Il Governo ha impugnato l’aggiornamento e la revisione del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna

Immagine.logo Regione Sardegna  Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 480 del 22 maggio 1975, con cui sono state emanate le “Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna” che hanno trasferito le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato, “il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l’approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497” e la cui pianificazione è stata estesa anche ai cosiddetti “beni diffusi” vincolati automaticamente  ai sensi della stessa Legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (coste dei mari e dei laghi, corsi d’acqua, montagne delle Alpi sopra i 1.600 mt. e dell’Appennino sopra i 1.200 mt., ghiacciai, parchi e riserve, boschi e foreste, zone soggette ad usi civici, zone umide e zone di interesse archeologico ) e resa obbligatoria entro il 31 dicembre del 1986 dalla Legge n. 431 dell’8 agosto 1985.

Gli artt. 10 e 11 della Legge della Regione Sardegna n. 45 del 22 dicembre 1989 hanno dettato rispettivamente i contenuti e le procedure del Piani Territoriali Paesistici (PTP): il successivo art. 13 ha impartito delle “norme di salvaguardia e di utilizzazione” della fasce costiere fino all’approvazione dei PTP e comunque per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 45/1989.

Dopo avere individuato 14 distinti ambiti territoriali, con distinti decreti del Presidente della Giunta Regionale deliberati fra il 3 e il 6 agosto del 1993 è stata decretata l’esecutività di 14 PTP approvati in precedenza dalla Giunta regionale, che hanno riguardato tutta la fascia costiera dei due chilometri dalla linea di battigia insieme a diverse zone interne, per un’estensione complessiva di circa 10.000 chilometri quadrati, pari al 40% del territorio regionale.

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inquadramento territoriale dei 14 PTP

Nel corso del 1994 l’associazione Amici della Terra ha presentato sette ricorsi straordinari al Capo dello Stato e sette ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, tre dei quali insieme a Legambiente, al fine di ottenere l’annullamento dei decreti di approvazione ed esecutività dei 14 PTP.

A seguito dei ricorsi straordinari il Presidente della Repubblica, sulla base di altrettanti pareri del Consiglio di Stato, con separati provvedimenti emessi fra il 20 luglio e il 20 ottobre del 1998, ha annullato 7 PTP: successivamente la Sezione Seconda del TAR della Sardegna, investita dei ricorsi riguardanti gli altri 7 PTP, ha provveduto ad annullare altri 6 Piani vigenti nel territorio regionale, con sentenze da n. 1203 a n. 1208 del 16 luglio 2003.

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A seguito dei ricorsi amministrativi ed ai relativi provvedimenti di annullamento è rimasto vigente il solo PTP della penisola del Sinis.

Con Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che ha abrogato il Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali“) che aveva a sua volta abrogato, recependole, la legge n. 1497/1939 e n. 431/1985,  di cui viene ora riconfermata dall’art. 135 la possibilità per le Regioni di tutelare il paesaggio “approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici”: si è passati così dai “Piani Territoriali  Paesistici” ai “Piani Territoriali Paesaggistici” di cui il successivo art. 143 disciplina la redazione ed approvazione, prevedendo che “le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici” con la precisazione che “nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano.

Riguardo alle “Regioni e province ad autonomia speciale” l’art. 8 dispone che “nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”, tra cui quindi anche la redazione ed approvazione del nuovo Piani Paesaggistico Regionale (PPR).

L’annullamento dei 13 PTP ha comportato la necessità di predisporre e approvare provvedimenti d’urgenza per la tutela del territorio e in particolare per la fascia costiera: con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 33.1 del 10 agosto 2004 sono state sospese per tre mesi decorrenti dalla sua pubblicazione tutte le trasformazioni di destinazione d’uso e le edificazioni su aree ricadenti, fra l’altro, in zone “F” relative a “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 2.000,00 metri dalla linea di battigia marina, anche se elevati sul mare”.

