dall’entrata in vigore del presente PRG.

Con la formalizzazione di apposita intesa tra Comune e Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, saranno individuate le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e definiti i criteri di valutazione di immobili e progetti, sulla base di quanto indicato nella “Guida per la qualità degli interventi”.»

Per la definizione delle modalità di collaborazione relative al parere consultivo con nota del Dipartimento IX del Comune di Roma prot. QI/57701 dell’8 settembre 2009  è stato stipulato uno specifico Protocollo d’Intesa, sottoscritto per conto del Ministero dalla allora Soprintendente Federica Galloni.

Alla lettera C) sono stati stipulati i procedimenti riguardanti i “progetti relativi ad immobili NON VINCOLATI ai sensi del D.L. n. 42/2004 ricadenti nella parte di Città Storica dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità”, con l’indicazione dei casi in cui bisogna acquisire obbligatoriamente anche il parere consultivo della Soprintendenza statale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma.

È quanto meno singolare che il Protocollo d’Intesa ignori del tutto il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma imposto nel 2007 con la delibera della Giunta Regionale di adozione del PTPR e consideri conseguentemente “NON VINCOLATI” gli immobili che vi ricadono dentro: è ancor più singolare che a non riconoscere l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico sia stata anche la Regione Lazio che l’ha imposto. 

Con nota infatti della Regione Lazio 94875 del 19/06/2009, avente per oggetto «Richiesta di chiarimenti in merito ai beni paesaggistici inerenti immobili e le aree tipizzati ed individuati da PTPR, ai sensi dell’art. 134 lettera c) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i.: insediamenti urbani storici e territori contermini per una fascia di 150 metri. In particolare per il centro storico di Roma» è stato espresso il seguente parere: «Premesso che per i beni paesaggistici di cui all’art. 134 comma 1 lettera c) quali “insediamenti urbani storici e territori contermini” si applicano le modalità di tutela di cui al capo IV art. 43 delle norme del PTPR e che nel medesimo articolo sono elencati gli interventi per i quali è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, per il suddetto centro storico di Roma, se pure individuato nella tavola B 24 del PTPR quale “insediamento urbano storico e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” in base al comma 15 dell’art. 43 delle norme del PTPR, le disposizioni dello stesso art. non si applicano alle parti di territorio ricadenti negli insediamenti storici iscritti nella lista del Patrimonio dell’Unesco, quale è appunto il centro storico di Roma, per i quali è prevista la redazione del Piano generale di gestione per la tutela e la valorizzazione di cui alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale.

PERTANTO, PER TALE AMBITO, NELLE PORZIONI DI TERRITORIO INDIVIDUATE NELLE TAVOLE B COME INSEDIAMENTI URBANI STORICI MA NON INTERESSATE DA ALTRI BENI DI CUI ALL’ART. 134 DEL CODICE NON È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA».

Per causa della mancanza di disciplina di tutela si viene a negare l’esistenza stessa del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, che invece permane a tutti gli effetti: la suddetta disposizione appare viziata di legittimità per i seguenti motivi.

1 – Ai sensi della lettera d) del 4° comma dell’art. 135 del Codice «per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: …. d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità  con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia … dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.»

Ne deriva che anche il PTPR del Lazio deve definire apposite “prescrizioni” finalizzate alla salvaguardia del centro storico di Roma, senza demandarle al Piano di Gestione, ma tutt’al più dettando dei criteri di coordinamento con esso.

2 – Il 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR, che è relativo proprio agli immobili ed aree tipizzati, precisa che «l’autorizzazione paesistica è obbligatoria per i progetti delle trasformazioni dei luoghi ricadenti nei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR nelle relative fasce di rispetto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del PTPR adottato».

Ne deriva che anche per il centro storico di Roma è obbligatorio il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” per ogni progetto di trasformazione ricadente dentro il perimetro del vincolo.

3 – Il 4° comma dell’art. 7 delle Norme del PTPR stabilisce che «in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva»: per analogia, anche a voler ammettere che fra le “disposizioni” che detta l’art. 43 e che non si applicano figura anche la “autorizzazione paesaggistica”, nel contrasto dovrebbe prevalere comunque il 2° comma dell’art. 10 delle Norme del PTPR, vale a dire l’obbligo di rilascio della “autorizzazione paesaggistica”.

