Le proposte di emendamenti al testo del Regolamento del Verde di Roma presentate congiuntamente dalle associazioni VAS ed Ecoistituto RE.GE.: 4° puntata

 

 

PREMESSA

Questa è la pubblicazione della 2° puntata delle proposte di emendamenti che l’associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) e l’associazione Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova hanno consegnato il 4 febbraio 2021 al Presidente della Assemblea Capitolina Marcello De Vito ed ai componenti dell’Assemblea Capitolina.

Si invitano i cittadini semplici o i comitati di quartiere o le associazioni a trasmettere a loro volta a tutti i consiglieri capitolini le proposte di emendamenti che condividessero in tutto o in parte, per contribuire a far sì che Roma abbia non UN Regolamento qualsiasi, ma IL REGOLAMENTO DEL VERDE che merita.

Dal momento che questo sito è anche un blog, chi lo volesse può scrivere i suoi commenti: assicuriamo  la nostra totale disponibilità ad aprirci al confronto, dando i dovuti chiarimenti in modo puntuale ed offrendo nel caso ulteriori informazioni. 

Pubblichiamo di seguito le proposte di emendamenti relativi agli articoli del Titolo III (GIARDINI, PARCHI E AREE A VERDE) e IV (TUTELA E INTERVENTI) del 2° Capitolo. 

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Art. 26 Aree cani, comma 2

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. Le aree di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a. essere distanti almeno 100 metri dalle aree ludiche destinate ai bambini, dalle abitazioni e dalle scuole;

b. avere una superficie di almeno 2000 mq;»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «2. L’area cani, ove possibile, deve avere un’ampiezza minima di 400 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il testo con il seguente: «2. L’area cani, ove possibile, deve avere una superficie minima di 2.000 mq. La stessa deve essere adeguatamente separata dalle aree ludiche e possibilmente distante almeno 50 metri dalle stesse, dalle abitazioni e dalle scuole;»

Motivazione – Si tratta di una riduzione inaccettabile di un’area cani a mt. 20 x 20, dal momento che riguarda la “progettazione” di aree verdi e non i parchi pubblici già esistenti entro i quali lasciare uno spazio di almeno 2.000 mq. non sempre è possibile.

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Art. 27Dotazione di verde per aree parcheggio, commi 13 e 14

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «13. Nei nuovi impianti di distribuzione carburanti almeno 1/3 della superficie deve essere riservata a verde. Le piantagioni arboree e arbustive e la progettazione devono osservare il vigente Regolamento del settore13.

14. Gli impianti di irrigazione realizzati nelle aree a verde nelle aree sovrapposte ai parcheggi interrati e nelle aree di distribuzione dei carburanti devono preferibilmente utilizzare acque di raccolta piovana, previo abbattimento degli inquinanti, o di recupero dalle fontanelle pubbliche.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «I commi 13 e 14 sono eliminati – Commento (il comma 13 è stato spostato all’articolo 16 comma 4 e generalizzato).»

Proposta di emendamentoSi propone di ripristinare il testo originario dei commi 13 e 14.

Motivazione – Al comma 4 dell’art. 16 è stato spostato il comma 14 del testo originario dell’art. 27 e non il comma 13: riguarda per di più la generalizzazione dei casi ed elimina la prescrizione relativa al “previo abbattimento degli inquinanti”, ammettendone implicitamente l’utilizzo.

Non è accettabile l’eliminazione della prescrizione relativa all’obbligo di riservare a verde almeno 1/3 della superficie dei nuovi impianti di distribuzione carburanti.

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Art. 29 – Tutela delle alberature e salvaguardia delle siepi e macchie arbustive, comma 1

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 30 cm, misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico e meritano le particolari forme di tutela di cui al presente Regolamento.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «1. Gli alberi singoli, in gruppi o in filari, recanti un tronco di circonferenza complessiva superiore a 78,5 cm (Ø > 25 cm), misurata all’altezza di 1,30 m dal colletto, ubicati nel territorio di Roma Capitale sono considerati beni giuridici di interesse ambientale e paesaggistico.»

Proposta di emendamentoSi propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Non si ritiene accettabile eliminare le particolati forme di tutela che vanno riservate anche  agli alberi di circonferenza inferiore a 78,5 cm.