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Con la Legge della Regione Sardegna n. 8 del 25 novembre 2004, cosiddetta “Salva Coste”, è stata modificata la legge urbanistica n. 45 del 1989 e sono state poi dettate delle “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale”, che hanno introdotto (art. 1) l’obbligo di adottare il “Piano Paesaggistico Regionale (PPR) così come prescritto dal “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” quale principale strumento della pianificazione territoriale regionale,, stabilendo (art. 3) che fino alla sua approvazione “e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi” vigeva il “divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione” nei “territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare”, nei “territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori” e nei “compendi sabbiosi e dunali”.

Il 14 dicembre 2004 il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare la legge regionale n. 8/2004 con la motivazione che superasse le competenze regionali in materia ed entrasse in conflitto con quella nazionale: il ricorso è stato poi presentato il 14 gennaio 2005, ma è stato poi respinto con Sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 10 febbraio 2006 perché lo Stato “ricorrente, infatti, muove dall’erroneo presupposto secondo il quale la Regione Sardegna risulterebbe priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica, omettendo conseguentemente di argomentare in base a quale titolo la legislazione dello Stato in materia dovrebbe imporsi come limite per il legislatore regionale e di individuare le specifiche norme legislative statali che dovrebbero considerarsi violate”.

In ottemperanza a quanto disposto dal 1° comma dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2004, con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 59.36 del 13 dicembre 2005 è stato adottato lo schema del Piano Paesaggistico Regionale – 1° ambito omogeneo – Area Costiera, ed approvato  preliminarmente lo schema di Disegno di Legge, depositato agli atti della Direzione Generale della Presidenza della Regione, contenente “Norme per il governo del territorio”:  lo schema del PPR è stato poi pubblicato e fatto oggetto di 2.800 osservazioni a cui si è provveduto a controdedurre, per poi adottare ufficialmente lo stesso PPR con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 22.3 del 24 maggio 2006.

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estratto del P.P.R.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 36.7 del 5 settembre 2006 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – Primo ambito omogeneo – Area costiera, redatto ai sensi del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, poi definitivamente approvato con Decreto n. 82 del 7 settembre 2006 del Presidente della Regione Sardegna Renato Soru.

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Renato Soru

Nel frattempo, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), pubblicata il 27 giugno 2001, è stato emanato il “Testo unico in materia ambientale”, approvato con D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

Anche il PPR deve essere sottoposto al procedimento di VAS che va avviato contestualmente al processo di formazione dello stesso PPR  e che comprende le seguenti 7 fasi temporali:

1 – lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (art. 12);

2 – l’elaborazione del rapporto ambientale (art. 13);

3 – lo svolgimento di consultazioni (art. 14);

4 – la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni (art. 15);

5 – la decisione (art. 16);

6 – l’informazione sulla decisione (art. 17);

7 – il monitoraggio (art. 18).

La procedura, così come sopra stabilita, comporta dunque per il PPR  – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito della “proposta” del PPR unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del PPR, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).

La Regione Sardegna non si è a tutt’oggi ancora dotata di una Legge regionale in materia: allo stato attuale le funzioni di coordinamento per l’applicazione della procedura di VAS sono state inizialmente attribuite al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato della difesa dell’ambiente.

In un secondo tempo, con legge della Regione Sardegna n. 9 del 12 giugno 2006, riguardante il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale e alle province quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale, sub-provinciale e provinciale.

Il D.Lgs. n. 152/2006 è stato poi modificato con D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, che è entrato in vigore il 13 febbraio del 2008, facendo scattare in pratica da tale data l’obbligo effettivo di sottoporre al procedimento di VAS anche l’aggiornamento e la revisione del PPR che verrà decisa con la presidenza della Sardegna subentrata a Renato Soru.

Il 25 novembre 2008 infatti, a seguito della seguito della bocciatura da parte del Consiglio Regionale di un emendamento della Giunta alla proposta di nuova legge urbanistica, Renato Soru ha presentato le dimissioni da Presidente della Giunta, interrompendo di fatto il processo di elaborazione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale per il secondo ambito omogeneo, l’ambito interno, ed il perfezionamento della riforma urbanistica regionale.