4 – Il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” consiste in un verifica di conformità del progetto di trasformazione del territorio e le misure di disciplina e di tutela dettate dall’art. 43 delle Norme del PTPR che rimandano però a quelle dettate dal Piano di gestione del centro storico di Roma: ne deriva che, anche con queste misure di disciplina e di tutela che hanno solo valore di indirizzo, il rilascio della “autorizzazione paesaggistica” diventa del tutto discrezionale.

5 – Si fa ad ogni modo presente che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della “Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell’Umanità”, firmata a Parigi il 23.11.1972 e ratificata con la legge n. 184 del 6.4.1977, «ciascuno Stato partecipe alla presente Convenzione si impegna ad astenersi deliberatamente da ogni provvedimento atto a danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2 e situato sul territorio di altri Stati partecipi della presente Convenzione».

6 – Dal momento che dovrebbe essere comunque obbligatorio proteggere un bene vincolato quale è il centro storico di Roma, si rende necessario modificare il comma 15 dell’art. 43 delle Norme del P.T.P.R. che disapplica la tutela demandandola al Piano di gestione e che ha permesso la demolizione e ricostruzione di molti edifici ricadenti nel centro storico e nei Municipi limitrofi, fra cui diverse palazzine in stile Liberty, creando un problema tuttora non risolto.

Il MIBAC e la Regione hanno così continuato ad ignorare sistematicamente il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, di cui hanno ostinatamente negato l’esistenza per il solo fatto che è a tutt’oggi privo di disciplina di tutela.

Il PTPR che è stato redatto in copianificazione ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. n. 42/2004 sulla base dell’“Accordo di collaborazione istituzionale” con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999, è stato in seguito verificato e integrato sulla base del “Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la tutela e la valorizzazione del paesaggio laziale“, che è stato sottoscritto l’11 dicembre 2013 con il relativo disciplinare sulla base dello schema approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 447 del 10 novembre 2013.

In sede di controdeduzioni condivise con il MIBACT nel 2015 il suddetto comma 15 è diventato il 17 dal seguente testo: «Non si applicano le disposizioni sostanziali e procedurali di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma.

L’applicazione di specifiche prescrizioni di tutela da definirsi, in relazione alla particolarità del sito, congiuntamente da Regione e Ministero, decorre dalla loro individuazione con le relative forme di pubblicità».

In modo contradditorio rispetto agli altri insediamenti parimenti iscritti nella liste del Patrimonio Unesco (Tivoli-Villa d’Este, Villa Adriana e Necropoli di Tarquinia e Cerveteri) si applica pienamente la disciplina dell’art. 43, che non si applica invece per il centro storico di Roma fino a quando Regione e Ministero non avranno individuato specifiche prescrizioni di tutela.

L’altro aspetto ancor più contradditorio è che la definizione di specifiche prescrizioni di tutela del centro storico di Roma potevano se non dovevano essere individuate da tempo e che il loro rimando mette a nudo l’anomalia di una norma che verrà, perché non imposta contestualmente alla approvazione definitiva del PTPR.

Si è così arrivati all’inizio di quest’anno, quando in data 25 gennaio si è svolta la audizione della X Commissione Urbanistica con cui è stato dato inizio al procedimento di approvazione del PTPR con la serie di audizioni durate tre mesi con tutti i soggetti interessati, nel corso delle quali da più parti è stato sollevato il problema della tutela non solo del centro storico di Roma, ma anche della città strocia così come individuata dal PRG.

Il 17 luglio 2019 l’Associazione “Carteinregola” ha inviato una  lettera alla Regione Lazio con cui è stato chiesto ai consiglieri e all’assessore Valeriani di inserire nel PTPR in approvazione il seguente emendamento:

All’articolo 43 il comma 17 (15 nel PTPR adottato) è sostituito dal seguente:

«L’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale, come individuato negli elaborati prescrittivi Tav. A 24 e Tav. B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui agli ambiti T5 e T7, rispettivamente art. 30 e 32  delle Norme tecniche  del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino.»

Per le ore 16 del 24 luglio 2019 è stato poi fissato il termine ultimo per consentire ad ogni membro del Consiglio Regionale di presentare dei propri emendamenti.

Il 23 luglio 2019 a nome del Circolo Territoriale di VAS ho trasmesso alla consigliera Gaia Pernarella (M5S) la seguente proposta di emendamento a tutela non solo del centro storico di Roma, ma anche della sua città storica:

“Si propone di sostituire il comma 17 dell’art. 43 delle Norme con il seguente testo: “

«Le disposizioni del presente articolo si applicano all’insediamento urbano storico sito Unesco centro storico di Roma, nonché ai tessuti della città storica da T1 a T8 così come individuati dal vigente Piano Regolatore del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11/12.02.2008.»

