Il doppio fuoco incrociato a cui è sottoposto il Regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico di Roma

 

L’art. 20 del D.Lgs. n . 285 del 30 aprile 1992, con cui è stato emanato il Codice della Strada, è dedicato alla “Occupazione della sede stradale” e detta al riguardo le seguenti prescrizioni: «1. Sulle strade statali di tipo A) [autostrade], B) [strade extraurbane principali], C) [strade extraurbane secondarie] e D) [strade urbane di scorrimento] è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) [strade urbane di quartiere] ed F) [strade locali] l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

2. L’ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.

Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’articolo 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. »

Nel rispetto del suddetto dettato normativo, avvalendosi anche della facoltà attribuita ai Comuni dall’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, (Cosap) in sostituzione della tassa (Tosap) di cui al capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, il Consiglio Comunale ha poi approvato con la deliberazione n. 339 del 21 dicembre 1998 il Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1°gennaio 1999: tale Regolamento ha subito negli anni a seguire diverse modifiche resesi necessarie in considerazione delle sopravvenute disposizioni normative che ne hanno richiesto l’adeguamento in materia.

Nel frattempo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 319 dell’8 ottobre 1991 è stata dettata una speciale disciplina per le occupazioni di suolo pubblico nel Centro Storico e le modalità per il rilascio delle relative concessioni: con tale deliberazione è stato altresì definito l’ambito territoriale, all’interno del quale applicare la disciplina in questione, denominato “Centro Storico” zona “A” di Piano Regolatore Generale – compreso all’interno delle Mura Aureliane e del Rione Borgo e ricadenti nei territori dei Municipi I, II (parte), III (parte), IX (parte), XVI (parte) e XVII (parte).

A seguito della adozione del nuovo P.R.G. di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/20 marzo 2003, che ha definito anche l’ambito territoriale denominato “Città Storica”, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 104 del 23 giugno 2023 con cui ha dettato la «Disciplina per la concessione di occupazione di suolo pubblico nella Città Storica e nelle Vie e Piazze denominate “Salotti della Città”. Revoca delle deliberazioni consiliari n. 319/91 e 133/92».

Con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 29 marzo 1999, n. 27 del 25 febbraio 2002 e n. 26 del 3 marzo 2003 sono state apportate modifiche al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico, al fine di adeguarne il contenuto alle sopravvenute disposizioni normative introdotte dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999 – Finanziaria 2000 – e dall’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani disposta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modifiche.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005 il Regolamento è stato oggetto di ulteriori modifiche anche al fine di esplicitare in modo più compiuto gli adempimenti posti a carico del cittadino e dell’amministrazione, e di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle occupazioni abusive.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e successive modificazioni, il Regolamento in materia di OSP e Cosap è stato oggetto di ulteriori modificazioni e integrazioni al fine di risolvere alcune problematiche di interpretazione e applicazione del dettato normativo, di rendere maggiormente efficaci alcune disposizioni e contrastare il fenomeno dell’abusivismo, nonché per dare attuazione ai criteri formulati dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 9 del 1° febbraio 2010, concernente “Indirizzi per il Piano di tutela dell’immagine dell’area urbana della città del Comune di Roma eventualmente articolata per i territori municipali”.

A seguito della memoria approvata dalla Giunta Capitolina nella seduta dell’11 settembre 2013, avente ad oggetto “Indirizzi per l’introduzione, in favore delle Onlus nonché per le manifestazioni o iniziative di volontariato, dell’esenzione dal pagamento del canone e dei diritti di istruttoria dovuti per l’occupazione suolo pubblico”, con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 85 del 29/30 novembre 2013 si è proceduto alla modifica del Regolamento in materia di OSP e Cosap, approvato con la richiamata deliberazione consiliare n. 75 del 2010, introducendo l’esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria previsti per la domanda di concessione per occupazione del suolo pubblico per le seguenti fattispecie:

a) occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione a tematiche connesse alle proprie attività, nonché alla raccolta di fondi;

b) occupazioni realizzate per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di volontariato.

Con deliberazione n. 39 del 23 luglio 2014 l’Assemblea Capitolina ha approvato la “Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all’allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap), comprensivo delle norme attuative del PGTU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010, e successive modificazioni, e modifica del Regolamento medesimo con ripubblicazione integrale”.

Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015, ha previsto la realizzazione delle isole ambientali con lo scopo di sviluppare e promuovere la mobilità “dolce” per garantire più alti standard di vivibilità urbana e di sicurezza stradale, oltre ad una maggiore qualità del contesto urbano ed una riduzione degli impatti sull’ambiente.

Con deliberazione n. 82 del 26 giugno 2028 l’Assemblea capitolina ha approvato la “Modifica dell’art. 4 bis del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (osp) e di canone (cosap) comprensivo delle norme attuative del PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23 luglio 2014. Disposizioni in materia di isole ambientali.

All’art. 4-bis del Regolamento è stato aggiunta un comma 4-bis dal seguente testo: «4bis.Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque titolo autorizzate, che ricadono nell’ambito delle isole ambientali, come definite dal nuovo P.G.T.U. di Roma Capitale – approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 – e ovunque realizzate nel territorio di Roma Capitale, il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico è subordinato all’adozione, da parte dei Municipi territorialmente competenti, di appositi piani che individuino la massima occupabilità dell’area concedibile all’interno delle isole ambientali medesime, nonché eventuali specifiche prescrizioni.

Tali piani devono essere adottati dai Municipi territorialmente competenti entro un anno dall’individuazione delle isole ambientali.»

In riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande con la deliberazione n. 30 dell’1 giugno 2017 l’Assemblea Capitolina aveva approvato il Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale. Il Presidente della X Commissione Commercio Andrea Coia, che ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Consiglio Comunale si è fatto promotore della 8° proposta di iniziativa consiliare, che è stata poi approvata della Assemblea Capitolina con deliberazione n. 29 del 28 marzo 2018.

Alla proposta di Andrea Coia hanno dato voto favorevole 25 consiglieri capitolini, tutti del Movimento 5 Stelle: a dare invece voto contrario sono stati 12 consiglieri capitolini di tutti i gruppi politici di opposizione.

Come si dirà più avanti un comportamento del genere si è poi ripetuto quando si è trattato di modificare integralmente il Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico.

IL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

A parte la modifica apportata all’art. 4-bis, la deliberazione n. 39 del 23 luglio 2014 è rimasta in vigore per 5 anni, fino a che ne è stata proposta una integrale modifica strutturale da parte del Presidente della X Commissione Commercio Andrea Coia, che ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Consiglio Comunale si è fatto promotore della 68° proposta di iniziativa consiliare, che è stata poi approvata della Assemblea Capitolina con deliberazione n. 91 del 5 dicembre 2019.