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Art. 31 – Interventi di cura del verde e manutenzione degli arredi urbani, comma 3 (ex comma 4)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «4. La cura ordinaria del verde è assicurata in maniera continuativa, con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono: »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «3. La cura ordinaria del verde viene effettuata con frequenza variabile in funzione della tipologia di vegetazione interessata. Le lavorazioni essenziali sono: »

Proposta di emendamentoSi propone di ripristinare il testo originario.

Motivazione – Non è accettabile l’eliminazione di una cura ordinaria del verde che non sia in maniera continuativa, perché implicitamente deresponsabilizza soprattutto il Dipartimento Tutela Ambientale, oltre che i Municipi.

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Art. 33 – Potature, comma 4

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «4.Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici, e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo il periodo che va da Marzo a Luglio, salvo particolari esigenze motivate da un tecnico abilitato e previo accertamento della presenza di nidi attivi16»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «4. Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.»

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il testo con il seguente: «4. Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo di alto rischio che va da marzo a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, di medio rischio, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.»

Motivazione – A livello normativo ci si riferisce alla legge 157/92 che non si riferisce direttamente alle potature ma all’azione indiretta che ne consegue. Ossia potando le alberature o le siepi in periodo riproduttivo si incorre nel rischio di:

  • distruggere i nidi presenti sugli alberi, violando il divieto di cui all’articolo 21 comma 1 lettera o) della legge sulla caccia n. 157/92;
  • di danneggiare e disturbare la nidificazione degli uccelli, configurando ipotesi di reato ai sensi della legge 157/92 e della legge 189/04;
  • provocare la morte dei piccoli nati, incorrendo nelle ipotesi di reato di cui alla legge 157/92.

Il periodo riproduttivo degli uccelli a Roma, dai dati in possesso della LIPU, va da marzo a settembre con il picco compreso tra aprile e luglio: per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 157/92, sarebbe opportuno programmare gli interventi ordinari al di fuori dei periodi ad alto e medio rischio.

Non  è quindi accettabile la riduzione da 5 a 4 mesi del divieto di eseguire potature.

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Art. 33 – Potature, comma 6

 Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «6. Gli interventi di potatura degli alberi pubblici, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati e comunicati alla cittadinanza tramite cartellonistica in sito entro 10 giorni lavorativi precedenti all’intervento».

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «6. Gli interventi di potatura degli alberi appartenenti a Roma Capitale o da essa gestiti, nel rispetto dei cicli biologici, dovranno essere programmati e pianificati dal Dipartimento Tutela Ambientale in accordo con i Municipi interessati, salvo ragioni di urgenza. –  Commento: la seconda parte del comma 6 non si riferisce alle potature quindi è stata spostata all’art. 37 comma 5».

Proposta di emendamentoSi ripropone il testo originario.

Motivazione – Premesso che la 2° parte del comma 6 è inequivocabilmente riferita agli interventi di potatura volta per volta da far conoscere ai cittadini interessati, il 5° comma dell’art. 37 non parla affatto di informa zio ne alla cittadinanza degli interventi di potatura, ma potature, ma di  rinnovo di una alberata, che è tutt’altra cosa.

In questo modo viene tolto del tutto l’obbligo di informare la cittadinanza sul taglio degli alberi in generale e sulle potature in particolare che negli ultimi mesi e giorni sono avvenuti in maniera indiscriminata a Roma anche nelle strade soggette a vincolo paesaggistico ed archeologico come via di S Gregorio.

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Art. 35 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, lettera b) del 2° comma

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell’Albero) ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento:

a) ….

b) l’impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate quali APA (Area di pertinenza dell’Albero) ai sensi dell’art. 17 del presente Regolamento:

a) ….

b) l’impermeabilizzazione del terreno circostante la pianta, entro un’area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto;»

Proposta di emendamentoSi ripropone il testo originario.

Motivazione – Si premette anzitutto che la disposizione dell’emendamento appare in contraddizione palese con il comma 10 dell’art. 17, da cui è stato eliminato un pari divieto di interessare le Zone di Protezione Radicale degli alberi con pavimentazioni impermeabili, in contrasto netto a sua volta con il precedente comma 6 dello stesso art. 17 secondo cui “l’APA può essere interessata dalla posa in opera di pavimentazioni leggere superficiali permeabili”.