Il successivo 24 luglio “Carteinregola” ha trasmesso ai consiglieri regionali le sue richieste, che sono state sottoscritte da: Italia Nostra Roma, Associazione Bianchi Bandinelli, FAI Lazio, Salviamo il paesaggio Roma e Lazio, VAS (Verde Ambiente e Società) Roma, Coordinamento Residenti Città Storica, Comitato Mura Latine,   Associazione 150 anni Roma, Comitato Salviamo Villa Paolina di  Mallinckrodt, Comitato per la Bellezza, Comitato Piazza Caprera, a cui si aggiunge Legambiente, mentre Cittadinanzattiva Lazio ha diramato un proprio comunicato.

Fra le richieste c’è quella sul centro storico di Roma, che  è stata recepita ma modificata dai consiglieri di maggioranza Paolo Ciani (Centro Solidale – Demo. S),  Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti), Alessandro Capriccioli (+ Europa Radicali) e Marta Leonori  (Pd) nel seguente modo:

Dopo il comma 17 dell’articolo 43  “allegato 02 01 Norme PTPR  proposte per l’approvazione” è  aggiunto il seguente:

«18. sino all’approvazione delle specifiche prescrizioni di tutela di cui al comma 17,  l’insediamento urbano storico del Comune di Roma è sottoposto alle prescrizioni di tutela paesaggistica del presente articolo, sia nelle aree interne alle mura del centro storico monumentale,  come individuato negli elaborati prescrittivi TAV  A  24 e TAV B 24 del presente Piano, sia nelle aree di cui  agli ambiti T5 e T7, rispettivamente  Art. 30 e 32 delle Norme Tecniche del PRG, inerenti la Città storica che individuano l’edilizia puntiforme otto-novecentesca dei villini e della città giardino».

L’emendamento presentato dai suddetti 4 consiglieri mantiene il seguente testo del comma 17 dell’art. 43 così come controdedotto assieme al MIBACT.

Ma in tal modo l’emendamento si pone in netta contraddizione con il comma 17, che vieta l’applicazione dell’art. 43 che invece si viene a considerare valida con il proposto comma 18, facendola per giunta valere sino all’approvazione di future “specifiche prescrizioni di tutela” che non potranno che essere peggiorative rispetto alle disposizioni dettate dall’art. 43 delle Norme del PTPR.

Alla fine sono stati presentati 2.618 emendamenti.

Si è arrivati così al 1 agosto 2019: la seduta del Consiglio Regionale della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere è ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»  

Il subemendamento D/10 ha sostituito il comma 17 dell’art. 43 così come controdedotto nel 2015 con il seguente testo:

«Non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo all’insediamento urbano storico sito Unesco – centro storico di Roma.

All’interno di tale perimetro, le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma (QI/57701 dell’8 settembre 2009).»

Si fa anzitutto presente che attualmente non esiste più la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, dal momento che ad essa dovrebbe essere subentrata la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma che è un organo periferico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che non va confusa con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, cui spetta la gestione dei beni archeologici, storico-artistici e monumentali di proprietà del comune di Roma.

Si mette in risalto in secondo luogo che da un lato la inapplicabilità al centro storico di Roma delle disposizioni dell’art. 43 delle Norme del PTPR ed il riferimento dall’altro lato al Protocollo d’Intesa del 2009 attesta la pervicace ostinazione della Regione a non voler riconoscere l’esistenza del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma da lei stessa imposto nel 2007.

Nella discussione che è seguita dopo la presentazione del subemendamento D/10.1 ha chiesto di intervenire anche Valentina Corrado (M5S), facendo la seguente dichiarazione (come risulta dal resoconmto stenografico): «Quindi, sicuramente, leggendo una norma che, guarda caso, magari calza, veste…

Invece di vestire i vincoli…

Ho imparato in questa esperienza che nel gergo tecnico tra Ministero, Sovrintendenze, direzioni competenti in materia di tutela del paesaggio si usa la terminologia “vestire il vincolo”, che è quello che dovrebbe fare un Piano.

Voi, invece di vestire i vincoli, vestite ad hoc determinate situazioni per aggiustarle.»

L’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ha spiegato il suddetto comma 17 nel seguente modo (risultante dal resoconto stenografico):    

«Così come si è tanto discusso della tutela del centro storico di Roma.