A dare voto favorevole alla 68° proposta sono stati esclusivamente i seguenti 23 consiglieri del Movimento 5 Stelle: Alessandra Agnello, Nello Angelucci (ora dimissionario), Francesco Ardu, Annalisa Bernabei, Maria Agnese Catini, Carlo Maria Chiossi, Andrea Coia, Roberto Di Palma, Simona Donati, Paolo Ferrara, Simona Ficcardi, Eleonora Guadagno, Gemma Guerrini, Donatella Iorio, Monica Montella (ora espulsa dal Movimento), Giuliano Pacetti, Cristiana Paciocco, Sara Seccia, Costanza Spampinato, Enrico Stefàno, Angelo Sturni, Marco Terranova e Maria Teresa Zotta.

A dare voto invece contrario sono stati i seguenti 7 consiglieri: Valeria Baglio (PD), Giulio Bugarini (PD), Svetlana Celli (#Roma Torna Roma Giachetti Sindaco), Orlando Corsetti (PD), Marco Palumbo (PD), Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta (PD).

Si sono astenuti i seguenti 5 consiglieri: Andrea De Priamo (Fratelli d’Italia), Marcello De Vito (M5S), Francesco Figliomeni (Fratelli d’Italia), Lavinia Mennuni (Fratelli d’Italia) e Maurizio Politi (Lega-Salvini premier).

Va messo in risalto che l’approvazione della deliberazione n. 91 del 4 dicembre 2029 è avvenuta malgrado i pareri motivatamente contrari espressi dalla gran parte dei Municipi, in primis quelli ricadenti nella Città Storica: ad esprimere pareri costantemente contrari e negativi sono stati anche la Sovrintendenza Capitolina per i beni culturali, i Dipartimenti competenti per materia e altri organi e uffici (ad es. il Corpo di Polizia Locale).

L’IMPUGNAZIONE AL TAR DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

In data 11 maggio 2020 i legali rappresentanti della associazione “Piazza Navona e dintorni”, del “Comitato Salvaguardia Borgo”, della Associazione “Roma è la Mia Città”, del “Comitato Vivere Trastevere” e del “Comitato Abitanti Rione Monti” hanno presentato un ricorso al TAR con cui hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la Deliberazione dell’Assemblea n. 91 del 5 dicembre 2019.

Il ricorso rileva dei vizi di legittimità riguardo in particolare ai seguenti articoli.

Art. 4 bis del Regolamento sui “Pareri preventivi obbligatori”: ne sono stati modificati i suoi commi 4 e 4bis relativi alla elaborazione e approvazione Piani di Massima Occupabilità (PMO) nell’ambito della Città Storica.

Erano e sono da sempre i singoli Municipi del Centro a elaborare tali Piani relativi alle vie e piazze del proprio territorio, a mezzo dei Consigli municipali: invece a seguito delle modifiche apportate Il comma 4 dell’art. 4bis prevede ora che tali piani «sono approvati dalla Giunta Capitolina».

Lo stesso comma 4 ha anche introdotto la possibilità, per le categorie dei commercianti di presentare proprie proposte di revisione delle occupazioni relative ad un PMO già assentito, sempre da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina, senza una predeterminazione dei relativi criteri.

Il successivo comma 4bis ribadisce la competenza della Giunta Capitolina, demandano ai Municipi il solo compito di adottare i Piani di Massima Occupabilità.

art. 4 ter del Regolamento sui limiti oggettivi alle concessioni: prevede ora la possibilità di ottenere OSP anche per attività commerciali diverse dalle somministrazioni, con il solo generico (quanto aleatorio e apparente) “limite” che esse siano “funzionali” all’esercizio dell’attività (non si capisce in che modo) e non costituiscano ampliamento della superficie di vendita o espositiva (il che è intrinsecamente contraddittorio).

art. 4 quater del Regolamento: il successivo comma 8 prevede alcune inaccettabili ipotesi nelle quali potranno essere mantenute occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale.

Il comma, in particolare, stabilisce che: «I piani di cui al comma 7, prevedono, ad esito delle verifiche di cui al successivo comma 9, la permanenza delle occupazioni di suolo pubblico ubicate sulle sedi stradali della viabilità principale nei casi di seguito specificati:

a) su aree riservate alla sosta ed opportunamente recintate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti;

b) su marciapiedi, a condizione che non ricadano in uno dei punti d), e), f), g), h) del comma 4 o su strade classificate di scorrimento e che la zona rimasta libera per il transito pedonale sia tale che i pedoni possano defluire liberamente e non si rechi intralcio al traffico e/o pericolo per la sicurezza. I marciapiedi devono essere comunque di larghezza non inferiore a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada.

All’infuori dei casi previsti alle lettere a) e b), i piani medesimi prevedono il trasferimento sulla viabilità locale o su altre aree ritenute idonee. »

Il successivo comma 9 prevede che «la permanenza sulla viabilità principale delle occupazioni di suolo pubblico di cui ai punti a) e b) del precedente comma 8 è subordinata alla verifica, da eseguirsi su strada a cura dei Municipi territorialmente competenti, che la loro presenza non inneschi fenomeni di sosta illegale, anche di brevissima durata, con conseguente riduzione della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione. Dovrà altresì essere attentamente valutata la loro eventuale influenza negativa sulla regolarità del servizio di trasporto pubblico.»

Il che significa che le citate OSP insistenti sulla viabilità principale saranno, in generale, mantenute, salvo l’eccezione della eventuale verifica, nei singoli casi, di influenze negative sulla circolazione nel senso sopra specificato (e comunque in attesa di tale verifica).

A tal riguardo c’è da far presente che secondo l’art. 4 del Regolamento Viario del Comune di Roma «in particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l’insieme di tutte le strade non a carattere locale. »

Ma il comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. n . 285/1992 consente l’occupazione di suolo pubblico solo sulle strade urbane di quartiere (E) che vengono fatte rientrare nella “viabilità principale”.

–  Art. 9 del Regolamento in tema di modifica, sospensione e revoca: prevede ora la possibilità per il concessionario di presentare «una proposta di revisione delle occupazioni di suolo pubblico che insistono in un particolare Piano di Massima Occupabilità, anche se già precedentemente approvato, da sottoporre all’approvazione della Giunta Capitolina» (comma 2), introducendo la revisione delle OSP e dei PMO caso per caso, arbitrario e subordinato a soli interessi privati ed economici di parte oltre che rimesso alla Giunta cittadina; e sempre senza predeterminazione di criteri e senza partecipazione dei soggetti portatori di interessi diversi da quelli del concessionario (quali i residenti e le associazioni di tutela del centro e di sue porzioni significative).