Nel febbraio 2009 è stato proclamato Presidente della Regione Sardegna Ugo Cappellacci che ha portato il Consiglio Regionale ad approvare dapprima il bilancio regionale con la legge della Regione Sardegna n. 2 del 14 maggio 2009 (con cui è stata stanziata la somma di euro 1.000.000 per il perseguimento delle finalità di revisione del piano paesaggistico) e poi la legge  della Regione Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009, con cui al 5° comma dell’art. 5 è stata autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per attività finalizzate all’attuazione del PPR.

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Ugo Cappellacci

È stata in seguito approvata la Legge della Regione Sardegna n. 4 del 23 ottobre 2009, che all’art. 11 testualmente recita: “1. Con periodicità biennale la Giunta regionale procede all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale con specifica deliberazione da pubblicarsi sul BURAS e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione e mediante deposito presso gli uffici regionali. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAS di tale deliberazione, chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni in merito alle modifiche proposte. Nel medesimo termine la Commissione consiliare competente in materia di urbanistica esprime il proprio parere e lo trasmette alla Giunta regionale. Trascorso tale termine la Giunta, esaminate le osservazioni, delibera in via definitiva l’aggiornamento o la revisione. Tale deliberazione è pubblicata sul BURAS e le conseguenti modifiche costituiscono parte integrante del Piano paesaggistico regionale”.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 56.38 del 29 dicembre 2009 sono stati dati degli “Indirizzi applicativi” ed è stato deciso “di identificare, come descritto in premessa, nel processo partecipativo denominato “Sardegna Nuove Idee” il metodo con cui dare attuazione alle attività inerenti all’articolo 11 della L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 finalizzate all’aggiornamento e alla revisione dei contenuti descrittivi e dispositivi del Piano paesaggistico regionale” nonché “di stabilire che le fasi di aggiornamento e revisione del Piano paesaggistico regionale, relative al biennio 2009-2010 di prima applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 4/2009, siano svolte con l’utilizzo primario delle professionalità della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, competente in materia, nonché di alcune figure specialistiche all’interno dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ciascuna per quanto di propria competenza, attribuendo loro il relativo incarico ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”.

L’evento di lancio del processo partecipativo “Sardegna Nuove Idee” finalizzato alla revisione ed aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale è stato tenuto il 16 giugno 2010 alla Fiera di Cagliari.

Per quanto riguarda poi l’obbligo di sottoporre al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l’aggiornamento e la revisione del PPR, con nota trasmessa il 7 luglio 2010 dall’autorità procedente, vale a dire la Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, è stata interessata l’autorità competente, cioè il Servizio della Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente.

Il procedimento di VAS è proseguito mediante la redazione del Rapporto Preliminare, denominato documento di Scoping, elaborato anche con il contributo del SAVI, pubblicato sul sito istituzionale e presentato nell’incontro di Scoping alle autorità ambientali e ai soggetti competenti in materia ambientale nonché alle associazioni ambientaliste.

Avrebbe dovuto seguire la redazione del Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica da pubblicare assieme alla “proposta dell’aggiornamento e revisione del PPR”.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 32.58 del 15 settembre 2010 è stato poi deciso:

“− di prendere atto delle risultanze del processo partecipativo denominato “Sardegna Nuove Idee”, attivato con la deliberazione n. 56/38 del 29.12.2009, costituente la prima fase del procedimento finalizzato alla revisione e all’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, la cui sintesi è riportata nel documento allegato alla presente deliberazione;

−      di stabilire che il processo “Sardegna Nuove Idee” prosegua secondo i contenuti, le modalità ed i tempi a suo tempo identificati dall’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica;

−      di condividere l’intendimento dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica volto a portare a completamento la prima fase di revisione del quadro normativo e cartografico, nonché all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale nel suo formato digitale, il tutto secondo quanto meglio evidenziato nella premessa, attività la cui conclusione dovrà verosimilmente avvenire entro la fine del 2010”.