Abbiamo assunto quell’impegno, che era stato annunciato in più occasioni da parte mia, di trovare una soluzione.

Noi non stralciamo il comma 17 dell’articolo 43 delle norme, ma lo rimoduliamo, lo riscriviamo e assegniamo alla Sovrintendenza del Comune di Roma, in collaborazione, in coabitazione con il MiBAC, la facoltà e l’onere di esprimere la paesaggistica per conto della Regione Lazio.

Perché lo deleghiamo?

Perché ci siamo posti il tema di non appesantire i cittadini di Roma da una triplicazione dei passaggi.

Noi non possiamo revocare un protocollo vigente che autorizza e consente al MiBAC e alla Sovrintendenza di esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante.

Non ne avevamo la possibilità, riportando in capo all’Amministrazione regionale la disciplina del Comune di Roma, come tutti gli altri 377 Comuni.

Per evitare un appesantimento di un triplice pronunciamento, abbiamo considerato più utile, affrontando il problema e ripristinando la tutela paesaggistica, consentire al Comune di Roma di esercitare in modo delegato questo principio.»

L’Assessore Valeriani ha parlato di un ripristino della “tutela paesaggistica” in modo del tutto contraddittorio dal momento che di fatto questa “tutela”, vale a dire questa “vestizione” del vincolo paesaggistico del centro storico di Roma che di fatto non c’è, perché nel comma 17 così come sub-emendato viene ribadito che non si applicano le disposizioni dell’art. 43 delle Norme del PTPR.

Ha affermato inoltre che con  il testo così come sub-emendato si assegna «alla Sovrintendenza del Comune di Roma, in collaborazione, in coabitazione con il MiBAC, la facoltà e l’onere di esprimere la paesaggistica per conto della Regione Lazio».

Si fa presente al riguardo che la normativa vigente in materia non prevede affatto che in caso di aree vincolate del centro storico di Roma sia la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ad esprimere il “parere” peraltro “in collaborazione con il MIBAC” e per giunta “per conto della Regione Lazio”: in presenza di vincolo paesaggistico c’è obbligo di acquisire la “autorizzazione paesaggistica” che non viene rilasciata dalla Regione Lazio, ma dall’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, a ciò sub-delegato dalla stessa Regione, previo PARERE VINCOLANTE della Soprintendenza competente per territorio e non certo del parere consultivo della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Va per di più messo in risalto che in assenza di prescrizioni di tutela del vincolo paesaggistico il “parere” da rilasciato verrebbe  espresso sulla base di una totale discrezionalità.

In sede di discussione sul sub-emendamento è intervenuto il consigliere Marco Cacciatore (M5S) che riguardo al centro storico di Roma ha fatto la seguente dichiarazione:

«Analizziamo un pochino le norme tecniche attuative.

Parto dalla più importante, almeno per onore di cronaca.

Roma, centro storico.

Riprendiamo la storia.

Il comma 17 di quell’articolo 43 faceva salva Roma dalla disciplina sui centri storici, perché fondamentalmente diceva che Roma è un sito UNESCO e merita una tutela paesaggistica più stringente, perché discende dalla convenzione UNESCO.

Eppure, dopo la convenzione UNESCO, che è un rango normativo, senza voler essere accademico, non era mai stato approvato e perfezionato un Piano attuativo amministrativo che, di fatto, concretizzasse quelle tutele più stringenti.

Quindi, nel nome della tutela più stringente su Roma, stiamo per concludere un Piano, anche con la riforma di questa ultima versione, che su Roma non dà tutele. 

La versione che ha riformulato l’Assessore demanda alla Sovrintendenza l’attuazione di queste tutele paesaggistiche.

Io vi leggo uno stralcio del Piano di gestione del sito UNESCO, che dovrebbe essere proprio l’atto amministrativo che attua quelle misure più stringenti che richiama la norma tecnica, in questo caso, che nel 2015, sotto il commissariamento Tronca del Comune di Roma, alla presenza del MiBAC e della Regione Lazio, diceva: “Nella fase di adozione, il Piano territoriale paesaggistico regionale ha rinviato al Piano di gestione la formulazione delle indicazioni relative all’insediamento urbano-storico corrispondente al sito UNESCO di Roma, attribuendo impropriamente ‒ ripeto, impropriamente ‒ al Piano di gestione un ruolo di sorgente normativa.

Compito del Piano di gestione è svolgere un coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione”. 