Art. 10 del Regolamento in tema di rinnovo e disdetta: prevede ora che, salve le tipologie speciali, le concessioni permanenti possano essere rinnovate direttamente e semplicemente con il pagamento del canone per l’anno di riferimento «a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Capitolina», e che l’Amministrazione non abbia comunicato un diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.

In spregio ad ogni norma e principio della materia procedimentale e alla nota direttiva Bolkenstein, e violazione del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che tale direttiva attua, ove è vietata la previsione di proroghe implicite, e potenzialmente  ad infinitum.

art. 19 del Regolamento sulle occupazioni per le quali non è dovuto canone: è stato modificato ampliando a dismisura le ipotesi di esenzione, di fatto trasformando l’esenzione dal pagamento e quindi la gratuità della concessione da eccezione a regola.

Si possono peraltro chiedere e ottenere OSP anche per colonnine per la ricarica di auto elettriche e per i relativi posto auto privati (sottratti a quelli pubblici), per libri e riviste, rastrelliere per biciclette (sempre di fruizione privata) e addirittura attrezzature per la raccolta differenziata (idem c.s.) con evidenti problemi anche di natura igienica e di decoro.

art. 19 ter del Regolamento, introdotto ex novo e rubricato “Disciplina rimessa alla competenza della Giunta Capitolina”: la Giunta può determinare riduzioni o esenzioni dal canone per 2 anni, per non meglio definite “nuove iniziative imprenditoriali” e “startup” (lett. d),ovvero in pratica (e, ancora una volta, in mancanza di criteri definitori) qualsiasi attività e soggetto che inizi ad operare sul territorio, nonché per “librerie con attività di somministrazione” spalancando la strada a facili escamotage ampliative tanto delle attività che delle concessioni.

L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CHE SI VORREBBE CONSENTIRE COME MISURA DI SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

 LE MISURE DI SOSTEGNO DEL GOVERNO

Dei 266 articoli di cui si compone il Decreto Legge  n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”) ce n’è uno (il n . 181) che è dedicato al “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” e detta delle misure che consistono anzitutto nell’esentare dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020 ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, nonché sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (elencati all’art. 5 della legge n. 287/1991) dal pagamento tanto della tassa per l’occupazione di suolo pubblico quanto dal  canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per il ristoro anche al Comune di Roma delle minori entrate derivanti dai suddetti tributi non pagati per 6 mesi il Governo ha istituito un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Le misure consentono di presentare in via telematica all’Ufficio competente dell’Ente Locale domanda con allegata la planimetria relativa non solo all’ampliamento delle superfici già concesse, ma anche al rilascio di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico a chi non ne sia titolare affatto: consentono di farlo in deroga al “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” e senza l’applicazione dell’imposta di bollo sugli atti.

La posa in opera temporanea dei tavolini e del relativo arredo è considerata intervento di edilizia libera che non ha bisogno di titolo abilitativo e che quindi può essere messa in atto contestualmente alla domanda, equiparata a dichiarazione di inizio di attività, mantenendo sul territorio tavolini e quant’altro fino al 31 ottobre del 2020.

La domanda di occupazione di suolo pubblico da parte dei  titolari delle suddette imprese di pubblico esercizio può riguardare “vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico”, su cui può avvenire ad ogni modo la posa in opera temporanea fino al 31 ottobre del 2020 di “strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni”.

Se  la posa in opera temporanea delle suddette strutture amovibili ricade in aree soggette tanto a vincolo archeologico o storico-monumentale quanto a vincolo paesaggistico “non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 [nulla osta della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, ndr.] e 146 del decreto legislativo 22 febbraio 202 n. 42 [autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune di Roma in subdelega, previo parere della suddetta Soprintendenza, ndr.]”.

LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA N. 87 DEL 21/22 MAGGIO 2020

In recepimento del suddetto art. 181 del D.L. 34/2020 nella notte tra il 21 ed il 22 maggio la Giunta Capitolina ha approvato la deliberazione n. 87 con cui ha dettato 12 “Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”.

Il punto 1 delle Linee Guida detta la seguente disposizione: «I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande … presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente».

Il punto 1 consente di provvedere alla occupazione di suolo pubblico contestualmente alla presentazione della domanda al Municipio territorialmente competente, che ai sensi del successivo punto 8 rilascerà la concessione – comunque valida solo fino al 31 ottobre 2020 – entro 30 giorni oppure entro 60 per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, facendola comunque decorrere retroattivamente dalla data di occupazione. 

Ma l’occupazione di suolo pubblico deve ad ogni modo avvenire nel rispetto di 33  “criteri minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati” che sarebbero stati già concordati con la Soprintendenza Statale, il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina e che sono stati fissati con Determinazione Dirigenziale prot n. QH20200020530 del 22 maggio 2020, con cui sono stai approvati anche i due modelli che dovranno essere utilizzati per la redazione delle domande.

Non potendo modificare il vigente Regolamento in materia di Occupazioni di Suolo Pubblico (OSP), perché un tale compito spetta solo e soltanto all’Assemblea Capitolina, le 12 Linee Guida lo rispettano fedelmente anche per quanto riguarda l’obbligo di conformarsi al “Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale” perché peraltro prescritto anche dal “Testo Unico del Commercio” (legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 79, comma 3).

Se ne discostano invece al punto 11 dove sospendono indebitamente fino al 31 ottobre 2020 i Piani di Massima Occupabilità (OSP).

Da lunedì 25 maggio 2020  ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari hanno così potuto occupare il suolo pubblico con  tavolini ed i relativi arredi presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei “criteri minimi”.

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAPITOLINA DEL 21/22 MAGGIO 2020

Ma nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2020 la Giunta Capitolina ha anche deciso di sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Capitolina una proposta di deliberazione (detta “Cafarotti”) relativa alla Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”, su cui è stato chiesto il “parere” dei Municipi, da rilasciare entro 20 giorni.

Detta le stesse 12 Linee Guida della deliberazione n. 87 del 21/22 maggio, portando a 60 giorni il rilascio delle concessioni per una occupazione temporanea del suolo pubblico estesa però al 31 dicembre 2020, esentando anche dal “Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale” oltre che dai Piani di Massima Occupabilità (OSP), ed aggiungendo altre 2 Linee Guida  che riguardano la possibilità di occupazione del suolo pubblico anche ad una distanza massima pari a metri 25 dal fronte dell’esercizio, estesa pure alle «strutture ricettive alberghiere in possesso di abilitazione all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande anche per i non alloggiati.»

A tal ultimo riguardo si fa presente che l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 parla di «imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287», fra le quali non sono ricomprese anche le strutture ricettive alberghiere.

Allo stesso riguardo il 1° comma dell’art. 78 della legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 (Testo Unico del Commercio) obbliga i Comuni a stabilire i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione: il 2° comma dispone  che «i criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte:

d) alle strutture ricettive alberghiere, nei confronti delle persone alloggiate e non alloggiate».

