Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 480 del 22 maggio 1975, con cui sono state emanate le “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna” che hanno trasferito le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, “il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497” e la cui pianificazione è stata estesa anche ai cosiddetti “beni diffusi” vincolati automaticamente ai sensi della stessa Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (coste dei mari e dei laghi, corsi d’acqua, montagne delle Alpi sopra i 1.600 mt. e dell’Appennino sopra i 1.200 mt., ghiacciai, parchi e riserve, boschi e foreste, zone soggette ad usi civici, zone umide e zone di interesse archeologico ) e resa obbligatoria entro il 31 dicembre del 1986 dalla Legge n. 431 dell’8 agosto 1985. Gli artt. 10 e 11 della Legge della Regione Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989 hanno dettato rispettivamente i contenuti e le procedure del Piani Territoriali Paesistici (PTP): il successivo art. 13 ha impartito delle “norme di salvaguardia e di utilizzazione” della fasce costiere fino all’approvazione dei PTP e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 45/1989. Dopo avere individuato 14 distinti ambiti territoriali, con distinti decreti del Presidente della Giunta Regionale deliberati fra il 3 e il 6 agosto del 1993 è stata decretata l’esecutività di 14 PTP approvati in precedenza dalla Giunta regionale, che hanno riguardato tutta la fascia costiera dei due chilometri dalla linea di battigia insieme a diverse zone interne, per un’estensione complessiva di circa 10.000 chilometri quadrati, pari al 40% del territorio regionale. inquadramento territoriale dei 14 PTP Nel corso del 1994 l’associazione Amici […]