Quello a cui noi andiamo incontro, cioè sperare che la Sovrintendenza possa prendere in seno la competenza per pianificare in maniera prescrittiva…

La Sovrintendenza ha già cofirmato un atto che, di fatto, rispedisce al mittente quella competenza.

Quindi, rimarrà così.

Il centro storico di Roma, il più bel centro storico del mondo, siamo tutti innamorati di Roma…

Roma è pessimamente amministrata.

Roma è senza tutele, laddove il PTPR regionale, che da legge e da Codice Urbani, doveva normare prescrittivamente la tutela… »

Anche il consigliere Fabrizio Ghera (Fratelli d’Italia), intervenuto successivamente, ha parlato del centro storico di Roma nel modo seguente: «Va detto oggi ai 5 Stelle che stanno facendo molti interventi che scordano che il Governo è ad esempio, a Roma, e Roma evidentemente è il Comune che è in maggiore difficoltà per quanto riguarda il decoro, per quanto riguarda il rispetto delle vestigia e il rispetto anche del centro storico.

È singolare cioè che il Movimento 5 Stelle parli della tutela del centro storico, quando governa il centro storico.

Abbiamo visto alle terme di Caracalla cosa è accaduto.

Ai villini liberty che sono nella città storica e non nel centro storico, le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzioni di cui si parla sono state date sotto la Giunta 5 Stelle.

Quindi, è facile parlare, poi quando si governa, si combinano i disastri, quindi l’incompetenza e l’incapacità, evidente e manifesta oggi a Roma, purtroppo la stiamo vedendo come la stiamo vedendo ad esempio nel caso dello stadio di Tor di Valle, insieme a quello che è accaduto e che accade.

Fratelli d’Italia ha sempre votato fieramente contro, in ogni occasione, e qualcun altro sta portando avanti questo provvedimento alquanto singolare.

Al di là degli aspetti giudiziari, adesso non voglio speculare, attaccare, perché queste sono cose di cui si occupa la magistratura, ma è evidente che da questo punto di vista chi parla dovrebbe farsi un bell’esame di coscienza, altrimenti non è chiaro. Noi, invece, vogliamo, ad esempio, che con la sostituzione edilizia si possano fare interventi che non si sono mai fatti.

Per quanto ci riguarda, invece, è importante e fondamentale, e abbiamo presentato un subemendamento come Fratelli d’Italia, chiedere più tutele per il centro storico di Roma, ahinoi, malgovernato dal Movimento 5 Stelle, malgovernato ovviamente per quanto riguarda anche la presenza precedente del sindaco Marino, e da questo punto di vista sarebbe opportuno che i Sindaci si prendano le loro responsabilità. 

Adesso l’Assessore ha provato a mettere un pannicello caldo, non sufficiente secondo noi, perché i casi come quelli del McDonald’s a Caracalla non debbono più ripetersi, anche andando a ragionare sul rispetto, non solo nel centro storico, ma nella città storica, di alcuni interventi, perché noi siamo stati a manifestare anche nella zona Coppedè quando c’è stato l’abbattimento del villino liberty, autorizzato, ahinoi, dalla Giunta Cinque Stelle, e su quello bisogna fare di più, bisogna mettere delle tutele. È assurdo che in un’area, in un quartiere, in una zona dove c’è uno stile architettonico del Novecento o addirittura in qualche altro caso, come l’EUR, di architettura razionalista, ci sia chi magari va a fare interventi modernisti, totalmente in contraddizione con il resto del quartiere, con la tradizione della zona. Francamente, da questo punto di vista, si può fare di più e meglio e inserire delle clausole che vadano a salvaguardare sia la città storica sia, soprattutto, il centro storico.

Alcuni scempi non devono essere più consentiti.»

Alle ore 5,40 circa del 2 agosto 2019 il Consiglio Regionale è passato alla approvazione finale di tutti i sub-emendamenti , con un voto complessivo a maggioranza con tutti gli allegati, nonché il coordinamento formale, che c’è stato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle di Fratelli d’Italia.

Il 2 agosto 2019 sul sito “Affari Italiani” è stata pubblicata la seguente intervista della consigliera capitolina Cristina Grancio, la consigliera ex M5S capogruppo del Misto: «Non è evidentemente bastato il clamoroso episodio di Caracalla per convincere il Consiglio regionale del Lazio ad adottare un’efficace normativa di salvaguardia per il centro storico più importante al mondo.