Ne deriva che la proposta risulterebbe in violazione di entrambe le suddette disposizioni che sono sovraordinate e da cui non si può quindi derogare: pertanto è più che opportuno che venga soppresso il punto 12 delle Linee Guida.

La proposta prevede pure che l’occupazione di suolo pubblico possa essere estesa con separato atto anche alle librerie.

Anche a tal ultimo riguardo si fa presente che l’art. 181 del D.L. n. 34/2020 parla di «imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287», fra le quali non sono ricomprese anche le librerie.

Si fa presente che il 1° comma dell’art. 78 della legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 (Testo Unico del Commercio) obbliga i Comuni a stabilire i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione: il 2° comma dispone  che «i criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte:

a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi …, musei, gallerie d’arte, librerie. »

Ne deriva che anche tale proposta risulterebbe in violazione della suddetta disposizione che è sovraordinata e da cui non può quindi derogare. 

È quindi più che opportuno che venga soppresso questo testo.

Teoricamente, se non ci fosse nessuna approvazione da parte della Assemblea Capitolina, la deliberazione n. 87 del 21/22 maggio 2020 potrebbe rimanere in vigore fino a tutto il 31 ottobre 2020.

Il 22 maggio 2020 la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina è stata trasmessa ai Municipi per l’acquisizione del “parere” da esprimere entro 20 giorni dalla data di ricezione, vale a dire entro             l’11 giugno 2020.

La Giunta Capitolina ha controdedotto ai pareri espressi dai Municipi ed ha trasmesso l’intera documentazione al Segretariato Generale: la proposta è stata messa all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea Capitolina del prossimo 30 giugno 2020.

 

 LE TRE ULTERIORI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE

Il 1 giugno 2020 il Segretariato Generale ha trasmesso la richiesta di esprimere “parere” entro 30 giorni sul tre proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Antongiulio Pelonzi (PD),  Andrea Coia (M5S) e di Andrea De Priamo (FdI), Francesco Figliomeni (FdI), Lavinia Mennnuni (FdI), Giorgia Meloni (con Giorgia Meloni Sindaco) e Rachele Mussolini (con Giorgia Meloni Sindaco), che nell’ordine cronologico di presentazione sono le seguenti:

– «Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure a sostegno delle imprese. Integrazioni alla deliberazione di Assemblea capitolina n. 39 del 23 luglio 2014 e ss.mm.ii» (RQ/2020/7968 del 9 maggio 2020);

– «Modifica della D.A.C. 91/2019 in merito al Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U con ripubblicazione integrale dello stesso» (10 maggio 2020);

– «Concessione di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio di Roma Capitale. Autorizzazione transitoria per l’arco temporale dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021» (RQ/2020/8154 del 12 maggio 2020).

Ma il 4 giugno 2020 c’è stata una riunione dei capigruppo a cui hanno partecipato sia l’Assessore Carlo Cafarotti e che il Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia: si è discusso della proposta di deliberazione della Giunta Capitolina e della opportunità di apportare ad essa degli emendamenti concordati, anziché mandare avanti la discussione ed una votazione separata sulle singole proposte di deliberazione consiliare di Andrea Coia, di Antongiulio Pelonzi e del gruppo di Fratelli d’Italia, di cui verrebbero ripresi i punti chiave per trasformarli in emendamenti.

C’è da far presente che, mentre la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina si inquadra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 181 del cosiddetto “decreto rilancio”, le 3 proposte di deliberazione di iniziativa consiliare non ne tengono conto perché presentate prima della entrata in vigore del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.    

In termini di metodo la differenza non è di poco conto, perché – se alla fine si punta ad emendare la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina – allora si deve rimanere nell’ambito dell’art. 181 del D.L. 34/2020  per quanto riguarda in particolare le imprese di pubblico esercizio a cui si portano le misure di sostegno.

In un caso come nell’altro tutte e 4 le proposte di deliberazione vanno a riguardare il vigente Regolamento in materia di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP), che ha subito le ultime correzioni e integrazioni con la deliberazione della Assemblea capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019.

In termini di metodo si deve mettere in  evidenza al riguardo la non secondaria differenza che si registra tra chi (come ad es. la Giunta Capitolina) mantiene la struttura del vigente Regolamento OSP, sospendendone per il necessario tempo dell’emergenza soltanto alcune parti, come i Piani di Massima Occupabilità (PMO) ed il Catalogo degli Arredi, e tra chi (come in particolare il consigliere Andrea Coia) oltre a proporre una apposita normativa transitoria intende apportare anche una profonda e radicale revisione strutturale ad un Regolamento OSP che è stato modificato ed integrato appena sei mesi fa e che peraltro è stato impugnato al TAR.

Sempre in termini di metodo ogni Municipio che entro lo scorso 11 giugno abbia già espresso parere favorevole senza alcuna osservazione alla proposta di deliberazione della Giunta Capitolina dovrebbe bocciare sbrigativamente a priori tutte e tre le ulteriori proposte proprio perché ne chiedono una modifica.

Non è il caso ad esempio del XV Municipio il cui Consiglio – dopo aver dato parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta Capitolina – ha espresso sostanzialmente un parere altrettanto favorevole alla proposta di deliberazione del Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia, che è sostanzialmente in antitesi alla proposta della Giunta capitolina (cosiddetta “Cafarotti”).

Questo comportamento del tutto incoerente dimostra da un alto la forte influenza di Andrea Coia in seno non solo al M5S capitolino, ma anche al M5S del XV Municipio e dall’altro alto è diventato concausa delle dimissioni date dalla Assessora al Commercio dello stesso XV Municipio, che al riguarda ha lasciato la seguente dichiarazione: «Non voglio essere correa di quella che giudico una pericolosa deregulation che comporterà la devastazione dell’area Unesco e non solo di questa città».

Si riferisce proprio al fatto che nella seduta di consiglio del 24 giugno 2020 la maggioranza 5S del XV ha approvato le modifiche proposte da Andrea Coia al regolamento per l’occupazione del suolo pubblico che in sostanza manderebbero in soffitta il Piano di Massima Occupabilità di Ponte Milvio per il quale la Vivaldi si è tanto battuta negli anni precedenti. 

Analizziamo pertanto quanto fin qui proposto in due blocchi distinti, la normativa transitoria da una parte e dall’altra le proposte di modifiche strutturali e permanenti del Regolamento sulle OSP.

NORMATIVA TRANSITORIA  A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Nel corso della riunione della Commissione Commercio del 5 giugno 2020 sono emersi i seguenti 4 “nodi” su cui si deve ancora trovare una convergenza e che è quindi opportuno prendere distintamene in esame, facendo una serie di distinte osservazioni utili a portare un contribuito per una possibile soluzione finale.