Con la Legge della Regione Sardegna n. 21 del 21 novembre 2011 sono state approvate delle “Modifiche alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale”.

L’art. 11 recita testualmente: “1. All’articolo 13 della legge regionale n. 4 del 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2) della lettera b) del comma 1 le parole “limitatamente alla funzione commerciale” sono soppresse;

b) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: “all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia,” sono aggiunte le seguenti: “e, per le isole minori, entro i 500 metri dalla linea di battigia,”;

c) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “f) nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani paesaggistici regionali, sono consentiti interventi di trasformazione del territorio e degli edifici esistenti, compresa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica, all’interno delle aree ricomprese nella fascia di larghezza pari a 100 metri, ove prevista, dei beni paesaggistici ed identitari, come definiti dall’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Norme urgenti in materia di beni paesaggistici e delimitazione dei centri storici e dei perimetri cautelari dei beni paesaggistici e identitari); sono altresì ammessi interventi di trasformazione degli stessi beni; tali interventi, qualora interessino beni paesaggistici o ricadano all’interno della relativa fascia, sono consentiti esclusivamente a condizione che si ottenga preventivamente l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni; gli stessi interventi riferiti ai beni identitari, ovvero alla relativa fascia, sono ammessi esclusivamente a condizione che ottengano, in sede di rilascio del relativo titolo abilitativo da parte della competente amministrazione comunale, la positiva valutazione sulla compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici oggetto di tutela, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per i quali non è richiesta alcuna valutazione;”;

d) dopo la lettera f) è introdotta la seguente: “f bis) i piani paesaggistici, le loro varianti e gli atti di aggiornamento e revisione di cui all’articolo 11 possono individuare eventuali contesti o sistemi caratterizzati da particolari valenze paesaggistiche, edifici o manufatti di particolare pregio storico identitario o singolarità naturali, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione, eventualmente prevedendo idonee fasce di rispetto“.

Nel rispetto del suddetto art. 11, la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale, mediante la costituzione con Determinazione Dirigenziale n. 5569/DG del 28 dicembre 2011 dei gruppi di lavoro formati da professionalità interne alla amministrazione regionale, ha predisposto l’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale – primo ambito omogeneo.

Nell’ambito di tale percorso, il 22 marzo 2011 è stato nel frattempo sottoscritto dalla Direzione regionale del Ministero e dalla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia il Protocollo d’Intesa per disciplinare l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” che ha consentito di avere il quadro complessivo di tutti i provvedimenti amministrativi di vincolo operanti sin da quasi un secolo sull’intero territorio regionale, pervenendo al preciso riconoscimento della loro perimetrazione su cartografia aggiornata.

In attuazione dell’art. 10 della legge regionale n. 21/2011, con ordine del giorno n. 86 del 25 luglio 2012 il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato le Linee Guida inerenti all’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito costiero e alla elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito interno.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 11.3 del 26 febbraio 2013 è stato deciso  “di approvare l’allegato schema di disciplinare tecnico tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna che definisce le modalità operative, i cronoprogrammi e i contenuti tecnici per lo svolgimento, secondo le procedure previste dalle norme di legge, delle attività di verifica e adeguamento del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito costiero approvato dalla Regione il 5 settembre 2006, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 156 del Codice e di elaborazione, secondo i dettati dell’articolo 135 e 143 del Codice e secondo la procedura di legge del Piano Paesaggistico Regionale dell’ambito Interno”.

In applicazione della suddetta deliberazione, la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia ha sottoscritto con il Ministero il Disciplinare tecnico del 1 marzo 2013 che ha fissato, all’articolo 4, in 210 giorni (7 mesi) il periodo temporale per lo svolgimento delle attività di verifica ed adeguamento del PPR costiero.