Ora non resta che attendere il prossimo scempio, visto che le disposizioni votate non estendono il vincolo paesaggistico all’intero tessuto edilizio storico della Capitale e lasciano la porta spalancata ai grandi interessi edilizi e commerciali che gravano sul centro di Roma».

Nel pomeriggio di quello stesso giorno il consigliere capitolino Stefano Fassina ha diffuso una nota in cui parla anche del centro storico di Roma in questi termini: «Il centro storico della Capitale, sito Unesco, viene escluso dal Ptpr e rimane preda di ulteriore scempio edilizio.

È stato infatti respinto l’emendamento presentato da alcune consiglieri e consigliere della maggioranza, oltre che dal Gruppo M5S.

Prevedevano le autorizzazioni paesaggistiche della Soprintendenza anziché gli attuali pareri non vincolanti che, invece, restano tal quali.

Siamo di fronte a un atto grave e irresponsabile da parte della Regione Lazio.

Tuttavia, l’amministrazione capitolina è stata a guardare.

Perché non si è presentata in Commissione?

Quali osservazioni hanno fatto la Giunta Raggi e le giunte precedenti?

Dov’e’ la discontinuita’?

Presenteremo interrogazione urgente alla sindaca».

Alla nota di Stefano Fassina si è rifatto Enzo Scandurra, professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma, in un articolo pubblicato il 4 agosto sul quotidiano “il manifesto”: «Ha vinto dunque a Roma il Partito degli immobiliaristi, come sempre, che a Roma è quello più forte, quale che sia il colore della giunta regionale (che attualmente nella Regione è rosso… sbiadito).

È COSA DA LASCIARE interdetti: una delle città (ancora per quanto?) più belle del mondo abbandonata agli appetiti immobiliari.

Quello del «parere» e non del vincolo, viene di fatto presentato come un compromesso onorevole; ma compromesso con chi e su cosa?

La risposta è semplice: con il partito degli immobiliaristi, partito invisibile ma sempre pronto a far valere i propri interessi quando la posta in gioco si chiama speculazione immobiliare e rendita fondiaria.

È stato così per il nuovo Stadio della Roma, per il «capannone» del divo Nerone posto sull’Aventino, per tributare un falso modernismo, e ora per l’intero centro storico e quartieri adiacenti.

LA PAROLA «compromesso» quando si tratta di una città dovrebbe essere eliminata: la città non è pubblica, ovvero dei suoi abitanti?

E perché e con chi essi dovrebbero fare un compromesso e, soprattutto compromesso per cosa?

Dovrebbero forse cedere la sua bellezza e la sua vita pubblica a interessi privatistici e per quale vantaggio collettivo?

La mancanza di una normativa di salvaguardia per il centro storico più importante del mondo e dei quartieri pregiati ad esso adiacenti, apre un interrogativo inquietante: a quando il prossimo scempio nella Capitale?»

In una intervista rilasciata al quotidiano “la Repubblica” e pubblicata il 4 agosto 2019 il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli ha giudicato la mancata tutela del centro storico di Roma «una scelta che grida vendetta», parlando di «un vincolo di area vasta, un vincolo paesaggistico che appunto la Regione poteva apporre», lasciando così intendere che anche per lui non esiste già e fin dal 2007 il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma.

In una intervista rilasciata al quotidiano “la Repubblica” e pubblicata il 5 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha dichiarato allo stesso riguardo che «non si possono mettere nuovi vincoli se prima non procedi alla loro pubblicazione, per dare la possibilità ai vari soggetti di fare osservazioni.

E allora sarebbero ricominciate le migliaia di osservazioni come quelle che sono state  prodotte dal 2008, anno a cui risale la pubblicazione del pian ora portato in consiglio.

In quella sede, proprio il Comune di Roma aveva chiesto alla Regione di escludere il centrto storico dai vincoli paesaggistici perché voleva occuparsene direttamente».

L’Assessore Valeriani ignora che con l’adozione del PTPR è stato sottoposto a vincolo paesaggistico il centro storico di Roma, che è stato pubblicato nel 2008 e sottoposto quindi alle osservazioni di tutti i soggetti interessati.

Alla domanda della giornalista su quando verranno posti i vincoli del centro storico di Roma ha dato la seguente risposta: «A settembre, quando riprenderanno le attività, chiederò agli uffici di predisporre tutto per la pubblicazione di vincoli già con concordati con il Mibac dal 2016 in un accordo che però non riguarda Roma, ma nel quale potremo inserire nuovi vincoli per la capitale».