DURATA DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

 Ai sensi del comma 2 dell’art. 1-bis del vigente Regolamento sulle OSP «è temporanea l’occupazione autorizzata per un periodo inferiore all’anno.»

Il successivo comma 3 dispone che «è permanente l’occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l’intero anno».

La proposta di deliberazione della Giunta Capitolina (cosiddetta “Cafarotti”) prevede una scadenza al 31 dicembre 2020, come quella di Antongiulio Pelonzi, mentre la proposta del gruppo di Fratelli d’Italia prevede una autorizzazione transitoria per l’arco temporale che va dal 1 giugno 2020 al 31 maggio 2021, proponendo una modifica “strutturale” del Regolamento sulle OSP che non consente una occupazione temporanea dello spazio pubblico pari ad un anno, in quanto considerata in tal caso (anche se per un solo giorno in più) “occupazione permanente”.

La proposta di Andrea Coia prevede una modifica ben più strutturale del Regolamento sulle OSP, perché porta addirittura a 18 mesi la durata della occupazione temporanea di suolo pubblico, rendendola in tal modo “semi-permanente”.

Ne deriva che bisognerebbe in tal caso modificare in modo stravolgente quanto permanente tanto il comma 2 quanto il comma 3 dell’art. 1-bis del Regolamento sulle OSP.

L’emendamento che ha presentato nel frattempo va nella stessa direzione.

A motivazione della durata di un anno o addirittura di 18 mesi è stata portata l’esigenza di consentire ai commercianti di ammortizzare meglio le spese sostenute per la posa in opera di tavolini e relativi arredi, che sono state quantificate nell’ordine di 3.000-5.000 €, stima che sembra alquanto sproporzionata.

C’è da osservare al riguardo che se il Governo con l’art. 181 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 consente una occupazione temporanea di 6 mesi (dal 1 maggio 2020 al 32 ottobre 2020) è perché ritiene lui per primo che quest’arco di tempo sia congruo anche per ammortizzare le spese da sostenere per la posa in opera dei tavolini con i relativi arredi: lo ritiene anche il Consiglio Comunale di Milano che il 14 maggio 2020 ha approvato una deliberazione che consente una occupazione temporanea fino al 31 ottobre 2020.

C’è anche da considerare la percentuale di ampliamento dell’occupazione già concessa o di nuova occupazione, di cui si dirà più avanti, che riduce e di molto le spese che ogni esercente dovrebbe affrontare.

Come ha fatto notare Antongiulio Pelonzi nel corso dell’ultima riunione della IX Commissione Commercio del 5 giugno 2020, è opportuno lasciare la scadenza al 31 dicembre 2020, prevedendo la possibilità di una sua eventuale proroga.

PERCENTUALI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

  La proposta di deliberazione della Giunta Capitolina, così come la proposta di deliberazione n. 87 del 21/22 maggio 2020, dispone che «i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande». Secondo la proposta di Antongiulio Pelonzi l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico regolarmente concessa è  fino al limite di un ulteriore 35% nell’area del sito Unesco e del 50% nel resto del territorio comunale ovvero, nel caso non fossero già titolari di concessione di suolo pubblico, possono presentare nuova domanda per l’occupazione di suolo pubblico.

La proposta di Andrea Coia non precisa alcuna percentuale, ma secondo l’ultimo emendamento da lui proposto al riguardo la richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico è per una superficie massima del 50% all’interno del sito Unesco e dell’80% nel resto della città.

Il gruppo di Fratelli d’Italia non precisa nessuna percentuale.

Va messo in grande evidenza che in tutti i casi suddetti è comunque sbagliata una impostazione del genere, improntata ad una totale discrezionalità, quasi fosse una gara a chi concede di più, quando invece la “risposta” è di tipo esclusivamente matematico.

Se la finalità di concedere comunque più spazio all’aperto deve essere quella di compensare la riduzione del numero dei tavoli all’interno dei locali per causa del distanziamento sociale da rispettare, allora basta  calcolare quanti tavoli si perdono all’interno per consentire di metterli all’esterno, laddove sia comunque possibile.

Per rendere meglio il concetto, se la perdita di posti all’inizio sembrava essere del 50% per causa delle minime distanze ipotizzate in un primo tempo dalla Commissione Tecnico-Scientifica del Governo, allora tanto l’ampliamento della occupazione di suolo pubblico già concessa quanto la domanda di nuova occupazione avrebbero dovute essere del 50%, anche nel centro storico di Roma, considerato che non ci possono essere disparità di trattamento tra centro e periferia.

Ma in base all’Allegato alla Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 «i  tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro».

Sul quotidiano “Il Messaggero” dello stesso 16 maggio 2020 è stato pubblicato un articolo che dà notizia della suddetta Ordinanza e riporta il seguente passo: «E gli imprenditori del settori tirano un sospiro di sollievo: “A queste condizioni possiamo riaprire tutti”».

Ne deriva in conclusione che se il vigente ed attuale distanziamento sociale da rispettare sia all’interno che all’esterno dei locali ha riportato la situazione quasi al livello della situazione che c’era prima che scoppiasse la pandemia, allora la perdita di posti tavolo si riduce e di molto, per cui alla fine è più che opportuno lasciare inalterata la percentuale del 35% (forse addirittura eccessiva) della proposta della Giunta Capitolina.

CRITERI MINIMI

La proposta di deliberazione della Giunta Capitolina ribadisce gli stesi 33 “criteri minimi”, dettati per l’applicazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 21/22 maggio 2020, che consente dal 25 maggio 2020 l’immediata occupazione di suolo pubblico.

Ciò nonostante il direttore della Fipe Confcommercio è convinto, al pari di molti consiglieri capitolini (con il testa il Presidente della Commissione Commercio Andrea Coia) che la gerarchia delle fonti del diritto sia un optional, per cui l’Assemblea Capitolina può superare i limiti a cui è stata sottoposta la Giunta Capitolina come se si trattasse di un obbligo che deve rispettare solo la Giunta.

La Fiepet Confesercenti di Roma non dice che l’occupazione immediata di suolo pubblico è consentita dalla Giunta Capitolina in base alle stesse regole con cui le imprese di pubblico esercizio hanno ottenuto in passato occupazioni di suolo pubblico permanenti e che sono state sintetizzate in 33 criteri minimi, ritenuti ora troppo “stringenti” e fortemente limitanti per gli esercenti, alcuni dei quali vorrebbero essere legittimati ad una totale deregulation, forzando la mano oltre il consentito.

Sulle percentuali di superficie concessa si sta assistendo ad una gara a chi propone di più, in caccia di consensi (anche in prospettiva delle prossime elezioni comunali) dovendo però sapere che si tratta invece del sacrosanto diritto da concedere ai commercianti di compensare su spazio pubblico all’esterno solo la perdita del numero dei tavoli all’interno dei rispettivi locali.