In data 16 maggio 2013 è stato inoltre sottoscritto con il Ministero il Protocollo d’Intesa disciplinante la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, che ha consentito la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

Inoltre, in merito ai più complessivi contenuti della pianificazione paesaggistica relativi agli immobili, alle aree ed ai beni specificamente individuati nei piani paesaggistici, analogamente a quanto previsto alla lettera d), comma 1, dell’articolo 143 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, le attività congiunte con il Ministero hanno fornito alla Regione, all’interno del periodo previsto dei 210 giorni, importanti elementi quali, tra gli altri, quelli relativi alla identificazione dei corretti contenuti del Repertorio del Mosaico dei Beni Paesaggistici pubblicato sul BURAS nel 2008, utili anche ai fini dell’aggiornamento e revisione del PPR ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 4/2009.

Con Deliberazione della Giunta della Regione Sardegna n. 45.2 del 25 ottobre 2013 è avvenuta l’approvazione preliminare dell’aggiornamento e revisione del PPR, con l’adozione contestuale del Rapporto Preliminare e della Sintesi Non Tecnica, a cui deve seguire la pubblicazione ed il deposito di tutti gli atti, senza che sia però precisato che deve essere di 60 giorni ai sensi del 3° comma dell’art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Lo stesso giorno la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna ha emanato il seguente comunicato: “Si è appreso dalla stampa odierna che la Giunta Regionale avrebbe adottato in via provvisoria  il nuovo Piano Paesaggistico della Sardegna.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali precisa che trattasi, evidentemente, di una iniziativa unilateralmente assunta dalla Regione Sardegna in quanto sono attualmente ancora in itinere tutte le attività inerenti la copianificazione prevista dal Codice Urbani e così come recepite dagli accordi sottoscritti fra le due Amministrazioni.

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Il successivo 30 ottobre 2013 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, noto anche con l’acronimo MiBACT, ha a sua volta emanato il seguente comunicato:” In merito alle dichiarazioni del presidente Cappellacci, laddove si fa riferimento ad un presunto ‘problema’ politico come causa del rallentamento dei lavori del tavolo tecnico istituito per la verifica e l’adeguamento del Piano paesaggistico della Regione Sardegna, corre l’obbligo di precisare che tutta l’azione di questa Amministrazione è stata esclusivamente indirizzata da un’ottica di massima attenzione alla tutela del territorio e che, se i lavori del tavolo hanno registrato momenti di criticità, ciò è avvenuto laddove le proposte della Regione sono risultate non in linea con la richiamata ottica di tutela del territorio e non condivisibili.

Il governo regionale ha invece tenuto sulla vicenda una posizione diversa perché secondo lui “la competenza è solo nostra”.

Il 21 novembre 2013 le associazioni ecologiste Amici della Terra, Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (GIG) hanno inoltrato un atto di intervento con “osservazioni” nelle procedure di modifica del PPR ed hanno chiesto un urgente intervento del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e degli Organi centrali e periferici del Ministero per “fermare quanto prima l’efficacia delle illegittime previsioni del piano paesaggistico recentemente stravolto“.

Le modifiche stravolgenti elencate in estrema sintesi da Stefano Deliperi Presidente del Gruppo d’Intervento giuridico sono le seguenti:

– i fiumi e i torrenti ritenuti “irrilevanti” non sono inclusi, con le relative sponde, fra i beni paesaggistici;

“negli ambiti di paesaggio, in qualunque articolazione del territorio disciplinata dal PPR, sono ammessi” interventi edilizi e ristrutturazioni con aumenti di volumetrie fino al 15 per cento;

– gli accordi Regione – Comune possono prevedere anche nelle aree tutelate per legge, nei beni paesaggistici, nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai campi da golf;

– in via transitoria, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano, sono realizzabili gli interventi edilizi di quel piano per l’edilizia parzialmente a giudizio davanti alla Corte costituzionale, come la legge sul golf e quella per la “svendita” dei demani civici;

– sempre in via transitoria, si applicano gli strumenti urbanistici attuativi in base ad accordi Regione–Comune, possono essere resuscitati i progetti edilizi “zombie” nei Comuni dotati di P.U.C. approvati in base ai vecchi e illegittimi piani territoriali paesistici, si possono edificare strutture residenziali in area agricola, possono esserci interventi di ristrutturazione/completamento degli insediamenti edilizi e ampliamenti volumetrici fino al 25 per cento delle strutture ricettive anche nella fascia costiera dei trecento metri dalla battigia.