L’Assessore Valeriani ha ribadito la stessa intenzione in una lettera aperta trasmessa al quotidiano “la Repubblica” e pubblicata in 13 agosto 2019.

 Si fa presente che la normativa vigente in materia non consente di imporre nuovi vincoli sulla sola base di un  accordo tra Regione e MIBAC, ma richiede l’emanazione del vincolo tramite apposito Decreto Ministeriale o deliberazione della Giunta Regionale che solo dopo debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio: in tal caso un eventuale vincolo paesaggistico del centro storico di Roma si andrebbe a sovrapporre a quello già imposto nel 2007 con l’adozione del PTPR.

Sarebbe invece giustificata una eventuale emanazione di un nuovo vincolo paesaggistico che integrasse quello già esistente del centro storico di Roma, estendendolo alla città storica di Roma così come individuata nel vigente PRG.

Dopo l’approvazione del PTPR, nel corso dell’acceso dibattito che si è innescato nella successiva seduta del Consiglio Regionale del 7 agosto 2019 si è tornati a parlare del vincolo del centro storico di Roma con uno scambio di violente accuse.

Il consigliere Salvatore Aurigemma (Forza Italia) si è rivolto in modo polemico al Presidnete della Commissione Urbanistica Marco Cacciatore (M5S) rilasciando la seguente dichiarazione: «Non condivido l’ipocrisia di venire qui in Aula ad ergersi a paladino in difesa del centro storico e di quant’altro, quando lei è il principale responsabile, è l’artefice di questo PTPR.»

Chiamato in causa, il consigliere Marco Cacciatore ha replicato nel modo seguente: «Prima è passato e non è stato votato, quindi è stato respinto un ordine del giorno che garantiva tutele continuative al centro storico di Roma, cosa che il PTPR votato da questa maggioranza, su segnalazione e su imbeccata del centrodestra, si è rifiutata di votare, quando invece il centrodestra ci ha sobbarcato di ordini del giorno che riguardavano i paesaggi e il patrimonio archeologico, chiedo scusa.»

Quel giorno è voluto intervenire anche il consigliere Marco Vincenzi (capogruppo del PD) per tornarte sulla triplicazione dei passaggi fatta presente dall’Assessore Valeriani nel seguente modo: «Se venisse attuata la proposta che avanza, avrebbe poi come risultato di complicare la vita a milioni di cittadini e anche alle istituzioni.

Quindi, sicuramente farebbe un pessimo servizio alla comunità, alle istituzioni e quindi al nostro Paese.

La duplicazione dei pareri non è un rafforzativo, è un elemento negativo, non ci sono dubbi su questo.

Quando tu per far ottenere un’autorizzazione, imponi che lo stesso soggetto che la deve rilasciare la debba rilasciare due volte, per lo stesso motivo, credo che non sia un aumento di garanzia, ma semplicemente una complicazione inutile e dannosa.

Questo lo abbiamo detto e ripetuto.

Io poi non so se è più la necessità di strumentalizzazione, o proprio l’impossibilità di capire.

Per la verità, è una cosa semplice, perché se io debbo chiedere un’autorizzazione a un ente per ottenere un permesso ed è già previsto e impongo che lo stesso soggetto ti ridia la stessa autorizzazione chiamata in un altro modo attraverso un’altra domanda credo che sia una complicazione.

Mi spiego meglio.

Per effettuare un qualsiasi intervento all’interno del centro storico di Roma è necessario, da norme attuali, un parere della Sovraintendenza che l’Amministrazione comunale di Roma, su richiesta del cittadino, trasmette appunto alla Sovraintendenza.

Per ottenere il parere paesistico è necessario un parere della Sovraintendenza, che il Comune di Roma, su richiesta del cittadino, trasmette alla Regione Lazio la quale trasmette alla Sovraintendenza.

Allora, con il PTPR abbiamo fatto una cosa molto semplice, perché abbiamo detto che quando la Sovrintendenza esprime un parere su richiesta dell’Amministrazione comunale per un dato intervento lo deve esprimere.

Ripeto, lo deve esprimere.

Quindi, poiché il PTPR è un Piano sovraordinato e quindi chi poi opera si deve adeguare, lo deve esprimere, deve esprimere il parere ai fini dell’autorizzazione paesaggistica all’interno di quel procedimento.

Evitando che cosa?