Quanto alla pretesa di non rispettare nemmeno la minima distanza di 5 metri dai monumenti vincolati, la Fiepet Confesercenti di Roma ed i consiglieri capitolini che l’appoggiano (con Andrea Coia in testa) fanno finta di non sapere che la deliberazione che approverà l’Assemblea Capitolina comunque non potrà mai scavalcare le  norme ad essa sovraordinate dettate dalla Regione Lazio (con il testo unico del Commercio) e dallo Stato (con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

Va fatto presente al riguardo che 21 dei 33 criteri minimi sono inderogabili perché non possono modificare né derogare dalle prescrizioni statali (quindi sovraordinate) dettate dall’art. 20 del Codice della Strada: non è possibile parimenti nemmeno la deroga dai 5 criteri minimi ritenuti inderogabili dalla Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, proprio perché dettati d’intesa con il Comune ai sensi dell’altrettanta prescrizione statale (anch’essa quindi sovraordinata) dettata dall’art. 52 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

I “criteri minimi” vanno quindi considerati in due blocchi: i 21 inderogabili  concordati con il Corpo della  Polizia Locale di Roma Capitale.

Ci sono poi i 5 criteri altrettanto inderogabili concordati soprattutto con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

 Nel corso della riunione della IX Commissione Commercio del 5 giugno 2020 il Presidente Andrea Coia ha lasciato capire di voler rivedere molti dei 21 criteri inderogabili, per cancellarli, sostenendo che si tratterebbe di “CRITERI SOGGETTIVI” in quanto non derivanti da normativa, lasciando implicitamente intendere che si arroga il diritto di dare dall’esterno un simile giudizio offensivo del Corpo della  Polizia Locale di Roma Capitale, senza avere peraltro la dovuta conoscenza della normativa e della prassi vigente in materia.

Oltre a quanto già detto in precedenza si risponde al Presidente Andrea Coia riportando le competenze non certo soggettive che ha il Corpo della  Polizia Locale di Roma Capitale e che sono riportate sul sito del Comune: Mobilità e traffico – Controllo commercio – Tutela del consumatore – Controllo edilizia e urbanistica – Controllo ambientale – Sicurezza sociale –Polizia giudiziaria – Sicurezza urbana – Decoro urbano.

Per quanto riguarda poi i 5 “criteri minimi“ inderogabili dettati d’intesa con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggioa motivazione della loro totale cancellazione Andrea Coia  porta  l’esclusione del  parere della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali perché lo prevede l’Allegato A al D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”).

Dal momento che su questa posizione sembrano essersi attestate anche tutte le altre forze politiche, ignoranti della materia al pari di Coia (nel senso non offensivo che non sanno), è necessario fare le seguenti osservazioni.

Si fa presente che in effetti la voce A17 dell’Allegato A (che cita Andrea Coia e che è relativo agli “interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, art. 2 del D.P.R. 31/2017) riguarda le «installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo».

Ma si mette in evidenza che anche la voce B26 dell’allegato B (che è relativo agli “Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”, art. 3 del D.P.R.31/2017) riguarda le «verande e strutture in genere poste all’esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale».

L’apparente contraddizione è sciolta dal successivo art. 4 che è relativo all’«Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi», fra le quali la lettera b) del 1° comma include  «gli interventi e le opere di cui alle voci ….. B26».

La suddetta disposizione è stata ignorata anche dal Governo e per lui dal MIBACT, perché al 3° comma dell’art. 181 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 esenta fino al 31 ottobre 2020 dall’obbligo di ottenere preventivamente il rilascio della autorizzazione paesaggistica.    

Comunque sia, la modifica proposta è priva di fondamento giuridico e comunque del tutto fuor di luogo, perché anzitutto vi include l’esenzione dal rilascio della autorizzazione paesaggistica in forma semplificata che non è anzitutto un “parere” e non spetta di norma comunque alla Sovrintendenza Capitolina ma al Comune di Roma in potere di delega, previo parere vincolante della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: in secondo luogo riguarda ad ogni modo i “beni culturali” disciplinati dalla prima parte del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per cui il “parere” che deve esprimere la  Sovrintendenza Capitolina riguarda esclusivamente i beni soggetti a vincolo archeologico o storico-monumentale, e non i  “beni paesaggistici” soltanto per i quali non occorre il rilascio della autorizzazione paesaggistica nemmeno in forma semplificata.

Negli ultimi giorni Andrea Coia è arrivato ad elaborare un proprio emendamento che fa salvi sia i limiti imposti del Codice della Strada che il limite dei 5 metri dai monumenti vincolati imposto dalla Soprintendenza Statale.

 

Il suddetto emendamento fa seguito alla riduzione dei  criteri minimi da 33 a 9, che è stata decisa con Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/364 del 4 giugno 2020.

 

La tabella semplificativa allegata alla Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/364 del 4 giugno 2020 riduce da 25 a 9 i criteri minimi inderogabili, declinandoli per giunta in casistiche differenti da quelli inderogabili, che non consentono di poter fare un immediato confronto con i 33 “criteri minimi” per sapere quali e quanti di essi siano stati eliminati.

La Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in una nota prot. 0020516-P del 15 maggio 2020 ha ribadito i divieti dei suddetti tre tipi di intervento indicati ai criteri minimi n, 25, 26 e 27, in quanto “non previsti” nel Catalogo dell’Arredo Urbano allegato al Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico.

Nella stessa nota la Soprintendenza ribadisce anche l’inderogabilità del punto 12 relativo alla massima lunghezza, ammissibile a 20 ml, che è stato ora cancellato nei criteri minimi ridotti.

Con nota prot. n. 33 del 9 giugno 2020 VAS ha fatto presente che l’ulteriore semplificazione dei criteri non sembra affatto rispettare tanto la sicurezza sanitaria quanto il patrimonio artistico e culturale di Roma ed ha chiesto di esercitare il potere di autotutela sancito dall’art. 97 della Costituzione e di provvedere e far provvedere al ripristino dei 33 “criteri tecnici minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati“ con l’immediato annullamento della Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/364 del 4 giugno 2020.

Con nota prot. QH/2020 00 23503 del 12 giugno 2020, trasmessa anche ai Direttori di tutti i Municipi, il dott. Tonino Egiddi ha confermato che “i criteri minimi originariamente indicati nell’Allegato 1) della Determinazione Dirigenziale n. 354 del 22.05.2020 e poi sintetizzati nella tabella esemplificativa di cui all’Allegato A) della Determinazione Dirigenziale n. 364 del  4.06.2020 sono inderogabili”.