Di fatto un vero e proprio far west nella parte più pregiata del territorio sardo, secondo Stefano Deliperi: operazione secondo lui spregiudicata e demagogica, effettuata a fini elettoralistici sotto le elezioni regionali, sarà giudicata sul piano giuridico.

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Stefano Deliperi

Nella riunione del 17 gennaio 2014 la Giunta della Regione Sardegna ha dovuto prendere atto che la polemica tra Ministero e Presidenza della Regione, scoppiata a novembre, aveva trovato la sua logica conseguenza a campagna elettorale ormai apertissima, a soli ventinove giorni dalle elezioni regionali, con la decisione presa dal Consiglio dei Ministri di impugnare l’aggiornamento e la revisione del PPR presso la Corte Costituzionale, contestando i seguenti 5 punti.

1)   mancanza della co-pianificazione – come più volte rilevato dalla Direzione sarda per i beni culturali e dallo stesso sottosegretario Buitoni Borletti, la Regione non ha rispettato le co-pianificazioni previste dalle procedure generali: sotto questo profilo si è anzi registrato uno strappo formale sul merito dei provvedimenti predisposti dalla Giunta Cappellacci.

2)   doppia corsia per i centri storici con diversa tutela a seconda della tipologia – alcuni centri storici saranno meritevoli di salvaguardia per il loro valore culturale, mentre altri no: la disposizione introduce discriminazioni difficilmente riconducibili a criteri oggettivi.

3)   criteri di ricostruzione degli edifici preesistenti – la norma è strettamente legata al piano casa del 2009 più volte prorogato: le norme modificate del PPR danno la possibilità di incrementi volumetrici sino al 20% (che arrivano al 30% per riduzione dei consumi energetici), nonché di interventi nei 300 metri dalla battigia e anche ricostruzioni.

4)   Beni identitari e mappature – altra norma del PPR al centro di possibili contestazioni: i siti archeologici e religiosi verranno segnalati attraverso i sistemi gps. Resta il vincolo di non edificabilità in un’area inferiore ai 100metri dai beni identitari, ai 150 dai fiumi ed a 300 da stagni e laghi, ma tra i rilievi si rimarca in modo negativo la centralizzazione delle scelte sul patrimonio da tutelare.

5)   Questione aperta delle case in campagna – anche in questo caso rilievi per un contrasto con altre norme, perché si registra un ritorno al decreto Floris: si consente di costruire in ogni caso solo per realizzare un’abitazione legata ad attività agro-zootecniche. Giudicata in modo differente dagli schieramenti in campo, la norma potrebbe essere cassata dalla Corte Costituzionale in quanto slegata dal concetto di uno sviluppo paesaggistico “coerente e omogeneo”.

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Con questa diventano ben 27 le impugnazioni del Governo presso la Corte Costituzionale di provvedimenti della Giunta Cappellacci, come attestato sullo stesso sito istituzionale della regione: si tratta di un vero e proprio record di leggi regionali impugnate in  una sola legislatura.

Dopo la notizia di questa ennesima impugnazione del Governo, è scoppiata in modo ancor più violenta polemica: “Da sardo sono indignato, è l’ennesimo atto arrogante del governo centrale”, ha affermato  Cappellacci, “la Giunta Regionale ha deliberato di resistere davanti ai giudici costituzionali e difendere le funzioni della nostra autonomia”, ha precisato il Presidente della Regione alla vigilia della kermesse con cui si prepara ad affrontare l’ultimo mese di campagna elettorale.

