“PIANO COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA”. PIU’ TRASPARENZA SULLE “SOCIETA’ FIDUCIARIE” PER LE QUESTIONI URBANISTICHE

 

Circolo Chianti fiorentino

COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Bagno a Ripoli, come gli altri comuni italiani, deve provvedere all’aggiornamento annuale del “Piano comunale della Prevenzione della Corruzione e per la  Trasparenza”, per il triennio 2021-2023, per la quale ha quindi pubblicato l’avviso per una “consultazione pubblica” – obbligatoria in base alla normativa nazionale – per acquisire eventuali proposte da parte di cittadini e associazioni, con scadenza al 1 marzo 2021.

Il Circolo del Chianti fiorentino dell’Associazione V.A.S. – Verdi Ambiente e Società – ONLUS sostiene la proposta che riguarda la necessità di maggiore trasparenza nei rapporti che i Comuni possono avere in materia urbanistica, al fine di poter conoscere i reali proprietari interessati, nel caso che le richieste edilizie siano proposte tramite “società fiduciarie”, allo scopo di non rendere noti gli effettivi proprietari.

Una osservazione/proposta è stata quindi inviata anche al Comune di Bagno a Ripoli:

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L’OSSERVAZIONE:

L’ente comunale per i procedimenti in materia urbanistica ed edilizia (Piani attuativi, Permessi a Costruire, SCIA, ecc . ) ha la necessità che i soggetti interessati (proprietari o soggetti in possesso di titolo idoneo) siano chiaramente identificabili, ciò per consentire la valutazione di casi di incompatibilità o le situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nell’ambito del procedimento amministrativo.

Nel caso di soggetti partecipati o controllati da “società fiduciarie”, ai fini della puntuale identificabilità si ritiene pertanto necessario prevedere puntuali criteri procedurali, che rispondano a tale finalità di pubblico interesse, da parte dell’amministrazione pubblica.

LA PROPOSTA: 

Si propone pertanto che sia espressamente previsto che il Comune possa stipulare accordi urbanistici e/o rilasciare permessi di costruire a società partecipate direttamente da società fiduciarie, a società in cui società fiduciarie esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile sui soci della società medesima o a società fiduciarie, solo se queste rendono nota l’identità dei fiducianti entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall’amministrazione e comunque prima della stipula dell’accordo urbanistico e/o del rilascio del permesso di costruire.

Ciò risulta ancor più necessario nel caso dei procedimenti dei Piani Attuativi, laddove sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, a valere quale scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione, con conseguente riconducibilità di tali interventi ad “opere pubbliche” di cui alla disciplina di cui al D. Lgs 163/2006 — “Codice dei contratti pubblici”, e conseguente all’obbligo di comunicazione della identità dei soggetti fiducianti, presenti nella compagine societaria dei soggetti attuatori, previsto dalla normativa vigente”.

Secondo la giurisprudenza, anche comunitaria (v. Corte di Giustizia delle Comunità europee sentenze 12 luglio 2001, causa C-399/98 e 21 febbraio 2008, causa C-412/04), gli interventi infrastrutturali di urbanizzazione realizzati dai soggetti privati sono infatti vere e proprie opere pubbliche, essendo destinate ad essere inglobate nel patrimonio indisponibile dell’ente locale che ne garantisce la fruizione collettiva.

Questa procedura di maggior trasparenza in materia urbanistica è già applicata in altri Comuni italiani, quali quelli della provincia di Bolzano e sarebbe opportuno renderla obbligatoria in tutti i Comuni.

Circolo Chianti fiorentino

Associazione V.A.S. Onlus – Verdi Ambiente e Società

 

 

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