Il Direttore di Direzione Tonino Egiddi richiama una nota di indirizzo della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) prot. n. 41/VSG/sd, di cui riporta il seguente passaggio:

Riguardo al controllo delle occupazioni di suolo pubblico, la nota del dott. Egiddi si chiude nel seguente modo. “il Comando Generale di P.L.R.C. …. ha altresì ribadito che i criteri minimi essenziali che costituiscono i presupposti per la concedibilità dell’OSP sono autocertificati dall’interessato e se, del caso, sottoposti a controlli (che possono pervenire sia dall’Amministrazione che dai privati cittadini ovvero d’iniziativa) da parte della stessa P.L.R.C. che adotterà i conseguenti provvedimenti sanzionatori, provvedendo ad inviare rapporto informativo al Municipio territorialmente competente”.

Ma l’Assemblea Capitolina può sempre derogare dal Regolamento sulle OSP e dai suoi allegati in sede di approvazione della proposta di deliberazione della Giunta Capitolina: lo può fare sia introducendo una normativa temporanea che modificando in modo permanente il testo del Regolamento sulle OSP.   

La riduzione dei “criteri minimi” da 33 a 9 rischia di essere “legittimata” nella proposta di deliberazione che la Giunta Capitolina nella stessa notte tra il 21 e del 22 maggio 2020 ha deciso di sottoporre alla approvazione da parte della Assemblea Capitolina.

È quindi più che opportuno che vengano invece mantenuti tutti e cinque i “criteri minimi“ inderogabili dettati d’intesa con la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che li ha ribaditi nella nota sopra riportata.

È altrettanto opportuno infine che vengano mantenuti anche i 21 criteri minimi inderogabili dettati d’intesa con la Polizia Locale di Roma Capitale.

 

ESTENSIONE DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

L’art. 181 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”) riguarda ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, nonché sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari (elencati all’art. 5 della legge n. 287/1991).

In violazione di quanto dispone la legge n. 287/1991, la proposta di deliberazione della Giunta Capitolina include fra le “imprese di pubblico esercizio anche le strutture ricettive alberghiere.

Secondo la proposta di Antongiulio Pelonzi la domanda di occupazione di suolo pubblico può essere presentata dai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, così come definita dal Testo Unico del Commercio approvato con la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, secondo cui si intendere per «a) somministrazione di bevande che svolgono l’attività a) alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto di alimenti e bevande, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio e/o in una superficie aperta al pubblico intesa come adiacente, prospiciente o pertinente al locale, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 39, comma 1, lettera b), appositamente attrezzate e gestite per la funzionalità del locale, con l’assistenza del personale addetto alla somministrazione».

La proposta del gruppo di Fratelli d’Italia parla genericamente di «titolari  di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio di Roma Capitale», ma poco più avanti prevede una occupazione di suolo pubblico non solo per gli esercizi commerciali, ma anche per le «librerie» ed i «chioschi».

Secondo la proposta di deliberazione di Andrea Coia, che propone la sostituzione integrale dell’art. 4-quater del Regolamento,   «sono legittimati all’ottenimento della concessione nella città storica i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è consentita la consumazione al tavolo e l’attività di somministrazione è prevalente, i centri sportivi all’interno del perimetro di concessione e le librerie in cui la vendita di libri è prevalente. Nel resto della città sono legittimate all’ottenimento della concessione tutte le attività produttive in sede fissa comprese le librerie ed i centri sportivi all’interno del perimetro di concessione».

Si fa presente che il 1° comma dell’art. 78 della legge regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019 (Testo Unico del Commercio) obbliga i Comuni a stabilire i criteri di sviluppo degli esercizi di somministrazione.

Il 2° comma dispone  che «i criteri previsti al comma 1 non si applicano alle attività di somministrazione che sono svolte:

a) congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura, compresi …, musei, gallerie d’arte, librerie».

Ne deriva che la proposta di modifica risulterebbe in violazione della suddetta disposizione che è sovraordinata e da cui non può quindi derogare. 

È quindi più che opportuno che non si tenga alcun conto di un tale emendamento e si mantengano le categoria merceologiche elencate all’art. 5 della legge n. 287/1991.

 MODIFICHE PERMANENTI DEL REGOLAMENTO SULLE OSP

Ci sono altre proposte di modifica del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, presentate dal Presidente Andrea Coia, che derogano indebitamente dalla normativa statale che è sovraordinata.

Propone ad esempio di far rendere entro 15 giorni i pareri delle Soprintendenze in violazione del 2° comma dell’art. 2 della legge n. 241 del  7 agosto 1990, che è relativo alla “Conclusione del procedimento”, ai sensi del quale «i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.»

È quindi più che opportuno che non si tenga conto di un tale emendamento.

Propone altresì che scatti l’istituto del silenzio-assenso che deve intendersi concesso contestualmente alla presentazione della domanda a seguito dell’autocertificazione dei requisiti di conformità alla circolazione, alla sicurezza, all’igiene, all’estetica, all’ambiente e alla tutela del patrimonio culturale, se non c’è stata espressione del “parere” entri i 20 giorni entro cui va evasa la domanda (calcolati a decorrere dalla data di ricezione della domanda).

Ma il 4° comma dell’art. 20 della legge n. 241 del 9 agosto 1990 dispone che «le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità».

È quindi più che opportuno che anche per tale caso non si tenga alcun conto di un tale emendamento, a maggior ragione perché al riguardo si è pronunciata la Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

POSSIBILE EMENDAMENTO COMPLESSIVO FINALE

 

Si tratta di trovare un non facile equilibrio armonico per contemperare da un lato le sacrosante esigenze dei titolari delle imprese di pubblico esercizio di avere un sostegno in questo loro momento di crisi economica e la necessità dall’altro lato di assicurare il distanziamento sociale per tutti i cittadini ed il decoro in particolare del centro storico di Roma sulla base della normativa vigente in materia.

Per venire incontro al massimo alla urgente necessità che hanno i titolari delle imprese di pubblico esercizio di compensare subito la capienza dei posti che vengono a perdere all’interno dei loro locali per garantire il distanziamento sociale, occorre consentire ad essi una immediata occupazione di suolo pubblico senza dover aspettare i tempi dovuti per il rilascio delle concessioni.

Ai fini quindi dello snellimento delle procedure è quindi più che opportuno proseguire con lo stesso regime transitorio che è stato messo in atto dal 25 maggio 2020 con l’applicazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 21/22 maggio 2020, con un correttivo dovuto ai casi di occupazione di suolo pubblico non rispondenti ai criteri minimi, come quelli di seguito esemplificati.