E sicuramente il PPR impugnato dallo Stato sarà uno dei cavalli di battaglia del governatore uscente che ha detto: “I sardi hanno diritto di decidere come tutelare il proprio paesaggio e non accettano lezioni da soggetti tutt’altro che disinteressati sia dal punto di vista politico che da quello economico”.

Cappellacci attacca il governo ma spara l’ultima bordata sugli ambientalisti che hanno festeggiato la notizia della bocciatura del PPR: “La casta degli ambientalisti con la villa in riva al mare e i nostalgici delle norme che si applicavano ai nemici e si interpretavano per gli amici”, ha detto, “è destinata a veder schiantare le sue menzogne ideologiche contro la verità degli atti”.

Giammaria Uggias, segretario regionale ed europarlamentare dell’Italia dei Valori ha dichiarato che “l’impugnazione del testo di Piano Paesaggistico da parte del Governo rappresenta l’ennesima conferma del fallimento della Giunta Cappellacci”, sottolinenando che “era un provvedimento di chiara matrice elettorale che ora diventa un boomerang sulla testa del presidente uscente che anche oggi copre il vuoto delle proprie azioni solo attraverso l’individuazione dell’ennesimo nemico esterno”.

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Giammaria Uggias

Attilio Dedoni, capogruppo dei Riformatori Sardi-Liberaldemocratici in Consiglio regionale, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Credo che a nessuno sfugga la coincidenza tra la notizia dell’impugnazione del nuovo Piano Paesaggistico dei Sardi disposta dal governo Letta e l’apertura in pompa magna della campagna elettorale del centrosinistra per le regionali. Da parte dell’esecutivo nazionale stiamo assistendo a una delle più becere iniziative di campagna elettorale mai viste. Come si fa a non considerare nemico dei Sardi un Governo che non si comporta da arbitro al di sopra delle parti, mettendo il bene comune davanti alla militanza politica, ma che arriva ad adottare decisioni così irresponsabili solo per favorire la corsa elettorale di Pigliaru e compagni?. Con lo stop al PPR si cerca di impedire alla Sardegna di creare nuove occasioni di sviluppo e di rilancio dell’economia e dell’occupazione– il tutto per un cinico calcolo politico, una forma di ricatto cui i Sardi si ribelleranno con tutte le loro forze il prossimo 16 febbraio”.

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Attilio Dedoni

 Il PPR, ribattezzato in piano paesaggistico dei sardi, è al centro di un conflitto di competenze tra Stato e Regione ma è contestato dal Ministero dei Beni culturali anche nella sostanza sintetizzata dalla coesistenza di due norme diverse, vale a dire il piano paesaggistico del 2006, (Giunta Soru) e quello aggiornato e revisionato dall’esecutivo di Cappellacci: norme che il sottosegretario del Ministero, Ilaria Borletti Buitoni (Scelta Civica), aveva definito “dissonanti”.

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Attilia Borletti Buitoni

La Regione ha tra le sue competenze l’autonomia di procedura nella redazione del piano ma “più sentenze della Corte costituzionale”, ha scritto il sottosegretario del MiBAC, “hanno dichiarato illegittime norme regionali che si ponevano in contrasto con le disposizioni previste dal Codice dei Beni culturali” a partire dall’articolo 135: “è previsto in un comma che la pianificazione paesaggistica sia effettuata congiuntamente tra ministero e regioni».

Il presidente Cappellacci ha affermato in una conferenza stampa che la Regione aveva piena autonomia e che il Ministero era stato comunque sentito.

Da lì era scaturita la replica durissima di Ilaria Borletti Buiton: “Al contrario del presidente Cappellacci”, ha risposto il sottosegretario al Ministero dei Beni culturali, “non sono in campagna elettorale e dunque mi è più facile guardare ai problemi e alle questioni dal punto di vista amministrativo e generale del bene comune, inteso come cosa pubblica”.

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Lo Stato conserva la competenza primaria sul paesaggio e quindi il Governo non può limitarsi a fare da notaio: la tesi di fondo del Ministero è che “il PPR non ha valore se porta la firma solo della Regione”.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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