Che il singolo cittadino debba fare due domande, tutte e due indirizzate al Comune di Roma, una per dar luogo alla procedura della convenzione fra Comune di Roma e Ministero sul centro storico, e che quindi il Comune di Roma trasmetterà alla Sovrintendenza, l’altra, sempre al Comune di Roma, ai fini paesaggistici, e il Comune di Roma la trasmetterà alla Regione Lazio la quale la trasmetterà alla Sovraintendenza, che dovrà dare, sullo stesso intervento, due pareri.

Che cosa succede con il PTPR così come l’abbiamo approvato?

Che il cittadino farà un’unica richiesta, la indirizzerà al Comune di Roma, il Comune di Roma la trasmetterà alla Sovraintendenza, la Sovraintendenza si esprimerà sotto due aspetti: uno, quello già che fa adesso, per l’intervento sul centro storico, e l’altro sarà il parere paesaggistico ai fini della concessione dell’autorizzazione paesaggistica.

Questo mi sembra molto chiaro.

Si può non essere d’accordo, può piacere di più una cosa più complicata, sicuramente non può essere presentata come un tentativo di far passare interventi negativi sul centro storico di Roma.

Spero di essere stato chiaro.»

Anche per il consigliere Vincenzi non esiste il vincolo paesaggistico del centro storico di Roma, che obbligherebbe al rilascio preventivo ed obbligatorio della ”autorizzazione paesaggistica” per ogni progetto di trasformazione del territorio ricadente all’interno del suo perimetro: la competenza sulla “autorizzazione paesaggistica” per le aree vincolate del Comune di Roma spetta come già detto all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche della Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, che la rilascia nel potere di sub-delega conferitogli dalla Regione Lazio, previo parere della Soprintendenza statale competente per territorio che è “VINCOLANTE” ai sensi del 5° comma dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il procedimento ipotizzato dal cons. Vincenzi di una “unica richiesta” è contraddittorio in sé e per sé, oltre che viziato di legittimità, perché ignora che responsabile del procedimento ai fini del rilascio di un permesso di costruire è l’Ufficio Progetti Edilizi del  Servizio Tecnico Permessi di Costruire della Direzione Edilizia del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, mentre responsabile del procedimento per la acquisizione del “parere paesaggistico ai fini della concessione dell’autorizzazione paesaggistica” è l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche che si attiva soltanto in caso di vigenza di un vincolo paesaggistico, per cui in tal caso il “parere” espresso dalla Soprintendenza statale competente per territorio è “vincolante” e non può essere al tempo stesso meramente “consultivo”.

Il 12 agosto 2019 sul quotidiano “la Repubblica” è stato pubblicato un articolo dal titolo «Centro storico senza vincoli. Il Mibac: “Lo tuteliamo noi”»: porta a conoscenza della risposta che è stata  data all’appello di decine di comitati per la salvaguardia del centro storico e della città storica di Roma dall’arch. Federica Galloni, che aveva sottoscritto nel 2009 il Protocollo d’Intesa con il Comune di Roma e che è diventata da poco responsabile della Direzione Generale per l’Archeologia, le Belle Arti ed il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Con una nota stringata l’Arch. Galloni ha comunicato che «questa Amministrazione darà seguito ad ogni iniziativa volta a tutelare le fattispecie rappresentate da codesti Comitati».

Dal momento che si continua ad ignorare che si  vigente dal 2007 il vincolo del centro storico di Roma, si ribadisce che sarebbe pienamente giustificata l’eventuale imposizione di  un nuovo vincolo paesaggistico che integrasse quello già esistente del centro storico di Roma, estendendolo alla città storica di Roma così come individuata nel vigente PRG.

Il caso di nuovi vincoli paesaggistici è stato disciplinato dal 2° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 che testualmente dispone: «Per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’adozione dei PTP o del PTPR.»

Ne deriva che l’eventuale imposizione di un nuovo vincolo paesaggistico a sé stante della città storica di Roma confermerebbe la sua destinazione ad ambito di “Paesaggio degli Insediamenti Urbani”, disciplinato dall’art. 27 delle Norme del PTPR, che consente interventi di demolizione e ricostruzione.

Occorrerebbe quindi  imporre un nuovo vincolo paesaggistico che integri quello del centro storico di Roma estendendolo alla sua città storica: ma quand’anche si venisse ad aggiungere questo nuovo vincolo paesaggistico, senza abrogare il 1° comma dell’art. 43 del PTPR così come approvato, si continuerebbe a lasciare senza “vestizione”, cioè senza normativa di tutela, entrambi i vincoli paesaggistici.   

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

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