 

Occupazione di un’area di parcheggio in via del Governo Vecchio

Occupazione di suolo pubblico con una struttura in ferro infissa sui sampietrini di Piazza della Madonna dei Monti

Occupazione di suolo pubblico con una struttura in ferro infissa sui sampietrini di Piazza della Madonna dei Monti

Occupazione del marciapiede in via Statilia senza il rispetto del varco da lasciare per il passaggio pedonale

Occupazione della carreggiata

Occupazione di suolo pubblico su sosta tariffata

Occupazione di suolo pubblico su sosta tariffata

Dando alla domanda il valore di una dichiarazione di inizio attività, si è potuto finora procedere contestualmente alla occupazione di suolo pubblico ma alla condizione di avere autocertificato il pieno rispetto dei criteri minimi, che come si vede dai casi sopra illustrati non c’è sempre stato.

Per evitare che si venga a verificare in futuro una occupazione selvaggia del suolo pubblico, diventa opportuno e necessario subordinare l’immediata occupazione ad una verifica sul posto della fattibilità della domanda presentata, che può e deve esser fatta entro 5-7 giorni al massimo da funzionari del Municipio e del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: solo in caso di esito positivo di tale controllo preventivo, si può procedere alla occupazione del suolo pubblico richiesto.

In tal modo si viene incontro anche alla esigenza che hanno i Municipi (specie quelli con poco personale come nel I Municipio) di smaltire con meno affanno le molte domande di concessione che ci si aspetta che vengano presentate, tenendo conto anche che sulle domanda presentate in SCIA scatta pure il silenzio-assenso..

Per evitare disparità di trattamento è opportuno concedere anche a chi non ha mai chiesto l’occupazione di suolo pubblico una superficie pari alla superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ragioni di sicurezza sanitaria e di rispetto del decoro della città le occupazioni di suolo pubblico debbono essere presidiate, come peraltro ribadito anche nel corso della riunione della Commissione Commercio del 5 giugno 2020.  

Tenendo conto di tutte le osservazioni fatte precedentemente, il testo del dispositivo della proposta di deliberazione che l’Assemblea Capitolina potrebbe, se non dovrebbe approvare diventa il seguente, che tiene conto anche di un raccordo con  la deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 21/22 maggio 2020 e di una successione dei punti delle Linee Guida più razionale, coerente  e consequenziale.

Le proposte di integrazione sono evidenziate in grassetto di colore rosso

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 181 del D.L. 34 del 19.5.2020, la disciplina transitoria ed eccezionale in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP), come di seguito formulata (in grassetto di colore rosso le modifiche proposte):

  1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico OSP già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo pubblico per una superficie comunque non superiore alla superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall’art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente.
  2. La domanda di occupazione di suolo pubblicoè presentata in via telematica tramite apposita modulistica predisposta dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e secondo la modalità dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.
  3. La domanda è indirizzata al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei criteri minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati allegati alla presente deliberazione, che sono stati individuati dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, d’intesa con la Soprintendenza Statale, il Comando Generale di P.L.R.C. e la Sovrintendenza Capitolinaè corredata da planimetria e non è assoggettata all’imposta di bollo.
  4. L’autocertificazione relativa al rispetto dei criteri minimi di cui al precedente punto 3 è comunque subordinata ad una verifica sul posto della fattibilità della domanda, che deve esser fatta entro 5-7 giorni: l’esito positivo di un tale controllo preventivo è condizione necessaria e sufficiente per procedere subito dopo alla occupazione del suolo pubblico richiesto.
  5. La concessione ha durata temporanea fino al massimo del 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell’occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020.
  6. L’applicazione dei Piani di cui all’art. 4 bis comma 4 del Regolamento nonché del Catalogo degli Arredi allegato al Regolamento è sospesa fino al 31.12.2020.
  7. Il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni.
  8. Oltre che nel rispetto dei criteri minimi di cui al precedente punto 3, il rilascio della concessione avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, nonché di quelle derivanti da fonti normative nazionali e/o relative alla sicurezza della circolazione stradale.
  9. L’occupazione di suolo pubblico che viene richiesta e riguardi i marciapiedi deve rilasciare sempre e comunque il passaggio pedonale da riservare alla entrata ed alla uscita dagli ingressi agli esercizi commerciali limitrofi e dai portoni degli edifici e degli uffici, nonché un varco pedonale di almeno 2 metri ai fini del distanziamento sociale.
  10. Per l’occupazione di suolo pubblico che viene richiesta e riguardi strade e piazze di pubblico transito deve comunque essere rispettata la distanza di mt. 3,50 per consentire quanto meno l’accesso dei mezzi di soccorso.
  11. Per evitare disparità di trattamento con la sovrapposizione dioccupazione dello stesso suolo pubblico, ogni domanda di nuova occupazione deve prioritariamente riguardare lo spazio antistante l’esercizio, se disponibile, e l‘ampliamento del 35% di superficie già concessa non può invadere lo spazio che spetterebbe ad un eventuale esercizio attiguo.
  12. In caso di impossibilità di ampliamento, o di nuova concessione, di occupazione del suolo pubblico in area attigua all’esercizio e/o confinante con l’area già autorizzata, è comunque data facoltà di richiedere occupazione del suolo, sia nuova concessione che estensione dell’esistente, nelle immediate vicinanze con una distanza massima pari a metri 25 venticinque dal fronte dell’esercizio, a condizione che siano rispettate le norme igienico sanitarie relative al trasporto di generi alimentari e che non sussistano sovrapposizioni di occupazione dello stesso suolo pubblico.
  13. Le concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020, già rilasciate ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina del 21/22 maggio 2020, n. 87, sono automaticamente rinnovate fino al 31 dicembre 2020.
  14. Alla scadenza del 31 dicembre 2020 l’Amministrazione si riserva di valutare se a quella data sussista ancora la necessità di rafforzare le misure di sostegno messe in atto fino al 31 dicembre 2020, per concedere nel caso una ulteriore proroga di occupazione temporanea di suolo pubblico, che unitamente a quella già concessa sia sempre e comunque complessivamente inferiore all’anno. 
  15. Per ragioni di sicurezza sanitaria e di rispetto del decoro della città le occupazioni di suolo pubblico debbono essere presidiate e comunque controllate dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.
  16. La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l’occupazioneè da considerarsi abusiva e deve essere perseguita in considerazione della necessità ed urgenza, dovuta soprattutto al rischio di epidemia per mancato distanziamento sociale, con l’immediato ripristino dello stato antecedente dei luoghi effettuato d’ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l’occupazione abusiva.
  17. In caso di accertamento negativo dei requisiti dell’occupazione, quest’ultima deve essere rimossa entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.
  18. La mancata rimozione dell’occupazione alla scadenza del termine sopra indicato è perseguita con le modalità di cui al precedente punto 14.
  19. La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l’occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l’ampliamento ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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N.B. – Il 28 giugno 2020 il suddetto documento è stato trasmesso a tutti i consiglieri del Comune di Roma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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