L’emendamento pretende per di più di fissare l’area da tutelare l’A.P.A. “entro un’area di diametro pari ad almeno 4 volte il diametro del fusto”, che appare a sua volta in contrasto con i valori assegnati alle nuove tabelle 4, 5 e 6 dell’art. 17.

Chi ha deciso gli oltre 400 emendamenti non si è nemmeno preoccupato di coordinare tra di loro i testi dei diversi articoli!

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Art. 35 – Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere o per allestimenti temporanei, comma 9

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «9. Le inosservanze sono sanzionate dal presente Regolamento ».

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «Il comma 9 è eliminato».

Proposta di emendamentoSi ripropone il testo originario.

Motivazione – Eliminando un tale comma si lascia implicitamente intendere che non c’è obbligo di sanzionare, ma caso mai solo l’eventualità di applicare sanzioni a livello  discrezionale.

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Art. 36 – Norme per la tutela delle alberature durante scavi stradali, comma 6

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «Ad esclusione degli impianti di irrigazione e di illuminazione pubblica a servizio delle aree a verde, all’interno delle medesime aree è di norma esclusa l’installazione di reti tecnologiche, impianti o strutture sotterranee. Qualora ciò risulti assolutamente necessario, gli impianti debbono essere posti a profondità minima di m 1,5 racchiusi, o almeno coperti, da manufatti specifici che li proteggano da eventuali danni e ne denuncino la presenza in caso di successivi scavi e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico. ».

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «Al comma 6

1. eliminare le seguenti parole: “posti a profondità minima di m 1,5”

2. eliminare le parole “e ove possibile individuabili mediante apposito rilevatore elettronico”. »

Proposta di emendamentoSi ripropone il testo originario.

Motivazione – L’aver eliminato sia la minima profondità di 1 metro e mezzo che l’individuazione “mediante apposito rilevatore elettronico” significa un abbassamento inaccettabile della tutela del  verde verticale.    

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Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 2 (ex comma 1), lettera c)

Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «1. In base al presente Regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l’abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

a) ..;

b) ….;

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (0 > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «2. Sono oggetto di speciale salvaguardia:

a)….;

b) ….;

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm (ø > 25 cm), misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo; »

Proposta di emendamentoSi propone di sostituire il testo con il seguente: «Sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l’abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

a) ..;

b) ….;

c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 30 cm. misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica, di 130 cm dal suolo;»

 Motivazione – Il comma 1 dell’art. 29 del testo originario ha indicato una circonferenza del tronco  superiore a 30 cm, che ora ha innalzato in modo contraddittorio a 78,5 cm.: per un coordinamento coerente delle disposizioni del Regolamento si preferisce una tutela giuridica più estesa.

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Art. 40 – Interventi sul verde pubblico e privato oggetto di speciale salvaguardia, comma 4

 Testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019): «4. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell’Ufficio competente di cui al comma 2.»

Testo emendamento (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021): «L’ART 40 E’ SOSTITUITO DAL SEGUENTE: “ARTICOLO 40: INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO OGGETTO DI SPECIALE SALVAGUARDIA», da cui risulta eliminato il testo dell’originario comma 4.

Proposta di emendamentoSi propone di aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma 4 Bis: «4 Bis. Gli abbattimenti degli alberi oggetto di salvaguardia, in ambito privato, sono vietati a meno che il loro corretto mantenimento sia dimostrato impossibile a seguito di perizia tecnica redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. Tutti gli abbattimenti di alberi compresi quelli siti in aree sottoposte a vincoli o in prossimità di immobili tutelati, nel rispetto della normativa sono sottoposti a preventiva autorizzazione di tutti gli enti interessati, previa valutazione del danno cagionato da parte dell’Ufficio competente di cui al successivo comma 5.»

Motivazione – Non è accettabile la eliminazione del preventivo ed obbligatorio rilascio delle autorizzazioni che occorrono per tutte le aree sottoposte a vincolo, perché comporta il rischio poi di “dimenticanze” al riguardo da parte dell’Ufficio competente.

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